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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 3146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3146 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3279/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g.3279/2022, trattenuta in decisione all'udienza del
9.12.2024 con la concessione del termine per il deposito della comparsa conclusionale fino al
7.02.2025, promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Parte_1 C.F._1
Sonnino e Bruno Funaro, giusta procura alle liti prodotta in allegato all'atto di citazione in appello
ATTRICE – APPELLANTE
contro
(p.iva Controparte_1
) in persona del legale rappresentate pro tempore P.IVA_1
CONVENUTA – APPELLATA
OGGETTO: impugnazione avverso sentenza n. 12863/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma, in data 04.06.2021, nell'ambito del procedimento n.r.g. 28374 del 2020.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la IG.ra ha proposto di fronte a Parte_1 questo Tribunale impugnazione avverso la sentenza n. 12863/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Roma, nell'ambito del giudizio n.r.g. 28374/2020, chiedendone la riforma nella parte in cui il Giudice ha respinto la domanda di condanna della società appellata al pagamento della somma di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. CE 261/2004 per il ritardo del volo UG1759
Palermo – UN del 12.12.2019.
pagina 1 di 4 A fondamento dell'impugnazione ha dedotto: - la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c. laddove il Giudice ha ritenuto il mancato assolvimento dell'onere della prova ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c.; - la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115, 116 e
244 c.p.c. e artt. 151, 143 e 2697 c.c. per l'omessa valutazione delle prove documentali, in relazione alla parte della sentenza che dispone la mancata prova circa il ritardo del volo, il costo del biglietto, la somma versata e la richiesta avanzata alla parte convenuta di pagamento della somma.
Ha concluso chiedendo di ottenere la riforma della sentenza impugnata e di accertare il diritto ad ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n.261/2004 e la condanna della
Compagnia al pagamento dell'importo pari a € 250,00.
La , benché regolarmente citata non si Controparte_2
è costituita in giudizio, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 5.10.2022.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.12.2024 con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Nel caso in esame, l'appellante ha dedotto di aver acquistato dalla Compagnia aerea Tunisair Espress un titolo di viaggio di sola andata, relativo alla tratta Palermo – UN, da operarsi in data 12.12.2019 con volo UG1759 ed ha lamentato un ritardo pari a 12 ore rispetto all'orario garantito dalla Compagnia per raggiungere l'aeroporto di destinazione.
Nell'ambito del giudizio di primo grado l'appellante ha concluso, chiedendo:
-in via principale, l'accertamento della responsabilità della Compagnia per i danni subiti dall'attrice, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria;
- la condanna della Tunisair Espress al pagamento dell'importo di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. (CE) n. 261/2004;
- la condanna al pagamento delle spese del giudizio e dei compensi professionali in favore del difensore, antistatario.
La sentenza impugnata ha respinto la domanda di parte attrice con la motivazione del mancato assolvimento dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod.civ. rispetto alla prova del danno subito ed ha evidenziato che parte attrice aveva allegato a sostegno del proprio credito esclusivamente il titolo di viaggio.
In via preliminare, deve ribadirsi che la fattispecie in esame rientri nell'ambito di applicazione del
Regolamento CE n.261/2004; invero, l'art. 3 del suddetto regolamento stabilisce che le disposizioni del testo normativo si applicano ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno pagina 2 di 4 Stato membro, ovvero da un aeroporto situato in un Paese terzo, che abbiano come destinazione quello di detto Stato membro, qualora il vettore aereo operante il volo sia un vettore comunitario.
L'art. 5 comma III del Regolamento esclude l'obbligo di pagamento della compensazione pecuniaria ove il vettore dimostri la ricorrenza di un evento eccezionale, non previsto e non prevedibile mediante l'impiego della normale diligenza e l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno.
L'impugnazione è infondata per i motivi di seguito esposti.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante deduce che il passeggero che agisce per il risarcimento del danno da ritardo o da cancellazione dell'aeromobile ai sensi del Reg. CE n.
261/2004, deve fornire la prova della fonte negoziale del proprio diritto ed allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'avvenuto adempimento della prestazione.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante sostiene l'omessa valutazione delle prove documentali ai fini dell'accertamento del diritto ad ottenere alla compensazione pecuniaria, secondo quanto previsto dal Regolamento CE n.261/2004; in particolare, sostiene di aver di aver depositato nell'ambito del giudizio di primo grado: la conferma della prenotazione, relativa al volo UG1759
Palermo – UN del 12.12.2019, la carta d'imbarco e l'attestazione del ritardo del volo, estratto da sito internet.
