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Sentenza 26 aprile 2024
Sentenza 26 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 26/04/2024, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2424/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente rel. ed est. dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2424/2022 promossa da:
(c.f. ), nata il Parte_1 C.F._1
3.02.1989 in Cuba, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Debora Baldoni (c.f. ) del foro di Milano con studio ivi in Viale C.F._2
Cirene n.7;
- ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. , nato a [...], il [...], cancellato da Controparte_1 C.F._3
ed attualmente ospite in Accoglienza Temporanea presso la di Lodi, Org_1 Org_2
via Cesare Battisti 2 ed elettivamente domiciliato in Melegnano (MI), Via Roma, n. 40 presso lo studio dell'Avv. Giovanna Bedoni (c.f. che lo rappresenta e difende;
C.F._4
- resistente -
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 5 Conclusioni di parte ricorrente
“La ricorrente, richiamate le conclusioni in atti CHIEDE all'Ill.mo Tribunale di emettere sentenza parziale di separazione disponendo la prosecuzione del giudizio al fine di disporre le ulteriori pronunce accessorie siccome richieste in atti in particolare in merito alle modalità di affidamento e collocamento della figlia minore.”.
Conclusioni di parte resistente
“Piaccia al Tribunale Ill.mo di Lodi, contrariis reiectis, così giudicare, preliminarmente con sentenza parziale:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
disponendo la prosecuzione del giudizio per le ulteriori condizioni di
[...] separazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Con ricorso depositato il 5.10.2022 ha domandato la Parte_1
separazione personale dal coniuge , la previsione di un contributo per il proprio Controparte_1
mantenimento e le connesse domande in punto di assegnazione della casa coniugale e di affido, collocamento e mantenimento della figlia minore Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5.12.2022 si è costituito Controparte_1
aderendo alla domanda di separazione e chiedendo di disporre esame del DNA al fine di accertare di non essere il padre di con conseguente rigetto di ogni domanda di mantenimento. Per_1
In esito all'udienza presidenziale del 7.12.2022, con ordinanza del 22.12.2022 il Presidente ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “Autorizza i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
- Dispone l'affido superesclusivo della minore alla madre, come richiesto dalla ricorrente ed in assenza di opposizione del padre Allo stato non è possibile disciplinare il diritto di visita del padre che potrà, eventualmente, essere oggetto di esame nel proseguo del giudizio.
- Quanto alla casa coniugale, che lo stesso resistente dichiara essere stata a San Zenone al
Lambro via Pestoni 2 , è assegnata alla madre che la abiterà con la figlia non appena verranno meno le esigenze di protezione in essere.
pagina 2 di 5 - Tenuto conto che entrambi i genitori sono disoccupati ed il padre detenuto ,l'assegno di mantenimento a carico del padre in favore della figlia è liquidato in € 300,00 mensili: a tale somma deve aggiungersi che l'Assegno unico verrà percepito per intero dalla madre,come convenuto in udienza.
- Il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso la Corte d'Appello è posto a carico del padre.
- Dispone che i Servizi sociali del Comune di San Zenone al Lambro avviino un'indagine sul nucleo per verificare
- le capacità genitoriali di entrambi i genitori,segnalando eventualmente l'opportunità di un affido della bambina all'Ente ;
- le condizioni sociali ed ambientali in cui vive ciascun genitore - le condizioni di salute della bambina della quale è stato riferito essere stata fatta diagnosi di autismo.”.
Con comparsa di risposta depositata il 16.05.2023 il resistente si è costituito mediante nuovo difensore insistendo per la pronuncia di separazione e proponendo di corrispondere, in caso di accertamento della paternità, un assegno di mantenimento per nella misura di € 100,00 Per_1
mensili.
Seguiva quindi il deposito delle relazioni da parte dei Servizi sociali.
Con provvedimento del 21.06.2023 il G.I. ha così disposto: “1) a modifica dell'ordinanza presidenziale del 22.12.2022 dispone l'affido della minore all'ente mantenendo il collocamento presso la madre;
2) dispone che i Servizi provvedano a regolamentare le visite paterne, che verranno introdotte gradualmente ed effettuate in Spazio Neutro”.
Con ordinanza del 28.07.2023 il G.I. ha così disposto: “1) dispone in via provvisoria il collocamento prevalente della minore per il periodo dal 7.8.2023 al 24.9.2023 presso la famiglia affidataria individuata dai Servizi Sociali, con possibilità per la madre di vedere e tenere con sé la minore come indicato nella parte motiva;
2) invita parte ricorrente a depositare la documentazione comprovante il diritto della minore a percepire indennità di accompagnamento entro il 15.9.2023 e si riserva all'esito di provvedere;
”.
pagina 3 di 5 Con ordinanza del 13.12.2023 il G.I. ha così disposto: “1) Recependo le indicazioni dei Servizi
Sociali incaricati conferma l'affido all'ente della minore con predisposizione di un progetto di affido etero-familiare residenziale in attesa che la sig.ra consolidi una propria stabilità Pt_1
lavorativa ed abitativa;
madre e figlia potranno incontrarsi liberamente nei giorni di riposo della sig.ra Pt_1
2) Dispone che i Servizi Sociali proseguano nei percorsi (anche riguardanti la figura paterna) e negli incarichi già conferiti, con invito a depositare relazione di aggiornamento almeno 10 giorni prima della prossima udienza;
3) nomina l'avv. Giovanna Invernizzi, iscritta all'Albo degli Avvocati di Lodi, curatrice speciale di , nata a [...] il [...], residente in [...]
