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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 5238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5238 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18386/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18386/2023 tra
, con il patrocinio dell'avv. BESSI Piera in forza di procura alle liti 16.10.2023 Parte_1
ATTORE
e
, con il patrocinio dell'avv. DE BELLIS Daniele in Controparte_1
forza di procura alle liti in data 23.11.23 CONVENUTO
Oggi 1° dicembre 2025, innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per l'avv. dell'avv. BESSI PIERA e Parte_1 CP_2
- per l'avv. DE BELLIS DANIELE e Controparte_1
l'amministratore . Controparte_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. precisa le conclusioni richiamando quelle di cui alle note conclusive del CP_2
3.11.2025.
L'avv. De Bellis precisa le conclusioni richiamando quelle di cui alle note conclusive del
5.11.2025.
L'avv. non accetta il contraddittorio sulle eccezione e domande nuove formulate da CP_2
controparte con le note conclusive e, in particolare, (i) l'affermazione che la azione ex art. 1137 c.c. non è giudizio idoneo a esaminare le domande attoree, (ii) la richiesta di accertamento che le tabelle attualmente in uso sono quelle approvate il 25.9.24 e che in precedenza erano in vigore quelle del 2004, (iii) accertare che con l'approvazione delle nuove tabelle in pendenza del giudizio l'attrice avrebbe riconosciuto come vigenti i criteri in uso dal pagina 1 di 16 2004, (iv) accertare l'idoneità dei documenti trasmessi in allegato all'avviso di convocazione dell'assemblea del 25.5.2023 rispetto al disposto dell'art. 1130 bis c.p.c. e (v) accertare che la condotta attorea ha determinato il superamento delle domande iniziali. In ogni caso, parte attrice contesta che la nuova tabelle rispecchi i millesimi della tabella in uso dal 2004, precisando che il voto espresso dalla signora in pendenza di giudizio nell'assemblea del Pt_1
25.9.2024 per la revisione delle tabelle è stato espresso sulla tabella millesimi di proprietà A allegata al Regolamento di condominio e non sulla base die millesimi in uso che sono stati variamente elaborati dall'amministrazione condominiale.
L'avv. De Bellis contesta la tardività dell'eccezione della inidoneità dell'azione ex art. 1137 c.c.
a esaminare la domanda di accertamento delle tabelle millesimali in uso e richiama tutte le difese svolte.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa: Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 2 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 18386/2023 avente a oggetto rapporti condominiali promossa da
, con il patrocinio dell'avv. BESSI Piera in forza di procura alle liti 16.10.2023 Parte_1
ATTRICE contro
, con il patrocinio dell'avv. DE BELLIS Daniele in Controparte_1
forza di procura alle liti in data 23.11.23
CONVENUTO
Udienza di discussione in data 1° dicembre 2025
Oggetto: impugnazione deliberazioni condominiali
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito omnibus adversis contrariis rejectis, previa occorrendo ammissione dei necessari mezzi istruttori che ci si riserva di dedurre ed articolare nel rispetto dei termini di legge previo ogni altro necessario incombente pagina 3 di 16 NEL MERITO
– accertato e dichiarato che le uniche tabelle millesimali vigenti nel
[...]
, quanto meno sino alla data del 25.09.2024, sono la tabella millesimi di Controparte_1
proprietà (c.d. tabella 'A') recante “Contributo alle spese comuni e alle compartecipazioni al voto” e la tabella 'B' afferente “Contributo alla spesa di impianto, manutenzione ed esercizio dell'ascensore” allegate al regolamento di natura contrattuale per atto ricevuto CP_4
dal notaio dott. in data 28.05.1940, Repertorio n. 403-80 registrato Per_1
– accertata e dichiarata la illegittimità/invalidità dei criteri di ripartizione e dunque della tabella utilizzati dall'amministrazione del come Controparte_1
risultanti dal riparto afferente al rendiconto e consuntivo spese amministrazione 2022/2023 nonché dal riparto afferente al preventivo spese amministrazione 2023/2024, acquisiti agli atti, per le ragioni tutte esposte in atti che qui si intendono integralmente richiamate
– dichiarare nulla, annullare, invalidare e comunque revocare la delibera assunta dall'assemblea dei condomini dello stabile sito in , in data 25.05.2023 CP_1 Controparte_1
per i motivi tutti esposti in atti che qui si intendono integralmente richiamati, e per l'effetto
– dichiarare nulli, invalidi e privi di efficacia il rendiconto e consuntivo spese amministrazione
2022/2023 e relativo riparto nonché il preventivo spese amministrazione 2023/2024 e relativo riparto approvati dall'assemblea dei condomini dello stabile sito in , in CP_1 Controparte_1
data 25.05.2023 per i motivi tutti esposti in atti che qui si intendono integralmente richiamati
– dichiarare altresì nulla, annullare, invalidare e comunque revocare la deliberazione assunta dall'assemblea dei condomini in data 25.05.2023 in punto approvazione del rendiconto di gestione 01.05.2022-30.04.2023 in quanto assunta in violazione del disposto di cui all'art. 1130bis cod. civ. e dunque non conforme a diritto per le ragioni tutte esposte in atti da intendersi quivi integralmente richiamate
– respingere le domande, eccezioni e deduzioni tutte formulate dal
[...]
in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni tutte esposte in Controparte_1
atti alle quali quivi si opera integrale richiamo, mandando conseguentemente assolta la signora da ogni avversa pretesa Parte_1
pagina 4 di 16 – respingere in particolare l'avversa eccezione di ne bis in idem in quanto infondata per le ragioni tutte esposte in atti che si intendono quivi integralmente trascritte
– respingere in quanto inammissibile, tardiva e comunque infondata per le ragioni tutte esposte in atti la domanda avversaria di «accertare e dichiarare che "la domanda attorea di accertamento che le uniche tabelle millesimali vigenti nel Controparte_1
sono la tabella millesimi di proprietà (c.d. tabella 'A') e la tabella 'B'" non può essere
[...]
esaminata, trattata e conseguentemente accolta in questo giudizio poiché ciò è precluso - proprio dal diritto vigente - con l'azione ex art. 1137 c.c. esperita dall'attrice, e, per l'effetto, respingerla/non accoglierla»
– dichiarare tenuto e condannare il , in persona Controparte_1
del suo amministratore pro tempore, al rimborso in favore della signora delle Parte_1
spese da quest'ultima sostenute per il procedimento di mediazione pari a € 48,80= Riservata ad altro e separato giudizio la domanda di ripetizione delle somme corrisposte dall'attrice a far data dal 04.12.2015 in misura eccedente il quantum dalla medesima dovuto a titolo di spese condominiali in applicazione della tabella millesimi di proprietà (c.d. tabella 'A') recante
“Contributo alle spese comuni e alle compartecipazioni al voto” allegata al regolamento condominiale di natura contrattuale per atto ricevuto dal notaio dott. in data Per_1
28.05.1940 (Rep. n. 403-80) registrato.
Con il favore delle spese e del compenso professionale afferenti al presente giudizio e l'attivazione del procedimento di mediazione ante causam, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge e successive occorrende”.
