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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 15/12/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 3992/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
NN UL presidente relatore PONTARA Benedetta giudice RAUZI Ivan giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 3992/2025 promosso da rappresentato/a e difeso/a dall'avv. STABILE GIOVANNA Parte_1
nei confronti di
Controparte_1
nonché con l'intervento del
Pubblico Ministero
OGGETTO: Adozione di maggiorenne ex artt. 291 ss. c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.10.2025 ha chiesto disporsi l'adozione Parte_1 del maggiorenne ai sensi degli artt. 291 e 314 c.c., deducendo la stabile e Controparte_1 significativa relazione affettiva instaurata tra le parti fin dagli anni dell'infanzia dell'adottando.
La domanda è fondata e merita accoglimento. pagina 1 di 3 L'adottante ha ampiamente superato il requisito di età previsto dall'art. Parte_1
291 c.c. ed è maggiore dell'adottando di oltre diciotto anni.
L'adottando è anch'esso maggiorenne e ha manifestato in udienza – Controparte_1 personalmente – pieno e libero consenso all'adozione.
Hanno prestato il proprio consenso anche la madre dell'adottando, Persona_1 convivente da molti anni con l'adottante, nonché , figlio dell'adottante e Persona_2 della stessa Persona_1
Anche il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Dagli atti e dall'audizione degli interessati risulta poi provato che
- l'adottante è padre biologico di (n. 1991), nato dalla relazione con Persona_2
; Persona_1
- quest'ultima aveva già un figlio, nato il [...], mai Controparte_1 riconosciuto dal padre biologico e da quest'ultimo sempre ignorato;
- durante tutta la lunga convivenza con l'adottante, è stato cresciuto da CP_1
come un figlio, senza alcuna distinzione rispetto ad Parte_1 Per_2
- tra i due giovani, e esiste un rapporto fraterno solido e significativo, Per_2 CP_1 essendo fratelli uterini;
- l'intento dell'adottante è quello di formalizzare un legame affettivo e familiare esistente da sempre e di garantire all'adottando una posizione giuridica coerente con il ruolo rivestito nella famiglia.
Il quadro relazionale delineato nel ricorso e confermato all'udienza mostra la presenza, da tempo, di un autentico rapporto genitoriale tra l'adottante e l'adottando, non fondato su esigenze meramente formali o patrimoniali, ma su una consolidata e reale relazione affettiva.
Il Tribunale ritiene quindi che l'adozione risponda pienamente all'interesse sia dell'adottando che dell'adottante, consolidando una realtà familiare di fatto che perdura da decenni.
Non emergono elementi che facciano temere pregiudizi per eventuali discendenti dell'adottante. Anzi, in udienza ha espresso consenso, confermando Persona_2
l'armonia familiare.
Alla luce di quanto esposto, ritenendo che l'adozione risponda al desiderio delle parti di formalizzare un rapporto familiare già esistente e consolidato nel tempo, il Tribunale ritiene di dover accogliere la domanda.
pagina 2 di 3 L'adottando, con il consenso dell'adottante, ha chiesto di mantenere il solo cognome
“ , senza aggiungere quello dell'adottante. Ciò è possibile, ad avviso del Tribunale, CP_1 in forza di una lettura costituzionalmente orientata dell'istituto dell'adozione di persona maggiorenne, tenendo da un lato conto della nuova ratio dell'istituto che, a differenza dell'epoca dell'emanazione dell'art 299 c.c., quando esso era strutturato in funzione della tutela della stirpe, è oggi strumento per dare riconoscimento giuridico ad un rapporto affettivo di tipo familiare tutelato dall'art. 31 Cost. e, dall'altro, dell'esigenza di tutelare il diritto all'identità della persona che passa attraverso il cognome che ha sempre portato e con il quale è conosciuta (vd. sul punto anche sentenza Tribunale Verbania n. 8/2022 pubbl. il 06.10.2022, RG 635/2022).
Nulla sulle spese di lite, in considerazione della natura volontaria della giurisdizione e del comune interesse all'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento di adozione di persona maggiorenne iscritto al n. R.G. 3992/2025, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1.) dispone farsi luogo all'adozione di , nato a [...] il [...] da Controparte_1 parte di , nato a [...] il [...]; Parte_1
2.) autorizza a mantenere il proprio cognome senza che a Controparte_1 CP_1 questo venga aggiunto quello dell'adottante;
3.) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano di provvedere alle necessarie annotazioni e trascrizioni nei registri di stato civile, ai sensi di legge;
4.) nulla sulle spese del presente procedimento.
