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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 23/10/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'udienza del 23.10.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024, al n. 22, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Frosinone Parte_1 C.F._1
Via Marcello Mastroianni 14, presso lo studio dell'Avv. Andrea Ranalli, che lo rappresenta e difende in forza di delega a margine del ricorso
ricorrente contro
- in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Giuseppe Caputo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03/01/2024, ha dedotto che aveva espletato Parte_1
l'attività lavorativa di falegname per oltre 40 anni, occupandosi della realizzazione di mobili in legno.
Tali mansioni avevano comportato la movimentazione manuale di carichi e l'utilizzo di strumenti vari, anche vibranti. Era stato quindi sottoposto a posture incongrue con costante affaticamento del dorso e della schiena, nonché al ripetitivo sovraccarico della colonna e degli arti superiori. Da tale attività gli erano derivate una spondilodiscoartrosi lombosacrale e una rizoartrosi delle mani, più marcata
a destra, per le quali aveva presentato denuncia di malattia professionale all' ma senza esito. CP_1
1 Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalle suddette malattie, in misura del 7% e del 5%, l'attore ha chiesto al Tribunale di
Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' in persona del Direttore p.t. CP_1 della sede di Frosinone, a liquidare le relative prestazioni, con vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' instando CP_1 per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione orale, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dalla
Dott.ssa Persona_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che il ricorrente presenta una rizoartrosi bilaterale, prevalentemente a destra ed una spondilodiscoartrosi con protrusioni discali multiple, ma che le stesse non hanno derivazione causale dall'attività lavorativa.
Poiché si tratta di patologie a eziologia multifattoriale e a patogenesi degenerativa di diffuso riscontro nella popolazione generale progressivamente ingravescenti con l'avanzare dell'età, il riconoscimento dell'origine professionale delle citate infermità può essere considerato credibile solo qualora siano chiaramente dimostrati alcuni specifici requisiti. In particolare: a) l'anamnesi lavorativa deve evidenziare l'esistenza di un rischio professionale di natura, entità, durata e intensità tali da far ragionevolmente considerare la sua influenza di grado superiore, o quanto meno uguale, a quella esercitata da fattori extra-professionali e/o individuali;
b) il quadro clinico, anatomo-funzionale e radiologico deve presentare caratteristiche specifiche, per intensità, precocità e localizzazione del fenomeno morboso, rispetto alla normalità della popolazione;
c) infine, i dati statistico epidemiologici devono mostrare una significativa ed univoca maggiore incidenza della patologia presso quella determinata categoria professionale.
Con riferimento alla patologia a carico delle mani, dopo un approfondimento delle indagini peritali, il C.T.U. ha preso atto che il ricorrente, in data 15.2.2010, in seguito ad infortunio al I dito della mano destra, aveva presentato domanda di riconoscimento per danno biologico che gli è stato riconosciuto in misura del 9%. Ha quindi concluso che l'attuale deficit funzionale a carico del primo dito della mano destra non sia imputabile ad un processo di rizoartrosi. ma sia piuttosto un fenomeno secondario dell'infortunio del 2010. Il C.T.U. non ha tratto elementi di segno diverso neanche dalla radiografia effettuata dal ricorrente l'8.3.2010, depositata in atti, refertata soltanto 15 anni dopo, nel
2025. Il perito ha infatti considerato poco attendibile il referto, perché non fa riferimento alcuno alla
2 antecedente e certa frattura del 2010 ed evidenza soltanto fenomeni di rizoartrosi. La natura professionale della rizoartrosi è stata esclusa dal perito anche per il fatto che non risultano effettuate dal ricorrente altre radiografie o controlli prima dell'anno 2021, dopo che lo stesso aveva cessato l'attività di falegname nell'anno 2015. La componente artrosica riscontrata nel 2021 può essere dunque ricondotta all'età, ha concluso il perito.
Riguardo poi l'ulteriore patologia denunciata, il C.T.U. ha osservato che l'unico esame strumentale, che documenta la presenza di spondiloartrosi e protrusioni discali, risale all'ottobre
2021, a molti anni di distanza dall'ultima esposizione lavorativa continuativa. Non essendo stato possibile prendere visione di altri accertamenti strumentali che documentino la presenza di alterazioni muscolo-scheletriche, preesistenti alla situazione di cui alla risonanza del 2021, il CTU ha escluso un rapporto di causa-effetto tra la spondilodiscoartrosi e le varie attività lavorative svolte dal ricorrente.
Per quanto sopra esposto, il perito ha condivisibilmente ritenuto che non fosse stata sufficientemente dimostrata l'origine professionale delle patologie sopra descritte.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso
- non forniti dalla difesa di parte ricorrente - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacché lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attore non è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, ai sensi dell'art.152 disp. att.
c.p.c..