Per : Controparte_1
“DICHIARARE cessata la materia del contendere per sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, conseguente all'approvazione delle nuove tabelle millesimali del 25 settembre 2024 con il voto favorevole della stessa parte attrice;
ACCERTARE che, nel caso di specie, il comportamento contraddittorio della parte attrice ed il suo voto favorevole nelle delibere finalizzate all'approvazione della attuale tabella millesimale pagina 5 di 16 vigente, riconoscendo implicitamente la validità del sistema tabellare precedente qui contestato, costituiscono elemento oggettivo che dimostra l'infondatezza delle sue originarie pretese per determinare la sua soccombenza virtuale, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, e per l'effetto condannare la parte attrice al pagamento delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale;
-qualora non si ritenga applicabile l'istituto della cessazione della materia del contendere: in via preliminare ACCERTARE che, come nel caso di specie qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo e, pertanto, sulla base del principio giuridico del ne bis in idem e della sentenza n.188/2019 pronunciata dal Tribunale di Torino, le domande attoree di “accertare e dichiarare che le uniche tabelle millesimali vigenti nel
[...]
sono la tabella millesimi di proprietà (c.d. tabella 'A') e la tabella 'B' Controparte_1
ed accertare e dichiarare la illegittimità/invalidità dei criteri di ripartizione e dunque della tabella attualmente utilizzati” non possono essere esaminate nel giudizio odierno e, per l'effetto, respingere / non accogliere le predette domande ACCERTARE in ogni caso, per motivi in fatto e diritto esposti in atti, che l'azione ex art. 1137 c.c. non è idonea per esaminare in questo giudizio le predette domande di parte attrice e, per l'effetto, respingerle
/ non accoglierle;
ACCERTARE in ogni caso che le domande attoree di “dichiarare nulla, annullare, invalidare e comunque revocare la delibera assunta dall'assemblea dei condòmini del 25/05/2023; dichiarare nulli, invalidi e privi di efficacia il rendiconto e consuntivo spese 2022/2023 e relativo riparto nonché il preventivo spese amministrazione 2023/2024 e riparto approvati dall'assemblea”, essendo correlate, conseguenti, discendenti dall'accertamento delle pagina 6 di 16 domande precedenti, non possono essere qui esaminate/trattate e, per l'effetto, respingerle / non accoglierle.
Nel merito in via principale - nella denegata e non creduta ipotesi che il giudicante non dovesse accogliere quanto sopra rilevato e richiesto da questa difesa e procedesse con l'esame delle relative questioni e domande attoree,
ACCERTARE, per tutte le ragioni esposte negli atti difensivi, che le tabelle attualmente vigenti per il convenuto sono quelle approvate il 25 settembre 2024 e, CP_1
precedentemente, erano in vigore le tabelle del 2004 e, per l'effetto, respingere/non accogliere ogni contraria considerazione, allegazione e domanda attorea;
ACCERTARE che le tabelle 2004 contestate dall'attrice sono state dalla stessa applicate e riconosciute valide con la partecipazione attiva e voto favorevole nelle assemblee dell'anno
2024 relative alla modifica delle stesse: tale condotta smentisce, supera ed annulla le ragioni e la posizione giuridica assunte in questa causa dalla SI.ra , palesando pacificamente Pt_1
l'accettazione dei millesimi, dei valori e dei criteri di ripartizione applicati fino al 25/09/2024, gli stessi applicati per la delibera 25/05/2023 e, per l'effetto, respingere / non accogliere le domande attoree di “dichiarare nulla, annullare, invalidare e comunque revocare la delibera assunta dall'assemblea dei condòmini del 25/05/2023; dichiarare nulli, invalidi e privi di efficacia il rendiconto e consuntivo spese 2022/2023 e relativo riparto nonché il preventivo spese amministrazione 2023/2024 e riparto approvati dall'assemblea”; in ogni caso ACCERTARE che, per i motivi esposti in atti da questa difesa e che qui si richiamano in toto, la documentazione esplicativa-contabile trasmessa ai condòmini dall'amministratore per l'assemblea 25/05/2023 risulta idonea ad integrare i requisiti dell'art. 1130 bis c.c., garantendo la piena trasparenza, intelligibilità e comprensibilità della gestione;
tenere inoltre anche conto che per la descritta condotta attorea è oggi superata ogni questione in merito e, pertanto, è infondata in fatto ed in diritto la domanda attorea di
“dichiarare altresì nulla, annullare, invalidare e comunque revocare la deliberazione assunta dall'assemblea dei condomini in data 25.05.2023 in punto approvazione del rendiconto di pagina 7 di 16 gestione 01.05.2022-30.04.2023 in quanto assunta in violazione del disposto di cui all'art. 1130bis cod. civ. e dunque non conforme a diritto per l'effetto, respingerla / non accoglierla;
in ogni caso RESPINGERE la “domanda nuova” di parte attrice riportata alla pag.15 della memoria integrativa ex art.171ter n.1 c.p.c. che recita “dichiarare tenuto e condannare il
, in persona del suo amministratore pro tempore, al Controparte_1
rimborso in favore della signora delle spese da quest'ultima sostenute per il Parte_1
procedimento di mediazione pari a €48,80=” poiché non rappresenta né una modifica né una precisazione delle domande/conclusioni già proposte ed in quanto, comunque, infondata per le ragioni tutte espresse in atti.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA se dovuta e CPA come per legge e tassa di registrazione a carico della controparte”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 , condomina del Condominio sito in , (in seguito Parte_1 CP_1 Controparte_1
“ ”), ha chiesto al Tribunale che, accertato e dichiarato che le uniche tabelle CP_1
millesimali vigenti nel Condominio sono (i) la tabella millesimi di proprietà (c.d. tabella 'A') recante “Contributo alle spese comuni e alle compartecipazioni al voto” e (ii) la tabella 'B' afferente al “Contributo alla spesa di impianto, manutenzione ed esercizio dell'ascensore” allegate al regolamento condominiale di natura contrattuale per atto ricevuto dal notaio dott.
in data 28.05.1940, Repertorio n. 403-80 registrato, annullasse la deliberazione Per_1
assunta dall'assemblea dei condomini dello stabile sito in , in data CP_1 Controparte_1
25.05.2023 ai punti 1 e 3 dell'ordine del giorno aventi a oggetto “Approvazione rendiconto spese amministrazione esercizio 2022/2023 e relativo riparto “ e “Approvazione preventivo spese amministrazione esercizio 2023/2024 e relativo riparto” con conseguente inefficacia di tali atti.
A sostegno della domanda parte attrice ha allegato che le deliberazioni assunte ai punti 1 e 3 dell'assemblea del 25.5.2023 erano state adottate in violazione del disposto di cui all'art. 1123, comma I, cod. civ., nonché del regolamento condominiale e delle tabelle millesimali in pagina 8 di 16 esso contenute e richiamate dall'art. 11 che, con riguardo alle spese necessarie a conservare e mantenere in condizione di decoro le cose elencate dall'art. 2 del presente regolamento, nonché alle spese relative ai servizi comuni di portierato, di illuminazione dell'androne, di illuminazione delle scale e dei corridoi delle cantine, prevede che siano ripartite “in parti proporzionali al valore, delle rispettive quote di comproprietà, espresso in millesimi, nella tabella allegata al presente regolamento sotto la lettera A”.
