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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2025, n. 4164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4164 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3407/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 07.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.3407/2022 R.G. promossa da
, n. il 02/04/1975 a NAPOLI (NA), rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti ANDREA ABBAMONTE e ANTONIO ANDREOZZI come da procura in atti
RICORRENTE
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dal prof. avv. RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, come da procura in atti nonché'
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. EMANUELA CALAMIA, come da procura in atti
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
1. Premessa
Con ricorso depositato in data 10/03/2022, parte ricorrente in epigrafe, dirigente farmacista di I livello in servizio a tempo indeterminato presso la , ha dedotto quanto segue: CP_3 - di aver lavorato alle dipendenze dell'asl convenuta ininterrottamente per 14 anni a decorrere dal
07.10.2005, in virtù di plurimi contratti di Co.Co.Co. di volta in volta prorogati, coprendo vacanze di organico;
- che tale attività lavorativa, seppur formalmente qualificata come contratto d'opera professionale, in realtà, era contraddistinta dal vincolo della subordinazione e dalla totale mancanza di autonomia alla luce della sua articolazione (ricevere e rispettare direttive ed istruzioni dal Responsabile del Servizio, rispettare l'obbligo di presenza e di un preciso orario lavorativo, garantito mediante apposizione di firma su un foglio di presenza sia in entrata che in uscita);
-di non aver potuto godere, in ragione della formale qualifica del rapporto, di ferie pagate, del versamento dei contributi previdenziali, dei benefici della legge 104/1992, né di scatti di anzianità e relative indennità;
-di aver diffidato a luglio 2014 l' convenuta a riqualificare il rapporto di lavoro Controparte_1 intercorso fin dalla prima assunzione come lavoro subordinato;
-di essere stata assunta a tempo indeterminato “presso il Dipartimento Farmaceutico e a disposizione del Direttore” solo a far data dal 01.9.2019.
Tanto premesso, l'istante ha agito in giudizio, chiedendo di “accertare e dichiarare la nullità dei Cont contratti di lavoro autonomo stipulati dal ricorrente con la e la perché CP_3 CP_3 ad essi era in realtà sottostante, ab origine, un rapporto di lavoro subordinato;
- per l'effetto: 1) accertare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata ed alla conseguente ricostruzione della carriera sia giuridica che economica, ivi inclusa quella previdenziale, a far data dall'ottobre 2005, mediante pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante ai sensi del C.C.N.L. di categoria, nonché delle differenze previdenziali, delle indennità non godute, con particolare riferimento ai periodi di ferie annuali ed alle maternità medio tempore intervenute, alla 13 mensilità ed all'accantonamento del TFR, nonché al riadeguamento dell'attuale stipendio per effetto dei predetti scatti di anzianità, in base ai conteggi dettagliatamente esposti dal dott. nella consulenza allegata al presente ricorso, che costituiscono parte Persona_1 integrante e sostanziale del ricorso;
2) condannare l' al pagamento in favore Controparte_4 della ricorrente della somma di €. 297.328,98 quantificata dal consulente del lavoro dott. Per_1
nella relazione peritale in atti o della maggiore o minor somma che sarà accertata nel
[...] corso del giudizio per differenze retributive e previdenziali maturate, accantonamento TFR, indennità non godute e 13° mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quest'ultima nella misura in cui ha superato il tasso di interesse legale. 3) condannare l' al risarcimento dei Controparte_4 danni morali subiti dalle ricorrenti nella misura equitativa che sarà accertata nel corso del giudizio, non inferiore ad €. 100.000,00; 4) condannare l' al pagamento delle competenze Controparte_4 di lite con attribuzione al sottoscritto difensore, oltre spese generali, IVA e CPA”. Cont Si è costituita in giudizio l' che ha eccepito il decorso del termine prescrizionale e, nel merito,
l'infondatezza della pretesa attorea.
Alla luce della domanda di regolarizzazione contributiva proposta dalla ricorrente, all'esito della prima udienza, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale, che si è costituito assumendo una posizione adesiva rispetto alle domande della ricorrente.
Ammessa ed espletata l'istruttoria, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2. Nel merito
Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro esistito tra le parti fino all'immissione in servizio della ricorrente, e formalmente qualificato come rapporto di lavoro autonomo.
A questo punto, è possibile richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni di cui alle sentenze n. 17523/2019 e 3854/2024, pronunciate dal Tribunale adito-Sez. Lavoro, condividendosi l'orientamento espresso.