A carico dell'Istituto restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attore non tenuto a rifondere all' le spese di lite;
CP_1
3) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Frosinone, 23.10.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'udienza del 23.10.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024, al n. 22, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Frosinone Parte_1 C.F._1
Via Marcello Mastroianni 14, presso lo studio dell'Avv. Andrea Ranalli, che lo rappresenta e difende in forza di delega a margine del ricorso
ricorrente contro
- in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Giuseppe Caputo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03/01/2024, ha dedotto che aveva espletato Parte_1
l'attività lavorativa di falegname per oltre 40 anni, occupandosi della realizzazione di mobili in legno.
Tali mansioni avevano comportato la movimentazione manuale di carichi e l'utilizzo di strumenti vari, anche vibranti. Era stato quindi sottoposto a posture incongrue con costante affaticamento del dorso e della schiena, nonché al ripetitivo sovraccarico della colonna e degli arti superiori. Da tale attività gli erano derivate una spondilodiscoartrosi lombosacrale e una rizoartrosi delle mani, più marcata
a destra, per le quali aveva presentato denuncia di malattia professionale all' ma senza esito. CP_1
1 Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalle suddette malattie, in misura del 7% e del 5%, l'attore ha chiesto al Tribunale di
Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' in persona del Direttore p.t. CP_1 della sede di Frosinone, a liquidare le relative prestazioni, con vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' instando CP_1 per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione orale, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dalla
Dott.ssa Persona_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che il ricorrente presenta una rizoartrosi bilaterale, prevalentemente a destra ed una spondilodiscoartrosi con protrusioni discali multiple, ma che le stesse non hanno derivazione causale dall'attività lavorativa.
Poiché si tratta di patologie a eziologia multifattoriale e a patogenesi degenerativa di diffuso riscontro nella popolazione generale progressivamente ingravescenti con l'avanzare dell'età, il riconoscimento dell'origine professionale delle citate infermità può essere considerato credibile solo qualora siano chiaramente dimostrati alcuni specifici requisiti. In particolare: a) l'anamnesi lavorativa deve evidenziare l'esistenza di un rischio professionale di natura, entità, durata e intensità tali da far ragionevolmente considerare la sua influenza di grado superiore, o quanto meno uguale, a quella esercitata da fattori extra-professionali e/o individuali;
b) il quadro clinico, anatomo-funzionale e radiologico deve presentare caratteristiche specifiche, per intensità, precocità e localizzazione del fenomeno morboso, rispetto alla normalità della popolazione;
c) infine, i dati statistico epidemiologici devono mostrare una significativa ed univoca maggiore incidenza della patologia presso quella determinata categoria professionale.
Con riferimento alla patologia a carico delle mani, dopo un approfondimento delle indagini peritali, il C.T.U. ha preso atto che il ricorrente, in data 15.2.2010, in seguito ad infortunio al I dito della mano destra, aveva presentato domanda di riconoscimento per danno biologico che gli è stato riconosciuto in misura del 9%. Ha quindi concluso che l'attuale deficit funzionale a carico del primo dito della mano destra non sia imputabile ad un processo di rizoartrosi. ma sia piuttosto un fenomeno secondario dell'infortunio del 2010. Il C.T.U. non ha tratto elementi di segno diverso neanche dalla radiografia effettuata dal ricorrente l'8.3.2010, depositata in atti, refertata soltanto 15 anni dopo, nel
2025. Il perito ha infatti considerato poco attendibile il referto, perché non fa riferimento alcuno alla
2 antecedente e certa frattura del 2010 ed evidenza soltanto fenomeni di rizoartrosi. La natura professionale della rizoartrosi è stata esclusa dal perito anche per il fatto che non risultano effettuate dal ricorrente altre radiografie o controlli prima dell'anno 2021, dopo che lo stesso aveva cessato l'attività di falegname nell'anno 2015. La componente artrosica riscontrata nel 2021 può essere dunque ricondotta all'età, ha concluso il perito.
Riguardo poi l'ulteriore patologia denunciata, il C.T.U. ha osservato che l'unico esame strumentale, che documenta la presenza di spondiloartrosi e protrusioni discali, risale all'ottobre
2021, a molti anni di distanza dall'ultima esposizione lavorativa continuativa. Non essendo stato possibile prendere visione di altri accertamenti strumentali che documentino la presenza di alterazioni muscolo-scheletriche, preesistenti alla situazione di cui alla risonanza del 2021, il CTU ha escluso un rapporto di causa-effetto tra la spondilodiscoartrosi e le varie attività lavorative svolte dal ricorrente.
Per quanto sopra esposto, il perito ha condivisibilmente ritenuto che non fosse stata sufficientemente dimostrata l'origine professionale delle patologie sopra descritte.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso
- non forniti dalla difesa di parte ricorrente - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacché lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attore non è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, ai sensi dell'art.152 disp. att.
c.p.c..
A carico dell'Istituto restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attore non tenuto a rifondere all' le spese di lite;
CP_1
3) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Frosinone, 23.10.2025 Il Giudice del Lavoro
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