Al contrario, ad avviso di parte attrice, le deliberazioni impugnate avevano ripartito le spese applicando la tabella “SPESE GENERALI ALLOGGI" articolata, a sua volta, in tre sotto colonne, recanti rispettivamente che riportavano una CP_5 CP_6 CP_7
attribuzione millesimale in nessun modo corrispondente a quella espressa nella tabella 'A' allegata al regolamento di condominio.
Ne conseguiva, a dire dell'attrice, l'illegittimità della deliberazione in quanto il rendiconto e il preventivo erano stati elaborati sulla base di tabelle mai approvate con deliberazione da adottarsi ex art. 68 disp att. c.p.c. dalla compagine condominiale e, in ogni caso, in violazione dei criteri previsti dalle tabelle millesimali vigenti. Al contempo, ad avviso di , Parte_2
era irrilevante la circostanza che sin dal 2004/2005 le spese di pulizia e illuminazione fossero state ripartite secondo un ricalcolo dei millesimi mai approvato, atteso che, come affermato dalla Cassazione nella pronuncia n. 26042/2019 "le prassi in concreto seguite non rispettose delle tabelle, ritenendosi del tutto irrilevante anche il consenso tacito dei condomini, pur consolidato nel tempo", "sino a quando (le tabelle in essere) non vengano modificate da una valida deliberazione".
ha, infine, sostenuto l'invalidità della deliberazione di approvazione del Parte_1
rendiconto consuntivo afferente alla gestione 01.05.2022-30.04.2023 per la mancanza della nota sintetica esplicativa prevista dall'art. 1130 bis c.c.
Il Condominio ha eccepito, in via pregiudiziale, che la domanda di accertamento fosse coperta dal giudicato costituito da quanto affermato nella sentenza n.188/2019, emessa dal tribunale di Torino 15/01/2019, che aveva statuito che la corretta identificazione delle tabelle millesimali vigenti e la invalidità/illegittimità dei criteri di ripartizione non potevano essere pagina 9 di 16 accertati nell'ambito del giudizio proposto ex art. 1137 c.c. Ha aggiunto, in ogni caso, che tale domanda non avrebbe potuto essere proposta in un giudizio di impugnazione ex art. 1137 c.c.
Nel merito, il Condominio ha chiesto il rigetto delle domande proposte da Parte_1
sostenendo (i) che i millesimi di proprietà indicati nella tabella “A” allegata al Regolamento di
Condominio non rappresentavano i valori attuali delle unità abitative rispetto alla configurazione planimetrica attuale e reale, né rappresentavano fin dall'origine neanche i valori delle unità abitative rispetto alla configurazione planimetrica originale e, con riferimento alle proprietà e , ubicati nelle soffitte, non indicavano in alcun modo Pt_1
quali siano gli specifici millesimi di valore ad essa attribuiti;
(ii) che dal 2004 il CP_1
aveva iniziato ad avvalersi di altra tabella per la suddivisione delle spese con i valori millesimali delle unità immobiliari attinenti alla reale situazione del plesso, basate sulle corrette planimetrie, aggiornate anche per le mutate condizioni dell'edificio e della demolizione dei lotti dal n.100 al n.140 e della loro ricostruzione come unità immobiliare unica adibita a centro commerciale ( ); (iii) che, in data Controparte_8
30/06/2004, il in aveva stipulato un accordo scritto, Controparte_1 CP_1
tutt'ora vigente, con (complesso ) con cui aveva disciplinato la Controparte_8 CP_8
partecipazione di tale fabbricato alle spese condominiali, accordo approvato per iscritto dall'assemblea del Condominio e dunque dalla dante causa di , a seguito del Parte_1
quale erano state rimodulate le tabelle millesimali adottando sia la tabella proprietà, che quelle relative alle scale, all'acqua e alla tabella ove era inclusa come Controparte_8
rielaborate dall'allora amministratore;
(iv) che da allora le assemblee di Condominio avevano approvato il rendiconto e i preventivi con i relativi riparti di spesa basati sull'applicazione delle tabelle del 2004 con le maggioranze ex art. 1136 c.2 c.c., con la conseguenza che tali tabelle dovevano ritersi approvate per iscritto in virtù della approvazione dei rendiconti e in ogni caso per fatti concludenti;
(v) che tali tabelle rispettavano il principio di proporzionalità di cui all'art. 1123 c.c.
In diritto ha, dunque, sostenuto che le tabelle millesimali erano state modificate con funzione meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge, dalle delibere assembleari pagina 10 di 16 che avevano approvato i consuntivi e i preventivi fin dall'esercizio 2004/2005 e a seguire con le maggioranze indicate dal 2° co. dell'art. 1136 del c.c. Ha aggiunto che le tabelle allegate al
Regolamento di condominio non erano applicabili non indicando i valori millesimali delle unità immobiliari presenti nelle soffitte.
Ha, infine, sostenuto l'infondatezza della contestazione dell'illegittimità della deliberazione di approvazione del rendiconto per la mancanza della nota esplicativa, atteso che la documentazione di rendiconto trasmessa dall'amministratore era intellegibile e comprensibile.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, all'udienza ex art. 183 c.p.c. le parti hanno dato atto di aver approvato le nuove tabelle millesimali che, peraltro, erano state impugnate da una condomina.
Il ha affermato che l'impugnazione della deliberazione, in assenza della sua CP_1
sospensione, comportava l'operatività delle nuove tabelle e determinava la cessazione della materia del contendere.
Parte attrice ha contestato l'intervenuta cessazione della materia del contendere evidenziando che l'oggetto del contendere riguardava le tabelle applicate al momento della domanda.
Le parti hanno, quindi, discusso la causa all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. Risulta, in primo luogo, infondata l'eccezione pregiudiziale in forza della quale sarebbe coperta da giudicato la domanda di accertamento che le tabelle millesimali vigenti nel
, quanto meno sino alla data del 25.09.2024, sono la Controparte_1
tabella millesimi di proprietà (c.d. tabella 'A') recante “Contributo alle spese comuni e alle compartecipazioni al voto” e la tabella 'B' afferente al “Contributo alla spesa di impianto, manutenzione ed esercizio dell'ascensore” allegate al regolamento condominiale di natura contrattuale per atto ricevuto dal notaio dott. in data 28.05.1940, Repertorio n. 403- Per_1
pagina 11 di 16 Nella sentenza n. 188/2019 pubblicata il 15/01/2019 emessa dal tribunale di Torino non vi è alcuna pronuncia con valore di giudicato sulla domanda di accertamento delle tabelle millesimali vigenti nel convenuto atteso che il Giudice ha ritenuto che una tale CP_1
domanda non potesse essere esaminata nell'ambito del giudizio proposto ex art. 1137 c.c.
Ne consegue che non vi è alcuna pronuncia con valore di giudicato che accerti quali siano le tabelle millesimali applicabili nel convenuto sino al 25.9.2024. CP_1
Alla luce delle considerazioni svolte la prima eccezione sollevata dal deve essere CP_1
rigettata.
