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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/12/2025, n. 6044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6044 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 15/12/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 420 CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3299/2024 promossa da:
, C.F. , rapp. e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LO LU NÒ, giusta procura in atti
APPELLANTE
contro
, in persona del sindaco p.t., c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
rapp. e difeso dall'Avv. Adele Maria Ollà, giusta procura in atti
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto d'appello ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il per chiedere la totale riforma della Controparte_1
sentenza n. 2605/2023, emessa dal Giudice di Pace di Catania in data 29/09/2023, non notificata, per i seguenti motivi: 1) errata interpretazione dei fatti di causa avendo ritenuto tempestivamente notificati i verbali impugnati;
2) errata interpretazione dei documenti di causa sulla regolarità della revisione periodica dell'autovelox.
L'odierno appellante, nel corso del giudizio di primo grado, eccepiva la nullità
per notifica avvenuta oltre il termine prescrizionale di 90 giorni del verbale di contestazione n. Registro 11849/2022 n. verbale PV10144, e del verbale n.
Registro 12988/2022 n. verbale PV11086, redatti dal Comando Polizia
Municipale del e notificati a mezzo posta in data Controparte_1
31.08.2021.
In particolare, l'appellante si doleva che il Giudice di Pace avesse statuito che:
“…la domanda di parte ricorrente non merita accoglimento. Emerge con
assoluta chiarezza, che la notifica del verbale n. PV10144 per violazione del
codice della strada ex art. 142 comma 7, avvenuta in data 09.06.2022 e il
verbale n. PV11086 per violazione ex art 142 comma 8, avvenuto in data
13.06.2022, redatto dalla polizia municipale del comune di , CP_1
notificato a mezzo posta in data 31.08.2022 è stata notificato oltre i termini
previsti dei 90 giorni dall'accertamento, poiché l'amministrazione ha dovuto
effettuare ulteriori ricerche a seguito della prima notifica. Si tratta di una
regola imposta dall'art. 201 del Codice della Strada in quale prescrive,
qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, che il
verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata, debba, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato
all'effettivo trasgressore o ad altro soggetto (cfr. art. 196 C.d.S.) quando
questi non sia stato identificato. Una conclusione ribadita anche dalla
Suprema Corte che, nell'ordinanza n. 7066/2018, ha spiegato che, "qualora
sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere
notificato al trasgressore entro il termine fissato dall'art. 201 C.d.S. (novanta
giorni, a seguito della modifica apportata con l'art. 36 della legge n.
120/2010), salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'ultima parte del citato art.
201, e cioè che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere
eseguita per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico
o nell'Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile" La ratio che
sorregge l'ipotesi residuale e giustifica la decorrenza del termine è
legittimata e può essere invocata in presenza di difficoltà di accertamento
addebitabili al trasgressore. In situazioni del genere il termine dei 90 giorni
dall'accertamento s'interrompe e si riapre nel momento in cui l'organo
accertatore compie ulteriori accertamenti, al fine di notificare correttamente
l'atto all'indirizzo corretto. Nel caso di specie, il comando di polizia
municipale ha provato di aver eseguito la notifica nei termini di Legge,
all'indirizzo risultante negli archivi telematici. A seguito della notifica non
andata a buon fine, eseguito l'accertamento presso l'anagrafe, l'ente provvedeva ad effettuare le opportune verifiche e a rinotificare il verbale
all'odierno ricorrente…”.
Si costituiva il , eccependo, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per essere stato proposto irritualmente con atto di citazione anziché con ricorso e in ogni caso tardivamente oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c.; nel merito chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Preliminarmente, si deve dare atto della regolarità dell'instaurato giudizio.
Infatti, nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del Giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali,
riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione (Sentenza Sez. U. n. 758 del 12/01/2022).
Parte appellante ha notificato l'atto di citazione in data 25.03.2024 ed ha iscritto a ruolo in data 28.03.2025, pertanto, nei termini dei sei mesi previsti per legge.
Nel merito l'appello è fondato e va accolto.
È, infatti, fondato il motivo di impugnazione inerente la nullità dei verbali impugnati perché notificati oltre il termine prescrizionale di 90 giorni.
Il verbale n. PV10144 elevato per l'infrazione all'art. 142 co. 7 CdS in data
19.04.2022 ed il verbale n. PV11086 elevato per l'infrazione all'art. 142 co. 8
CdS del 26.04.2022 sono stati redatti rispettivamente in data 09.06.2022 e
13.06.2022 mentre la notifica è avvenuta per entrambi il 17.08.2022.
Il termine di 90 giorni per la notifica del verbale, in assenza di contestazione immediata, costituisce un termine essenziale, il cui mancato rispetto comporta la nullità dell'atto e di tutti gli atti successivi.
