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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 18/03/2025 N. 11908/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr CC Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to STUCCHI OLIMPIO Parte_1
CESARE nonchè ( ) FORO BUONAPARTE, 12 20121 Parte_2 C.F._1
MILANO; ( ) ; ed elett.te dom.to presso lo Parte_3 C.F._2 studio in
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to SUSINI LORENZO ed elett.te dom.to CP_1 presso lo studio in VIA CRISPI, 16 56125 PISA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
1/8 Dott. CC Atanasio IN FATTO
Con ricorso depositato in data 6.12.23 la società ricorrente Parte_1 ha convenuto in giudizio chiedendo al Giudice: CP_1
- In via preliminare d'urgenza: Per le ragioni tutte esposte con il presente atto disporre, inaudita altera parte o previa fissazione di urgente udienza per la pronuncia del provvedimento in contraddittorio tra le parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 649 cpc, revocare o sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1827/2023, emesso dal Tribunale di Milano, Sez.
Lavoro, Giudice Dott.ssa Moglia, in data 28- 29 settembre 2023, R.G. n. 8893/2023 e del pedissequo atto di precetto, entrambi notificati in data 27 ottobre 2023;
- Sempre in via preliminare d'urgenza, ma gradata: Per le ragioni tutte esposte con il presente atto disporre, inaudita altera parte o previa fissazione di urgente udienza per la pronuncia del provvedimento in contraddittorio tra le parti, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli
Artt. 119 e 648 cpc, si chiede che, nella denegata ipotesi in cui la provvisoria esecuzione non sia revocata e/o sospesa, che la stessa sia subordinata alla concessione di adeguata cauzione da parte del creditore opposto;
- In via principale, nel merito: Per le ragioni tutte esposte con il presente atto, accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o infondatezza della pretesa creditoria avanzata dal dott. in via monitoria e CP_1 per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1827/2023, emesso dal
Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Moglia, in data 28-29 settembre 2023, R.G. n.
8893/2023 e del pedissequo atto di precetto, entrambi notificati in data 27 ottobre 2023
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e CPA
Si è costituito il resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle CP_1 quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
Il ricorrente è stato dipendente della società convenuta - con qualifica dirigenziale ed in qualità di responsabile della gestione dei fondi di investimento - dal 1° giugno al 2020 al 15 giugno 2023 quando ha rassegnato le dimissioni.
L'opposizione ha ad oggetto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1827/2023 emesso in data 28/29 settembre 2023 e notificato a mezzo PEC il 27 ottobre 2023 a
[...]
Parte ( d'ora in poi) insieme all'atto di precetto con il quale veniva Parte_1 intimato il pagamento dell'importo di Euro 153.789,96 lordi dei quali: € 94.597,23 a titolo di compenso incentivante;
€ 24.576,93 per indennità per ferie non godute;
€ 2.210,63 a titolo di
2/8 Dott. CC Atanasio indennità sostituiva ex festività; € 32.405,18 a titolo di trattamento di fine rapporto oltre rivalutazione ed interessi.
Nel corso della fase cautelare attivata dalla società al fine di ottenere la sospensiva della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la società opponente dichiarava di dare la propria disponibilità al pagamento integrale del TFR e delle ferie non godute, degli interessi di legge nonché delle spese del decreto ingiuntivo entro il 9.2.24 a fronte dell'impegno del a non dare esecuzione al decreto ingiuntivo limitatamente al CP_1 compenso incentivante e alle ferie non godute;
con conseguente prosecuzione del giudizio in merito all'accertamento del diritto a tali titoli.
Nel prosieguo del giudizio i procuratori delle parti davano atto che
[...] aveva provveduto al pagamento di TFR, dell'indennità per ferie e Parte_1 festività, degli interessi, della rivalutazione delle spese legali anche relative al precetto.
Le parti davano pertanto atto che rimanevano “sub iudice” le sole questioni attinenti al compenso incentivante e alla indennità sostitutiva ferie.