3. Nel merito, si ritiene, invero, che l'accertamento richiesto da in ordine alle Parte_1
tabelle millesimali in vigore nel Condominio sia solo incidentale e finalizzato alla decisione in ordine alla legittimità delle deliberazioni impugnate.
, infatti, chiede al Tribunale di annullare le deliberazioni assunte dall'assemblea Parte_1
dei condomini dello stabile sito in , in data 25.05.2023 ai punti 1 e 3 CP_1 Controparte_1
dell'ordine del giorno aventi a oggetto “Approvazione rendiconto spese amministrazione esercizio 2022/2023 e relativo riparto “ e “Approvazione preventivo spese amministrazione esercizio 2023/2024 e relativo riparto” con conseguente inefficacia di tali atti, sul presupposto che i riparti siano stati effettuati in base a tabelle millesimali diverse da quelle presenti nel
Regolamento di Condominio.
Individuato l'oggetto della causa, occorre affermare che l'approvazione da parte dell'assemblea del svolta in data 25.9.2024 delle nuove tabelle millesimali non CP_1
determina la cessazione della materia del contendere.
Invero, le deliberazioni di cui si chiede l'annullamento sono state adottate prima del
25.9.2024 e le tabelle approvate nell'assemblea 25.9.2024 non hanno valore retroattivo con la conseguenza che l'oggetto del giudizio diretto ad accertare le tabelle millesimali vigenti sino al
25.9.2024 al fine di accertare l'illegittimità delle deliberazioni di approvazione del rendiconto spese amministrazione esercizio 2022/2023 e il preventivo spese amministrazione esercizio
2023/2024 approvate in data 25.5.2023 non può dirsi cessato.
pagina 12 di 16 Ne discende che l'approvazione delle nuove tabelle millesimali avvenuta in data 25.9.2024 non ha determinato la cessazione della materia del contendere.
4. La domanda di annullamento delle deliberazioni adottate in data 25.5.23 ai punti 1 e 3 dell'ordine del giorno aventi a oggetto “Approvazione rendiconto spese amministrazione esercizio 2022/2023 e relativo riparto” e “Approvazione preventivo spese amministrazione esercizio 2023/2024 e relativo riparto” risulta fondata.
Si osserva, in diritto, che ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c. “I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione”.
Per procedere, dunque, alla modifica delle tabelle millesimali allegate al Regolamento di
Condominio occorre che l'assemblea sia invitata a deliberare sul punto e, nelle ipotesi previste dai punti 1 e 2, non è richiesta l'unanimità, ma solo la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma.
La modifica non può, invece, avvenire per fatti concludenti.
Sono condivisibili sul punto principi affermati dalla Suprema Corte in forza dei quali “in tema di deliberazioni dell'assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135 c.c., nn. 2) e 3), e che è sottratta al metodo
pagina 13 di 16 maggioritario; sono, invece, meramente annullabili, le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c., comma 2»
(Cass. civ., Sez. Un., 14.04.2021, n. 9839).
Proprio in applicazione di tali principi che affermano la validità delle sole deliberazioni che approvino i riparti secondo i criteri e le tabelle previsti dalla legge o dal Regolamento – come nella fattispecie di cui è causa – l'assemblea non può approvare consuntivi e preventivi adottando tabelle mai esplicitamente approvate o modificate dall'assemblea.
Come infatti affermato nella pronuncia della Suprema Corte n. 30305/2022 “apparirebbe incoerente sotto il profilo dogmatico elevare una serie di deliberazioni, di per sé invalide, che disattendano la vigente tabella millesimale, alla dignità di comportamento univocamente concludente, protrattosi nel tempo, dal quale ricavare l'approvazione, a maggioranza o all'unanimità, di una nuova tabella dei millesimi» (Cass. civ., sez. VI, (ord.), 14.10.2022, n.
30305).
Applicando i principi richiamati, alla fattispecie in esame, era onere del provare CP_1
che l'assemblea fosse stata chiamata, prima del 25.5.2023, a deliberare sulla modifica delle tabelle millesimali allegate al regolamento condominiale di natura contrattuale per atto ricevuto dal notaio dott. in data 28.05.1940, Repertorio n. 403-80 registrato. Per_1
Tale onere non è stato assolto.
Il ha, infatti, sostenuto che le tabelle millesimali erano state modificate con CP_1
funzione meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge, dalle delibere assembleari che avevano approvato i consuntivi e preventivi fin dall'esercizio 2004/2005 e a seguire con le maggioranze indicate dal 2° co. dell'art. 1136 del c.c.
Tale assunto non è condivisibile sia in quanto le tabelle originarie allegate al regolamento condominiale hanno continuato a essere computate per i quorum assembleari e per il pagina 14 di 16 computo delle spese straordinarie sia in quanto ognuna delle deliberazioni assunte a decorrere dall'esercizio 2004/2005 era affetta da un vizio – applicazione di criteri di riparto diversi da quelli allegati al regolamento condominiale - che ne avrebbe potuto determinare, in caso di tempestiva impugnazione, l'annullamento mentre difetta una esplicita deliberazione – prima di quella intervenuta nel corso del giudizio in data 25.9.2024 - di approvazione delle nuove tabelle in deroga rispetto a quelle previste dal Regolamento di condominio vigente.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda proposta da , deve procedersi Parte_1
all'annullamento delle deliberazioni assunte in data 25.5.23 ai punti 1 e 3 dell'ordine del giorno aventi a oggetto “Approvazione rendiconto spese amministrazione esercizio
2022/2023 e relativo riparto” e “Approvazione preventivo spese amministrazione esercizio
2023/2024 e relativo riparto”.
Deve, da ultimo, osservarsi che l'approvazione da parte dell'attrice, successivamente alla impugnazione di cui è causa, delle nuove tabelle millesimali non fa venir meno l'interesse all'impugnazione, tenuto conto che solo tali nuove tabelle sono state validamente approvate dall'Assemblea e che le stesse non hanno efficacia retroattiva.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e devono essere liquidate ai sensi del D.M. n. 55/14 e s.m.i., scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, trattandosi di causa di valore indeterminabile, valore medio quanto alle fasi di studio e introduttiva e con la massima riduzione con riguardo alle restanti fasi alla luce dell'attività svolta e così complessivamente per € 5.261,00.
Deve, inoltre, procedersi alla condanna del , per la mancata partecipazione al CP_1
primo incontro di mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 12 bis D. Lgs n. 28/2010
pagina 15 di 16
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ANNULLA le deliberazioni assunte dall'assemblea del sito in , CP_1 CP_1 CP_1
, in data 25.5.23 ai punti 1 e 3 dell'ordine del giorno aventi a oggetto “Approvazione rendiconto spese amministrazione esercizio 2022/2023 e relativo riparto “e “Approvazione preventivo spese amministrazione esercizio 2023/2024 e relativo riparto”.
ON , a rimborsare a le spese del Controparte_1 Parte_1
presente giudizio liquidate in € 5.261,00 per compensi, € 545,00 per esposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
ON al versamento all'entrata del bilancio dello Controparte_1
Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato.
