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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2025, n. 6302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6302 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. EL AT Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa AT NE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies c.p.c.)
in funzione di giudice di rinvio nella causa civile in grado di appello isc ritta al n. 2685 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 decisa all'udienza del 30.10.2025 e vertente
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), in qualità di eredi di
[...] C.F._2 Persona_1
( ), deceduta in Anzio (RM) il 27.11.2019, e di C.F._3 [...]
( ), deceduto in Roma il 9.9.2015, Per_2 C.F._4
rappresentati e difesi dall'avv. Lucio Ghia ( ), in virtù di C.F._5
procura speciale in calce all'atto di citazione in riassunzione
- PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE -
pag. 1 di 21 E
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Mungari
( in virtù di procura in calce alla comparsa di C.F._6
costituzione e risposta
- PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE -
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 9253/2025 pubblicata l'8.4.2025 (azione di ripetizione d'indebito).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 22.2.2012 CP_2
chiese al Tribunale di Roma di ingiungere a il
[...] Persona_2
pagamento della somma di € 102.244,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 21.3.2002 (data del pagamento), a titolo di ripetizione di indebito per la differenza tra la somma di € 280.844,61 – corrisposta all'ingiunto all'indicata data del 21.3.2002 per risarcimento del danno subito in conseguenza di un caso di malpractice sanitaria, come da sentenza del
Tribunale di Roma n. 8597/2001 emessa all'esito del giudizio tra il e Per_2
l' – e la minor somma di € Controparte_3
178.600,00 – liquidata dalla Corte d'appello di Roma con sentenza n.
pag. 2 di 21 520/2007 nel giudizio di secondo grado tra le stesse parti, passata in giudicato.
Notificato al Drapello il decreto emesso in data 9.3.2012, questi propose opposizione, negando – per quanto d'interesse ai fini che ci occupano – la legittimazione attiva della compagnia di assicurazioni (o meglio, la titolarità,
in capo ad essa, del credito oggetto di causa) ed eccependo la prescrizione quinquennale degli interessi.
Costituitasi (divenuta nel frattempo , Controparte_2 Controparte_1
il Tribunale di Roma rigettò l'opposizione con sentenza n. 17168/2018 del
18.8.2015.
2. e , nonché – rispettivamente Parte_1 Parte_2 Persona_1
figli e coniuge di , frattanto deceduto, quindi quali suoi eredi Persona_2
– impugnarono detta sentenza e la Corte d'appello di Roma, nella resistenza di lo rigettò con sentenza n. 7378/2023 del 16.11.2023. Controparte_1
Osservò, in particolare, in relazione ai profili ancora d'interesse, che proprio dalla procura ad litem rilasciata per il ricorso per decreto ingiuntivo emergeva che il soggetto che agiva in monitorio era la società CP_2
“già ”, ciò significando che la creditrice Controparte_4
risultava «costituita per fusione per incorporazione» (v. sentenza, p. 7);
aggiunse poi che fosse del tutto irrilevante la necessità per detta creditrice di specificare per conto di chi fosse stato effettuato il pagamento, «laddove è
pacifico che esso è stato effettuato da – già CP_2 [...]
» (così ancora la sentenza, ibidem). Controparte_4
pag. 3 di 21 3. Avverso detta sentenza presentarono ricorso per cassazione e Parte_1
, quali eredi di e di (madre dei Parte_2 Persona_2 Persona_1
predetti, anch'ella frattanto deceduta), sulla base di quattro motivi, cui resistette con controricorso Controparte_1
I motivi sono riportati dalla Corte di cassazione nei termini che seguono.
«1.1 – Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e
115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto dimostrata la legittimazione attiva e la sussistenza del diritto di credito in capo ad . Si censura, CP_2
in particolare, l'affermazione del giudice d'appello secondo cui sarebbe pacifico tra le parti che il pagamento “è stato effettuato da – già ”, CP_2 Controparte_4
non avendo l'opposta mai affermato tanto, né mai dimostrato documentalmente un simile assunto, né che la predetta società sia poi confluita nella a seguito della Controparte_2
fusione per incorporazione del 20.12.2006 (appunto, non prodotta in giudizio), né infine che quest'ultima società fosse poi confluita in Al riguardo, rilevano i Controparte_1
ricorrenti che nel corso dell'intero giudizio parte ingiunta aveva sempre invitato il preteso solvens a dare dimostrazione della propria legittimazione attiva nonché della titolarità del credito, ma senza esito, sicché in alcun modo dette questioni potevano ritenersi pacifiche,
come invece ritenuto dal giudice d'appello.