SUL COMPENSO INCENTIVANTE
Il ricorrente ha provato documentalmente di avere diritto al compenso incentivante oggetto del decreto ingiuntivo in quanto: il contratto individuale prevede una retribuzione annua fissa di euro 142.000 lordi per 14 mensilità ed un compenso incentivante parametrato alle commissioni di performance annuali nella misura del 12,50% relativamente ai comparti ZAM, Attive strategy e Total Flexible
Return; con riferimento al comparto Attive strategy la società ha incassato le commissioni di performance pari ad euro 315.761,39, 365.417,82, 75.598,60 per complessivi euro da 777,82 come si ricava dalle fatture e dagli estratti conto bancari di cui ai documenti 5,6,7,8,9,10 del ricorso per decreto ingiuntivo.
Può pertanto dirsi documentalmente provato il diritto del ricorrente al relativo compenso incentivante pari ad euro 94.597,23 lordi, importo questo pari al 12,50% del totale effettivamente incassato.
Come è evidente, a fronte di tali prove documentali, nemmeno contestate, la società ha dedotto considerazioni che, nella sua prospettiva, dovrebbero costituire elementi modificativi o estintivi del credito rivendicato dal CP_1 esistono specifiche norme comunitarie che disciplinano la materia della remunerazione variabile, all'interno delle società finanziarie, con specifico riguardo ai fondi;
3/8 Dott. CC Atanasio tali norme impongono alle società che gestiscono fondi comuni di adottare specifiche politiche di remunerazione nel rispetto di alcuni principi, tra i quali, la necessità di garantire l'allineamento degli interessi, compresi i rischi assunti, dei gestori dei fondi potendo essere pagata la remunerazione variabile solo in quanto i fondi gestiti abbiano generato profitti per gli investitori;
la società ha espressamente adottato la politica di remunerazione in conformità con i requisiti della direttiva 2009/65/CE come modificata dalla direttiva 2014/91/UE; pertanto, nel contratto individuale del ricorrente è stato espressamente previsto che il compenso incentivante va riconosciuto nel rispetto della procedura di Remuneration Policy in vigore con riferimento al periodo di performance;
tale Remuneration Policy prevede che la retribuzione variabile dipenderà anche dalla strategia e dai risultati a lungo termine della società; la società determinerà i pool di remunerazione variabile in base alla performance complessiva tenendo conto di tutti i rischi attuali e potenziali;
la società si impegna a consentire la maturazione e l'erogazione della remunerazione variabile solo se sostenibile, in relazione alla situazione finanziaria della società nel suo complesso, con la conseguenza che la retribuzione variabile può essere contratta anche fino a zero;
la retribuzione variabile non può superare il 40% della retribuzione fissa.
La società ha poi dedotto in fatto che: Parte nel corso degli anni 2020/2021 la società ha registrato perdite con necessità di aumenti di capitale per mantenere in vita l'attività; il bilancio 2021, approvato a Marzo 2023, ha evidenziato una situazione finanziaria disastrosa con perdite di oltre 900.000 €; anche nel corso dell'anno 2022 la società presentava perdite, seppure inferiori rispetto agli anni precedenti;
il CdA della società, in data 30 Marzo 2022, aveva dato atto che la società versava in perdite che avevano intaccato lo stesso capitale sociale;
richiesto un parere pro veritate ad uno studio professionale, in merito alla possibilità di Parte liquidare il bonus ai dirigenti, la conclusione era che non poteva essere considerata in condizioni tali da poter pagare alcuna remunerazione variabile fino a che la situazione finanziaria non avesse mostrato profitti;
4/8 Dott. CC Atanasio Parte per tale ragione non aveva erogato alcun bonus né al ricorrente né all'altro dirigente
Persona_1 le difficoltà finanziarie sono proseguite anche nel corso del 2023; il 19 Aprile 2023 l'Autorità di Vigilanza del Lussemburgo rilevava una situazione di irregolarità della società rispetto ai requisiti patrimoniali e finanziari intimando alla stessa una nuova ricapitalizzazione.