Torino, 1 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
80 registrato.
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18386/2023 tra
, con il patrocinio dell'avv. BESSI Piera in forza di procura alle liti 16.10.2023 Parte_1
ATTORE
e
, con il patrocinio dell'avv. DE BELLIS Daniele in Controparte_1
forza di procura alle liti in data 23.11.23 CONVENUTO
Oggi 1° dicembre 2025, innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per l'avv. dell'avv. BESSI PIERA e Parte_1 CP_2
- per l'avv. DE BELLIS DANIELE e Controparte_1
l'amministratore . Controparte_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. precisa le conclusioni richiamando quelle di cui alle note conclusive del CP_2
3.11.2025.
L'avv. De Bellis precisa le conclusioni richiamando quelle di cui alle note conclusive del
5.11.2025.
L'avv. non accetta il contraddittorio sulle eccezione e domande nuove formulate da CP_2
controparte con le note conclusive e, in particolare, (i) l'affermazione che la azione ex art. 1137 c.c. non è giudizio idoneo a esaminare le domande attoree, (ii) la richiesta di accertamento che le tabelle attualmente in uso sono quelle approvate il 25.9.24 e che in precedenza erano in vigore quelle del 2004, (iii) accertare che con l'approvazione delle nuove tabelle in pendenza del giudizio l'attrice avrebbe riconosciuto come vigenti i criteri in uso dal pagina 1 di 16 2004, (iv) accertare l'idoneità dei documenti trasmessi in allegato all'avviso di convocazione dell'assemblea del 25.5.2023 rispetto al disposto dell'art. 1130 bis c.p.c. e (v) accertare che la condotta attorea ha determinato il superamento delle domande iniziali. In ogni caso, parte attrice contesta che la nuova tabelle rispecchi i millesimi della tabella in uso dal 2004, precisando che il voto espresso dalla signora in pendenza di giudizio nell'assemblea del Pt_1
25.9.2024 per la revisione delle tabelle è stato espresso sulla tabella millesimi di proprietà A allegata al Regolamento di condominio e non sulla base die millesimi in uso che sono stati variamente elaborati dall'amministrazione condominiale.
L'avv. De Bellis contesta la tardività dell'eccezione della inidoneità dell'azione ex art. 1137 c.c.
a esaminare la domanda di accertamento delle tabelle millesimali in uso e richiama tutte le difese svolte.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa: Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 2 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 18386/2023 avente a oggetto rapporti condominiali promossa da
, con il patrocinio dell'avv. BESSI Piera in forza di procura alle liti 16.10.2023 Parte_1
ATTRICE contro
, con il patrocinio dell'avv. DE BELLIS Daniele in Controparte_1
forza di procura alle liti in data 23.11.23
CONVENUTO
Udienza di discussione in data 1° dicembre 2025
Oggetto: impugnazione deliberazioni condominiali
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito omnibus adversis contrariis rejectis, previa occorrendo ammissione dei necessari mezzi istruttori che ci si riserva di dedurre ed articolare nel rispetto dei termini di legge previo ogni altro necessario incombente pagina 3 di 16 NEL MERITO
– accertato e dichiarato che le uniche tabelle millesimali vigenti nel
[...]
, quanto meno sino alla data del 25.09.2024, sono la tabella millesimi di Controparte_1
proprietà (c.d. tabella 'A') recante “Contributo alle spese comuni e alle compartecipazioni al voto” e la tabella 'B' afferente “Contributo alla spesa di impianto, manutenzione ed esercizio dell'ascensore” allegate al regolamento di natura contrattuale per atto ricevuto CP_4
dal notaio dott. in data 28.05.1940, Repertorio n. 403-80 registrato Per_1
– accertata e dichiarata la illegittimità/invalidità dei criteri di ripartizione e dunque della tabella utilizzati dall'amministrazione del come Controparte_1
risultanti dal riparto afferente al rendiconto e consuntivo spese amministrazione 2022/2023 nonché dal riparto afferente al preventivo spese amministrazione 2023/2024, acquisiti agli atti, per le ragioni tutte esposte in atti che qui si intendono integralmente richiamate
– dichiarare nulla, annullare, invalidare e comunque revocare la delibera assunta dall'assemblea dei condomini dello stabile sito in , in data 25.05.2023 CP_1 Controparte_1
per i motivi tutti esposti in atti che qui si intendono integralmente richiamati, e per l'effetto
– dichiarare nulli, invalidi e privi di efficacia il rendiconto e consuntivo spese amministrazione
2022/2023 e relativo riparto nonché il preventivo spese amministrazione 2023/2024 e relativo riparto approvati dall'assemblea dei condomini dello stabile sito in , in CP_1 Controparte_1
data 25.05.2023 per i motivi tutti esposti in atti che qui si intendono integralmente richiamati
– dichiarare altresì nulla, annullare, invalidare e comunque revocare la deliberazione assunta dall'assemblea dei condomini in data 25.05.2023 in punto approvazione del rendiconto di gestione 01.05.2022-30.04.2023 in quanto assunta in violazione del disposto di cui all'art. 1130bis cod. civ. e dunque non conforme a diritto per le ragioni tutte esposte in atti da intendersi quivi integralmente richiamate
– respingere le domande, eccezioni e deduzioni tutte formulate dal
[...]
in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni tutte esposte in Controparte_1
atti alle quali quivi si opera integrale richiamo, mandando conseguentemente assolta la signora da ogni avversa pretesa Parte_1
pagina 4 di 16 – respingere in particolare l'avversa eccezione di ne bis in idem in quanto infondata per le ragioni tutte esposte in atti che si intendono quivi integralmente trascritte
– respingere in quanto inammissibile, tardiva e comunque infondata per le ragioni tutte esposte in atti la domanda avversaria di «accertare e dichiarare che "la domanda attorea di accertamento che le uniche tabelle millesimali vigenti nel Controparte_1
sono la tabella millesimi di proprietà (c.d. tabella 'A') e la tabella 'B'" non può essere
[...]
esaminata, trattata e conseguentemente accolta in questo giudizio poiché ciò è precluso - proprio dal diritto vigente - con l'azione ex art. 1137 c.c. esperita dall'attrice, e, per l'effetto, respingerla/non accoglierla»
– dichiarare tenuto e condannare il , in persona Controparte_1
del suo amministratore pro tempore, al rimborso in favore della signora delle Parte_1
spese da quest'ultima sostenute per il procedimento di mediazione pari a € 48,80= Riservata ad altro e separato giudizio la domanda di ripetizione delle somme corrisposte dall'attrice a far data dal 04.12.2015 in misura eccedente il quantum dalla medesima dovuto a titolo di spese condominiali in applicazione della tabella millesimi di proprietà (c.d. tabella 'A') recante
“Contributo alle spese comuni e alle compartecipazioni al voto” allegata al regolamento condominiale di natura contrattuale per atto ricevuto dal notaio dott. in data Per_1
28.05.1940 (Rep. n. 403-80) registrato.
Con il favore delle spese e del compenso professionale afferenti al presente giudizio e l'attivazione del procedimento di mediazione ante causam, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge e successive occorrende”.
