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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/03/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2804/2024 R.G. promossa da
nato ad [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in VIA LIBERTA' n. C.F._1
7, PACHINO, presso lo studio dell'avv. SALVATORE LUCCHESI (c.f.
), che lo rappresenta e difende per procura in atti C.F._2 ricorrente
contro
, Controparte_1
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_1 tempore; elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90,
SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti CP_1 dall'avv. IVANO MARCEDONE (c.f. ) C.F._3
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando
1 che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023.
Con il ricorso introduttivo ha proposto opposizione Parte_1
a seguito di esperimento negativo di ATP ex art. 445 bis c.p.c., e ha chiesto l'accertamento del proprio stato invalidante e la condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione economica specificata nel ricorso medesimo, oltre accessori come per legge.
Si è costituito in giudizio l' , contestando le domande attrici, CP_1 delle quali chiedeva il rigetto, eccependo, anche inammissibilità e decadenza.
In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c..
Nel merito, l'opposizione non può essere accolta. Ciò considerato, va rilevato che il C.T.U. , con conclusioni condivisibili - siccome frutto di un attento studio della situazione di fatto e della corretta e ben motivata applicazione delle regole tecniche inerenti la materia in esame – ha rilevato che per il complesso sintomatologico e diagnostico rilevato e riportato nelle considerazioni peritali va confermato per il giudizio reso in sede di ATP di << Invalido con Parte_1 riduzione permanente della capacità lavorativa dal 33% al 73% pari al
68% ( art.2 e 13 L. 118/71 e art.9 DL 509/88) … In conclusione non sussistono in atto , i requisiti sanitari i di legge per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile . né sussistevano all' epoca della domanda amministrativa e nella successiva visita in Commissione >>.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, in ragione del possesso da parte della ricorrente dei presupposti di cui all'art. 152 disp. att. cp.c., avendo la ricorrente reso dichiarazione autocertificativa del reddito ai fini della esenzione dal pagamento delle spese processuali.
Per i medesimi motivi, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno invece definitivamente poste a carico dell' ex art. 152 CP_1 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
2 Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n.2804/2024 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara e conferma che è invalido con riduzione Parte_1 permanente della capacità lavorativa pari al 68%; spese irripetibili;
spese di CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico dell' . CP_1
Siracusa, 12/03/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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