1.2 - Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza, in relazione alle medesime statuizioni impugnate col primo motivo, per violazione degli artt. 111 Cost. e 132 n. 4 c.p.c.,
essendo la motivazione del tutto mancante, ovvero apparente ed incomprensibile, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.
1.3 - Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112
c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., avendo la Corte di appello omesso di pronunciarsi in pag. 4 di 21 merito al terzo motivo di appello, concernente la prescrizione quinquennale degli interessi asseritamente maturati sulla somma ingiunta.
1.4 - Con il quarto motivo, infine, si denuncia la nullità della sentenza, con riguardo all'eventuale rigetto del terzo motivo di ricorso, per violazione degli artt. 111 Cost. e 132 n. 4
c.p.c., essendo la motivazione sulla eccezione di prescrizione suddetta del tutto mancante,
ovvero apparente ed incomprensibile, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.»
Con ordinanza in data 8.8.2024 la Corte d'appello di Roma-sezione feriale rigettò l'istanza di sospensione dell'esecuzione presentata dai signori
, ai sensi dell'art. 373 c.p.c. Per_2
Con ordinanza n. 9253/2024 pubblicata l'8.4.2025 la Corte di cassazione accolse il primo e il terzo motivo del ricorso e dichiarò assorbiti i restanti;
cassò in relazione e rinviò alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, nell'ordinanza si legge quanto di seguito riportato.
«2.2 - Ciò posto il motivo è fondato, nei termini di cui appresso.
Va anzitutto premesso che risulta qui effettivamente in discussione non già la legittimazione attiva della ricorrente in monitorio (l ha sostanzialmente dedotto – v. infra, par. CP_2
2.3 - di essere ad essa riconducibile il pagamento integrale dell'importo originariamente erogato ad , poi ridotto a seguito della riforma della sentenza di primo grado Persona_2
nel giudizio tra il predetto e l' sicché essa è Controparte_3
senz'altro legittimata dal lato attivo, essendosi qualificata come avente causa del primitivo
solvens), bensì la titolarità del credito restitutorio;
infatti, l'ingiunto opponente (e oggi i suoi eredi) ha(nno) sempre invitato il preteso creditore a dare adeguata dimostrazione del diritto vantato (v. ricorso, p. 3, par. 7), posto che la società è – questo sì, Controparte_2
pag. 5 di 21 pacificamente – sorta a seguito di fusione per incorporazione del 21.12.2006, mentre il pagamento indebito venne effettuato circa quattro anni prima, allorquando essa società ancora non esisteva.
Ora, è ben noto che “La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in
giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che
grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li
riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il
momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito” (così, ex multis, Cass. n.
16904/2018) e che “Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della
prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia
la mancanza di una causa che lo giustifichi” (così, ancora ex multis, Cass. n. 30713/2018).
2.3 - Pertanto, rapportando tali principi al caso che occupa ed in virtù della posizione processuale legittimamente assunta dall'ingiunto opponente, l' avrebbe dovuto CP_2
dimostrare che – posto che la fusione per incorporazione, lo si ripete, avvenne il 21.12.2006 e che il pagamento indebito fu effettuato nel 2002 – il pagamento stesso era stato eseguito da un soggetto giuridico poi confluito nella società incorporante e che essa società era così
subentrata in detta posizione creditoria, una volta emersa l'assenza di causa giustificativa (a seguito della sentenza n. 520/2007 della Corte d'appello di Roma).
In proposito, la Corte d'appello avrebbe dunque dovuto verificare se, dal tenore dei documenti prodotti dalla parte opposta nel corso del giudizio (adeguatamente indicati e richiamati in ricorso, nel rispetto del vigente art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), una simile prova fosse stata offerta dalla parte onerata e, prim'ancora, se la stessa avesse anche allegato quale soggetto giuridico, tra quelli protagonisti della detta fusione per incorporazione, effettuò il pag. 6 di 21 pagamento circa quattro anni prima, in caso contrario restando conclamata la cesura che,
invece, la pretesa creditrice avrebbe dovuto colmare sia sul piano assertivo che probatorio.