Per : Controparte_1
“DICHIARARE cessata la materia del contendere per sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, conseguente all'approvazione delle nuove tabelle millesimali del 25 settembre 2024 con il voto favorevole della stessa parte attrice;
ACCERTARE che, nel caso di specie, il comportamento contraddittorio della parte attrice ed il suo voto favorevole nelle delibere finalizzate all'approvazione della attuale tabella millesimale pagina 5 di 16 vigente, riconoscendo implicitamente la validità del sistema tabellare precedente qui contestato, costituiscono elemento oggettivo che dimostra l'infondatezza delle sue originarie pretese per determinare la sua soccombenza virtuale, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, e per l'effetto condannare la parte attrice al pagamento delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale;
-qualora non si ritenga applicabile l'istituto della cessazione della materia del contendere: in via preliminare ACCERTARE che, come nel caso di specie qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo e, pertanto, sulla base del principio giuridico del ne bis in idem e della sentenza n.188/2019 pronunciata dal Tribunale di Torino, le domande attoree di “accertare e dichiarare che le uniche tabelle millesimali vigenti nel
[...]
sono la tabella millesimi di proprietà (c.d. tabella 'A') e la tabella 'B' Controparte_1
ed accertare e dichiarare la illegittimità/invalidità dei criteri di ripartizione e dunque della tabella attualmente utilizzati” non possono essere esaminate nel giudizio odierno e, per l'effetto, respingere / non accogliere le predette domande ACCERTARE in ogni caso, per motivi in fatto e diritto esposti in atti, che l'azione ex art. 1137 c.c. non è idonea per esaminare in questo giudizio le predette domande di parte attrice e, per l'effetto, respingerle
/ non accoglierle;
ACCERTARE in ogni caso che le domande attoree di “dichiarare nulla, annullare, invalidare e comunque revocare la delibera assunta dall'assemblea dei condòmini del 25/05/2023; dichiarare nulli, invalidi e privi di efficacia il rendiconto e consuntivo spese 2022/2023 e relativo riparto nonché il preventivo spese amministrazione 2023/2024 e riparto approvati dall'assemblea”, essendo correlate, conseguenti, discendenti dall'accertamento delle pagina 6 di 16 domande precedenti, non possono essere qui esaminate/trattate e, per l'effetto, respingerle / non accoglierle.
Nel merito in via principale - nella denegata e non creduta ipotesi che il giudicante non dovesse accogliere quanto sopra rilevato e richiesto da questa difesa e procedesse con l'esame delle relative questioni e domande attoree,
ACCERTARE, per tutte le ragioni esposte negli atti difensivi, che le tabelle attualmente vigenti per il convenuto sono quelle approvate il 25 settembre 2024 e, CP_1
precedentemente, erano in vigore le tabelle del 2004 e, per l'effetto, respingere/non accogliere ogni contraria considerazione, allegazione e domanda attorea;
ACCERTARE che le tabelle 2004 contestate dall'attrice sono state dalla stessa applicate e riconosciute valide con la partecipazione attiva e voto favorevole nelle assemblee dell'anno
2024 relative alla modifica delle stesse: tale condotta smentisce, supera ed annulla le ragioni e la posizione giuridica assunte in questa causa dalla SI.ra , palesando pacificamente Pt_1
l'accettazione dei millesimi, dei valori e dei criteri di ripartizione applicati fino al 25/09/2024, gli stessi applicati per la delibera 25/05/2023 e, per l'effetto, respingere / non accogliere le domande attoree di “dichiarare nulla, annullare, invalidare e comunque revocare la delibera assunta dall'assemblea dei condòmini del 25/05/2023; dichiarare nulli, invalidi e privi di efficacia il rendiconto e consuntivo spese 2022/2023 e relativo riparto nonché il preventivo spese amministrazione 2023/2024 e riparto approvati dall'assemblea”; in ogni caso ACCERTARE che, per i motivi esposti in atti da questa difesa e che qui si richiamano in toto, la documentazione esplicativa-contabile trasmessa ai condòmini dall'amministratore per l'assemblea 25/05/2023 risulta idonea ad integrare i requisiti dell'art. 1130 bis c.c., garantendo la piena trasparenza, intelligibilità e comprensibilità della gestione;
tenere inoltre anche conto che per la descritta condotta attorea è oggi superata ogni questione in merito e, pertanto, è infondata in fatto ed in diritto la domanda attorea di
“dichiarare altresì nulla, annullare, invalidare e comunque revocare la deliberazione assunta dall'assemblea dei condomini in data 25.05.2023 in punto approvazione del rendiconto di pagina 7 di 16 gestione 01.05.2022-30.04.2023 in quanto assunta in violazione del disposto di cui all'art. 1130bis cod. civ. e dunque non conforme a diritto per l'effetto, respingerla / non accoglierla;
in ogni caso RESPINGERE la “domanda nuova” di parte attrice riportata alla pag.15 della memoria integrativa ex art.171ter n.1 c.p.c. che recita “dichiarare tenuto e condannare il
, in persona del suo amministratore pro tempore, al Controparte_1
rimborso in favore della signora delle spese da quest'ultima sostenute per il Parte_1
procedimento di mediazione pari a €48,80=” poiché non rappresenta né una modifica né una precisazione delle domande/conclusioni già proposte ed in quanto, comunque, infondata per le ragioni tutte espresse in atti.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA se dovuta e CPA come per legge e tassa di registrazione a carico della controparte”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 , condomina del Condominio sito in , (in seguito Parte_1 CP_1 Controparte_1
“ ”), ha chiesto al Tribunale che, accertato e dichiarato che le uniche tabelle CP_1
millesimali vigenti nel Condominio sono (i) la tabella millesimi di proprietà (c.d. tabella 'A') recante “Contributo alle spese comuni e alle compartecipazioni al voto” e (ii) la tabella 'B' afferente al “Contributo alla spesa di impianto, manutenzione ed esercizio dell'ascensore” allegate al regolamento condominiale di natura contrattuale per atto ricevuto dal notaio dott.
in data 28.05.1940, Repertorio n. 403-80 registrato, annullasse la deliberazione Per_1
assunta dall'assemblea dei condomini dello stabile sito in , in data CP_1 Controparte_1
25.05.2023 ai punti 1 e 3 dell'ordine del giorno aventi a oggetto “Approvazione rendiconto spese amministrazione esercizio 2022/2023 e relativo riparto “ e “Approvazione preventivo spese amministrazione esercizio 2023/2024 e relativo riparto” con conseguente inefficacia di tali atti.
A sostegno della domanda parte attrice ha allegato che le deliberazioni assunte ai punti 1 e 3 dell'assemblea del 25.5.2023 erano state adottate in violazione del disposto di cui all'art. 1123, comma I, cod. civ., nonché del regolamento condominiale e delle tabelle millesimali in pagina 8 di 16 esso contenute e richiamate dall'art. 11 che, con riguardo alle spese necessarie a conservare e mantenere in condizione di decoro le cose elencate dall'art. 2 del presente regolamento, nonché alle spese relative ai servizi comuni di portierato, di illuminazione dell'androne, di illuminazione delle scale e dei corridoi delle cantine, prevede che siano ripartite “in parti proporzionali al valore, delle rispettive quote di comproprietà, espresso in millesimi, nella tabella allegata al presente regolamento sotto la lettera A”.
