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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 951/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, UD
IO NG, UD
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 340/2021 depositato il 18/01/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2925/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 4 e pubblicata il 20/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520189003422469000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'Agenzia RI Sicilia Spa per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.29520189003422469000 contenente tra l'altro la cartella n.29520170002604605000 relativa a tasse auto anno 2012. Al riguardo eccepiva la nullità per inesistenza della notifica;
nullità per omessa notifica atti presupposti;
nullità per carenza di motivazione. Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Si costituiva il concessionario RI Sicilia che contestava punto per i motivi di motivi di ricorso in quanto inammissibili e comunque infondati in fatto e in diritto. Concludeva per il rigetto del ricorso. Con sentenza n.2925/2020 e depositata in data 20.11.2020 la CTP di Messina ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso sul presupposto della regolare notifica degli atti presupposti. Avverso detta sentenza, Ricorrente_1 ha proposto tempestivo ricorso deducendo l'illegittimità della sentenza per errore in procedendo sotto il profilo dell'omessa pronunciata relativamente alla notifica avvenuta tramite poste private;
ed errore in judicando sotto il profilo del travisamento dei fatti. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello. Ha resistito l'appellato che ha contestato i motivi e le argomentazioni formulate con l'atto di appello in quanto infondate. Ha concluso per la conferma della sentenza. Con successiva memoria parte appellate ha insistito per la riforma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi formulati dall'appellante, la Corte osserva.
E' pacifico che la cartella n.29520170002604605000 quale atto presupposto dell'intimazione di pagamento impugnata risulta essere stata notificata in data 13.04.2017 senza che venisse opposta. Infatti, l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che la contribuente non sia venuta a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'imposizione predetta”( Cass. Ordinanza
n. 3005/20), circostanza esclusa.
Considerato che
nessun vizio proprio è stato eccepito, l'appello va rigettato.
In conclusione, l'appello merita di essere respinto e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso. Ricorrono giusti motivi per la compensazione spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia sez. 2 cosi provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 27.01.2026
Il Presidente est.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, UD
IO NG, UD
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 340/2021 depositato il 18/01/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2925/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 4 e pubblicata il 20/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520189003422469000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'Agenzia RI Sicilia Spa per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.29520189003422469000 contenente tra l'altro la cartella n.29520170002604605000 relativa a tasse auto anno 2012. Al riguardo eccepiva la nullità per inesistenza della notifica;
nullità per omessa notifica atti presupposti;
nullità per carenza di motivazione. Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Si costituiva il concessionario RI Sicilia che contestava punto per i motivi di motivi di ricorso in quanto inammissibili e comunque infondati in fatto e in diritto. Concludeva per il rigetto del ricorso. Con sentenza n.2925/2020 e depositata in data 20.11.2020 la CTP di Messina ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso sul presupposto della regolare notifica degli atti presupposti. Avverso detta sentenza, Ricorrente_1 ha proposto tempestivo ricorso deducendo l'illegittimità della sentenza per errore in procedendo sotto il profilo dell'omessa pronunciata relativamente alla notifica avvenuta tramite poste private;
ed errore in judicando sotto il profilo del travisamento dei fatti. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello. Ha resistito l'appellato che ha contestato i motivi e le argomentazioni formulate con l'atto di appello in quanto infondate. Ha concluso per la conferma della sentenza. Con successiva memoria parte appellate ha insistito per la riforma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi formulati dall'appellante, la Corte osserva.
E' pacifico che la cartella n.29520170002604605000 quale atto presupposto dell'intimazione di pagamento impugnata risulta essere stata notificata in data 13.04.2017 senza che venisse opposta. Infatti, l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che la contribuente non sia venuta a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'imposizione predetta”( Cass. Ordinanza
n. 3005/20), circostanza esclusa.
Considerato che
nessun vizio proprio è stato eccepito, l'appello va rigettato.
In conclusione, l'appello merita di essere respinto e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso. Ricorrono giusti motivi per la compensazione spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia sez. 2 cosi provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 27.01.2026
Il Presidente est.