Così deciso in Bolzano il 09/12/2025
Il Presidente estensore
UL AN
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
NN UL presidente relatore PONTARA Benedetta giudice RAUZI Ivan giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 3992/2025 promosso da rappresentato/a e difeso/a dall'avv. STABILE GIOVANNA Parte_1
nei confronti di
Controparte_1
nonché con l'intervento del
Pubblico Ministero
OGGETTO: Adozione di maggiorenne ex artt. 291 ss. c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.10.2025 ha chiesto disporsi l'adozione Parte_1 del maggiorenne ai sensi degli artt. 291 e 314 c.c., deducendo la stabile e Controparte_1 significativa relazione affettiva instaurata tra le parti fin dagli anni dell'infanzia dell'adottando.
La domanda è fondata e merita accoglimento. pagina 1 di 3 L'adottante ha ampiamente superato il requisito di età previsto dall'art. Parte_1
291 c.c. ed è maggiore dell'adottando di oltre diciotto anni.
L'adottando è anch'esso maggiorenne e ha manifestato in udienza – Controparte_1 personalmente – pieno e libero consenso all'adozione.
Hanno prestato il proprio consenso anche la madre dell'adottando, Persona_1 convivente da molti anni con l'adottante, nonché , figlio dell'adottante e Persona_2 della stessa Persona_1
Anche il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Dagli atti e dall'audizione degli interessati risulta poi provato che
- l'adottante è padre biologico di (n. 1991), nato dalla relazione con Persona_2
; Persona_1
- quest'ultima aveva già un figlio, nato il [...], mai Controparte_1 riconosciuto dal padre biologico e da quest'ultimo sempre ignorato;
- durante tutta la lunga convivenza con l'adottante, è stato cresciuto da CP_1
come un figlio, senza alcuna distinzione rispetto ad Parte_1 Per_2
- tra i due giovani, e esiste un rapporto fraterno solido e significativo, Per_2 CP_1 essendo fratelli uterini;
- l'intento dell'adottante è quello di formalizzare un legame affettivo e familiare esistente da sempre e di garantire all'adottando una posizione giuridica coerente con il ruolo rivestito nella famiglia.
Il quadro relazionale delineato nel ricorso e confermato all'udienza mostra la presenza, da tempo, di un autentico rapporto genitoriale tra l'adottante e l'adottando, non fondato su esigenze meramente formali o patrimoniali, ma su una consolidata e reale relazione affettiva.
Il Tribunale ritiene quindi che l'adozione risponda pienamente all'interesse sia dell'adottando che dell'adottante, consolidando una realtà familiare di fatto che perdura da decenni.
Non emergono elementi che facciano temere pregiudizi per eventuali discendenti dell'adottante. Anzi, in udienza ha espresso consenso, confermando Persona_2
l'armonia familiare.
Alla luce di quanto esposto, ritenendo che l'adozione risponda al desiderio delle parti di formalizzare un rapporto familiare già esistente e consolidato nel tempo, il Tribunale ritiene di dover accogliere la domanda.
pagina 2 di 3 L'adottando, con il consenso dell'adottante, ha chiesto di mantenere il solo cognome
“ , senza aggiungere quello dell'adottante. Ciò è possibile, ad avviso del Tribunale, CP_1 in forza di una lettura costituzionalmente orientata dell'istituto dell'adozione di persona maggiorenne, tenendo da un lato conto della nuova ratio dell'istituto che, a differenza dell'epoca dell'emanazione dell'art 299 c.c., quando esso era strutturato in funzione della tutela della stirpe, è oggi strumento per dare riconoscimento giuridico ad un rapporto affettivo di tipo familiare tutelato dall'art. 31 Cost. e, dall'altro, dell'esigenza di tutelare il diritto all'identità della persona che passa attraverso il cognome che ha sempre portato e con il quale è conosciuta (vd. sul punto anche sentenza Tribunale Verbania n. 8/2022 pubbl. il 06.10.2022, RG 635/2022).
Nulla sulle spese di lite, in considerazione della natura volontaria della giurisdizione e del comune interesse all'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento di adozione di persona maggiorenne iscritto al n. R.G. 3992/2025, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1.) dispone farsi luogo all'adozione di , nato a [...] il [...] da Controparte_1 parte di , nato a [...] il [...]; Parte_1
2.) autorizza a mantenere il proprio cognome senza che a Controparte_1 CP_1 questo venga aggiunto quello dell'adottante;
3.) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano di provvedere alle necessarie annotazioni e trascrizioni nei registri di stato civile, ai sensi di legge;
4.) nulla sulle spese del presente procedimento.
Così deciso in Bolzano il 09/12/2025
Il Presidente estensore
UL AN
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