Articolo 28 della Legge 2 aprile 1958, n. 377
Articolo 27Articolo 29
Versione
23 aprile 1958
Art. 28.

L'iscritto che alla data di iscrizione al Fondo sia gia' titolare della pensione di invalidita' a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, conserva detta pensione e puo' ottenere il trattamento di pensione previsto dalla presente legge, concorrendo i requisiti da questa richiesti, soltanto per eventi che si verifichino successivamente all'iscrizione al Fondo.
Entrata in vigore il 23 aprile 1958