La Corte territoriale, in proposito, procedendo alla interpretazione del contenuto della procura
ad litem rilasciata per il ricorso per d.i., ha affermato che la ricorrente in monitorio, risultante dalla fusione per incorporazione del 2006, agiva in sostanza quale successore universale inter
vivos della così ritenendo di poter risolvere la Controparte_5
questione.
Una simile impostazione è però erronea, perché detto contenuto della procura – di formazione unilaterale, com'è ovvio – può eventualmente incidere sul piano della mera legittimazione attiva (può operare, cioè, soltanto sul piano dell'allegazione circa l'individuazione del preteso
solvens che agisce ex art. 2033 c.c., a tutto concedere), non anche quella della titolarità del credito, il cui onere dimostrativo non può che gravare sullo stesso attore in ripetizione,
assumendo necessariamente, nella specie, la portata che prima s'è descritta, stante il fenomeno successorio che certamente ha investito la parte creditrice (v. Cass., Sez. Un., n.
2951/2016). La Compagnia avrebbe dovuto produrre documentazione che, in modo inequivoco, collegasse il pagamento a mezzo degli assegni circolari emessi in favore di
(riportati in ricorso, pp. 4-6) ad uno specifico soggetto richiedente detti Persona_2
assegni, che fosse poi confluito nella a seguito della ripetuta fusione per CP_2
incorporazione, prova addirittura ritenuta superflua dalla stessa Corte territoriale a cagione della presunta pacificità dei fatti.
Infatti, a tal ultimo proposito, la Corte romana è giunta ad affermare che “è pacifico” che il pagamento venne effettuato da “ - già ”. Detta CP_2 Controparte_4
pacificità, però, risulta smentita per tabulas, perché la questione in discorso – a parte il pagamento in sé - è stata sempre contestata dall'opponente, con l'invito ad assolvere il pag. 7 di 21 relativo onere probatorio (v. supra), posizione che è evidentemente incompatibile con la pretesa mancanza di contestazione ritenuta dal giudice d'appello.
Risulta quindi evidente che la Corte capitolina ha individuato come pacifico un fatto che pacifico non era, per di più decidendo la causa, sul punto in discorso, sulla base di un documento (la procura speciale) certamente inidoneo alla bisogna e in assenza di adeguati elementi probatori, in violazione dell'art. 115 c.p.c.
3.1 - Il secondo motivo – fondato sulla medesima questione appena esaminata, ma sotto il profilo del vizio motivazionale - resta conseguentemente assorbito.
4.1 - Il terzo motivo è fondato.
Infatti, la decisione impugnata ha totalmente pretermesso la delibazione dell'eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi, proposta col terzo motivo d'appello, regolarmente trascritto in ricorso, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c., essendosi limitata a statuire solo circa la debenza degli stessi e l'individuazione del relativo dies a quo.
5.1 - Il quarto motivo è conseguentemente assorbito, similmente a quanto già osservato per il secondo.
6.1 - In definitiva, sono accolti il primo e il terzo motivo, mentre il secondo e il quarto sono assorbiti. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte
d'Appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi - verificando se, dalla documentazione ritualmente versata in atti, possa ritenersi che la parte creditrice abbia adeguatamente fornito la dimostrazione circa la titolarità del credito vantato - e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.»
pag. 8 di 21 4. Con atto di citazione notificato l'8.5.2025 il processo è stato tempestivamente riassunto, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., da e Parte_1
, i quali hanno rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_3
«Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e previi i necessari accertamenti e declaratorie:
- in applicazione degli artt. 392 e ss. c.p.c. e dei principi di diritto espressi dalla Suprema
Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. sezionale 359/2025 – n. raccolta generale 9253/2025,
pubblicata in data 8.4.2025 e comunicata in data 9.4.2025 nel giudizio n.r.g. 3089/2024, la quale, in accoglimento del ricorso proposto dai Sigg.ri e , ha Parte_1 Parte_2
cassato con rinvio la Sentenza n. 7378/2023 resa dalla Corte d'Appello di Roma, 3° Sezione
Civile, pubblicata in data 16.11.2023, all'esito della causa inter partes iscritta al n.r.g.
1101/2016;
- e in riforma della Sentenza n. 17168/2015, non notificata, resa dal Tribunale Ordinario di
Roma, 12 Sezione Civile, Giudice Onorario Dott. Corrado Cartoni, emessa in data 29.72015 e depositata il 18.8.2015, all'esito della causa inter partes iscritta in primo grado al n.r.g.