Pestoni n. 1;
4) concede alla curatrice speciale termine sino alla data del 12.1.2024 per la costituzione in giudizio;
5) A modifica dell'ordinanza presidenziale del 22.12.2022, dispone la riduzione del contributo paterno per il mantenimento della minore a euro 150,00 mensili, con decorrenza dall'emissione del presente provvedimento;
”.
In occasione dell'udienza del 26.03.2024 le parti hanno chiesto congiuntamente la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni sullo status.
2. La domanda di separazione personale, formulata da entrambi i coniugi, è fondata e merita accoglimento.
La separazione di fatto esistente tra le parti, protrattasi ininterrottamente dal luglio 2022, data in cui la ricorrente e la figlia hanno fatto ingresso in una struttura protetta, e la circostanza che parte resistente non si sia opposta alla domanda formulata dalla ricorrente costituiscono indizi – gravi precisi e concordanti – della sussistenza inter partes di un'incompatibilità caratteriale e di un'elevata litigiosità tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Rilevato che le parti non si sono rappacificate, né hanno ripreso la convivenza coniugale, il
Collegio ritiene che non possa essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Quanto alle ulteriori domande oggetto del presente giudizio, la causa viene rimessa in istruttoria come da separata ordinanza.
pagina 4 di 5 Le spese di lite verranno regolamentate con la sentenza definitiva.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in Pancevo (Serbia) il 24.06.2021 (atto trascritto nei
[...]
Registri di stato civile del Comune di San Zenone al Lambro al n. 12 – parte II – serie C – anno
2021), autorizzando gli stessi a vivere separati con obbligo al reciproco rispetto;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di San Zenone al Lambro di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) spese alla pronuncia definitiva;
4) dispone sul prosieguo del giudizio come da separata ordinanza.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Lodi, 24 aprile 2024
Il Presidente estensore dott.ssa Ada Cappello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente rel. ed est. dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2424/2022 promossa da:
(c.f. ), nata il Parte_1 C.F._1
3.02.1989 in Cuba, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Debora Baldoni (c.f. ) del foro di Milano con studio ivi in Viale C.F._2
Cirene n.7;
- ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. , nato a [...], il [...], cancellato da Controparte_1 C.F._3
ed attualmente ospite in Accoglienza Temporanea presso la di Lodi, Org_1 Org_2
via Cesare Battisti 2 ed elettivamente domiciliato in Melegnano (MI), Via Roma, n. 40 presso lo studio dell'Avv. Giovanna Bedoni (c.f. che lo rappresenta e difende;
C.F._4
- resistente -
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 5 Conclusioni di parte ricorrente
“La ricorrente, richiamate le conclusioni in atti CHIEDE all'Ill.mo Tribunale di emettere sentenza parziale di separazione disponendo la prosecuzione del giudizio al fine di disporre le ulteriori pronunce accessorie siccome richieste in atti in particolare in merito alle modalità di affidamento e collocamento della figlia minore.”.
Conclusioni di parte resistente
“Piaccia al Tribunale Ill.mo di Lodi, contrariis reiectis, così giudicare, preliminarmente con sentenza parziale:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
disponendo la prosecuzione del giudizio per le ulteriori condizioni di
[...] separazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Con ricorso depositato il 5.10.2022 ha domandato la Parte_1
separazione personale dal coniuge , la previsione di un contributo per il proprio Controparte_1
mantenimento e le connesse domande in punto di assegnazione della casa coniugale e di affido, collocamento e mantenimento della figlia minore Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5.12.2022 si è costituito Controparte_1
aderendo alla domanda di separazione e chiedendo di disporre esame del DNA al fine di accertare di non essere il padre di con conseguente rigetto di ogni domanda di mantenimento. Per_1
In esito all'udienza presidenziale del 7.12.2022, con ordinanza del 22.12.2022 il Presidente ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “Autorizza i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
- Dispone l'affido superesclusivo della minore alla madre, come richiesto dalla ricorrente ed in assenza di opposizione del padre Allo stato non è possibile disciplinare il diritto di visita del padre che potrà, eventualmente, essere oggetto di esame nel proseguo del giudizio.
- Quanto alla casa coniugale, che lo stesso resistente dichiara essere stata a San Zenone al
Lambro via Pestoni 2 , è assegnata alla madre che la abiterà con la figlia non appena verranno meno le esigenze di protezione in essere.
pagina 2 di 5 - Tenuto conto che entrambi i genitori sono disoccupati ed il padre detenuto ,l'assegno di mantenimento a carico del padre in favore della figlia è liquidato in € 300,00 mensili: a tale somma deve aggiungersi che l'Assegno unico verrà percepito per intero dalla madre,come convenuto in udienza.
- Il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso la Corte d'Appello è posto a carico del padre.
- Dispone che i Servizi sociali del Comune di San Zenone al Lambro avviino un'indagine sul nucleo per verificare
- le capacità genitoriali di entrambi i genitori,segnalando eventualmente l'opportunità di un affido della bambina all'Ente ;
- le condizioni sociali ed ambientali in cui vive ciascun genitore - le condizioni di salute della bambina della quale è stato riferito essere stata fatta diagnosi di autismo.”.
Con comparsa di risposta depositata il 16.05.2023 il resistente si è costituito mediante nuovo difensore insistendo per la pronuncia di separazione e proponendo di corrispondere, in caso di accertamento della paternità, un assegno di mantenimento per nella misura di € 100,00 Per_1
mensili.
Seguiva quindi il deposito delle relazioni da parte dei Servizi sociali.
Con provvedimento del 21.06.2023 il G.I. ha così disposto: “1) a modifica dell'ordinanza presidenziale del 22.12.2022 dispone l'affido della minore all'ente mantenendo il collocamento presso la madre;
2) dispone che i Servizi provvedano a regolamentare le visite paterne, che verranno introdotte gradualmente ed effettuate in Spazio Neutro”.
Con ordinanza del 28.07.2023 il G.I. ha così disposto: “1) dispone in via provvisoria il collocamento prevalente della minore per il periodo dal 7.8.2023 al 24.9.2023 presso la famiglia affidataria individuata dai Servizi Sociali, con possibilità per la madre di vedere e tenere con sé la minore come indicato nella parte motiva;
2) invita parte ricorrente a depositare la documentazione comprovante il diritto della minore a percepire indennità di accompagnamento entro il 15.9.2023 e si riserva all'esito di provvedere;
”.
pagina 3 di 5 Con ordinanza del 13.12.2023 il G.I. ha così disposto: “1) Recependo le indicazioni dei Servizi
Sociali incaricati conferma l'affido all'ente della minore con predisposizione di un progetto di affido etero-familiare residenziale in attesa che la sig.ra consolidi una propria stabilità Pt_1
lavorativa ed abitativa;
madre e figlia potranno incontrarsi liberamente nei giorni di riposo della sig.ra Pt_1
2) Dispone che i Servizi Sociali proseguano nei percorsi (anche riguardanti la figura paterna) e negli incarichi già conferiti, con invito a depositare relazione di aggiornamento almeno 10 giorni prima della prossima udienza;
3) nomina l'avv. Giovanna Invernizzi, iscritta all'Albo degli Avvocati di Lodi, curatrice speciale di , nata a [...] il [...], residente in [...]
Pestoni n. 1;
4) concede alla curatrice speciale termine sino alla data del 12.1.2024 per la costituzione in giudizio;
5) A modifica dell'ordinanza presidenziale del 22.12.2022, dispone la riduzione del contributo paterno per il mantenimento della minore a euro 150,00 mensili, con decorrenza dall'emissione del presente provvedimento;
”.
In occasione dell'udienza del 26.03.2024 le parti hanno chiesto congiuntamente la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni sullo status.
2. La domanda di separazione personale, formulata da entrambi i coniugi, è fondata e merita accoglimento.
La separazione di fatto esistente tra le parti, protrattasi ininterrottamente dal luglio 2022, data in cui la ricorrente e la figlia hanno fatto ingresso in una struttura protetta, e la circostanza che parte resistente non si sia opposta alla domanda formulata dalla ricorrente costituiscono indizi – gravi precisi e concordanti – della sussistenza inter partes di un'incompatibilità caratteriale e di un'elevata litigiosità tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Rilevato che le parti non si sono rappacificate, né hanno ripreso la convivenza coniugale, il
Collegio ritiene che non possa essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Quanto alle ulteriori domande oggetto del presente giudizio, la causa viene rimessa in istruttoria come da separata ordinanza.
pagina 4 di 5 Le spese di lite verranno regolamentate con la sentenza definitiva.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in Pancevo (Serbia) il 24.06.2021 (atto trascritto nei
[...]
Registri di stato civile del Comune di San Zenone al Lambro al n. 12 – parte II – serie C – anno
2021), autorizzando gli stessi a vivere separati con obbligo al reciproco rispetto;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di San Zenone al Lambro di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) spese alla pronuncia definitiva;
4) dispone sul prosieguo del giudizio come da separata ordinanza.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Lodi, 24 aprile 2024
Il Presidente estensore dott.ssa Ada Cappello
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