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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/09/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11/2025
N. R.G. 11/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Paola Barracchia Presidente
dott. Antonello Vitale Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 11/2025 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 4914/2024 del 3.12.2024
TRA
n persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Gravina in Puglia alla Via
Libertà n. 7, presso lo studio dell'avv. Domenico Ricciardelli, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
-Appellante
–
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 elettivamente domiciliati in Bari alla via Dante Alighieri n. 231, presso lo studio dell'avv.
Vitomarino Verzillo, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
- Appellati –
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 17.09.205 il procuratore dell'appellante ha concluso come da verbale di udienza, il procuratore degli appellati come da note di trattazione scritta e la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, notificato in data 1.3.2021, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, il Controparte_4 [...] in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, chiedendo la convalida dell'intimato sfratto, con fissazione della data
1 per l'esecuzione del rilascio dell'immobile sito in Gravina di Puglia alla via Matteotti n. 32 e, in caso di opposizione, la pronuncia dell'ordinanza di rilascio;
chiedevano, altresì, la condanna della società intimata al pagamento della somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità per l'utilizzo sine titulo dell'immobile de quo, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Deducevano gli intimanti che: - erano proprietari dell'immobile sito in Gravina di Puglia alla via
Matteotti n. 32, piano terra (in catasto foglio 103, particella 1421, sub 2-4-5); - con contratto sottoscritto in data 24 marzo 2009 avevano concesso in locazione ad uso commerciale il predetto immobile alla società intimata, per la durata di sei anni;
- con raccomandata a.r. del 28.06.2019 avevano comunicato formale disdetta dal contratto di locazione;
- con scrittura privata del
30.06.2020 e successiva postilla del 31.07.2020, avevano concesso ai conduttori di rilasciare l'immobile entro il 31.08.2020; -in data 28.08.2020 avevano effettuato un bonifico di € 8.460,00 in favore della conduttrice, a titolo di indennità di avviamento commerciale;
- alla scadenza convenuta la conduttrice non aveva rilasciato l'immobile.
Si costituiva in giudizio l'intimata Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., che preliminarmente ribadiva la
[...] disponibilità a rilasciare l'immobile, non appena i locatori avessero versato integralmente l'indennità di avviamento, formulando le seguenti conclusioni: - “dichiarare che nel caso di specie
l'importo dovuto a titolo di indennità di avviamento ex art. 34 L. 382/78, ammonta a € 15.375,06...;- conseguentemente, considerato il pagamento parziale della indennità di avviamento, rigettare la richiesta di convalida dello sfratto per finita locazione per l'inadempimento del locatore ex artt. 34, comma 3, e 69, comma 8, della L. n. 392 del 1978; - per la stessa motivazione rigettare tutte le altre richieste, nessuna esclusa, formulata da parte locatrice;
- condannare parte locatrice al pagamento delle spese della presente causa. Con sentenza provvisoriamente esecutiva”.
L'intimata deduceva che: - dall'1.7.2014 al 31.10.2018 era stata costretta a corrispondere il canone mensile di € 1.000,00, a fronte di quello di € 475,00 previsto in contratto;
- solo a far data dal novembre 2018 aveva iniziato a corrispondere il canone contrattualmente concordato di € 475,00;
- limitatamente all'ultimo sessennio aveva pertanto corrisposto l'importo totale di € 61.500,00 che, suddiviso per i 72 mesi del sessennio, determinava un canone mensile pari ad € 854,17, sulla cui base andava quantificata l'indennità di avviamento ex art. 34 L. 382/78 che, pertanto, ammontava, in totale, a € 15.375,06;- essendo stata corrisposta a titolo di indennità di avviamento la minor somma di € 8.550,00, residuava da corrispondere in suo favore la somma di € 6.826,06, e tanto legittimava la sua ritenzione dell'immobile.
Con ordinanza del 20.05.2021, il Tribunale ordinava il rilascio dell'immobile, fissando per l'esecuzione la data del 306.2021, e disponeva il mutamento del rito. Esperito il procedimento di mediazione con esito negativo, venivano depositate le memorie integrative, in cui le parti formulavano le rispettive conclusioni.
In particolare i , dato atto che l'immobile era stato liberato in data 30.06.2021 e che il CP_1
07.07.2021 era stato sottoscritto il relativo verbale di consegna, chiedevano condannarsi la
2 società resistente al pagamento della somma di € 10.250,00, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di indennità per l'occupazione sine titulo dell'immobile. eccepiva Parte_1
l'infondatezza della richiesta di indennità di occupazione senza titolo, deducendo che la mancata riconsegna prima del 30.06.2021 era imputabile esclusivamente al mancato adempimento dell'obbligo dei proprietari di corrispondere l'indennità di avviamento nella misura dovuta, prima di pretendere il rilascio;
formulava inoltre domanda riconvenzionale, volta ad ottenere il residuo importo dovuto a titolo di indennità di avviamento e la restituzione delle mensilità di locazione corrisposte, relative al periodo dall'1.09.20 al 30.06.21 per un totale di €4.750,00.
