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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/09/2025, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
r.g. 4425/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4425/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. TROMBETTA ANNA Parte_1 C.F._1 RITA
ATTRICE contro
(C.F con il patrocinio dell'avv. DI COCCO CP_1 C.F._2 ILARIA
CONVENUTO
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.09.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c., premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale con dalla cui unione sono nate le figlie (nata a [...] il [...]) CP_1 Per_1 e (nata a [...] l'[...]) ha adito il tribunale al fine di ottenere la regolamentazione Per_2 dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti conclusioni: “1. Le minori ed Per_1 Per_2 saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre nell'abitazione di proprietà della medesima sita in Ciampino Via Colle Oliva 7; 2. il padre potrà tenere con se ed tutti i weekend (venerdì+ sabato o sabato + domenica) . Durante il Per_1 Per_2 periodo estivo anche un giorno durante la settimana da concordarsi settimana per settimana. Vacanze estive: le minori trascorreranno 15 gg anche non consecutivi con il padre con l'obbligo per entrambi i genitori di comunicarsi reciprocamente le date prescelte entro il 30 maggio di ogni anno. Vacanze natalizie: le minori trascorreranno il 24 con un genitore ed il 25 con l'altro; ugualmente per il 31 dicembre ed il primo gennaio, ugualmente per il 06.01 seguendo il sistema dell'alternanza.. Vacanze Pasquali: la domenica di Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro, alternandosi di anno in anno. Le bimbe trascorreranno il loro compleanno una mattina con un genitore ed il pomeriggio con l'altro.
3. il sig. i obbliga a versare a titolo di contributo per il mantenimento CP_1 delle minori la somma mensile di € 400,00 totali da corrispondere alla sig.ra a mezzo bonifico Pt_1 entro il 20 di ogni mese o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Detta somma sarà assoggettata alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat o della maggiore o minore ritenuta di giustizia. L'assegno unico sarà suddiviso in parti uguali come succede attualmente 4. Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori per il 50% ciascuno in coerenza con il Protocollo d'Intesa stipulato dal Tribunale di Roma con il Consiglio degli Avvocati di Roma che verranno rimborsate ogni mese .
5. le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto di entrambi. Si dichiara che per il presente procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato in quanto la sig.ra è ammessa al gratuito patrocinio”. Pt_1
costituitosi, si è opposto all'accoglimento delle conclusioni domandate dalla CP_1 controparte, chiedendo, a sua volta, che l'esercizio della responsabilità genitoriale venga disciplinato come di seguito:
“1. Le minori ed saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento presso la madre nell'abitazione di proprietà della medesima sita in Ciampino Via Colle Oliva 7 2. Il sig. si obbliga a versare a titolo di contributo per il mantenimento delle minori CP_1 la somma mensile di € 300,00 totali (€ 150 per ciascuna bambina) da corrispondere alla sig.ra Pt_1 a mezzo bonifico entro il 20 di ogni mese. Detta somma sarà assoggettata alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat oltre il 50% delle spese mediche scolastiche e ricreative come da protocollo del Tribunale di Velletri;
3. L'assegno unico sarà percepito da ciascun genitore al 50% così come già avviene;
4. Il diritto di visita sarà concordato di mese in mese in base ai turni del sig. il CP_1 quale si impegna a comunicare alla sig.ra Zona i giorni di disponibilità entro il 30 del mese precedente. Il padre terrà con sé e un pomeriggio a settimana con pernotto e Per_1 Per_2 accompagno a scuola il giorno dopo solo nelle settimane nelle quali non le prenderà il weekend. Durante l'estate, le bambine staranno con il padre due giorni a settimana con un pernotto, dalle ore 10.00 della mattina fino alle ore 22 del giorno dopo, a meno che le bambine non andranno al centro estivo, sempre nelle settimane in cui non le prenderà il week end. I weekend saranno alternati tra madre e padre. Il padre a seconda dei turni potrà prendere le minori dal venerdì dopo scuola fino al sabato entro le 22.00 o in alternativa da sabato mattina alle 10 fino alla domenica alle 22.00 compresa di cena o domenica dalle 10, accompagno a scuola il lunedì ed il pomeriggio fino alle 22 cena compresa. Nelle settimane in cui il sig. prende le figlie il week end, se i turni che gli CP_1 sono imposti dall'azienda glielo permetteranno, chiederà alla sig.ra di poter prendere le Pt_1 bambine anche infrasettimanalmente, con congruo anticipo e ovviamente previo accordo tra i genitori;
5. Il sig. prenderà e riaccompagnerà le bambine nella casa materna durante il CP_1 proprio diritto di visita. Nel caso in cui, come accade molto spesso, le bambine sono dai nonni materni, e la distanza tra le abitazioni aumenta di non pochi km, un genitore accompagna le bambine e l'altro le riprende secondo il principio dell'alternanza.