40057/2012, respinta ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione, così
provvedere:
1. In via preliminare, per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la nullità della procura apposta in calce al ricorso per D.I. n. 4586/12;
2. In via preliminare, per i motivi meglio esposti in narrativa, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al Sig. e, per l'effetto, dichiarare la non Persona_2
debenza da parte del medesimo delle somme di cui all'opposto D.I. n. 4586/12
conseguentemente revocando il riferito titolo;
pag. 9 di 21 3. In via principale e nel merito, revocare il D.I. n. 4586/12 opposto non sussistendo la prova della sussistenza del diritto di credito in capo alla (già per Controparte_1 Controparte_2
i motivi esplicitati;
4. In via altrettanto principale e nel merito, comunque, dichiarare non dovuti gli interessi richiesti dalla sulla sorte ingiunta in quanto per l'avvenuta prescrizione Controparte_1
del diritto a pretenderli a seguito del decorso, senza che nelle more siano stati posti in essere atti interruttivi, del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.;
5. In via principale e nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto delle domande sopra formulate in via preliminare e principale, accertare e dichiarare – e, per l'effetto, revocare in parte qua il decreto opposto – come non dovuti, in quanto non esigibili, gli interessi sulla sorte capitale a decorrere dalla data del 21.03.2002, conseguentemente fissando la data di decorso del termine per il computo degli interessi alla data di deposito della sentenza impugnata (18
agosto 2015) ovvero dalla data di notifica del d.i. avvenuta in data 2 maggio 2012;
6. Con vittoria di spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, competenze ed onorari, oltre Iva
e CPA come per legge, come da nota che sarà depositata nella fase decisoria.»
5. Si è costituita che ha contestato le avverse difese , Controparte_1
insistendo «affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, fermo il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7378/2023 nella parte in cui quest'ultima ha rigettato l'eccezione di nullità della procura apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo,
nonché nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dai sigg.ri , voglia accogliere le conclusioni rassegnate dall'esponente Compagnia Per_2
nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel pregresso grado di appello che, di seguito, si ritrascrivono:
pag. 10 di 21 - in via principale e nel merito, rigettare il gravame proposto dai sigg.ri Parte_1
, e poiché infondato in fatto, in diritto e non provato,
[...] Persona_1 Parte_2
con conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale Civile di Roma n.
17168/2015, depositata in data 18 agosto 2015 e conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della fase di merito, di legittimità e di rinvio.»
6. Alla prima udienza la Corte, ritenuta la causa di pronta soluzione , ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale , ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Su richiesta delle parti, ha disposto un rinvio, concedendo un termine per il deposito di note difensive, che sono state depositate.
All'odierna udienza le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa. Al termine, la Corte ha pronunciato sentenza, da intendersi parte integrante del verbale di udienza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
7. Giova premettere che, secondo il costante orientamento della Suprema
Corte, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia impugnata per i motivi di cui ai nn. 3 o 5 dell'art. 360 c.p.c. (giudizio di rinvio in senso proprio, con funzione di prosecuzione del processo, in quanto mira a una nuova definizione della controversia, cioè ad una nuova sentenza in sostituzione di quella cassata) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova e autonoma fase, che, pur pag. 11 di 21 soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr.
tra le altre, Cass. ord. 30.10.2024, n. 28021; Cass. ord. 5.8.2022, n. 24372;
Cass. ord. 31.5.2021, n. 15143).
Sempre in via generale, vanno richiamati i principi secondo cui i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio – che è un processo chiuso, tendente a una nuova statuizione (nell'ambito fissato dalla sentenza di cassazione) in sostituzione di quella cassata – sono fissati esclusivamente dalla pronuncia di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio,
neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è
sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità (Cass. 3.1.2019 , n. 10;
Cass. 4.4.2013, n. 8225; Cass. 6.3.2012, n. 3459).
È stato altresì affermato che nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni e al giudice, pertanto, non è consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere a una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della pag. 12 di 21 sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità
(Cass. 7.3.2011, n. 5381).
In altri termini, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola”
giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico -giuridiche della decisione,
attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione,
senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni , come detto, verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto con il principio di intangibilità
(Cass. 16.10.2015, n. 20981; v. anche Cass. S.U. 3.11.2019 , n. 29466 in motiv.)