Istruita la causa con prova per testi, con sentenza n. 4914/2024 del 3.12.2024 il Tribunale di Bari così provvedeva: “1) Accerta e dichiara che la società Parte_1
ha occupato senza titolo, da settembre 2020 a giugno 2021, l'immobile di
[...] proprietà dei ricorrenti, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e la condanna a corrispondere ai locatori la somma mensile di € 235,00 a titolo di Controparte_4 indennità di occupazione;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente;
3) Condanna la resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di lite - con distrazione in favore del procuratore antistatario - che liquida in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed accessori.”
Avverso detta sentenza, con atto di citazione (iscritto a ruolo il 3.1.2025) ha proposto tempestivo appello in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Dichiarare che nel caso di specie l'importo dovuto a titolo di indennità di avviamento ex art 34 L. 382/78, ammonta a € 15.375,06…, o a quella somma che dovesse essere ritenuta di giustizia;
B) Conseguentemente, considerato il pagamento parziale della indennità di avviamento per l'importo di € 8.550,00, condannare parte intimante alla corresponsione in favore della società intimata del residuo importo di € 6.826,06 (15.375,06 – 8.550,00) dovuto a tale titolo, oltre interessi e svalutazione dalla maturazione al soddisfo. C) Accogliere integralmente la spiegata, e provata, domanda riconvenzionale, e per l'effetto condannare parte intimante al pagamento della somma di
€ 4.750,00 …, o di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, in restituzione delle somme corrisposte dalla società intimata a titolo di canoni di locazione per i dieci mesi per i quali si è protratta l'occupazione del locale in questione a causa dell'inadempimento esclusivamente imputabile a parte intimante per la mancata esatta corresponsione dell'indennità di avviamento dovuta agli intimati. D)
Condannare parte intimante al pagamento delle spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore, anticipatario e distrattario.”
, , , si Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 sono costituiti in giudizio e hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata e il rigetto dell'avverso gravame, con vittoria di spese.
3 I. Il Tribunale, a fondamento della decisione, ha osservato che: - la conduttrice ha diritto a percepire l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale prevista dall'art. 34 della L. 27 luglio 1978, n. 392, ricorrendone le condizioni ed i presupposti di legge;
- dal compendio documentale risulta che il canone mensile pattuito è di € 475,00 e, conseguentemente, l'indennità per la perdita di avviamento commerciale dovuta alla conduttrice è pari a € 8.550,00 (18 mensilità
x € 475,00), somma corrisposta dai locatori mediante bonifico eseguito in data 28.08.2020; - la domanda riconvenzionale, volta ad ottenere la condanna dei locatori al pagamento di € 6.826,06, quale differenza tra la somma di € 8.550,00, già corrisposta a titolo di indennità di avviamento commerciale, e quella che, invece, i locatori avrebbero dovuto versare, avendo come riferimento il canone mensile di € 1.000,00, asseritamente corrisposto dalla conduttrice, non risulta provata, in quanto la sola prova testimoniale, in assenza di principio di prova scritta comprovante il canone ulteriore asseritamente corrisposto dalla conduttrice, è inammissibile e meramente esplorativa;
- la domanda dei locatori, volta ad ottenere la condanna al pagamento di una indennità di occupazione va accolta, potendosi presumere il danno da mancata disponibilità e godimento fruttifero dell'immobile dal settembre 2020 al giugno 2021 liquidato equitativamente in € 235,00 mensili, pari alla metà del canone contrattualmente previsto.
II. 1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo
Giudice ha sostenuto che “La domanda riconvenzionale non è provata posto che la sola prova testimoniale acquisita al processo, in assenza di principio di prova scritta comprovante il canone ulteriore asseritamente corrisposto dalla conduttrice alla proprietà, è inammissibile e meramente esplorativa”.
Deduce che tale statuizione è errata, atteso che agli atti sono allegati due assegni, dell'importo di
€ 1.000,00 cadauno, corrisposti dalla “ a (per i Parte_1 Controparte_1 proprietari dell'immobile condotto in locazione) a titolo di canone mensile, assegni che risultano girati per l'incasso da;
la firma per girata di tali assegni costituirebbe non solo Controparte_1
“principio di prova scritta”, ma “prova scritta piena” in quanto documento proveniente dall'intimante e mai contestato da questi;
una volta riconosciuto il valore di prova scritta o almeno di “principio di prova scritta” alla girata apposta sui due assegni da , le prove Controparte_1 testimoniali assunte nel corso della causa devono essere legittimamente poste a base della decisione.