La Corte di Cassazione ha precisato che “altri elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro subordinato, quali la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura della retribuzione, il luogo della prestazione e l'utilizzo dei mezzi produttivi messi a disposizione dal datore di lavoro, costituiscono indici sussidiari che possono essere utilizzati quali indizi al fine di qualificare la natura del rapporto” (cfr. ex multis Cass. n.19272/09). Inoltre, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, “l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali. La relativa valutazione di fatto di tali elementi è rimessa al giudice del merito, con la conseguenza che essa, se risulta immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto” (cfr, Cass. n. 4171 del 24/02/2006).
Quanto al valore giuridico del nomen iuris attribuito dalle parti ad una determinata fattispecie contrattuale, la Suprema Corte ha affermato che “ai fini della qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato, il "nomen iuris" attribuito dalle parti al rapporto, pur non rivestendo valore assorbente, assume particolare rilievo in tutte quelle fattispecie in cui i caratteri differenziali tra due o più figure negoziali appaiono non agevolmente tracciabili, non potendosi negare che, quando la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione), nonché in forma articolata, sì da concretizzarsi in un documento, ricco di clausole aventi ad oggetto le modalità dei rispettivi diritti ed obblighi, il giudice deve accertare in maniera rigorosa se tutto quanto dichiarato nel documento si sia tradotto nella realtà fattuale attraverso un coerente comportamento delle parti stesse” (cfr. Cass. 35687 del
19/11/2021).
Ed ancora, con la sentenza n. 9591/18 la Corte di Cassazione ha chiarito che “La stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, potendo il lavoratore conseguire tutela nei limiti dell'articolo 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale)”.
Premesse le principali coordinate giurisprudenziali, il Tribunale rileva come nella fattispecie in esame, sulla base delle complessive risultanze della prova orale, sia emersa in modo chiaro e puntuale la sussistenza di tutti gli indici propri della subordinazione delle prestazioni rese dal ricorrente rispetto ad ogni contratto oggetto di giudizio (assegno di ricerca, borsa di studio e contratto di lavoro ex art 15 octies d.lgs 502/92).
A prescindere dalla circostanza che tutte le tipologie contrattuali hanno la medesima finalità e progetto, ossia lo “Sviluppo e Progresso in Medicina Trasfusionale ed Immunoematologica nella
Provincia di Caserta”, in modo coerente ed univoco tutti i testimoni escussi hanno confermato in tutti i periodi oggetto di giudizio il continuo ed univoco svolgimento delle medesime mansioni di biologo da parte del ricorrente all'interno dell'organizzazione del reparto di ematologia/ centro trasfusionale del P.O. di Aversa, mansioni svolte in via esclusiva dai c.d. borsisti attraverso il pieno inserimento nei turni di servizio e con assoggettamento al potere direttivo e gerarchico del responsabile del reparto. … Oltre alla prova dello stabile inserimento della parte ricorrente nell'organizzazione del lavoro, è emersa l'indispensabilità dell'attività del ricorrente, unitamente agli altri biologi che lavoravano sulla base della medesima tipologia contrattuale, per il funzionamento dello stesso reparto, avendo entrambi i testi dichiarato che “Se non c'erano loro come biologi il lavoro non poteva essere svolto da nessuno”, costituendo una parte integrante e indispensabile per la funzionalità dell'intero reparto a cui erano assegnati. … È emerso dall'istruttoria in modo chiaro che , quale responsabile UOC del centro trasfusionale, era la figura che impartiva Persona_2 istruzioni e direttive e gestiva l'attività lavorativa del ricorrente in ogni aspetto, dall'organizzazione concreta del lavoro all'autorizzazione delle ferie, ferie che venivano organizzate in modo tale che “il servizio non fosse mai scoperto” e nell'ottica di far fronte ad una gestione sempre più complessa e crescente dell'attività lavorativa. Con Così come è emerso che la parte ricorrente utilizzava solo strumenti di lavoro dell' e che registravano con un proprio badge personale il loro ingresso, con un rapporto diretto con il responsabile del progetto.”.
Facendo applicazione dei principi delineati dalla giurisprudenza e riassunti nella motivazione appena riportata, quindi, il compendio istruttorio determina l'accoglimento della domanda proposta.
L'istruttoria testimoniale, infatti, ha fatto emergere con chiarezza la veridicità delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, avendo disvelato come la ricorrente fosse essenziale nello svolgimento delle attività cruciali per la amministrazione resistente.
A questo punto, si riportano le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del presente giudizio.
Entrambi i testimoni, intimati dalla , hanno confermato l'utilizzo del marcatempo, nonché la Pt_1
Co circostanza che ella svolgeva le medesime mansioni dei farmacisti dipendenti dell' osservando che non vi era alcuna differenza tra l'organizzazione delle diverse tipologie di lavoratori.