8. Alla stregua di tali principi è da escludere che costituiscano tema d'indagine del presente giudizio di rinvio le questioni relative alla nullità
della procura rilasciata da apposta in calce al ricorso per Controparte_2
decreto ingiuntivo, e della legittimazione passiva di , cui si Persona_2
riferiscono le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in riassunzione ai nn. 1) e 2), riprendendo quelle contenute nell'atto di appello notificato il
15.2.2016. Le relative eccezioni, invero, sono state rigettate dalla Corte
d'appello di Roma con la sentenza n. 7378/2023, con statuizioni non impugnate con ricorso per cassazione dagli eredi , né sono incise in Per_2
alcun modo dall'ordinanza di rinvio n. 9523/2025, che riguarda esclusivamente gli aspetti attinenti alla titolarità attiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio (primo e secondo motivo del ricorso per pag. 13 di 21 cassazione) e alla prescrizione degli interessi (terzo e quarto motivo del ricorso per cassazione) .
9. In ordine alle due questioni da decidere nel presente giudizio, osserva la
Corte come già non abbia provato Controparte_1 Controparte_2
la titolarità del credito restitutorio fatto valere in via monitoria nei confronti di e poi dei suoi eredi;
ciò che rende superfluo esaminare la Persona_2
seconda questione, relativa al maturarsi della prescrizione quinquennale degli interessi maturati su tale credito.
A tale conclusione si giunge partendo dalle affermazioni contenute nella ridetta ordinanza n. 9253/2025 (il cui testo integrale è riportato al paragrafo
3), in base alle quali spetta al giudice del rinvio verificare se la compagnia di assicurazione abbia dimostrato (e, prima ancora, allegato) quale società, tra quelle che parteciparono all'operazione di fusione per incorporazione il
21.12.2006 (rectius: 20.12.2006), effettuò il pagamento in favore di
[...]
il 21.3.2002, tenendo conto che: i) gravava sull'attore in ripetizione, Per_2
investito dal fenomeno successorio, il relativo onere probatorio, a fronte della specifica contestazione, sollevata dall'ingiunto fin dall'atto di opposizione,
non già circa il pagamento in sé, ma circa il soggetto che lo effettuò, e della conseguente inoperatività del principio di non contestazione ex art. 115
c.p.c.; ii) è del tutto inidoneo al riguardo il contenuto della procura alle liti rilasciata per il ricorso monitorio , ritenuto invece sufficiente dal giudice d'appello, poiché la procura, che è atto di formazione unilaterale, può
incidere eventualmente sul piano della legittimazione attiva, non anche sul piano della titolarità del credito.
pag. 14 di 21 Dalle stesse affermazioni contenute nell'ordinanza che ha definito la fase rescindente (paragrafo 2.3) si desume chiaramente altresì che detta verifica deve essere effettuata dal giudice del rinvio sulla base della sola documentazione prodotta ritualmente dal la compagnia di assicurazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (v., in particolare il par. 6.1.
dell'ordinanza n. 9253/2025).
Alla stregua delle considerazioni che precedono va dichiarata inammissibile,
come eccepito dalla parte attrice in riassunzione, la produzione della documentazione nuova effettuata da nel presente Controparte_1
giudizio; documentazione costituita da: a) missiva del 25.3.2002, con la quale l'avv. Patrizia Properzi comunicò ad l'avvenuta consegna all'avv. CP_2
OS SS, difensore di , degli assegni per cui è causa Persona_2
(doc. 2); b) copia autentica dell'atto di fusione per incorporazione delle società e in con Controparte_6 Controparte_2 Controparte_7
contestuale cambio di denominazione di quest'ultima in per CP_8
rogito ep. n. 713809 racc. n. 33382 del 20.12.2006 Persona_3
(doc. 3).
Sul punto si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c.
quale giudizio a istruzione sostanzialmente “chiusa”, è preclusa l'acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di pag. 15 di 21 produrli in precedenza per causa di forza maggiore (cfr. tra le tante, Cass.
ord. 11.7.2025, n. 19126; Cass. ord. 22.9.2022, n. 27736; Cass. ord.