Osserva inoltre l'appellante che il primo Giudice ha omesso di valutare, ex artt. 116 e 232 c.p.c., il comportamento di , che non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale Controparte_2 deferitogli, e, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che gli intimanti, odierni appellati, non hanno mai contestato specificamente i due assegni regolarmente girati per l'incasso.
2. Con il secondo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha sostenuto che “la ritardata restituzione integra nient'altro che un inadempimento contrattuale, sul piano dell'onere della prova, trovano applicazione i tradizionali principi di riparto (cfr. Cass., Sez. Un., n.
13533/2001), secondo cui: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il
4 relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. , risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (conf. da ult. Cass. n. 5853/2023). Alla luce delle considerazioni che precedono, merita accoglimento la domanda del ricorrente-locatore volta ad ottenere la condanna al pagamento di una indennità di occupazione. …Sempre l'impugnata sentenza: “l'ammontare del pregiudizio derivante dall'indisponibilità dell'unità immobiliare può essere determinato, sulla scorta di presunzioni semplici ed in mancanza di elementi concreti di giudizio forniti dall'istante, nella misura di € 235,00 al mese
(corrispondente alla metà del canone mensile contrattualmente previsto) a decorrere dal mese di settembre
2020 sino al rilascio avvenuto nel giugno 2021”., conseguentemente così nel dispositivo della stessa:
“accerta e dichiara che la società Parte_1
ha occupato senza titolo, da settembre 2020 a giugno 2021, l'immobile di proprietà dei
[...] ricorrenti, , e e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 la condanna a corrispondere ai locatori la somma mensile di € 235,00 a titolo di indennità di occupazione”).
Deduce l'appellante che il ritardo nel rilascio dell'immobile e, dunque, l'inadempimento, è invece imputabile esclusivamente agli intimanti, in quanto se la conduttrice avesse ricevuto l'indennità di avviamento nella misura effettivamente spettante, avrebbe provveduto immediatamente a rilasciare l'immobile nella piena disponibilità dei proprietari. Osserva che l'indennità di avviamento dovuta ammonterebbe ad € 15.375,08, atteso che dal 1 luglio 2014 al 31 ottobre 2018 sarebbe stata “costretta” a corrispondere, in nero, il canone mensile di € 1.000,00, in luogo di quello di € 475,00 contrattualmente previsto;
solo a far data dal novembre 2018 aveva ripreso a corrispondere il canone contrattualmente concordato di € 475,00; aveva corrisposto quindi, con riferimento al sessennio 01.07.2014 - 30.06.2020 la complessiva somma di € 61.500,000 ( €
52.000,00 dall'1.07.2014 al 31.10.2018 ed € 9.500,00 dall'1.11.2018 al 30.06.2020) che, divisa per i
72 mesi del sessennio, equivale ad un canone mensile di € 854,17; sul predetto canone, di € 854,17, andrebbe determinata l'indennità di avviamento ex art. 34 L. 382/78 che, in totale, ammonterebbe pertanto ad € 15.375,06 Avendo i locatori corrisposto a titolo di indennità di avviamento solo l'importo di € 8.550,00, l'intimata ha continuato ad occupare l'immobile, corrispondendo il fitto, in attesa di ricevere l'ulteriore importo di € 6.826,06 (15.375,06 – 8.550,00).
In merito alla domanda riconvenzionale ha ribadito che, a causa della mancata esatta corresponsione dell'indennità di avviamento, è stata costretta ad occupare l'immobile dall'1.09.2020 al 30.06.2021, corrispondendo regolarmente il canone contrattualmente convenuto di € 475,00, per un totale di € 4.750,00, pur non potendo esercitare l'attività a causa delle
5 restrizioni conseguenti alla pandemia e per le operazioni necessarie al rilascio dell'immobile a causa della disdetta ricevuta.
III. I motivi di appello, che vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
L'art. 34 della legge n. 392/1978 stabilisce che: “In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dello articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto”.
La lettera della norma, ai fini della quantificazione dell'indennità di avviamento, fa chiaramente riferimento all'ultimo canone corrisposto, stabilendo quindi un criterio oggettivo, che non lascia margini di discrezionalità e non può essere oggetto di interpretazioni diverse, quale quella ventilata, senza alcun aggancio normativo o giurisprudenziale, dall'appellante, che pretende di parametrare il canone da porre a base del calcolo dell'indennità di avviamento (da moltiplicare per 18 mensilità), la media dei canoni corrisposti nel sessennio, anziché quello dovuto alla data di cessazione della locazione.
Il contratto concluso tra le parti prevedeva la corresponsione di un canone mensile, e non invece un canone complessivo per la intera durata del contratto. Pertanto, per “ultimo canone corrisposto” deve intendersi l'ultimo canone mensile corrisposto.