Tuttavia, dall'esame della documentazione allegata al fascicolo d'ufficio di primo grado, emerge esclusivamente il deposito di un estratto parziale della fonte negoziale del rapporto (cfr. allegato n.1 fascicolo di primo grado, presente in forma cartacea all'interno del fascicolo d'ufficio) senza alcuna prova relativa al ritardo subito superiore alle tre ore, prova necessaria ai fini dell'accertamento dell'inadempimento della compagnia, anche in considerazione della contumacia della stessa nell'ambito del giudizio di primo grado. Tale circostanza emerge anche dall'esame dell'atto di citazione in primo grado da cui emerge che l'unico allegato era il documento di viaggio.
In questa sede, l'appellante ha provveduto ad integrare l'allegazione probatoria relativa all'inadempimento della compagnia ed ha depositato la documentazione inerente lo stato del volo
UG1759, comprovante il ritardo subito di oltre 12 ore per la tratta Palermo - UN (cfr. allegato denominato “fascicolo di primo grado – ); tuttavia, deve osservarsi che, l'art. 345 Pt_1 CP_3 comma III, c.p.c., pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova nell'ambito del giudizio di appello, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Nel caso di specie è evidente che la documentazione allegata poteva essere prodotta già nell'ambito del giudizio di primo grado, con la conseguenza che la medesima non è valutabile ai fini della prova pagina 3 di 4 dell'inadempimento della compagnia e del diritto ad ottenere la somma di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria, ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004.
Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda proposta e la conferma della sentenza impugnata.
Attesa la mancata costituzione della parte appellata e l'esito dell'impugnazione, le spese del procedimento sostenute dall'appellante devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
respinge l'appello, confermando integralmente la sentenza n. 12863/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma, nell'ambito del giudizio n.r.g. 28374/2020;
dichiara irripetibili le spese sostenute dalla parte appellante;
dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico della parte appellante l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato come determinato ai sensi dell'art. 13 comma 1bis e 1 quater d.p.r.
115/2002.
Così deciso in Roma il 28.2.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
-
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g.3279/2022, trattenuta in decisione all'udienza del
9.12.2024 con la concessione del termine per il deposito della comparsa conclusionale fino al
7.02.2025, promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Parte_1 C.F._1
Sonnino e Bruno Funaro, giusta procura alle liti prodotta in allegato all'atto di citazione in appello
ATTRICE – APPELLANTE
contro
(p.iva Controparte_1
) in persona del legale rappresentate pro tempore P.IVA_1
CONVENUTA – APPELLATA
OGGETTO: impugnazione avverso sentenza n. 12863/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma, in data 04.06.2021, nell'ambito del procedimento n.r.g. 28374 del 2020.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la IG.ra ha proposto di fronte a Parte_1 questo Tribunale impugnazione avverso la sentenza n. 12863/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Roma, nell'ambito del giudizio n.r.g. 28374/2020, chiedendone la riforma nella parte in cui il Giudice ha respinto la domanda di condanna della società appellata al pagamento della somma di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. CE 261/2004 per il ritardo del volo UG1759
Palermo – UN del 12.12.2019.
pagina 1 di 4 A fondamento dell'impugnazione ha dedotto: - la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c. laddove il Giudice ha ritenuto il mancato assolvimento dell'onere della prova ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c.; - la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115, 116 e
244 c.p.c. e artt. 151, 143 e 2697 c.c. per l'omessa valutazione delle prove documentali, in relazione alla parte della sentenza che dispone la mancata prova circa il ritardo del volo, il costo del biglietto, la somma versata e la richiesta avanzata alla parte convenuta di pagamento della somma.
Ha concluso chiedendo di ottenere la riforma della sentenza impugnata e di accertare il diritto ad ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n.261/2004 e la condanna della
Compagnia al pagamento dell'importo pari a € 250,00.
La , benché regolarmente citata non si Controparte_2
è costituita in giudizio, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 5.10.2022.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.12.2024 con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Nel caso in esame, l'appellante ha dedotto di aver acquistato dalla Compagnia aerea Tunisair Espress un titolo di viaggio di sola andata, relativo alla tratta Palermo – UN, da operarsi in data 12.12.2019 con volo UG1759 ed ha lamentato un ritardo pari a 12 ore rispetto all'orario garantito dalla Compagnia per raggiungere l'aeroporto di destinazione.