Al contrario, ad avviso di parte attrice, le deliberazioni impugnate avevano ripartito le spese applicando la tabella “SPESE GENERALI ALLOGGI" articolata, a sua volta, in tre sotto colonne, recanti rispettivamente che riportavano una CP_5 CP_6 CP_7
attribuzione millesimale in nessun modo corrispondente a quella espressa nella tabella 'A' allegata al regolamento di condominio.
Ne conseguiva, a dire dell'attrice, l'illegittimità della deliberazione in quanto il rendiconto e il preventivo erano stati elaborati sulla base di tabelle mai approvate con deliberazione da adottarsi ex art. 68 disp att. c.p.c. dalla compagine condominiale e, in ogni caso, in violazione dei criteri previsti dalle tabelle millesimali vigenti. Al contempo, ad avviso di , Parte_2
era irrilevante la circostanza che sin dal 2004/2005 le spese di pulizia e illuminazione fossero state ripartite secondo un ricalcolo dei millesimi mai approvato, atteso che, come affermato dalla Cassazione nella pronuncia n. 26042/2019 "le prassi in concreto seguite non rispettose delle tabelle, ritenendosi del tutto irrilevante anche il consenso tacito dei condomini, pur consolidato nel tempo", "sino a quando (le tabelle in essere) non vengano modificate da una valida deliberazione".
ha, infine, sostenuto l'invalidità della deliberazione di approvazione del Parte_1
rendiconto consuntivo afferente alla gestione 01.05.2022-30.04.2023 per la mancanza della nota sintetica esplicativa prevista dall'art. 1130 bis c.c.
Il Condominio ha eccepito, in via pregiudiziale, che la domanda di accertamento fosse coperta dal giudicato costituito da quanto affermato nella sentenza n.188/2019, emessa dal tribunale di Torino 15/01/2019, che aveva statuito che la corretta identificazione delle tabelle millesimali vigenti e la invalidità/illegittimità dei criteri di ripartizione non potevano essere pagina 9 di 16 accertati nell'ambito del giudizio proposto ex art. 1137 c.c. Ha aggiunto, in ogni caso, che tale domanda non avrebbe potuto essere proposta in un giudizio di impugnazione ex art. 1137 c.c.
Nel merito, il Condominio ha chiesto il rigetto delle domande proposte da Parte_1
sostenendo (i) che i millesimi di proprietà indicati nella tabella “A” allegata al Regolamento di
Condominio non rappresentavano i valori attuali delle unità abitative rispetto alla configurazione planimetrica attuale e reale, né rappresentavano fin dall'origine neanche i valori delle unità abitative rispetto alla configurazione planimetrica originale e, con riferimento alle proprietà e , ubicati nelle soffitte, non indicavano in alcun modo Pt_1
quali siano gli specifici millesimi di valore ad essa attribuiti;
(ii) che dal 2004 il CP_1
aveva iniziato ad avvalersi di altra tabella per la suddivisione delle spese con i valori millesimali delle unità immobiliari attinenti alla reale situazione del plesso, basate sulle corrette planimetrie, aggiornate anche per le mutate condizioni dell'edificio e della demolizione dei lotti dal n.100 al n.140 e della loro ricostruzione come unità immobiliare unica adibita a centro commerciale ( ); (iii) che, in data Controparte_8
30/06/2004, il in aveva stipulato un accordo scritto, Controparte_1 CP_1
tutt'ora vigente, con (complesso ) con cui aveva disciplinato la Controparte_8 CP_8
partecipazione di tale fabbricato alle spese condominiali, accordo approvato per iscritto dall'assemblea del Condominio e dunque dalla dante causa di , a seguito del Parte_1
quale erano state rimodulate le tabelle millesimali adottando sia la tabella proprietà, che quelle relative alle scale, all'acqua e alla tabella ove era inclusa come Controparte_8
rielaborate dall'allora amministratore;
(iv) che da allora le assemblee di Condominio avevano approvato il rendiconto e i preventivi con i relativi riparti di spesa basati sull'applicazione delle tabelle del 2004 con le maggioranze ex art. 1136 c.2 c.c., con la conseguenza che tali tabelle dovevano ritersi approvate per iscritto in virtù della approvazione dei rendiconti e in ogni caso per fatti concludenti;
(v) che tali tabelle rispettavano il principio di proporzionalità di cui all'art. 1123 c.c.
In diritto ha, dunque, sostenuto che le tabelle millesimali erano state modificate con funzione meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge, dalle delibere assembleari pagina 10 di 16 che avevano approvato i consuntivi e i preventivi fin dall'esercizio 2004/2005 e a seguire con le maggioranze indicate dal 2° co. dell'art. 1136 del c.c. Ha aggiunto che le tabelle allegate al
Regolamento di condominio non erano applicabili non indicando i valori millesimali delle unità immobiliari presenti nelle soffitte.
Ha, infine, sostenuto l'infondatezza della contestazione dell'illegittimità della deliberazione di approvazione del rendiconto per la mancanza della nota esplicativa, atteso che la documentazione di rendiconto trasmessa dall'amministratore era intellegibile e comprensibile.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, all'udienza ex art. 183 c.p.c. le parti hanno dato atto di aver approvato le nuove tabelle millesimali che, peraltro, erano state impugnate da una condomina.
Il ha affermato che l'impugnazione della deliberazione, in assenza della sua CP_1
sospensione, comportava l'operatività delle nuove tabelle e determinava la cessazione della materia del contendere.
Parte attrice ha contestato l'intervenuta cessazione della materia del contendere evidenziando che l'oggetto del contendere riguardava le tabelle applicate al momento della domanda.
Le parti hanno, quindi, discusso la causa all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. Risulta, in primo luogo, infondata l'eccezione pregiudiziale in forza della quale sarebbe coperta da giudicato la domanda di accertamento che le tabelle millesimali vigenti nel
, quanto meno sino alla data del 25.09.2024, sono la Controparte_1
tabella millesimi di proprietà (c.d. tabella 'A') recante “Contributo alle spese comuni e alle compartecipazioni al voto” e la tabella 'B' afferente al “Contributo alla spesa di impianto, manutenzione ed esercizio dell'ascensore” allegate al regolamento condominiale di natura contrattuale per atto ricevuto dal notaio dott. in data 28.05.1940, Repertorio n. 403- Per_1
pagina 11 di 16 Nella sentenza n. 188/2019 pubblicata il 15/01/2019 emessa dal tribunale di Torino non vi è alcuna pronuncia con valore di giudicato sulla domanda di accertamento delle tabelle millesimali vigenti nel convenuto atteso che il Giudice ha ritenuto che una tale CP_1
domanda non potesse essere esaminata nell'ambito del giudizio proposto ex art. 1137 c.c.
Ne consegue che non vi è alcuna pronuncia con valore di giudicato che accerti quali siano le tabelle millesimali applicabili nel convenuto sino al 25.9.2024. CP_1
Alla luce delle considerazioni svolte la prima eccezione sollevata dal deve essere CP_1
rigettata.