Nel caso di specie è pacifico ed incontroverso che l'ultimo canone effettivamente corrisposto dalla conduttrice era di € 475,00.
Peraltro, la stessa conduttrice ha allegato che non solo al momento della cessazione del rapporto locatizio versasse il canone contrattualmente convenuto di € 475,00, ma che lo versasse in tale misura a far data dall'1.11.2018 e sino al 30.06.2020 (dunque per 20 mesi, oltre un anno e mezzo, fino alla fine del rapporto locatizio), salvo a sostenere che per i quattro anni precedenti avesse versato in nero 1.000,00 euro. Dunque, secondo la stessa prospettazione dell'appellante, per gli ultimi 20 mesi del rapporto, il canone effettivamente corrisposto era di € 475,00.
Su tale base, i locatori hanno correttamente determinato e corrisposto l'indennità dovuta di €
8.550,00, pari a diciotto mensilità dell'ultimo canone corrisposto dalla conduttrice (€ 475,00x18).
Appare dunque infondata la pretesa, avanzata dalla parte conduttrice, di calcolare l'indennità di avviamento sulla base di una media dei canoni corrisposti nel corso del rapporto locatizio, comprensiva anche dei canoni asseritamente versati, per un periodo, in misura superiore rispetto a quanto contrattualmente previsto, atteso che tale criterio di calcolo, oltre a non avere alcun fondamento normativo, si pone in contrasto con la lettera chiara e vincolante dell'art. 34 L.
392/1978, che individua quale unico parametro rilevante l'ultimo canone effettivamente versato.
L'eventuale versamento (in nero) di somme in eccesso rispetto al canone pattuito, in un periodo del rapporto locativo, quindi, non legittima in alcun modo un diverso calcolo dell'indennità di avviamento, potendo al più costituire – ove adeguatamente dimostrato- il presupposto per
6 un'azione volta alla ripetizione di somme indebitamente versate, previo accertamento della nullità della pattuizione (azione non proposta dall'odierna appellante).
Tanto rende ultronea in questa sede ogni valutazione delle risultanze istruttorie volte a dimostrare l'effettiva pattuizione e corresponsione di somme a nero a titolo di canoni di locazione per il periodo 2014-2018 e, di conseguenza, ogni questione relativa all'ammissibilità della prova testimoniale espletata in primo grado.
Avendo i locatori correttamente corrisposto quanto dovuto a titolo di indennità di avviamento sin dal 28.8.2020, la conduttrice era tenuta al rilascio dell'immobile il 30.8.2020.
La ritenzione dell'immobile da parte della conduttrice per il periodo successivo, e fino al
30.6.2021, deve quindi ritenersi illegittima, con il conseguente obbligo, in capo alla stessa, di corrispondere ai locatori un'indennità di occupazione per tutto il periodo di ritardo.
Invero, come pacificamente sostenuto dalla S.C., “il conduttore che, alla scadenza del contratto, rifiuti la restituzione dell'immobile, in attesa che il locatore gli corrisponda la dovuta indennità di avviamento, è obbligato al pagamento del corrispettivo convenuto per la locazione” (cfr. Cass. III n. 11234/2017), e
“l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato per uso diverso dall'abitazione che comporti contatti diretti con il pubblico degli utenti e consumatori è subordinata alla corresponsione della indennità di avviamento - calcolata sulla base del canone dovuto alla data di cessazione della locazione e depurata da eventuali aumenti illegittimi da restituire al conduttore - e non esclude la permanenza dell'obbligo del conduttore di continuare a pagare il canone fino alla riconsegna del bene, anche se abbia cessato di utilizzarlo e si limiti a detenerlo, salvo che, con comportamento conformato alla buona fede, egli ne abbia offerto la restituzione al locatore nelle forme e per gli effetti di cui agli art. 1216 e 1209 c.c.” (cfr.
Cass. III n. 25638/2010).
Correttamente pertanto il Giudice di prime cure ha statuito che: “..l'obbligo di restituire il bene alla scadenza del rapporto locatizio incombe in capo al conduttore, il quale, alla cessazione del rapporto, versa in mora ex art. 1219 c.c. ed è tenuto, in caso di mancata riconsegna (o di protratta occupazione), a risarcire il danno al locatore ai sensi dell'art. 1591 c.c. Poiché la ritardata restituzione integra nient'altro che un inadempimento contrattuale, sul piano dell'onere della prova, trovano applicazione i tradizionali principi di riparto (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13533/2001), secondo cui: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. , risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (conf. da ult. Cass. n. 5853/2023)” ed ha accolto
7 la domanda dei locatori, di condanna al pagamento di una indennità di occupazione, rigettando di conseguenza la domanda riconvenzionale proposta dalla conduttrice.