In tal senso si è anche espressa la S.C. la quale ha statuito che in tema di sanzioni amministrative derivanti dal Codice della Strada, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall'art. 201 C.d.S. (novanta giorni, a seguito della modifica introdotta con l'art. 36 della l. n. 120/2010),
salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'ultima parte della norma, e cioè che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita per mancanza dei relativi dati nei pubblici registri.
Tale ipotesi residua è invocabile soltanto se la difficoltà sia imputabile al trasgressore e non quando dipenda da un'inadeguata attività
dell'Amministrazione (Cassazione, Sez. VI civile, sentenza n. 7066/2018).
Nel caso di specie l'appellante risultava regolarmente residente presso l'indirizzo poi effettivamente utilizzato per la notifica, già da tempo rispetto al primo tentativo di notifica.
La tardiva notifica è quindi dipesa esclusivamente da negligenze dell'Amministrazione e non da ostacoli attribuibili alla Pt_1
Infatti, le ricerche svolte dal Comune di in data 21.07.2022 CP_1
presso il Comune di Motta Sant'Anastasia, comune di residenza della hanno ricevuto risposta in pari data e hanno confermato che la Pt_1
residenza era la medesima dove era stato effettuato il primo tentativo di notifica (con esclusiva precisazione della scala).
Se il oggi convenuto avesse redatto tempestivamente il verbale a CP_1
seguito dell'infrazione commessa dalla avrebbe certamente Pt_1
notificato nei temini previsti dalla legge il verbale di contestazione.
Pertanto, non appare condivisibile a questo giudicante il percorso logico giuridico seguito dal Giudice di Pace che ha attribuito “…difficoltà di
accertamento addebitabili al trasgressore” non essendo comprensibili quali siano queste difficoltà. Per quanto sopra, l'appello è fondato e va accolto.
Il motivo è assorbente.
La parte appellata, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in riforma Parte_1
della sentenza n. n. 2605/2023, emessa dal Giudice di Pace di Catania,
annulla il verbale di contestazione n. PV10144 elevato in data 19.04.2022
ed il verbale di contestazione n. PV11086 elevato in data 26.04.2022;
- condanna il alla refusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che si liquidano, quanto al giudizio di primo
[...]
grado, in complessivi € 346,00, oltre iva, cpa e spese generali ed € 43,00
per spese vive;
quanto al presente giudizio, in € 662,00 oltre iva, cpa e spese generali ed € 64,50 per spese vive.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP
Dott. Testimone_1
Letto all'udienza il 15/12/2025 Il Giudice
dott.ssa Elena Anna Codecasa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 420 CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3299/2024 promossa da:
, C.F. , rapp. e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LO LU NÒ, giusta procura in atti
APPELLANTE
contro
, in persona del sindaco p.t., c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
rapp. e difeso dall'Avv. Adele Maria Ollà, giusta procura in atti
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto d'appello ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il per chiedere la totale riforma della Controparte_1
sentenza n. 2605/2023, emessa dal Giudice di Pace di Catania in data 29/09/2023, non notificata, per i seguenti motivi: 1) errata interpretazione dei fatti di causa avendo ritenuto tempestivamente notificati i verbali impugnati;
2) errata interpretazione dei documenti di causa sulla regolarità della revisione periodica dell'autovelox.
L'odierno appellante, nel corso del giudizio di primo grado, eccepiva la nullità
per notifica avvenuta oltre il termine prescrizionale di 90 giorni del verbale di contestazione n. Registro 11849/2022 n. verbale PV10144, e del verbale n.
Registro 12988/2022 n. verbale PV11086, redatti dal Comando Polizia
Municipale del e notificati a mezzo posta in data Controparte_1
31.08.2021.
In particolare, l'appellante si doleva che il Giudice di Pace avesse statuito che:
“…la domanda di parte ricorrente non merita accoglimento. Emerge con
assoluta chiarezza, che la notifica del verbale n. PV10144 per violazione del
codice della strada ex art. 142 comma 7, avvenuta in data 09.06.2022 e il
verbale n. PV11086 per violazione ex art 142 comma 8, avvenuto in data
13.06.2022, redatto dalla polizia municipale del comune di , CP_1
notificato a mezzo posta in data 31.08.2022 è stata notificato oltre i termini
previsti dei 90 giorni dall'accertamento, poiché l'amministrazione ha dovuto
effettuare ulteriori ricerche a seguito della prima notifica. Si tratta di una
regola imposta dall'art. 201 del Codice della Strada in quale prescrive,
qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, che il
verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata, debba, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato
all'effettivo trasgressore o ad altro soggetto (cfr. art. 196 C.d.S.) quando
questi non sia stato identificato. Una conclusione ribadita anche dalla
Suprema Corte che, nell'ordinanza n. 7066/2018, ha spiegato che, "qualora
sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere
notificato al trasgressore entro il termine fissato dall'art. 201 C.d.S. (novanta
giorni, a seguito della modifica apportata con l'art. 36 della legge n.