Tenuto conto di tali presupposti fattuali di particolare gravità della situazione economico finanziaria della società, questa aveva pertanto rifiutato l'erogazione di un qualsiasi premio o remunerazione variabile.
Si deve tuttavia considerare che le eccezioni di parte opponente - volte a contrastare il diritto compiuto di cui si è dato prima conto – appaiono inefficaci.
Come correttamente rilevato dalla difesa del è del tutto assente una CP_1 regolamentazione che renda specifiche le norme - di cui la stessa società ha dato conto, le quali provengono dalle direttive comunitarie e comunque dalla normativa in materia – al fine di chiarire a quali condizioni il diritto del CH non sarebbe sorto o comunque sarebbe venuto meno.
Nel contratto individuale vi è solo un generico rinvio alla sostenibilità della situazione finanziaria della società, quale condizione per la erogazione di una Remunerazione che è invece specificamente individuata, posta in relazione ad un obiettivo di performance che si è concretizzato.
Sarebbe stato necessario specificare a quali condizioni non sarebbe stato possibile erogare la Remunerazione variabile.
Sarebbe stato necessario da parte della società specificare le fattispecie in presenza delle quali non sarebbe stato possibile: quali problematiche di bilancio;
quale misura di perdite;
per quanti esercizi finanziari;
insomma sarebbe stato necessario indicare quali fatti concreti economico/finanziari avrebbero impedito al diritto di sorgere o invece di estinguersi.
Il semplice rinvio alla sostenibilità della erogazione in relazione alla situazione finanziaria è troppo generico e si presta ad abusi, tenuto conto invece della specificità del diritto acquisito dal lla luce della documentazione prodotta. CP_1
Peraltro, è appena il caso di rilevare che al di là di ogni considerazione, non si può dubitare che l'attività del abbia prodotto un fatturato di oltre 756.000 € che pure potrebbe CP_1 giustificare l'erogazione di un bonus all'avente diritto che non potrebbe esserne privato senza alcuna ragione valida, tenuto conto che la remunerazione è proprio il prodotto di quell'attività
5/8 Dott. CC Atanasio e che la società – grazie anche a quell'incremento di fatturato - ben può sostenere un compenso anche in considerazione della capienza del fatturato stesso.
Va pertanto affermato il diritto del ricorrente alla Remunerazione variabile
SULLE FERIE MATURATE NON GODUTEE NON PAGATE
A tale proposito è sufficiente richiamare la oramai consolidata giurisprudenza della
Cassazione la quale in materia di ferie non godute anche da parte dei dirigenti afferma che
(Cassazione Ordinanza 12.4.2024 n.9982:
“Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non abbia fruito delle ferie, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo» (v. Cass. 2 luglio 2020, n. 13613); si è in particolare chiarito che la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, nel caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n. 21780/2022). Si è dunque ritenuto che il dirigente (pur munito del potere di autoorganizzarsi le ferie) che non sia collocato all'apice dell'ente pubblico e sia sottoposto a poteri organizzatori, o comunque gerarchici, dell'organo di vertice dello stesso, non perde il diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove il mancato godimento dipenda dall'inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro, sul quale, pertanto, grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute (Cass. n. 29844/2022). Si è dunque affermato il principio secondo cui “il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento» (Cass. n. 18140/2022). Si è infatti evidenziata la decisiva influenza spiegata dalla normativa eurounitaria e dalla sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia 6 novembre 2018, Max-Planck, secondo cui «l'articolo 7 della direttiva
6/8 Dott. CC Atanasio 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto». Si è in particolare rimarcato che la Direttiva estende i propri effetti in tema di ferie anche ai dirigenti (v. art. 17 Direttiva
2003/88/CE, che, nel consentire agli Stati membri un diverso trattamento rispetto ai diritti dei dirigenti, esclude dalle norme derogabili l'art. 7, riguardante appunto le ferie) e si è chiarito come operino, rispetto ad essi, i principi fissati in sede eurounitaria, essendosi espressamente affermato, nel contesto della pronuncia citata, la necessità che il giudice nazionale operi «prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo», onde «pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione».
Quanto detto per il dirigente pubblico vale ovviamente anche – ed a maggior ragione - per quello privato in quanto in questo caso il potere di organizzazione dell'azienda è sempre gestito dai vertici societari;
sono questi che quindi valutano se il dirigente per la mole di lavoro che è costretto a svolgere sia in grado di lasciarlo per godere delle ferie;
in caso contrario deve provvedere incidendo sull'organizzazione produttiva al fine di liberare parzialmente il dirigente dagli incombenti ai quelli è costretto.
Quanto qui affermato trova conferma sempre nella sentenza esaminata la quale aggiunge:
“La Corte di Giustizia individua nel proprio ragionamento tre cardini del giudizio di diritto demandato al giudice nazionale, al fine di assicurare che il lavoratore sia stato messo effettivamente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie, consistenti:
a) nella necessità che il lavoratore sia invitato «se necessario formalmente» a fruire delle ferie e «nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile … se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento» (punto 45);
b) nella necessità di «evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore» (punto 43);
c) infine, sul piano processuale, nel prevedere che «l''onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro ….. sicché la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore «non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto» (cfr nello
7/8 Dott. CC Atanasio stesso senso Cassazione Sentenza n. 18140 del 06/06/2022; Cassazione Ordinanza n.
13613 del 02/07/2020)
La società nella fattispecie che ci occupa nulla ha dedotto né provato.
La relativa domanda alla indennità sostitutiva delle ferie deve ritenersi fondata.
Il ricorso in opposizione va pertanto respinto.
La società ricorrente va condannata a rimborsare al Parte_1
e spese di lite determinate in € 7.500 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali CP_1
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
Rigetta il ricorso in opposizione;
condanna la società ricorrente
[...]
a rimborsare al le spese di lite che liquida in € 7.500 oltre Parte_1 CP_1 accessori ed oltre 15% per spese generali
Sentenza esecutiva
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione
Milano, 18/03/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. CC Atanasio
8/8 Dott. CC Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 18/03/2025 N. 11908/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr CC Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to STUCCHI OLIMPIO Parte_1
CESARE nonchè ( ) FORO BUONAPARTE, 12 20121 Parte_2 C.F._1
MILANO; ( ) ; ed elett.te dom.to presso lo Parte_3 C.F._2 studio in
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to SUSINI LORENZO ed elett.te dom.to CP_1 presso lo studio in VIA CRISPI, 16 56125 PISA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
1/8 Dott. CC Atanasio IN FATTO
Con ricorso depositato in data 6.12.23 la società ricorrente Parte_1 ha convenuto in giudizio chiedendo al Giudice: CP_1
- In via preliminare d'urgenza: Per le ragioni tutte esposte con il presente atto disporre, inaudita altera parte o previa fissazione di urgente udienza per la pronuncia del provvedimento in contraddittorio tra le parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 649 cpc, revocare o sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1827/2023, emesso dal Tribunale di Milano, Sez.
Lavoro, Giudice Dott.ssa Moglia, in data 28- 29 settembre 2023, R.G. n. 8893/2023 e del pedissequo atto di precetto, entrambi notificati in data 27 ottobre 2023;
- Sempre in via preliminare d'urgenza, ma gradata: Per le ragioni tutte esposte con il presente atto disporre, inaudita altera parte o previa fissazione di urgente udienza per la pronuncia del provvedimento in contraddittorio tra le parti, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli
Artt. 119 e 648 cpc, si chiede che, nella denegata ipotesi in cui la provvisoria esecuzione non sia revocata e/o sospesa, che la stessa sia subordinata alla concessione di adeguata cauzione da parte del creditore opposto;
- In via principale, nel merito: Per le ragioni tutte esposte con il presente atto, accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o infondatezza della pretesa creditoria avanzata dal dott. in via monitoria e CP_1 per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1827/2023, emesso dal
Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Moglia, in data 28-29 settembre 2023, R.G. n.
8893/2023 e del pedissequo atto di precetto, entrambi notificati in data 27 ottobre 2023
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e CPA
Si è costituito il resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle CP_1 quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
Il ricorrente è stato dipendente della società convenuta - con qualifica dirigenziale ed in qualità di responsabile della gestione dei fondi di investimento - dal 1° giugno al 2020 al 15 giugno 2023 quando ha rassegnato le dimissioni.
L'opposizione ha ad oggetto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1827/2023 emesso in data 28/29 settembre 2023 e notificato a mezzo PEC il 27 ottobre 2023 a
[...]
Parte ( d'ora in poi) insieme all'atto di precetto con il quale veniva Parte_1 intimato il pagamento dell'importo di Euro 153.789,96 lordi dei quali: € 94.597,23 a titolo di compenso incentivante;
€ 24.576,93 per indennità per ferie non godute;
€ 2.210,63 a titolo di
2/8 Dott. CC Atanasio indennità sostituiva ex festività; € 32.405,18 a titolo di trattamento di fine rapporto oltre rivalutazione ed interessi.
Nel corso della fase cautelare attivata dalla società al fine di ottenere la sospensiva della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la società opponente dichiarava di dare la propria disponibilità al pagamento integrale del TFR e delle ferie non godute, degli interessi di legge nonché delle spese del decreto ingiuntivo entro il 9.2.24 a fronte dell'impegno del a non dare esecuzione al decreto ingiuntivo limitatamente al CP_1 compenso incentivante e alle ferie non godute;
con conseguente prosecuzione del giudizio in merito all'accertamento del diritto a tali titoli.
Nel prosieguo del giudizio i procuratori delle parti davano atto che
[...] aveva provveduto al pagamento di TFR, dell'indennità per ferie e Parte_1 festività, degli interessi, della rivalutazione delle spese legali anche relative al precetto.
Le parti davano pertanto atto che rimanevano “sub iudice” le sole questioni attinenti al compenso incentivante e alla indennità sostitutiva ferie.
SUL COMPENSO INCENTIVANTE
Il ricorrente ha provato documentalmente di avere diritto al compenso incentivante oggetto del decreto ingiuntivo in quanto: il contratto individuale prevede una retribuzione annua fissa di euro 142.000 lordi per 14 mensilità ed un compenso incentivante parametrato alle commissioni di performance annuali nella misura del 12,50% relativamente ai comparti ZAM, Attive strategy e Total Flexible
Return; con riferimento al comparto Attive strategy la società ha incassato le commissioni di performance pari ad euro 315.761,39, 365.417,82, 75.598,60 per complessivi euro da 777,82 come si ricava dalle fatture e dagli estratti conto bancari di cui ai documenti 5,6,7,8,9,10 del ricorso per decreto ingiuntivo.
Può pertanto dirsi documentalmente provato il diritto del ricorrente al relativo compenso incentivante pari ad euro 94.597,23 lordi, importo questo pari al 12,50% del totale effettivamente incassato.
Come è evidente, a fronte di tali prove documentali, nemmeno contestate, la società ha dedotto considerazioni che, nella sua prospettiva, dovrebbero costituire elementi modificativi o estintivi del credito rivendicato dal CP_1 esistono specifiche norme comunitarie che disciplinano la materia della remunerazione variabile, all'interno delle società finanziarie, con specifico riguardo ai fondi;
3/8 Dott. CC Atanasio tali norme impongono alle società che gestiscono fondi comuni di adottare specifiche politiche di remunerazione nel rispetto di alcuni principi, tra i quali, la necessità di garantire l'allineamento degli interessi, compresi i rischi assunti, dei gestori dei fondi potendo essere pagata la remunerazione variabile solo in quanto i fondi gestiti abbiano generato profitti per gli investitori;
la società ha espressamente adottato la politica di remunerazione in conformità con i requisiti della direttiva 2009/65/CE come modificata dalla direttiva 2014/91/UE; pertanto, nel contratto individuale del ricorrente è stato espressamente previsto che il compenso incentivante va riconosciuto nel rispetto della procedura di Remuneration Policy in vigore con riferimento al periodo di performance;
tale Remuneration Policy prevede che la retribuzione variabile dipenderà anche dalla strategia e dai risultati a lungo termine della società; la società determinerà i pool di remunerazione variabile in base alla performance complessiva tenendo conto di tutti i rischi attuali e potenziali;
la società si impegna a consentire la maturazione e l'erogazione della remunerazione variabile solo se sostenibile, in relazione alla situazione finanziaria della società nel suo complesso, con la conseguenza che la retribuzione variabile può essere contratta anche fino a zero;
la retribuzione variabile non può superare il 40% della retribuzione fissa.
La società ha poi dedotto in fatto che: Parte nel corso degli anni 2020/2021 la società ha registrato perdite con necessità di aumenti di capitale per mantenere in vita l'attività; il bilancio 2021, approvato a Marzo 2023, ha evidenziato una situazione finanziaria disastrosa con perdite di oltre 900.000 €; anche nel corso dell'anno 2022 la società presentava perdite, seppure inferiori rispetto agli anni precedenti;
il CdA della società, in data 30 Marzo 2022, aveva dato atto che la società versava in perdite che avevano intaccato lo stesso capitale sociale;
richiesto un parere pro veritate ad uno studio professionale, in merito alla possibilità di Parte liquidare il bonus ai dirigenti, la conclusione era che non poteva essere considerata in condizioni tali da poter pagare alcuna remunerazione variabile fino a che la situazione finanziaria non avesse mostrato profitti;
4/8 Dott. CC Atanasio Parte per tale ragione non aveva erogato alcun bonus né al ricorrente né all'altro dirigente
Persona_1 le difficoltà finanziarie sono proseguite anche nel corso del 2023; il 19 Aprile 2023 l'Autorità di Vigilanza del Lussemburgo rilevava una situazione di irregolarità della società rispetto ai requisiti patrimoniali e finanziari intimando alla stessa una nuova ricapitalizzazione.
Tenuto conto di tali presupposti fattuali di particolare gravità della situazione economico finanziaria della società, questa aveva pertanto rifiutato l'erogazione di un qualsiasi premio o remunerazione variabile.
Si deve tuttavia considerare che le eccezioni di parte opponente - volte a contrastare il diritto compiuto di cui si è dato prima conto – appaiono inefficaci.
Come correttamente rilevato dalla difesa del è del tutto assente una CP_1 regolamentazione che renda specifiche le norme - di cui la stessa società ha dato conto, le quali provengono dalle direttive comunitarie e comunque dalla normativa in materia – al fine di chiarire a quali condizioni il diritto del CH non sarebbe sorto o comunque sarebbe venuto meno.
Nel contratto individuale vi è solo un generico rinvio alla sostenibilità della situazione finanziaria della società, quale condizione per la erogazione di una Remunerazione che è invece specificamente individuata, posta in relazione ad un obiettivo di performance che si è concretizzato.
Sarebbe stato necessario specificare a quali condizioni non sarebbe stato possibile erogare la Remunerazione variabile.
Sarebbe stato necessario da parte della società specificare le fattispecie in presenza delle quali non sarebbe stato possibile: quali problematiche di bilancio;
quale misura di perdite;
per quanti esercizi finanziari;
insomma sarebbe stato necessario indicare quali fatti concreti economico/finanziari avrebbero impedito al diritto di sorgere o invece di estinguersi.
Il semplice rinvio alla sostenibilità della erogazione in relazione alla situazione finanziaria è troppo generico e si presta ad abusi, tenuto conto invece della specificità del diritto acquisito dal lla luce della documentazione prodotta. CP_1
Peraltro, è appena il caso di rilevare che al di là di ogni considerazione, non si può dubitare che l'attività del abbia prodotto un fatturato di oltre 756.000 € che pure potrebbe CP_1 giustificare l'erogazione di un bonus all'avente diritto che non potrebbe esserne privato senza alcuna ragione valida, tenuto conto che la remunerazione è proprio il prodotto di quell'attività
5/8 Dott. CC Atanasio e che la società – grazie anche a quell'incremento di fatturato - ben può sostenere un compenso anche in considerazione della capienza del fatturato stesso.
Va pertanto affermato il diritto del ricorrente alla Remunerazione variabile
SULLE FERIE MATURATE NON GODUTEE NON PAGATE
A tale proposito è sufficiente richiamare la oramai consolidata giurisprudenza della
Cassazione la quale in materia di ferie non godute anche da parte dei dirigenti afferma che
(Cassazione Ordinanza 12.4.2024 n.9982:
“Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non abbia fruito delle ferie, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo» (v. Cass. 2 luglio 2020, n. 13613); si è in particolare chiarito che la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, nel caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n. 21780/2022). Si è dunque ritenuto che il dirigente (pur munito del potere di autoorganizzarsi le ferie) che non sia collocato all'apice dell'ente pubblico e sia sottoposto a poteri organizzatori, o comunque gerarchici, dell'organo di vertice dello stesso, non perde il diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove il mancato godimento dipenda dall'inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro, sul quale, pertanto, grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute (Cass. n. 29844/2022). Si è dunque affermato il principio secondo cui “il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento» (Cass. n. 18140/2022). Si è infatti evidenziata la decisiva influenza spiegata dalla normativa eurounitaria e dalla sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia 6 novembre 2018, Max-Planck, secondo cui «l'articolo 7 della direttiva
6/8 Dott. CC Atanasio 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto». Si è in particolare rimarcato che la Direttiva estende i propri effetti in tema di ferie anche ai dirigenti (v. art. 17 Direttiva
2003/88/CE, che, nel consentire agli Stati membri un diverso trattamento rispetto ai diritti dei dirigenti, esclude dalle norme derogabili l'art. 7, riguardante appunto le ferie) e si è chiarito come operino, rispetto ad essi, i principi fissati in sede eurounitaria, essendosi espressamente affermato, nel contesto della pronuncia citata, la necessità che il giudice nazionale operi «prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo», onde «pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione».
Quanto detto per il dirigente pubblico vale ovviamente anche – ed a maggior ragione - per quello privato in quanto in questo caso il potere di organizzazione dell'azienda è sempre gestito dai vertici societari;
sono questi che quindi valutano se il dirigente per la mole di lavoro che è costretto a svolgere sia in grado di lasciarlo per godere delle ferie;
in caso contrario deve provvedere incidendo sull'organizzazione produttiva al fine di liberare parzialmente il dirigente dagli incombenti ai quelli è costretto.
Quanto qui affermato trova conferma sempre nella sentenza esaminata la quale aggiunge:
“La Corte di Giustizia individua nel proprio ragionamento tre cardini del giudizio di diritto demandato al giudice nazionale, al fine di assicurare che il lavoratore sia stato messo effettivamente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie, consistenti:
a) nella necessità che il lavoratore sia invitato «se necessario formalmente» a fruire delle ferie e «nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile … se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento» (punto 45);
b) nella necessità di «evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore» (punto 43);
c) infine, sul piano processuale, nel prevedere che «l''onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro ….. sicché la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore «non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto» (cfr nello
7/8 Dott. CC Atanasio stesso senso Cassazione Sentenza n. 18140 del 06/06/2022; Cassazione Ordinanza n.
13613 del 02/07/2020)
La società nella fattispecie che ci occupa nulla ha dedotto né provato.
La relativa domanda alla indennità sostitutiva delle ferie deve ritenersi fondata.
Il ricorso in opposizione va pertanto respinto.
La società ricorrente va condannata a rimborsare al Parte_1
e spese di lite determinate in € 7.500 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali CP_1
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
Rigetta il ricorso in opposizione;
condanna la società ricorrente
[...]
a rimborsare al le spese di lite che liquida in € 7.500 oltre Parte_1 CP_1 accessori ed oltre 15% per spese generali
Sentenza esecutiva
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione
Milano, 18/03/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. CC Atanasio
8/8 Dott. CC Atanasio