6. Durante il periodo estivo (1° giugno/30 settembre) il padre starà con le figlie 2 settimane consecutive o non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno 7. Per le festività natalizie e pasquali, nel rispetto dell'alternanza delle giornate del 24, 25 e 26 dicembre, 31 dicembre e 1° gennaio, 6 gennaio, il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, verranno concordate tra i genitori di anno in anno;
8. Il sig. potendo CP_1 usufruire massimo di 15 gg durante il periodo estivo nel caso in cui dovesse avere qualche giorno di ferie durante l'anno vorrebbe tenere ed con sé; chiede, quindi, che si preveda massimo Per_1 Per_2 una settimana di ferie invernali da trascorrere con le figlie;
9. Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto di entrambi. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”. All'udienza del 17.09.2025 le parti, rappresentando di non volersi riconciliare, hanno dedotto di essere addivenute ad un accordo sottoscritto in data 26.06.2025 e depositato in atti con nota del 27.06.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto. L'accordo va recepito in quanto conforme all'interesse della prole e non contrario a norme imperative.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale in conformità all'accordo sottoscritto dalle parti in data 26.06.2025 e depositato in atti con nota del 27.06.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
- Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri il 17/09/2025
Il giudice rel.
Angelo Baffa
Il Presidente
Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4425/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. TROMBETTA ANNA Parte_1 C.F._1 RITA
ATTRICE contro
(C.F con il patrocinio dell'avv. DI COCCO CP_1 C.F._2 ILARIA
CONVENUTO
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.09.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c., premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale con dalla cui unione sono nate le figlie (nata a [...] il [...]) CP_1 Per_1 e (nata a [...] l'[...]) ha adito il tribunale al fine di ottenere la regolamentazione Per_2 dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti conclusioni: “1. Le minori ed Per_1 Per_2 saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre nell'abitazione di proprietà della medesima sita in Ciampino Via Colle Oliva 7; 2. il padre potrà tenere con se ed tutti i weekend (venerdì+ sabato o sabato + domenica) . Durante il Per_1 Per_2 periodo estivo anche un giorno durante la settimana da concordarsi settimana per settimana. Vacanze estive: le minori trascorreranno 15 gg anche non consecutivi con il padre con l'obbligo per entrambi i genitori di comunicarsi reciprocamente le date prescelte entro il 30 maggio di ogni anno. Vacanze natalizie: le minori trascorreranno il 24 con un genitore ed il 25 con l'altro; ugualmente per il 31 dicembre ed il primo gennaio, ugualmente per il 06.01 seguendo il sistema dell'alternanza.. Vacanze Pasquali: la domenica di Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro, alternandosi di anno in anno. Le bimbe trascorreranno il loro compleanno una mattina con un genitore ed il pomeriggio con l'altro.
3. il sig. i obbliga a versare a titolo di contributo per il mantenimento CP_1 delle minori la somma mensile di € 400,00 totali da corrispondere alla sig.ra a mezzo bonifico Pt_1 entro il 20 di ogni mese o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Detta somma sarà assoggettata alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat o della maggiore o minore ritenuta di giustizia. L'assegno unico sarà suddiviso in parti uguali come succede attualmente 4. Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori per il 50% ciascuno in coerenza con il Protocollo d'Intesa stipulato dal Tribunale di Roma con il Consiglio degli Avvocati di Roma che verranno rimborsate ogni mese .