18.10.2018, n. 26108); deroghe nella specie del tutto insussistenti, posto che l'ordinanza n. 9253/2025, come già detto, fa espresso riferimento ai soli documenti già prodotti dalla compagnia opposta nel corso del giudizio, sulla base dei quali va accertato se sia stata dimostrata o meno la titolarità in capo ad essa del credito restitutorio azionato.
Privi di rilievo sono gli argomenti svolti sul punto dalla convenuta in riassunzione, che ha giustificato la nuova produzione allegando la necessità
di «reagire al contegno processuale assunto dalla difesa avversaria» e di consentire alla Corte di accertare e verificare puntualmente quanto richiesto dalla S.C. (v. comparsa di risposta, p p. 15 e 16), ovvero deducendo la natura di atto pubblico dell'atto di fusione, reperibile e consultabile da chiunque (v.
verbale di udienza del 16.10.2025 e note difensive del 22.10.2025 ).
Né valgono in senso contrario, in quanto in contrasto con i principi generali in tema di giudizio di rinvio e il tema di indagine specifico indicato dall'ordinanza n. 9253/2025, le più ampie considerazioni sviluppate da nelle già citate note del 22.10.2025, per cui detta Controparte_1
produzione «è da ritenersi ammissibile, rivestendo la stessa una speciale efficacia dimostrativa ed apportando un'influenza causale a tutta evidenza incisiva rispetto alle prove già agli atti dei pregressi gradi di giudizio. Peraltro, detta documentazione, lungi dall'introdurre nel presente giudizio nuove allegazioni di fatto, si concretizza in meri documenti chiarificatori, la cui produzione trova ogni più ampia giustificazione nella pag. 16 di 21 necessità di soddisfare a pieno, alla luce di quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione
con l'ordinanza n. 359/2025, una esigenza istruttoria.»
10. Ciò posto, reputa la Corte che dal ricorso per decreto ingiuntivo (che nulla specificava in ordine al soggetto che aveva pagato le somme chieste in restituzione) e dalla documentazione allegata, non sia possibile individuare la compagnia assicurativa che nel marzo 2002 procedette al pagamento in favore di di quanto dovuto dall'azienda ospedaliera assicurata, in Persona_2
forza della sentenza del Tribunale di Roma n. 8597/2001 , né capire le ragioni per cui possa qualificarsi avente caus a di tale soggetto. Controparte_2
In particolare, la documentazione prodotta unitamente al ricorso monitorio ,
non integrata nel corso del giudizio di opposizione (nel quale è stata depositata, in aggiunta, solo copia della procura speciale per atto notarile del
18.2.2009 rep. n. 21511, menzionata nel ricorso monitorio, che conferiva i poteri rappresentativi al soggetto che ha rilasciato la procura) , è costituita da:
a) le tre pronunce che hanno definito , nei tre gradi, il giudizio tra
[...]
e l' Per_2 Controparte_9
b) la copia dei tre assegni circolari del 20.3.2002 n. 4080252128 -04, n.
4080252127-03, n. 4080252126-02 emessi a favore di;
Persona_2
c) la copia della lettera del 14.7.2010 con cui l'avv. Matteo Mungari, per conto di chiese all'avv. OS SS, difensore del Controparte_2
nel giudizio citato, la restituzione in favore di Per_2 Controparte_2
della maggiore somma ricevuta dal suo assistito rispetto a quanto definitivamente accertato come a lui spettante.
pag. 17 di 21 Orbene, in ordine alle pronunce sub a), si osserva come il giudizio nel quale sono state emesse si sia svolto esclusivamente tra il danneggiato
[...]
e l'azienda ospedaliera, chiamata a rispondere dell'intervento Per_2
chirurgico eseguito con negligenza.
Con riguardo agli assegni indicati sub b), si rileva che su di essi è indicata la banca emittente (IntesaBci s.p.a.), ma non anche il soggetto che ne ha chiesto l'emissione e al quale dunque va ricondotto il pagamento.
Del tutto inidonea a dimostrare l'assunto di si reputa la Controparte_1
mera annotazione, apposta in calce ai tre assegni , del ritiro degli originali presso gli uffici della compagnia da parte dell'avv. Patrizia Properzi (già
difensore dell' nel giudizio citato), Controparte_9
posto che la circostanza che consentirebbe di ricondurre il pagamento a
[...]
(nomina del legale suddetto da parte della compagnia al fine Controparte_2
di assumere, nel suo interesse, la gestione della lite, in nome e per conto dell'azienda assicurata, nei primi due gradi di giudizio) è rimasta del tutto indimostrata.