Da quanto finora osservato discende il rigetto dell'appello, con assorbimento di ogni altra questione e conferma della sentenza impugnata.
In virtù del principio della soccombenza Parte_1
va condannata al pagamento delle spese di lite del presente grado
[...] di giudizio così come liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della natura delle questioni trattate, secondo i parametri di cui al DM 147/2022.
Per effetto della odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 – quater d.P.R. 11/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di , Controparte_1 CP_2
, , avverso la sentenza n. n. 4914/2024
[...] Controparte_3 Controparte_4 emessa dal Tribunale di Bari in data 3.12.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 17 settembre 2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia
8
N. R.G. 11/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Paola Barracchia Presidente
dott. Antonello Vitale Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 11/2025 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 4914/2024 del 3.12.2024
TRA
n persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Gravina in Puglia alla Via
Libertà n. 7, presso lo studio dell'avv. Domenico Ricciardelli, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
-Appellante
–
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 elettivamente domiciliati in Bari alla via Dante Alighieri n. 231, presso lo studio dell'avv.
Vitomarino Verzillo, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
- Appellati –
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 17.09.205 il procuratore dell'appellante ha concluso come da verbale di udienza, il procuratore degli appellati come da note di trattazione scritta e la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, notificato in data 1.3.2021, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, il Controparte_4 [...] in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, chiedendo la convalida dell'intimato sfratto, con fissazione della data
1 per l'esecuzione del rilascio dell'immobile sito in Gravina di Puglia alla via Matteotti n. 32 e, in caso di opposizione, la pronuncia dell'ordinanza di rilascio;
chiedevano, altresì, la condanna della società intimata al pagamento della somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità per l'utilizzo sine titulo dell'immobile de quo, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Deducevano gli intimanti che: - erano proprietari dell'immobile sito in Gravina di Puglia alla via
Matteotti n. 32, piano terra (in catasto foglio 103, particella 1421, sub 2-4-5); - con contratto sottoscritto in data 24 marzo 2009 avevano concesso in locazione ad uso commerciale il predetto immobile alla società intimata, per la durata di sei anni;
- con raccomandata a.r. del 28.06.2019 avevano comunicato formale disdetta dal contratto di locazione;
- con scrittura privata del
30.06.2020 e successiva postilla del 31.07.2020, avevano concesso ai conduttori di rilasciare l'immobile entro il 31.08.2020; -in data 28.08.2020 avevano effettuato un bonifico di € 8.460,00 in favore della conduttrice, a titolo di indennità di avviamento commerciale;
- alla scadenza convenuta la conduttrice non aveva rilasciato l'immobile.
Si costituiva in giudizio l'intimata Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., che preliminarmente ribadiva la
[...] disponibilità a rilasciare l'immobile, non appena i locatori avessero versato integralmente l'indennità di avviamento, formulando le seguenti conclusioni: - “dichiarare che nel caso di specie
l'importo dovuto a titolo di indennità di avviamento ex art. 34 L. 382/78, ammonta a € 15.375,06...;- conseguentemente, considerato il pagamento parziale della indennità di avviamento, rigettare la richiesta di convalida dello sfratto per finita locazione per l'inadempimento del locatore ex artt. 34, comma 3, e 69, comma 8, della L. n. 392 del 1978; - per la stessa motivazione rigettare tutte le altre richieste, nessuna esclusa, formulata da parte locatrice;
- condannare parte locatrice al pagamento delle spese della presente causa. Con sentenza provvisoriamente esecutiva”.
L'intimata deduceva che: - dall'1.7.2014 al 31.10.2018 era stata costretta a corrispondere il canone mensile di € 1.000,00, a fronte di quello di € 475,00 previsto in contratto;
- solo a far data dal novembre 2018 aveva iniziato a corrispondere il canone contrattualmente concordato di € 475,00;
- limitatamente all'ultimo sessennio aveva pertanto corrisposto l'importo totale di € 61.500,00 che, suddiviso per i 72 mesi del sessennio, determinava un canone mensile pari ad € 854,17, sulla cui base andava quantificata l'indennità di avviamento ex art. 34 L. 382/78 che, pertanto, ammontava, in totale, a € 15.375,06;- essendo stata corrisposta a titolo di indennità di avviamento la minor somma di € 8.550,00, residuava da corrispondere in suo favore la somma di € 6.826,06, e tanto legittimava la sua ritenzione dell'immobile.
Con ordinanza del 20.05.2021, il Tribunale ordinava il rilascio dell'immobile, fissando per l'esecuzione la data del 306.2021, e disponeva il mutamento del rito. Esperito il procedimento di mediazione con esito negativo, venivano depositate le memorie integrative, in cui le parti formulavano le rispettive conclusioni.