Nell'ambito del giudizio di primo grado l'appellante ha concluso, chiedendo:
-in via principale, l'accertamento della responsabilità della Compagnia per i danni subiti dall'attrice, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria;
- la condanna della Tunisair Espress al pagamento dell'importo di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. (CE) n. 261/2004;
- la condanna al pagamento delle spese del giudizio e dei compensi professionali in favore del difensore, antistatario.
La sentenza impugnata ha respinto la domanda di parte attrice con la motivazione del mancato assolvimento dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod.civ. rispetto alla prova del danno subito ed ha evidenziato che parte attrice aveva allegato a sostegno del proprio credito esclusivamente il titolo di viaggio.
In via preliminare, deve ribadirsi che la fattispecie in esame rientri nell'ambito di applicazione del
Regolamento CE n.261/2004; invero, l'art. 3 del suddetto regolamento stabilisce che le disposizioni del testo normativo si applicano ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno pagina 2 di 4 Stato membro, ovvero da un aeroporto situato in un Paese terzo, che abbiano come destinazione quello di detto Stato membro, qualora il vettore aereo operante il volo sia un vettore comunitario.
L'art. 5 comma III del Regolamento esclude l'obbligo di pagamento della compensazione pecuniaria ove il vettore dimostri la ricorrenza di un evento eccezionale, non previsto e non prevedibile mediante l'impiego della normale diligenza e l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno.
L'impugnazione è infondata per i motivi di seguito esposti.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante deduce che il passeggero che agisce per il risarcimento del danno da ritardo o da cancellazione dell'aeromobile ai sensi del Reg. CE n.
261/2004, deve fornire la prova della fonte negoziale del proprio diritto ed allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'avvenuto adempimento della prestazione.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante sostiene l'omessa valutazione delle prove documentali ai fini dell'accertamento del diritto ad ottenere alla compensazione pecuniaria, secondo quanto previsto dal Regolamento CE n.261/2004; in particolare, sostiene di aver di aver depositato nell'ambito del giudizio di primo grado: la conferma della prenotazione, relativa al volo UG1759
Palermo – UN del 12.12.2019, la carta d'imbarco e l'attestazione del ritardo del volo, estratto da sito internet.
Tuttavia, dall'esame della documentazione allegata al fascicolo d'ufficio di primo grado, emerge esclusivamente il deposito di un estratto parziale della fonte negoziale del rapporto (cfr. allegato n.1 fascicolo di primo grado, presente in forma cartacea all'interno del fascicolo d'ufficio) senza alcuna prova relativa al ritardo subito superiore alle tre ore, prova necessaria ai fini dell'accertamento dell'inadempimento della compagnia, anche in considerazione della contumacia della stessa nell'ambito del giudizio di primo grado. Tale circostanza emerge anche dall'esame dell'atto di citazione in primo grado da cui emerge che l'unico allegato era il documento di viaggio.
In questa sede, l'appellante ha provveduto ad integrare l'allegazione probatoria relativa all'inadempimento della compagnia ed ha depositato la documentazione inerente lo stato del volo
UG1759, comprovante il ritardo subito di oltre 12 ore per la tratta Palermo - UN (cfr. allegato denominato “fascicolo di primo grado – ); tuttavia, deve osservarsi che, l'art. 345 Pt_1 CP_3 comma III, c.p.c., pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova nell'ambito del giudizio di appello, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Nel caso di specie è evidente che la documentazione allegata poteva essere prodotta già nell'ambito del giudizio di primo grado, con la conseguenza che la medesima non è valutabile ai fini della prova pagina 3 di 4 dell'inadempimento della compagnia e del diritto ad ottenere la somma di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria, ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004.
Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda proposta e la conferma della sentenza impugnata.
Attesa la mancata costituzione della parte appellata e l'esito dell'impugnazione, le spese del procedimento sostenute dall'appellante devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
respinge l'appello, confermando integralmente la sentenza n. 12863/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma, nell'ambito del giudizio n.r.g. 28374/2020;
dichiara irripetibili le spese sostenute dalla parte appellante;
dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico della parte appellante l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato come determinato ai sensi dell'art. 13 comma 1bis e 1 quater d.p.r.
115/2002.
Così deciso in Roma il 28.2.2025
Il Giudice
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