Non ha valenza decisiva, infine, la lettera del 14.7.2010 sub c), a mezzo della quale l'avv. Mungari ha chiesto al , tramite il suo difensore, di Per_2
restituire a la maggior somma ricevuta, sul presupposto – Controparte_2
meramente allegato e non dimostrato e da sempre contestato – che il pagamento del 2002 fosse stato eseguito dall'anzidetta compagnia.
Si aggiunga che non è stato prodotto in giudizio neppure l'atto di conferimento e di cambio di denominazione sociale per atto notaio rep. n. 18.568/5966 del 28.6.2013, menzionato Persona_4
pag. 18 di 21 nell'epigrafe della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., depositata il
24.7.2013 da « già . Controparte_1 Controparte_2
11. – In definitiva, l'opposizione proposta da , al quale sono Persona_2
poi succeduti gli eredi e va accolta e, per Parte_1 Controparte_10
l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 4586/2012 del 9.3.2012 emesso dal Tribunale di Roma ad istanza di (ora Controparte_2 Controparte_11
, attesa la mancata prova della titolarità del credito restitutorio in capo
[...]
a quest'ultima, che costituisce il fondamento della domanda .
Le spese di lite vanno poste a carico di in applicazione Controparte_11
dei costanti principi della S.C., secondo cui, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, al quale la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite, e può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. S.U.
8.11.2022, n. 32906), anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi con alterne vicende per le parti (Cass. ord. 11.11.2024, n. 29056).
Tali spese, comprese quelle per la procedura incidentale di sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello ex art. 373 c.p.c. (Cass. 22.7.2011, n.
16121), si liquidano come segue, sulla base dei parametri di cui al d.m. n.
pag. 19 di 21 55/2014, aggiornato dal d.m. n. 147/2022, vigenti alla data della definizione del giudizio di rinvio (Cass. 19.12.2017, n. 30529; Cass. ord. 10.12.2018 , n.
3188, ripresa da Cass. 17.10.2019 , n. 26297 e Cass. ord. 4.4.2024 , n. 8884),
scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00:
- per il giudizio di primo grado, € 338,00 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi, valori medi per le quattro fasi;
- per il giudizio di appello, € 1.165,50 per esborsi ed € 12.154,00 per compensi, valori minimi per la fase di istruttoria/trattazione, attesa la ridotta attività difensiva svolta, e valori medi per le altre tre fasi;
- per la procedura incidentale ex art. 373 c.p.c., € 125,00 per esborsi ed €
5.224,00 per compensi, secondo i parametri previsti dalla tabella n. 10
(Procedimenti cautelari) allegata al d.m. n. 55/2014, stante la natura latamente cautelare dello stess o;
- per il giudizio di legittimità, € 1.545,00 per esborsi ed € 7.655,00 per compensi, valori medi per le tre fasi;
- per il giudizio di rinvio, € 786,00 per esborsi ed € 12.154,00 per compensi,
valori minimi per la fase di istruttoria/trattazione, attesa la ridotta attività
difensiva svolta, e valori medi per le altre tre fasi.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, disposto dalla Corte
di cassazione con ordinanza n. 9253/2025 pubblicata l'8.4.2025, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto Persona_2
ingiuntivo n. 4586/2012 del 9.3.2012 emesso dal Tribunale di Roma ad pag. 20 di 21 istanza di (ora e, per l'effetto, Controparte_2 Controparte_1
revoca il suddetto decreto;
2. condanna a rifondere le spese processuali in favore di Controparte_1
e , quali eredi di ed Parte_1 Parte_2 Persona_1
, che liquida: Persona_2
- per il giudizio di primo grado, in € 338,00 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi;
- per il giudizio di appello, in € 1.165,50 per esborsi ed € 12.154,00 per compensi;
- per la procedura incidentale ex art. 373 c.p.c., in € 125,00 per esborsi ed €
5.224,00 per compensi;
- per il giudizio di legittimità, in € 1.545,00 per esborsi ed € 7.655,00 per compensi;
- per il giudizio di rinvio, in € 786,00 per esborsi ed € 12.154,00 per compensi.
Il tutto oltre al rimborso di spese forfettarie, Iva e Cpa, come per legge .
Così deciso in Roma in data 30.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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