In particolare i , dato atto che l'immobile era stato liberato in data 30.06.2021 e che il CP_1
07.07.2021 era stato sottoscritto il relativo verbale di consegna, chiedevano condannarsi la
2 società resistente al pagamento della somma di € 10.250,00, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di indennità per l'occupazione sine titulo dell'immobile. eccepiva Parte_1
l'infondatezza della richiesta di indennità di occupazione senza titolo, deducendo che la mancata riconsegna prima del 30.06.2021 era imputabile esclusivamente al mancato adempimento dell'obbligo dei proprietari di corrispondere l'indennità di avviamento nella misura dovuta, prima di pretendere il rilascio;
formulava inoltre domanda riconvenzionale, volta ad ottenere il residuo importo dovuto a titolo di indennità di avviamento e la restituzione delle mensilità di locazione corrisposte, relative al periodo dall'1.09.20 al 30.06.21 per un totale di €4.750,00.
Istruita la causa con prova per testi, con sentenza n. 4914/2024 del 3.12.2024 il Tribunale di Bari così provvedeva: “1) Accerta e dichiara che la società Parte_1
ha occupato senza titolo, da settembre 2020 a giugno 2021, l'immobile di
[...] proprietà dei ricorrenti, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e la condanna a corrispondere ai locatori la somma mensile di € 235,00 a titolo di Controparte_4 indennità di occupazione;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente;
3) Condanna la resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di lite - con distrazione in favore del procuratore antistatario - che liquida in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed accessori.”
Avverso detta sentenza, con atto di citazione (iscritto a ruolo il 3.1.2025) ha proposto tempestivo appello in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Dichiarare che nel caso di specie l'importo dovuto a titolo di indennità di avviamento ex art 34 L. 382/78, ammonta a € 15.375,06…, o a quella somma che dovesse essere ritenuta di giustizia;
B) Conseguentemente, considerato il pagamento parziale della indennità di avviamento per l'importo di € 8.550,00, condannare parte intimante alla corresponsione in favore della società intimata del residuo importo di € 6.826,06 (15.375,06 – 8.550,00) dovuto a tale titolo, oltre interessi e svalutazione dalla maturazione al soddisfo. C) Accogliere integralmente la spiegata, e provata, domanda riconvenzionale, e per l'effetto condannare parte intimante al pagamento della somma di
€ 4.750,00 …, o di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, in restituzione delle somme corrisposte dalla società intimata a titolo di canoni di locazione per i dieci mesi per i quali si è protratta l'occupazione del locale in questione a causa dell'inadempimento esclusivamente imputabile a parte intimante per la mancata esatta corresponsione dell'indennità di avviamento dovuta agli intimati. D)
Condannare parte intimante al pagamento delle spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore, anticipatario e distrattario.”
, , , si Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 sono costituiti in giudizio e hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata e il rigetto dell'avverso gravame, con vittoria di spese.
3 I. Il Tribunale, a fondamento della decisione, ha osservato che: - la conduttrice ha diritto a percepire l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale prevista dall'art. 34 della L. 27 luglio 1978, n. 392, ricorrendone le condizioni ed i presupposti di legge;
- dal compendio documentale risulta che il canone mensile pattuito è di € 475,00 e, conseguentemente, l'indennità per la perdita di avviamento commerciale dovuta alla conduttrice è pari a € 8.550,00 (18 mensilità
x € 475,00), somma corrisposta dai locatori mediante bonifico eseguito in data 28.08.2020; - la domanda riconvenzionale, volta ad ottenere la condanna dei locatori al pagamento di € 6.826,06, quale differenza tra la somma di € 8.550,00, già corrisposta a titolo di indennità di avviamento commerciale, e quella che, invece, i locatori avrebbero dovuto versare, avendo come riferimento il canone mensile di € 1.000,00, asseritamente corrisposto dalla conduttrice, non risulta provata, in quanto la sola prova testimoniale, in assenza di principio di prova scritta comprovante il canone ulteriore asseritamente corrisposto dalla conduttrice, è inammissibile e meramente esplorativa;
- la domanda dei locatori, volta ad ottenere la condanna al pagamento di una indennità di occupazione va accolta, potendosi presumere il danno da mancata disponibilità e godimento fruttifero dell'immobile dal settembre 2020 al giugno 2021 liquidato equitativamente in € 235,00 mensili, pari alla metà del canone contrattualmente previsto.
II. 1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo
Giudice ha sostenuto che “La domanda riconvenzionale non è provata posto che la sola prova testimoniale acquisita al processo, in assenza di principio di prova scritta comprovante il canone ulteriore asseritamente corrisposto dalla conduttrice alla proprietà, è inammissibile e meramente esplorativa”.