Il teste di parte ricorrente ha dichiarato quanto segue: “a.d.r. conosco Testimone_1
perché ha lavorato presso la farmacia dove lavoravo io. Io sono un farmacista. Era una mai Pt_1 collega alla farmacia dell'ospedale san Giuliano di Giugliano. Dal 2010 al 2018 quando io sono andato in pensione. A.d.r. io non ho cause contro asl. A.d.r. io ero uno strutturato. Parte_1 faceva le stesse mie cose e compiti, per tutto il periodo. A.d.r. confermo il capo 5. A.d.r. prima del
2010 non lavorava con me a Giugliano. A.d.r. confermo il capo 10. era nella reperibilità. CP_5
Confermo il capo 12, non andavo però io CH perché ero strutturato. A.d.r. nego il capo 14. Non era sospesa. A.d.r. confermo il capo 15. A.d.r. quando non funzionava il badge c'era un foglio presenze che firmavo io. A.d.r. è capitato che svolgesse turni da sola. .”.
Il secondo teste di parte ricorrente ha reso le seguenti dichiarazioni: “a.d.r. Testimone_2 conosco perché abbiamo lavorato insieme a CH. Dal 2013 al 2017 credo. Io ero il Pt_1 direttore del servizio farmaceutico del distretto dell'ospedale di CH. Lei veniva a rotazione con atri colleghi per turni settimanali. A.D.R. se non funzionava il badge attestavo io la presenza. A.d.r. lei non aveva le mie stesse mansioni. Si occupava di oncologia e in ospedale. Faceva le stesse cose dei farmacisti strutturati. A.d.r. la reperibilità a CH non esisteva. A.d.r. era da sola nella sua posizione quando veniva a CH”.
Pertanto, deve ritenersi che: l'inserimento nell'organizzazione aziendale, la mancanza di una reale libertà nell'organizzazione del lavoro, l'utilizzo del marcatempo, nonché lo svolgimento delle medesime mansioni svolte dai colleghi incardinati come dipendenti, con le medesime modalità, determinino la qualificazione del rapporto come avente, senz'altro, natura subordinata.
3. Le differenze retributive
Conseguentemente, deve essere accolta anche la domanda proposta dalla ricorrente per il pagamento delle differenze retributive maturate.
A questo punto, però, al fine di calcolare il quantum dovuto, deve essere analizzata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente.
Tale eccezione, infatti, risulta fondata, alla luce dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e da ultimo ribaditi con la pronuncia a Sezioni Unite, con cui la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto per cui “la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre - tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato - in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”, argomentando ulteriormente che deve essere riaffermato “l'insegnamento giurisprudenziale costituzionale e di legittimità, consolidatosi alla stregua di "diritto vivente", secondo il quale la prescrizione dei diritti retributivi matura in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), nel lavoro pubblico ancorché contrattualizzato: sia nell'ipotesi di rapporto a tempo indeterminato, sia nell'ipotesi di reiterazione di rapporti a tempo determinato (tanto se legittimi: Cass. S.U. 16 gennaio 2003, n. 575; tanto se illegittimi: Cass. 28 maggio 2020, n. 10219, in motivazione sub p.to 36). E ciò sul presupposto della sua "stabilità"
(individuata in "una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione": Corte Cost. 20 novembre 1969, n. 143, Considerato in diritto, p.to 1; Cass. S.U. 12 aprile 1976, n. 1268 e succ.)” sulla base delle considerazioni per cui “10. Deve allora essere affermata con chiarezza l'inconfigurabilità di una situazione psicologica di soggezione del cittadino verso un potere dello
Stato, quale la pubblica amministrazione, nella fisiologia del sistema. Esso assicura, infatti, a tutela del lavoratore pubblico, un concreto ed efficiente assetto di stabilità del rapporto, che si articola in concorrenti profili di garanzia attraverso un articolato ed equilibrato sistema di controlli tra poteri e di bilanciamento di interessi, orientato da quello prioritario generale, fondato sui principi dello
Stato costituzionale di diritto. Il sistema garantisce, infatti, il controllo sulla res pubblica dei cittadini, che si esprime sia nella forma diretta partecipativa attraverso la composizione degli organi costituzionali rappresentativi con l'esercizio del diritto di voto (art. 48 Cost.) e la vigilanza critica sul loro operato come opinione pubblica (art. 21 Cost.), sia in quella mediata delle formazioni intermedie e della loro libera associazione (artt. 2 e 18 Cost.) e, in particolare, delle organizzazioni sindacali (art. 39 Cost.) e dei partiti politici (art. 49 Cost.); non potendo essere sottaciuta l'essenziale tutela dell'accesso al giudice (artt. 24 Cost. e 6CEDU), anche nei confronti della pubblica amministrazione