120/2010), salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'ultima parte del citato art.
201, e cioè che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere
eseguita per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico
o nell'Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile" La ratio che
sorregge l'ipotesi residuale e giustifica la decorrenza del termine è
legittimata e può essere invocata in presenza di difficoltà di accertamento
addebitabili al trasgressore. In situazioni del genere il termine dei 90 giorni
dall'accertamento s'interrompe e si riapre nel momento in cui l'organo
accertatore compie ulteriori accertamenti, al fine di notificare correttamente
l'atto all'indirizzo corretto. Nel caso di specie, il comando di polizia
municipale ha provato di aver eseguito la notifica nei termini di Legge,
all'indirizzo risultante negli archivi telematici. A seguito della notifica non
andata a buon fine, eseguito l'accertamento presso l'anagrafe, l'ente provvedeva ad effettuare le opportune verifiche e a rinotificare il verbale
all'odierno ricorrente…”.
Si costituiva il , eccependo, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per essere stato proposto irritualmente con atto di citazione anziché con ricorso e in ogni caso tardivamente oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c.; nel merito chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Preliminarmente, si deve dare atto della regolarità dell'instaurato giudizio.
Infatti, nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del Giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali,
riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione (Sentenza Sez. U. n. 758 del 12/01/2022).
Parte appellante ha notificato l'atto di citazione in data 25.03.2024 ed ha iscritto a ruolo in data 28.03.2025, pertanto, nei termini dei sei mesi previsti per legge.
Nel merito l'appello è fondato e va accolto.
È, infatti, fondato il motivo di impugnazione inerente la nullità dei verbali impugnati perché notificati oltre il termine prescrizionale di 90 giorni.
Il verbale n. PV10144 elevato per l'infrazione all'art. 142 co. 7 CdS in data
19.04.2022 ed il verbale n. PV11086 elevato per l'infrazione all'art. 142 co. 8
CdS del 26.04.2022 sono stati redatti rispettivamente in data 09.06.2022 e
13.06.2022 mentre la notifica è avvenuta per entrambi il 17.08.2022.
Il termine di 90 giorni per la notifica del verbale, in assenza di contestazione immediata, costituisce un termine essenziale, il cui mancato rispetto comporta la nullità dell'atto e di tutti gli atti successivi.
In tal senso si è anche espressa la S.C. la quale ha statuito che in tema di sanzioni amministrative derivanti dal Codice della Strada, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall'art. 201 C.d.S. (novanta giorni, a seguito della modifica introdotta con l'art. 36 della l. n. 120/2010),
salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'ultima parte della norma, e cioè che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita per mancanza dei relativi dati nei pubblici registri.
Tale ipotesi residua è invocabile soltanto se la difficoltà sia imputabile al trasgressore e non quando dipenda da un'inadeguata attività
dell'Amministrazione (Cassazione, Sez. VI civile, sentenza n. 7066/2018).
Nel caso di specie l'appellante risultava regolarmente residente presso l'indirizzo poi effettivamente utilizzato per la notifica, già da tempo rispetto al primo tentativo di notifica.
La tardiva notifica è quindi dipesa esclusivamente da negligenze dell'Amministrazione e non da ostacoli attribuibili alla Pt_1
Infatti, le ricerche svolte dal Comune di in data 21.07.2022 CP_1
presso il Comune di Motta Sant'Anastasia, comune di residenza della hanno ricevuto risposta in pari data e hanno confermato che la Pt_1
residenza era la medesima dove era stato effettuato il primo tentativo di notifica (con esclusiva precisazione della scala).
Se il oggi convenuto avesse redatto tempestivamente il verbale a CP_1
seguito dell'infrazione commessa dalla avrebbe certamente Pt_1
notificato nei temini previsti dalla legge il verbale di contestazione.
Pertanto, non appare condivisibile a questo giudicante il percorso logico giuridico seguito dal Giudice di Pace che ha attribuito “…difficoltà di
accertamento addebitabili al trasgressore” non essendo comprensibili quali siano queste difficoltà. Per quanto sopra, l'appello è fondato e va accolto.
Il motivo è assorbente.
La parte appellata, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in riforma Parte_1
della sentenza n. n. 2605/2023, emessa dal Giudice di Pace di Catania,
annulla il verbale di contestazione n. PV10144 elevato in data 19.04.2022
ed il verbale di contestazione n. PV11086 elevato in data 26.04.2022;
- condanna il alla refusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che si liquidano, quanto al giudizio di primo
[...]
grado, in complessivi € 346,00, oltre iva, cpa e spese generali ed € 43,00
per spese vive;
quanto al presente giudizio, in € 662,00 oltre iva, cpa e spese generali ed € 64,50 per spese vive.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP
Dott. Testimone_1
Letto all'udienza il 15/12/2025 Il Giudice
dott.ssa Elena Anna Codecasa