3. Nel merito, si ritiene, invero, che l'accertamento richiesto da in ordine alle Parte_1
tabelle millesimali in vigore nel Condominio sia solo incidentale e finalizzato alla decisione in ordine alla legittimità delle deliberazioni impugnate.
, infatti, chiede al Tribunale di annullare le deliberazioni assunte dall'assemblea Parte_1
dei condomini dello stabile sito in , in data 25.05.2023 ai punti 1 e 3 CP_1 Controparte_1
dell'ordine del giorno aventi a oggetto “Approvazione rendiconto spese amministrazione esercizio 2022/2023 e relativo riparto “ e “Approvazione preventivo spese amministrazione esercizio 2023/2024 e relativo riparto” con conseguente inefficacia di tali atti, sul presupposto che i riparti siano stati effettuati in base a tabelle millesimali diverse da quelle presenti nel
Regolamento di Condominio.
Individuato l'oggetto della causa, occorre affermare che l'approvazione da parte dell'assemblea del svolta in data 25.9.2024 delle nuove tabelle millesimali non CP_1
determina la cessazione della materia del contendere.
Invero, le deliberazioni di cui si chiede l'annullamento sono state adottate prima del
25.9.2024 e le tabelle approvate nell'assemblea 25.9.2024 non hanno valore retroattivo con la conseguenza che l'oggetto del giudizio diretto ad accertare le tabelle millesimali vigenti sino al
25.9.2024 al fine di accertare l'illegittimità delle deliberazioni di approvazione del rendiconto spese amministrazione esercizio 2022/2023 e il preventivo spese amministrazione esercizio
2023/2024 approvate in data 25.5.2023 non può dirsi cessato.
pagina 12 di 16 Ne discende che l'approvazione delle nuove tabelle millesimali avvenuta in data 25.9.2024 non ha determinato la cessazione della materia del contendere.
4. La domanda di annullamento delle deliberazioni adottate in data 25.5.23 ai punti 1 e 3 dell'ordine del giorno aventi a oggetto “Approvazione rendiconto spese amministrazione esercizio 2022/2023 e relativo riparto” e “Approvazione preventivo spese amministrazione esercizio 2023/2024 e relativo riparto” risulta fondata.
Si osserva, in diritto, che ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c. “I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione”.
Per procedere, dunque, alla modifica delle tabelle millesimali allegate al Regolamento di
Condominio occorre che l'assemblea sia invitata a deliberare sul punto e, nelle ipotesi previste dai punti 1 e 2, non è richiesta l'unanimità, ma solo la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma.
La modifica non può, invece, avvenire per fatti concludenti.
Sono condivisibili sul punto principi affermati dalla Suprema Corte in forza dei quali “in tema di deliberazioni dell'assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135 c.c., nn. 2) e 3), e che è sottratta al metodo
pagina 13 di 16 maggioritario; sono, invece, meramente annullabili, le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c., comma 2»
(Cass. civ., Sez. Un., 14.04.2021, n. 9839).
Proprio in applicazione di tali principi che affermano la validità delle sole deliberazioni che approvino i riparti secondo i criteri e le tabelle previsti dalla legge o dal Regolamento – come nella fattispecie di cui è causa – l'assemblea non può approvare consuntivi e preventivi adottando tabelle mai esplicitamente approvate o modificate dall'assemblea.
Come infatti affermato nella pronuncia della Suprema Corte n. 30305/2022 “apparirebbe incoerente sotto il profilo dogmatico elevare una serie di deliberazioni, di per sé invalide, che disattendano la vigente tabella millesimale, alla dignità di comportamento univocamente concludente, protrattosi nel tempo, dal quale ricavare l'approvazione, a maggioranza o all'unanimità, di una nuova tabella dei millesimi» (Cass. civ., sez. VI, (ord.), 14.10.2022, n.
30305).
Applicando i principi richiamati, alla fattispecie in esame, era onere del provare CP_1
che l'assemblea fosse stata chiamata, prima del 25.5.2023, a deliberare sulla modifica delle tabelle millesimali allegate al regolamento condominiale di natura contrattuale per atto ricevuto dal notaio dott. in data 28.05.1940, Repertorio n. 403-80 registrato. Per_1
Tale onere non è stato assolto.
Il ha, infatti, sostenuto che le tabelle millesimali erano state modificate con CP_1
funzione meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge, dalle delibere assembleari che avevano approvato i consuntivi e preventivi fin dall'esercizio 2004/2005 e a seguire con le maggioranze indicate dal 2° co. dell'art. 1136 del c.c.
Tale assunto non è condivisibile sia in quanto le tabelle originarie allegate al regolamento condominiale hanno continuato a essere computate per i quorum assembleari e per il pagina 14 di 16 computo delle spese straordinarie sia in quanto ognuna delle deliberazioni assunte a decorrere dall'esercizio 2004/2005 era affetta da un vizio – applicazione di criteri di riparto diversi da quelli allegati al regolamento condominiale - che ne avrebbe potuto determinare, in caso di tempestiva impugnazione, l'annullamento mentre difetta una esplicita deliberazione – prima di quella intervenuta nel corso del giudizio in data 25.9.2024 - di approvazione delle nuove tabelle in deroga rispetto a quelle previste dal Regolamento di condominio vigente.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda proposta da , deve procedersi Parte_1
all'annullamento delle deliberazioni assunte in data 25.5.23 ai punti 1 e 3 dell'ordine del giorno aventi a oggetto “Approvazione rendiconto spese amministrazione esercizio
2022/2023 e relativo riparto” e “Approvazione preventivo spese amministrazione esercizio
2023/2024 e relativo riparto”.
Deve, da ultimo, osservarsi che l'approvazione da parte dell'attrice, successivamente alla impugnazione di cui è causa, delle nuove tabelle millesimali non fa venir meno l'interesse all'impugnazione, tenuto conto che solo tali nuove tabelle sono state validamente approvate dall'Assemblea e che le stesse non hanno efficacia retroattiva.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e devono essere liquidate ai sensi del D.M. n. 55/14 e s.m.i., scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, trattandosi di causa di valore indeterminabile, valore medio quanto alle fasi di studio e introduttiva e con la massima riduzione con riguardo alle restanti fasi alla luce dell'attività svolta e così complessivamente per € 5.261,00.
Deve, inoltre, procedersi alla condanna del , per la mancata partecipazione al CP_1
primo incontro di mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 12 bis D. Lgs n. 28/2010
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ANNULLA le deliberazioni assunte dall'assemblea del sito in , CP_1 CP_1 CP_1
, in data 25.5.23 ai punti 1 e 3 dell'ordine del giorno aventi a oggetto “Approvazione rendiconto spese amministrazione esercizio 2022/2023 e relativo riparto “e “Approvazione preventivo spese amministrazione esercizio 2023/2024 e relativo riparto”.
ON , a rimborsare a le spese del Controparte_1 Parte_1
presente giudizio liquidate in € 5.261,00 per compensi, € 545,00 per esposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
ON al versamento all'entrata del bilancio dello Controparte_1
Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato.
Torino, 1 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
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