attraverso la giurisdizione amministrativa (art. 113 Cost.). Il rappresentato assetto ordinamentale di diritti e di poteri, tutelato dai reciproci controlli di garanzia, assicura pienamente il lavoratore pubblico negli eventuali comprovati casi di patologia del sistema (che, in quanto tale, costituisce deviazione eccezionale dall'ordinario andamento fisiologico), attraverso la responsabilità diretta de"i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici... secondo le leggi penali, civili e amministrative" per gli "atti compiuti in violazione di diritti" (con estensione, in tali casi, della responsabilità civile allo Stato e agli enti pubblici), prevista dal già citato art. 28 Cost.. 10.1. Giova allora qui richiamare la citata giurisprudenza costituzionale e di legittimità (che alla prima si è conformata) per sottolineare come, nella prospettiva da essa tracciata, assuma rilevanza essenziale, quale criterio discretivo ai fini di individuazione della decorrenza del termine di prescrizione, proprio il metus: posto che la stabilità del rapporto è il parametro misuratore di esso. Sicché, da una tale evidenza consegue la sostanziale ininfluenza della previsione (cui ha invece fatto significativo riferimento l'ordinanza interlocutoria), quale misura di tutela del lavoratore pubblico, di reintegrazione nel posto di lavoro, ma con limitazione dell'indennità risarcitoria a ventiquattro delle mensilità retributive (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 2, come novellato dal D.Lgs. n. 27 del
2017): peraltro, neppure foriera di alcun metus, per il ripristino comunque del rapporto di lavoro, accompagnato da un'indennità risarcitoria di entità non propriamente irrisoria. Se dunque, nella giurisprudenza della Corte costituzionale la stabilità o meno del lavoro costituisce un mero parametro, per rilevare l'esistenza o l'inesistenza del timore, l'esclusione in radice della sua configurabilità nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in quanto vincolate al rispetto dei principi costituzionali e della legge, priva di alcun valore il riferimento al suddetto mutamento della disciplina della reintegrazione. 11. Tanto chiarito e in più specifico riferimento alla reiterazione della contrattazione a tempo determinato - tenuto anche conto di quanto osservato dal P.G. in ordine alla mancanza di prova di una "prassi" di "stabilizzazioni" da parte della P.A., a fronte di una normativa limitativa del ricorso alla contrattazione a tempo determinato e di un suo obbligo di periodica informazione alle organizzazioni sindacali sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, per combatterne gli abusi (dal penultimo capoverso di pg. 4 al secondo di pg. 5 della sua requisitoria) - queste Sezioni Unite ritengono di non poter accogliere la proposta dell'ordinanza interlocutoria di rilettura e di ampliamento del concetto di metus, in asimmetria con quanto costantemente ritenuto dal giudice costituzionale e di legittimità. Al riguardo, appare pure ostativa la corretta qualificazione giuridica del metus (non già del licenziamento, ma) del mancato rinnovo del contratto a termine da parte del datore. Contrariamente al primo, che si colloca all'interno di un rapporto di lavoro fonte
(qualora cessato per illegittimo recesso datoriale) di una posizione giuridica qualificabile alla stregua di diritto soggettivo tutelabile, il mancato rinnovo del contratto a tempo determinato suscita
(non tanto un "timore" siffatto, quanto piuttosto) un'apprensione, che, per quanto meritevole di giustificabile comprensione, integra tuttavia una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica. 11.1. Giova, infine, richiamare la radicale negazione dell'esistenza del metus quale delineato dal giudice costituzionale (come chiarito da Cass. S.U. 16 gennaio 2003, n.
575, in motivazione sub p.ti 3.1, 4. e 4.1), per il riconoscimento ai rapporti a termine, in caso di illegittimità del recesso, di una piena tutela attraverso la condanna al pagamento delle retribuzioni dovute e il risarcimento del danno”.
Una volta riaffermato il principio in forza del quale nell'ambito dei rapporti di lavoro di pubblico impiego – anche a tempo determinato ed anche reiterati illegittimamente – il termine di prescrizione decorre in costanza del rapporto di lavoro, è evidente che non possono essere riconosciute alla ricorrente tutte le differenze retributive, maturate in assenza di validi atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione.
Ed infatti, la ricorrente deduce di aver interrotto il decorso di tale termine attraverso la diffida a firma dell'avv. del luglio 2014 e con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al Tar Campania – CP_6
Napoli.