Deduce che tale statuizione è errata, atteso che agli atti sono allegati due assegni, dell'importo di
€ 1.000,00 cadauno, corrisposti dalla “ a (per i Parte_1 Controparte_1 proprietari dell'immobile condotto in locazione) a titolo di canone mensile, assegni che risultano girati per l'incasso da;
la firma per girata di tali assegni costituirebbe non solo Controparte_1
“principio di prova scritta”, ma “prova scritta piena” in quanto documento proveniente dall'intimante e mai contestato da questi;
una volta riconosciuto il valore di prova scritta o almeno di “principio di prova scritta” alla girata apposta sui due assegni da , le prove Controparte_1 testimoniali assunte nel corso della causa devono essere legittimamente poste a base della decisione.
Osserva inoltre l'appellante che il primo Giudice ha omesso di valutare, ex artt. 116 e 232 c.p.c., il comportamento di , che non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale Controparte_2 deferitogli, e, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che gli intimanti, odierni appellati, non hanno mai contestato specificamente i due assegni regolarmente girati per l'incasso.
2. Con il secondo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha sostenuto che “la ritardata restituzione integra nient'altro che un inadempimento contrattuale, sul piano dell'onere della prova, trovano applicazione i tradizionali principi di riparto (cfr. Cass., Sez. Un., n.
13533/2001), secondo cui: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il
4 relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. , risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (conf. da ult. Cass. n. 5853/2023). Alla luce delle considerazioni che precedono, merita accoglimento la domanda del ricorrente-locatore volta ad ottenere la condanna al pagamento di una indennità di occupazione. …Sempre l'impugnata sentenza: “l'ammontare del pregiudizio derivante dall'indisponibilità dell'unità immobiliare può essere determinato, sulla scorta di presunzioni semplici ed in mancanza di elementi concreti di giudizio forniti dall'istante, nella misura di € 235,00 al mese
(corrispondente alla metà del canone mensile contrattualmente previsto) a decorrere dal mese di settembre
2020 sino al rilascio avvenuto nel giugno 2021”., conseguentemente così nel dispositivo della stessa:
“accerta e dichiara che la società Parte_1
ha occupato senza titolo, da settembre 2020 a giugno 2021, l'immobile di proprietà dei
[...] ricorrenti, , e e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 la condanna a corrispondere ai locatori la somma mensile di € 235,00 a titolo di indennità di occupazione”).
Deduce l'appellante che il ritardo nel rilascio dell'immobile e, dunque, l'inadempimento, è invece imputabile esclusivamente agli intimanti, in quanto se la conduttrice avesse ricevuto l'indennità di avviamento nella misura effettivamente spettante, avrebbe provveduto immediatamente a rilasciare l'immobile nella piena disponibilità dei proprietari. Osserva che l'indennità di avviamento dovuta ammonterebbe ad € 15.375,08, atteso che dal 1 luglio 2014 al 31 ottobre 2018 sarebbe stata “costretta” a corrispondere, in nero, il canone mensile di € 1.000,00, in luogo di quello di € 475,00 contrattualmente previsto;
solo a far data dal novembre 2018 aveva ripreso a corrispondere il canone contrattualmente concordato di € 475,00; aveva corrisposto quindi, con riferimento al sessennio 01.07.2014 - 30.06.2020 la complessiva somma di € 61.500,000 ( €
52.000,00 dall'1.07.2014 al 31.10.2018 ed € 9.500,00 dall'1.11.2018 al 30.06.2020) che, divisa per i
72 mesi del sessennio, equivale ad un canone mensile di € 854,17; sul predetto canone, di € 854,17, andrebbe determinata l'indennità di avviamento ex art. 34 L. 382/78 che, in totale, ammonterebbe pertanto ad € 15.375,06 Avendo i locatori corrisposto a titolo di indennità di avviamento solo l'importo di € 8.550,00, l'intimata ha continuato ad occupare l'immobile, corrispondendo il fitto, in attesa di ricevere l'ulteriore importo di € 6.826,06 (15.375,06 – 8.550,00).
In merito alla domanda riconvenzionale ha ribadito che, a causa della mancata esatta corresponsione dell'indennità di avviamento, è stata costretta ad occupare l'immobile dall'1.09.2020 al 30.06.2021, corrispondendo regolarmente il canone contrattualmente convenuto di € 475,00, per un totale di € 4.750,00, pur non potendo esercitare l'attività a causa delle
5 restrizioni conseguenti alla pandemia e per le operazioni necessarie al rilascio dell'immobile a causa della disdetta ricevuta.
III. I motivi di appello, che vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
L'art. 34 della legge n. 392/1978 stabilisce che: “In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dello articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto”.