5. le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto di entrambi. Si dichiara che per il presente procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato in quanto la sig.ra è ammessa al gratuito patrocinio”. Pt_1
costituitosi, si è opposto all'accoglimento delle conclusioni domandate dalla CP_1 controparte, chiedendo, a sua volta, che l'esercizio della responsabilità genitoriale venga disciplinato come di seguito:
“1. Le minori ed saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento presso la madre nell'abitazione di proprietà della medesima sita in Ciampino Via Colle Oliva 7 2. Il sig. si obbliga a versare a titolo di contributo per il mantenimento delle minori CP_1 la somma mensile di € 300,00 totali (€ 150 per ciascuna bambina) da corrispondere alla sig.ra Pt_1 a mezzo bonifico entro il 20 di ogni mese. Detta somma sarà assoggettata alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat oltre il 50% delle spese mediche scolastiche e ricreative come da protocollo del Tribunale di Velletri;
3. L'assegno unico sarà percepito da ciascun genitore al 50% così come già avviene;
4. Il diritto di visita sarà concordato di mese in mese in base ai turni del sig. il CP_1 quale si impegna a comunicare alla sig.ra Zona i giorni di disponibilità entro il 30 del mese precedente. Il padre terrà con sé e un pomeriggio a settimana con pernotto e Per_1 Per_2 accompagno a scuola il giorno dopo solo nelle settimane nelle quali non le prenderà il weekend. Durante l'estate, le bambine staranno con il padre due giorni a settimana con un pernotto, dalle ore 10.00 della mattina fino alle ore 22 del giorno dopo, a meno che le bambine non andranno al centro estivo, sempre nelle settimane in cui non le prenderà il week end. I weekend saranno alternati tra madre e padre. Il padre a seconda dei turni potrà prendere le minori dal venerdì dopo scuola fino al sabato entro le 22.00 o in alternativa da sabato mattina alle 10 fino alla domenica alle 22.00 compresa di cena o domenica dalle 10, accompagno a scuola il lunedì ed il pomeriggio fino alle 22 cena compresa. Nelle settimane in cui il sig. prende le figlie il week end, se i turni che gli CP_1 sono imposti dall'azienda glielo permetteranno, chiederà alla sig.ra di poter prendere le Pt_1 bambine anche infrasettimanalmente, con congruo anticipo e ovviamente previo accordo tra i genitori;
5. Il sig. prenderà e riaccompagnerà le bambine nella casa materna durante il CP_1 proprio diritto di visita. Nel caso in cui, come accade molto spesso, le bambine sono dai nonni materni, e la distanza tra le abitazioni aumenta di non pochi km, un genitore accompagna le bambine e l'altro le riprende secondo il principio dell'alternanza.
6. Durante il periodo estivo (1° giugno/30 settembre) il padre starà con le figlie 2 settimane consecutive o non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno 7. Per le festività natalizie e pasquali, nel rispetto dell'alternanza delle giornate del 24, 25 e 26 dicembre, 31 dicembre e 1° gennaio, 6 gennaio, il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, verranno concordate tra i genitori di anno in anno;
8. Il sig. potendo CP_1 usufruire massimo di 15 gg durante il periodo estivo nel caso in cui dovesse avere qualche giorno di ferie durante l'anno vorrebbe tenere ed con sé; chiede, quindi, che si preveda massimo Per_1 Per_2 una settimana di ferie invernali da trascorrere con le figlie;
9. Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto di entrambi. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”. All'udienza del 17.09.2025 le parti, rappresentando di non volersi riconciliare, hanno dedotto di essere addivenute ad un accordo sottoscritto in data 26.06.2025 e depositato in atti con nota del 27.06.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto. L'accordo va recepito in quanto conforme all'interesse della prole e non contrario a norme imperative.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale in conformità all'accordo sottoscritto dalle parti in data 26.06.2025 e depositato in atti con nota del 27.06.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
- Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Velletri il 17/09/2025
Il giudice rel.
Angelo Baffa
Il Presidente
Riccardo Massera