Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 951
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per inesistenza della notifica

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, se segue un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non è un nuovo atto impositivo e può essere sindacata solo per vizi propri, non per questioni relative all'atto presupposto, salvo che il contribuente non ne sia venuto a conoscenza solo con la notifica dell'intimazione. Nessun vizio proprio è stato eccepito.

  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, se segue un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non è un nuovo atto impositivo e può essere sindacata solo per vizi propri, non per questioni relative all'atto presupposto, salvo che il contribuente non ne sia venuto a conoscenza solo con la notifica dell'intimazione. Nessun vizio proprio è stato eccepito.

  • Rigettato
    Nullità per carenza di motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, se segue un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non è un nuovo atto impositivo e può essere sindacata solo per vizi propri, non per questioni relative all'atto presupposto, salvo che il contribuente non ne sia venuto a conoscenza solo con la notifica dell'intimazione. Nessun vizio proprio è stato eccepito.

  • Rigettato
    Illegittimità della sentenza per errore in procedendo (omessa pronuncia su notifica tramite poste private)

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, se segue un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non è un nuovo atto impositivo e può essere sindacata solo per vizi propri, non per questioni relative all'atto presupposto, salvo che il contribuente non ne sia venuto a conoscenza solo con la notifica dell'intimazione. Nessun vizio proprio è stato eccepito.

  • Rigettato
    Illegittimità della sentenza per errore in judicando (travisamento dei fatti)

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, se segue un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non è un nuovo atto impositivo e può essere sindacata solo per vizi propri, non per questioni relative all'atto presupposto, salvo che il contribuente non ne sia venuto a conoscenza solo con la notifica dell'intimazione. Nessun vizio proprio è stato eccepito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 951
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 951
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo