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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/07/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3624 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PERRINO MASSIMO Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. VALLERIANI MASSIMO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
2. Con ricorso depositato e regolarmente notificato , dirigente medico in Parte_1 servizio da ultimo presso l'Ospedale di Fondi, premesso che: nel 2015 gli veniva diagnosticata la malattia di Crohn, cioè un'infiammazione grave e cronica dell'intestino non soggetta a guarigione;
in conseguenza di detta patologia gli veniva riconosciuto lo status di handicap grave in data 21.10.2016, successivamente veniva reputato invalido civile al 74% e poi, in data
1 23.01.2019, invalido civile al 100% ai sensi dell'art. 12 l. 118/1971; con verbale del
31.07.2019, la Commissione Medica di Verifica di Roma presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, confermando la diagnosi relativa alla sussistenza del morbo di Crohn ileo-colico plurioperato, con segni strumentali e clinici di recidiva severa in terapia immunodepressiva, reputava il ricorrente “non idoneo temporaneamente al servizio in modo assoluto fino al 30 luglio, 2020”; tale valutazione veniva confermata - in data 8.7.2020 - dalla stessa Commissione
Medica di Verifica di Roma che dichiarava il ricorrente invalido in modo assoluto al servizio sino al 30.01.2021 e rilevava un aggravamento dovuto a “mieloma multiplo in stretto monitoraggio per evoluzione sintomatologica sacroileite”; in data 03.02.2021 la stessa
Commissione Medica di Verifica di Roma, ne attestava l'inidoneità permanente ed in modo assoluto al “servizio come dipendente di amministrazione pubblica ex art. 55 octies
d.lgs.165/2001 ed a proficuo lavoro”; a decorrere dal 01.03.2021, cessava il servizio per intervenuto pensionamento.
Sulla scorta di tali premesse, ha dedotto la illegittima riconduzione delle assenze a “malattia ordinaria”, ritenendo che la malattia che lo affligge debba essere esclusa dal computo ai fini del periodo di comporto secondo quanto previsto all'art. 42 del CCNL applicato al rapporto. Ha eccepito, inoltre, che non sarebbero stati correttamente computati i giorni in cui ha usufruito di terapia salvavita ed esami strumentali presso l'Ospedale di Milano Humanitas dal 23.02.2020 al
1.3.2020 e dal 19.04.2020 al 21.04.2020 (oltre che il seguente periodo di quarantena) nonché nei giorni 21.01.2019 – 30.12.2019 – 20.04.2020 – 15.06.2020 – 10.08.2020 – 05.10.2020 –
30.11.2020 – 25.01.2021 (doc.ti da 12 a 19), e in riferimento alle certificazioni del 26.02.2020
– 05.03.2020 e 30.11.2020 (doc.ti da 20 a 22).
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Accertata e dichiarata l'illegittimità delle decurtazioni stipendiali operate in danno dell'odierno ricorrente, e dunque il diritto dello stesso al mantenimento della integrale retribuzione maturata, condannare l' , Controparte_2 odierna resistente, al pagamento in favore del dott. della somma Parte_1 complessiva di euro 38.157,08 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, come da unito conteggio relativo al periodo intercorrente dal 01.08.2019 al 28.02.2021, ovvero al pagamento della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, a decorrere dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
condannare altresì l'Azienda datoriale al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente, da liquidarsi anche in via equitativa;
2 condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di lite”. Controparte_2
Si costituiva l' convenuta contestando in fatto ed in diritto la pretesa ricorrente e CP_2 concludendo per il rigetto del ricorso. Ha dedotto, in particolare, che l'ultimo certificato prodotto telematicamente dal dipendente attestante la sottoposizione a terapia salvavita risale al
15/07/2019 e che, pertanto, in mancanza di ulteriori specifiche certificazioni, la malattia è stata qualificata come ordinaria e rilevante ai fini del periodo di comporto.
3. Occorre rilevare che la medesima domanda risulta già avanza in sede di procedimento cautelare ante causam, concluso con il rigetto dell'istanza (ordinanza del 28.10.2020 emessa all'esito del giudizio cautelare r.g. n. 2374/2020).
Le argomentazioni espresse dal Giudice cautelare risultano pienamente condivisibili e si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e non confutate dai rilievi espressi in questa sede, né dalla documentazione prodotta.
4. Il ricorso non può essere accolto.
5. Giova premettere che, ai sensi dell'art. 42, CCNL per il personale dirigente “1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, attestate secondo le modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dirigente ha diritto all'intero trattamento economico previsto dai vigenti CCNL.
2. L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita di cui al comma I deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico – legali delle Aziende
Sanitarie Locali o dagli istituti o strutture accreditate o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.
3. Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare.
4. I giorni di assenza dovuti al ricovero ospedaliero, alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi precedenti, sono debitamente certificati dalle competenti strutture del
3 Servizio Sanitario Nazionale o dagli istituti o strutture accreditate ove è stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente.
5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dirigente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti.
6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale.
7. La disciplina del presente articolo è estesa anche ai casi di donazione di organi tra vivi.”
6. Ciò premesso, dall'esame della documentazione in atti (cfr. prospetti riepilogativi assenze allegati alla memoria), risulta che al sono stati riconosciuti: Parte_1
- nell'anno 2015 n. 16 giorni di assenza per terapie salvavita;
- nell'anno 2016 n. 54 giorni di assenza per terapie salvavita;
- nell'anno 2017 n. 4 giorni di assenza per terapie salvavita;
- nell'anno 2018 n. 41 giorni di assenza per terapie salvavita;
- nell'anno 2019 n. 18 giorni di assenza per terapie salvavita.
Pur con il riconoscimento delle suddette “assenze qualificate” (escluse dal periodo di comporto e retribuite per intero), il ricorrente risulta avere raggiunto alla data del 24.06.2020 l'intero periodo di malattia retribuito per come previsto all'art. 41 del CCNL area sanità (ossia 9 mesi di assenza per malattia con retribuzione piena, 3 mesi con retribuzione al 90% e ulteriori 6 mesi al 5%).
7. Oltre ai periodi già pacificamente accordati ai fini dei predetti benefici, la parte ricorrente chiede di vedersi riconosciuto come esclusi dai giorni di assenza per malattia, con conseguente diritto all'integrale retribuzione, altresì tutto il periodo di malattia dal 01.08.2019 alla data del Cont pensionamento (28.02.2021), periodo gestito invece dalla convenuta come malattia
“ordinaria”.
8. Sul punto, si osserva che la normativa su citata, oltre a richiedere che ricorra una situazione di ricovero ospedaliero o day hospital, estende il beneficio anche ai giorni di assenza che in ogni caso risultano giustificati dalla necessità di effettuare comunque le terapie salvavita e ai giorni in cui si manifestano gli effetti collaterali di tali terapie, purché, tuttavia, sia fornita una
4 adeguata documentazione relativamente alle terapie effettuate e sia effettuata una valutazione Cont da parte di un medico della o struttura convenzionata circa la gravità della patologia sottostante.
9. Sostiene la parte ricorrente che a causa della grave patologia sofferta, riconosciuta come invalidante al servizio in termini assoluti e temporanei, avrebbe dovuto ricevere un trattamento economico pieno nei giorni di assenza, non ricorrendo un regime di malattia ordinaria.
10. La tesi attorea non persuade.
11. La disposizione contrattuale invocata, che pone un'espressa deroga al regime di cui all'art. 41 del CCNL (ai fini della maturazione del comporto e del calcolo del trattamento economico in base ai giorni effettivi di malattia) è chiara, già sul piano testuale, nel ricollegare tale beneficio ai giorni di assenza dovuti alla somministrazione delle terapie salva vita e alle
“conseguenze certificate” delle stesse, agganciando dunque a tutti e soli quei giorni il diritto alla retribuzione piena e l'esclusione dal novero del comporto per malattia.
Occorre evidenziare che per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità:
“Nell'interpretazione delle clausole contrattuali il giudice di merito, allorché le espressioni usate dalle parti fanno emergere in modo immediato la comune volontà delle medesime, deve arrestarsi al significato letterale delle parole e non può fare ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici, se non (fuori dell'ipotesi dell'ambiguità della clausola) previa rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale"(Cass. n. 20791/2004). Il principale strumento è, quindi, rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, ma il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, anche in tema di interpretazione degli atti amministrativi (Cass. n. 12400/2007 e Cons. Stato n. 6378/2019).
Orbene, dalla lettura della disposizione citata, emerge che le parti contraenti hanno inteso riferirsi in via analitica alle giornate in coincidenza delle quali la somministrazione di terapie impegnative (dagli effetti totalmente/parzialmente invalidanti) abbia cagionato di fatto un impedimento al servizio.
5 La correlazione univoca (causale e temporale) fra l'assenza dal lavoro e l'espletamento di simili terapie e la previsione di una deroga ad istituti basati sul controllo quantitativo della prestazione
(come appunto l'erogazione della paga e la soglia-limite per il comporto di malattia) rende di tutta rilevanza l'individuazione degli specifici giorni di assenza dovuti a tale causale.
Ciò significa che non solo deve sussistere piena corrispondenza fra i singoli giorni d'impedimento lavorativo e le cure eseguite, ma anche che i giorni di assenza per terapia salvavita devono essere identificabili nelle forme prestabilite, affinché questi oltre a potersi stornare dal montante per il comporto, non vengano ad incidere sul trattamento economico
(altrimenti ordinario) della malattia.
Si tratta, con tutta evidenza di una norma di particolare favore che esclude del periodo rilevante per il comporto finanche i giorni di assenza dovuti ad effetti collaterali di tali terapie per un massimo di 4 mesi l'anno.
12. Alla luce del dato testuale e sistematico della norma, non convince la tesi del ricorrente che intenderebbe equiparare l'intero periodo di assenza per grave patologia alla assenza
“qualificata”, analiticamente descritta dalla norma contrattuale, senza dunque necessità di indicare la puntuale corrispondenza tra tutti o taluni dei giorni di assenza e la necessità di esecuzione di simili terapie.
Ragionare in tal modo condurrebbe all'inaccettabile esito di una applicazione indifferenziata della norma per un periodo ultroneo rispetto a quello stimato dalle parti sociali come idoneo a contemperare l'interesse datoriale a non subire l'eccessiva morbilità del lavoratore con l'interesse di quest'ultimo all'esercizio del diritto a fruire di assenze per malattia.
Ed ancora, ricondurre in via automatica la assenza per patologia grave, - determinante inabilità assoluta al servizio - alla assenza per terapie salvavita avrebbe quale conseguenza quella di escludere in radice la rilevanza del periodo di comporto, che, dunque, non verrebbe mai a maturare.
Dunque, anche la conclamata sussistenza di una grave patologia necessitante terapie salvavita postula l'accertamento di un presupposto aggiuntivo, ossia dei ricoveri e delle terapie effettuate, ferma restando la possibilità di escludere dal computo del comporto anche le assenze derivanti da eventuali effetti collaterali di terapie invasive ed altamente invalidanti.
6 13. Quanto, infine, alle certificazioni rilasciate dalla struttura sanitaria “Humanitas” in data
21.01.2019 – 30.12.2019 – 20.04.2020 – 15.06.2020 – 10.08.2020 – 05.10.2020 – 30.11.2020 –
25.01.2021 (cfr. docc. da 12 a 19 fasc. ricorrente) rispetto ai quali specificamente il ricorrente lamenta la qualificazione in termini di assenza ordinaria, basti rilevare che riportano la generica intestazione “Prestazione Specialistica Ambulatoriale erogata in regime SSN” e che nel corpo è indicato genericamente “visita gastroenterologica e infusione farmaco” (doc. 12), e
“prestazione ambulatoriale specialistica” (docc. 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 - 19) e che pertanto non vi è alcun riscontro che consenta di ricondurre tali assenze proprio alla effettuazione delle terapie salvavita o ad effetti collaterali delle stesse.
Valgono le stesse considerazioni anche per le ulteriori certificazioni rilasciate dalla struttura
Humanitas – Dip. di Gastroenterologia, rispettivamente in data 26.02.2020 – 05.03.2020 e
30.11.2020 (doc.ti da 20 a 22 – fasc. ricorrente), trattandosi il primo di un referto di un'endoscopia, il secondo di un referto di una risonanza magnetica, il terzo dell'esito di una visita di controllo.
Inoltre, con riferimento ai periodi dal 23.02.2020 al 01.03.2020 e dal 19.04.2020 al 21.04.2020 in cui il ricorrente sarebbe stato sottoposto a terapia salvavita presso la struttura ospedaliera
Humanitas, non si rinviene alcuna documentazione in atti.
Cont 14. Infine, con riferimento alla nota dell' del 28.08.2019 in cui l'ente - alla luce del giudizio medico legale di non idoneità temporanea al servizio in modo assoluto fino al 30 luglio 2020 espresso dalla Commissione Medica di Verifica di Roma presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 31.07.2019 - comunica che “la S.V. dovrà astenersi dall'attività lavorativa con decorrenza dal 02.09.2019 e fino al 30.07.2020, ed è esonerata dal presentare ulteriori giustificativi relativi allo stato di malattia”, si osserva quanto segue. Cont Ebbene, a dispetto di quanto affermato dal ricorrente, è evidente che l' si riferisse allo stato di malattia ordinaria, considerato che il riconoscimento dell'inidoneità al servizio dapprima temporanea e poi permanente non può comportare un'automatica riconduzione di tale intero periodo a terapia salvavita per grave patologia ma, di norma, il periodo di inidoneità temporanea assoluta al servizio deve essere considerato quale malattia ordinaria ad eccezione di quei periodi debitamente certificati dal dipendente quale “assenza per terapia salvavita”.
7 15. Come cennato supra, la contrattazione collettiva subordina il beneficio di cui all'art. 42 citato alla condizione che sia rilasciata specifica certificazione da parte delle stesse strutture sanitarie pubbliche o convenzionate che somministrano il trattamento terapeutico.
In difetto di questa certificazione non ha fondamento la domanda di condanna dell' CP_2 resistente a ricalcolare i giorni computati come malattia ordinaria in malattia soggetta a terapia salvavita e di restituzione delle somme detratte di conseguenza.
16. In conclusione, per i motivi suddetti, il ricorso non può essere accolto.
17. Le spese di lite (che già il Tribunale aveva compensato nel procedimento cautelare) seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte ricorrente – non ricorrendo nessuna delle condizioni che ai sensi dell'art. 92 c.p.c. consentirebbero una compensazione – e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri dettati dal D.M.
44/2015 in considerazione del valore della causa e della attività processuale espletata
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , (R.G. 3624/2022), ogni contraria domanda,
[...] CP_1 eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 1.860,00 oltre accessori di legge
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
8
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3624 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PERRINO MASSIMO Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. VALLERIANI MASSIMO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
2. Con ricorso depositato e regolarmente notificato , dirigente medico in Parte_1 servizio da ultimo presso l'Ospedale di Fondi, premesso che: nel 2015 gli veniva diagnosticata la malattia di Crohn, cioè un'infiammazione grave e cronica dell'intestino non soggetta a guarigione;
in conseguenza di detta patologia gli veniva riconosciuto lo status di handicap grave in data 21.10.2016, successivamente veniva reputato invalido civile al 74% e poi, in data
1 23.01.2019, invalido civile al 100% ai sensi dell'art. 12 l. 118/1971; con verbale del
31.07.2019, la Commissione Medica di Verifica di Roma presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, confermando la diagnosi relativa alla sussistenza del morbo di Crohn ileo-colico plurioperato, con segni strumentali e clinici di recidiva severa in terapia immunodepressiva, reputava il ricorrente “non idoneo temporaneamente al servizio in modo assoluto fino al 30 luglio, 2020”; tale valutazione veniva confermata - in data 8.7.2020 - dalla stessa Commissione
Medica di Verifica di Roma che dichiarava il ricorrente invalido in modo assoluto al servizio sino al 30.01.2021 e rilevava un aggravamento dovuto a “mieloma multiplo in stretto monitoraggio per evoluzione sintomatologica sacroileite”; in data 03.02.2021 la stessa
Commissione Medica di Verifica di Roma, ne attestava l'inidoneità permanente ed in modo assoluto al “servizio come dipendente di amministrazione pubblica ex art. 55 octies
d.lgs.165/2001 ed a proficuo lavoro”; a decorrere dal 01.03.2021, cessava il servizio per intervenuto pensionamento.
Sulla scorta di tali premesse, ha dedotto la illegittima riconduzione delle assenze a “malattia ordinaria”, ritenendo che la malattia che lo affligge debba essere esclusa dal computo ai fini del periodo di comporto secondo quanto previsto all'art. 42 del CCNL applicato al rapporto. Ha eccepito, inoltre, che non sarebbero stati correttamente computati i giorni in cui ha usufruito di terapia salvavita ed esami strumentali presso l'Ospedale di Milano Humanitas dal 23.02.2020 al
1.3.2020 e dal 19.04.2020 al 21.04.2020 (oltre che il seguente periodo di quarantena) nonché nei giorni 21.01.2019 – 30.12.2019 – 20.04.2020 – 15.06.2020 – 10.08.2020 – 05.10.2020 –
30.11.2020 – 25.01.2021 (doc.ti da 12 a 19), e in riferimento alle certificazioni del 26.02.2020
– 05.03.2020 e 30.11.2020 (doc.ti da 20 a 22).
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Accertata e dichiarata l'illegittimità delle decurtazioni stipendiali operate in danno dell'odierno ricorrente, e dunque il diritto dello stesso al mantenimento della integrale retribuzione maturata, condannare l' , Controparte_2 odierna resistente, al pagamento in favore del dott. della somma Parte_1 complessiva di euro 38.157,08 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, come da unito conteggio relativo al periodo intercorrente dal 01.08.2019 al 28.02.2021, ovvero al pagamento della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, a decorrere dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
condannare altresì l'Azienda datoriale al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente, da liquidarsi anche in via equitativa;
2 condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di lite”. Controparte_2
Si costituiva l' convenuta contestando in fatto ed in diritto la pretesa ricorrente e CP_2 concludendo per il rigetto del ricorso. Ha dedotto, in particolare, che l'ultimo certificato prodotto telematicamente dal dipendente attestante la sottoposizione a terapia salvavita risale al
15/07/2019 e che, pertanto, in mancanza di ulteriori specifiche certificazioni, la malattia è stata qualificata come ordinaria e rilevante ai fini del periodo di comporto.
3. Occorre rilevare che la medesima domanda risulta già avanza in sede di procedimento cautelare ante causam, concluso con il rigetto dell'istanza (ordinanza del 28.10.2020 emessa all'esito del giudizio cautelare r.g. n. 2374/2020).
Le argomentazioni espresse dal Giudice cautelare risultano pienamente condivisibili e si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e non confutate dai rilievi espressi in questa sede, né dalla documentazione prodotta.
4. Il ricorso non può essere accolto.
5. Giova premettere che, ai sensi dell'art. 42, CCNL per il personale dirigente “1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, attestate secondo le modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dirigente ha diritto all'intero trattamento economico previsto dai vigenti CCNL.
2. L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita di cui al comma I deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico – legali delle Aziende
Sanitarie Locali o dagli istituti o strutture accreditate o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.
3. Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare.
4. I giorni di assenza dovuti al ricovero ospedaliero, alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi precedenti, sono debitamente certificati dalle competenti strutture del
3 Servizio Sanitario Nazionale o dagli istituti o strutture accreditate ove è stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente.
5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dirigente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti.
6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale.
7. La disciplina del presente articolo è estesa anche ai casi di donazione di organi tra vivi.”
6. Ciò premesso, dall'esame della documentazione in atti (cfr. prospetti riepilogativi assenze allegati alla memoria), risulta che al sono stati riconosciuti: Parte_1
- nell'anno 2015 n. 16 giorni di assenza per terapie salvavita;
- nell'anno 2016 n. 54 giorni di assenza per terapie salvavita;
- nell'anno 2017 n. 4 giorni di assenza per terapie salvavita;
- nell'anno 2018 n. 41 giorni di assenza per terapie salvavita;
- nell'anno 2019 n. 18 giorni di assenza per terapie salvavita.
Pur con il riconoscimento delle suddette “assenze qualificate” (escluse dal periodo di comporto e retribuite per intero), il ricorrente risulta avere raggiunto alla data del 24.06.2020 l'intero periodo di malattia retribuito per come previsto all'art. 41 del CCNL area sanità (ossia 9 mesi di assenza per malattia con retribuzione piena, 3 mesi con retribuzione al 90% e ulteriori 6 mesi al 5%).
7. Oltre ai periodi già pacificamente accordati ai fini dei predetti benefici, la parte ricorrente chiede di vedersi riconosciuto come esclusi dai giorni di assenza per malattia, con conseguente diritto all'integrale retribuzione, altresì tutto il periodo di malattia dal 01.08.2019 alla data del Cont pensionamento (28.02.2021), periodo gestito invece dalla convenuta come malattia
“ordinaria”.
8. Sul punto, si osserva che la normativa su citata, oltre a richiedere che ricorra una situazione di ricovero ospedaliero o day hospital, estende il beneficio anche ai giorni di assenza che in ogni caso risultano giustificati dalla necessità di effettuare comunque le terapie salvavita e ai giorni in cui si manifestano gli effetti collaterali di tali terapie, purché, tuttavia, sia fornita una
4 adeguata documentazione relativamente alle terapie effettuate e sia effettuata una valutazione Cont da parte di un medico della o struttura convenzionata circa la gravità della patologia sottostante.
9. Sostiene la parte ricorrente che a causa della grave patologia sofferta, riconosciuta come invalidante al servizio in termini assoluti e temporanei, avrebbe dovuto ricevere un trattamento economico pieno nei giorni di assenza, non ricorrendo un regime di malattia ordinaria.
10. La tesi attorea non persuade.
11. La disposizione contrattuale invocata, che pone un'espressa deroga al regime di cui all'art. 41 del CCNL (ai fini della maturazione del comporto e del calcolo del trattamento economico in base ai giorni effettivi di malattia) è chiara, già sul piano testuale, nel ricollegare tale beneficio ai giorni di assenza dovuti alla somministrazione delle terapie salva vita e alle
“conseguenze certificate” delle stesse, agganciando dunque a tutti e soli quei giorni il diritto alla retribuzione piena e l'esclusione dal novero del comporto per malattia.
Occorre evidenziare che per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità:
“Nell'interpretazione delle clausole contrattuali il giudice di merito, allorché le espressioni usate dalle parti fanno emergere in modo immediato la comune volontà delle medesime, deve arrestarsi al significato letterale delle parole e non può fare ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici, se non (fuori dell'ipotesi dell'ambiguità della clausola) previa rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale"(Cass. n. 20791/2004). Il principale strumento è, quindi, rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, ma il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, anche in tema di interpretazione degli atti amministrativi (Cass. n. 12400/2007 e Cons. Stato n. 6378/2019).
Orbene, dalla lettura della disposizione citata, emerge che le parti contraenti hanno inteso riferirsi in via analitica alle giornate in coincidenza delle quali la somministrazione di terapie impegnative (dagli effetti totalmente/parzialmente invalidanti) abbia cagionato di fatto un impedimento al servizio.
5 La correlazione univoca (causale e temporale) fra l'assenza dal lavoro e l'espletamento di simili terapie e la previsione di una deroga ad istituti basati sul controllo quantitativo della prestazione
(come appunto l'erogazione della paga e la soglia-limite per il comporto di malattia) rende di tutta rilevanza l'individuazione degli specifici giorni di assenza dovuti a tale causale.
Ciò significa che non solo deve sussistere piena corrispondenza fra i singoli giorni d'impedimento lavorativo e le cure eseguite, ma anche che i giorni di assenza per terapia salvavita devono essere identificabili nelle forme prestabilite, affinché questi oltre a potersi stornare dal montante per il comporto, non vengano ad incidere sul trattamento economico
(altrimenti ordinario) della malattia.
Si tratta, con tutta evidenza di una norma di particolare favore che esclude del periodo rilevante per il comporto finanche i giorni di assenza dovuti ad effetti collaterali di tali terapie per un massimo di 4 mesi l'anno.
12. Alla luce del dato testuale e sistematico della norma, non convince la tesi del ricorrente che intenderebbe equiparare l'intero periodo di assenza per grave patologia alla assenza
“qualificata”, analiticamente descritta dalla norma contrattuale, senza dunque necessità di indicare la puntuale corrispondenza tra tutti o taluni dei giorni di assenza e la necessità di esecuzione di simili terapie.
Ragionare in tal modo condurrebbe all'inaccettabile esito di una applicazione indifferenziata della norma per un periodo ultroneo rispetto a quello stimato dalle parti sociali come idoneo a contemperare l'interesse datoriale a non subire l'eccessiva morbilità del lavoratore con l'interesse di quest'ultimo all'esercizio del diritto a fruire di assenze per malattia.
Ed ancora, ricondurre in via automatica la assenza per patologia grave, - determinante inabilità assoluta al servizio - alla assenza per terapie salvavita avrebbe quale conseguenza quella di escludere in radice la rilevanza del periodo di comporto, che, dunque, non verrebbe mai a maturare.
Dunque, anche la conclamata sussistenza di una grave patologia necessitante terapie salvavita postula l'accertamento di un presupposto aggiuntivo, ossia dei ricoveri e delle terapie effettuate, ferma restando la possibilità di escludere dal computo del comporto anche le assenze derivanti da eventuali effetti collaterali di terapie invasive ed altamente invalidanti.
6 13. Quanto, infine, alle certificazioni rilasciate dalla struttura sanitaria “Humanitas” in data
21.01.2019 – 30.12.2019 – 20.04.2020 – 15.06.2020 – 10.08.2020 – 05.10.2020 – 30.11.2020 –
25.01.2021 (cfr. docc. da 12 a 19 fasc. ricorrente) rispetto ai quali specificamente il ricorrente lamenta la qualificazione in termini di assenza ordinaria, basti rilevare che riportano la generica intestazione “Prestazione Specialistica Ambulatoriale erogata in regime SSN” e che nel corpo è indicato genericamente “visita gastroenterologica e infusione farmaco” (doc. 12), e
“prestazione ambulatoriale specialistica” (docc. 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 - 19) e che pertanto non vi è alcun riscontro che consenta di ricondurre tali assenze proprio alla effettuazione delle terapie salvavita o ad effetti collaterali delle stesse.
Valgono le stesse considerazioni anche per le ulteriori certificazioni rilasciate dalla struttura
Humanitas – Dip. di Gastroenterologia, rispettivamente in data 26.02.2020 – 05.03.2020 e
30.11.2020 (doc.ti da 20 a 22 – fasc. ricorrente), trattandosi il primo di un referto di un'endoscopia, il secondo di un referto di una risonanza magnetica, il terzo dell'esito di una visita di controllo.
Inoltre, con riferimento ai periodi dal 23.02.2020 al 01.03.2020 e dal 19.04.2020 al 21.04.2020 in cui il ricorrente sarebbe stato sottoposto a terapia salvavita presso la struttura ospedaliera
Humanitas, non si rinviene alcuna documentazione in atti.
Cont 14. Infine, con riferimento alla nota dell' del 28.08.2019 in cui l'ente - alla luce del giudizio medico legale di non idoneità temporanea al servizio in modo assoluto fino al 30 luglio 2020 espresso dalla Commissione Medica di Verifica di Roma presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 31.07.2019 - comunica che “la S.V. dovrà astenersi dall'attività lavorativa con decorrenza dal 02.09.2019 e fino al 30.07.2020, ed è esonerata dal presentare ulteriori giustificativi relativi allo stato di malattia”, si osserva quanto segue. Cont Ebbene, a dispetto di quanto affermato dal ricorrente, è evidente che l' si riferisse allo stato di malattia ordinaria, considerato che il riconoscimento dell'inidoneità al servizio dapprima temporanea e poi permanente non può comportare un'automatica riconduzione di tale intero periodo a terapia salvavita per grave patologia ma, di norma, il periodo di inidoneità temporanea assoluta al servizio deve essere considerato quale malattia ordinaria ad eccezione di quei periodi debitamente certificati dal dipendente quale “assenza per terapia salvavita”.
7 15. Come cennato supra, la contrattazione collettiva subordina il beneficio di cui all'art. 42 citato alla condizione che sia rilasciata specifica certificazione da parte delle stesse strutture sanitarie pubbliche o convenzionate che somministrano il trattamento terapeutico.
In difetto di questa certificazione non ha fondamento la domanda di condanna dell' CP_2 resistente a ricalcolare i giorni computati come malattia ordinaria in malattia soggetta a terapia salvavita e di restituzione delle somme detratte di conseguenza.
16. In conclusione, per i motivi suddetti, il ricorso non può essere accolto.
17. Le spese di lite (che già il Tribunale aveva compensato nel procedimento cautelare) seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte ricorrente – non ricorrendo nessuna delle condizioni che ai sensi dell'art. 92 c.p.c. consentirebbero una compensazione – e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri dettati dal D.M.
44/2015 in considerazione del valore della causa e della attività processuale espletata
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , (R.G. 3624/2022), ogni contraria domanda,
[...] CP_1 eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 1.860,00 oltre accessori di legge
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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