Sul punto, tuttavia, deve osservarsi che non risulta provato né l'invio né la ricezione da parte della resistente della diffida a firma dell'avv. del luglio, con la conseguenza che non può ritenersi CP_6 atto interruttivo della prescrizione (cfr. allegato n. 34 sl ricorso).
Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche con riguardo al ricorso presentato davanti al Tar
Campania.
Ed infatti, parte ricorrente non ha provveduto al deposito del ricorso introduttivo di tale giudizio – ma solo della sentenza con cui il Tribunale Amministrativo ha declinato la propria giurisdizione - con la conseguenza che non è dato sapere se la ricorrente abbia effettivamente chiesto il pagamento delle differenze retributive maturate in quel giudizio (cfr. allegato n. 47 al ricorso). In ogni caso, dalla lettura della citata sentenza emerge che, in via principale, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento degli atti che disponevano l'esclusione dalla procedura di stabilizzazione ed, in via subordinata, hanno chiesto l'accertamento della natura subordinata del loro rapporto di lavoro ed il pagamento del danno in forma specifica e per equivalente da perdita di chance.
Si tratta di domande che, evidentemente, non appaiono riferite al pagamento delle retribuzioni, essendo appunto volte all'ottenimento del posto di lavoro in via diretta o in via risarcitoria – per equivalente o da perdita di chance – con la conseguenza che non possono ritenersi valide ad interrompere il decorso del termine di prescrizione.
Tale interpretazione appare ancor più evidente qualora si confrontino le conclusioni del ricorso introduttivo del presente giudizio, in cui la parte, al contrario, ha esplicitamente chiesto il pagamento delle differenze retributive maturate.
Verificata, quindi, l'inesistenza di atti interruttivi della prescrizione, antecedenti alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (08/04/2022), possono essere riconosciute alla ricorrente esclusivamente le differenze retributive maturate nei cinque anni antecedenti a tale data e, dunque, solo a decorrere dall'aprile 2017.
Rispetto ai conteggi effettuati da parte ricorrente, quindi, sulla base delle previsioni del CCNL di riferimento e della concreta articolazione del rapporto di lavoro devono essere escluse le annualità che risultano prescritte.
Conseguentemente è dovuta alla ricorrente la somma complessiva di € 55.944,73 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo a titolo di differenze retributive e la somma di € 8.949,47, oltre interessi dalle scadenze dei singoli contratti al saldo a titolo di TFR.
Non spetta la rivalutazione monetaria in quanto, in base al combinato disposto dell'art. 16, co. 6 L.
412/1991 e dell'art. 22, co. 36 L. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito.
Nel caso in esame la ricorrente non ha né allegato né provato di aver subito un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito. Cont Conseguentemente la resistente deve essere condannata al versamento dei contributi previdenziali, nel rispetto del termine di prescrizione, da calcolarsi con riferimento al momento della citazione in giudizio dell'ente previdenziale, avvenuta in data 23.03.2023.
4. Il risarcimento del danno
Deve, invece, essere certamente respinta la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno morale, asseritamene subito dalla ricorrente, in quanto sotto tale aspetto il ricorso introduttivo difetta sia di allegazione che di prova, non avendo in alcun modo nemmeno chiarito quali conseguenze avrebbe patito la ricorrente dall'illegittimità dell'inquadramento formalmente ricevuto, facendo un generico riferimento a generici e non documentati crolli psicologici.
5. Le spese di lite Cont Le spese tra parte ricorrente e la vengono compensate per un terzo a fronte della parziale soccombenza reciproca, anche quanto alla domanda risarcitoria, e, per il resto, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (nei valori medi). Cont Le spese nei confronti dell' seguono la soccombenza e vengono poste a carico della CP_7 resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Raffaela Sorrentino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto,
- accerta e dichiara la natura subordinata dei contratti intercorsi tra le parti per il periodo dal
07/10/2005 al 01/9/2019;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore Controparte_4 della ricorrente dell'importo complessivo di € 64.894,2 di cui € 8.949,47 a Parte_1 titolo di TFR, oltre interessi dalle singole scadenze per le retribuzioni e dalle singole scadenze dei contratti per il TFR;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al versamento dei Controparte_4 contributi previdenziali con riferimento alla posizione della ricorrente, nei limiti del termine di prescrizione, come in parte motiva;
b) compensa le spese per un terzo e per la rimanente parte condanna parte resistente CP_4
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di parte
[...] ricorrente, che liquida in € 4.466,00, oltre spese generali, IVA e c.p.a., con attribuzione;
c) condanna parte resistente in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_4 pagamento delle spese di lite in favore dell' , in persona del legale rappresentante p.t., che liquida CP_7 in € 2.000,00, oltre accessori, se dovuti.
Si comunichi.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaela Sorrentino