La lettera della norma, ai fini della quantificazione dell'indennità di avviamento, fa chiaramente riferimento all'ultimo canone corrisposto, stabilendo quindi un criterio oggettivo, che non lascia margini di discrezionalità e non può essere oggetto di interpretazioni diverse, quale quella ventilata, senza alcun aggancio normativo o giurisprudenziale, dall'appellante, che pretende di parametrare il canone da porre a base del calcolo dell'indennità di avviamento (da moltiplicare per 18 mensilità), la media dei canoni corrisposti nel sessennio, anziché quello dovuto alla data di cessazione della locazione.
Il contratto concluso tra le parti prevedeva la corresponsione di un canone mensile, e non invece un canone complessivo per la intera durata del contratto. Pertanto, per “ultimo canone corrisposto” deve intendersi l'ultimo canone mensile corrisposto.
Nel caso di specie è pacifico ed incontroverso che l'ultimo canone effettivamente corrisposto dalla conduttrice era di € 475,00.
Peraltro, la stessa conduttrice ha allegato che non solo al momento della cessazione del rapporto locatizio versasse il canone contrattualmente convenuto di € 475,00, ma che lo versasse in tale misura a far data dall'1.11.2018 e sino al 30.06.2020 (dunque per 20 mesi, oltre un anno e mezzo, fino alla fine del rapporto locatizio), salvo a sostenere che per i quattro anni precedenti avesse versato in nero 1.000,00 euro. Dunque, secondo la stessa prospettazione dell'appellante, per gli ultimi 20 mesi del rapporto, il canone effettivamente corrisposto era di € 475,00.
Su tale base, i locatori hanno correttamente determinato e corrisposto l'indennità dovuta di €
8.550,00, pari a diciotto mensilità dell'ultimo canone corrisposto dalla conduttrice (€ 475,00x18).
Appare dunque infondata la pretesa, avanzata dalla parte conduttrice, di calcolare l'indennità di avviamento sulla base di una media dei canoni corrisposti nel corso del rapporto locatizio, comprensiva anche dei canoni asseritamente versati, per un periodo, in misura superiore rispetto a quanto contrattualmente previsto, atteso che tale criterio di calcolo, oltre a non avere alcun fondamento normativo, si pone in contrasto con la lettera chiara e vincolante dell'art. 34 L.
392/1978, che individua quale unico parametro rilevante l'ultimo canone effettivamente versato.
L'eventuale versamento (in nero) di somme in eccesso rispetto al canone pattuito, in un periodo del rapporto locativo, quindi, non legittima in alcun modo un diverso calcolo dell'indennità di avviamento, potendo al più costituire – ove adeguatamente dimostrato- il presupposto per
6 un'azione volta alla ripetizione di somme indebitamente versate, previo accertamento della nullità della pattuizione (azione non proposta dall'odierna appellante).
Tanto rende ultronea in questa sede ogni valutazione delle risultanze istruttorie volte a dimostrare l'effettiva pattuizione e corresponsione di somme a nero a titolo di canoni di locazione per il periodo 2014-2018 e, di conseguenza, ogni questione relativa all'ammissibilità della prova testimoniale espletata in primo grado.
Avendo i locatori correttamente corrisposto quanto dovuto a titolo di indennità di avviamento sin dal 28.8.2020, la conduttrice era tenuta al rilascio dell'immobile il 30.8.2020.
La ritenzione dell'immobile da parte della conduttrice per il periodo successivo, e fino al
30.6.2021, deve quindi ritenersi illegittima, con il conseguente obbligo, in capo alla stessa, di corrispondere ai locatori un'indennità di occupazione per tutto il periodo di ritardo.
Invero, come pacificamente sostenuto dalla S.C., “il conduttore che, alla scadenza del contratto, rifiuti la restituzione dell'immobile, in attesa che il locatore gli corrisponda la dovuta indennità di avviamento, è obbligato al pagamento del corrispettivo convenuto per la locazione” (cfr. Cass. III n. 11234/2017), e
“l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato per uso diverso dall'abitazione che comporti contatti diretti con il pubblico degli utenti e consumatori è subordinata alla corresponsione della indennità di avviamento - calcolata sulla base del canone dovuto alla data di cessazione della locazione e depurata da eventuali aumenti illegittimi da restituire al conduttore - e non esclude la permanenza dell'obbligo del conduttore di continuare a pagare il canone fino alla riconsegna del bene, anche se abbia cessato di utilizzarlo e si limiti a detenerlo, salvo che, con comportamento conformato alla buona fede, egli ne abbia offerto la restituzione al locatore nelle forme e per gli effetti di cui agli art. 1216 e 1209 c.c.” (cfr.
Cass. III n. 25638/2010).
Correttamente pertanto il Giudice di prime cure ha statuito che: “..l'obbligo di restituire il bene alla scadenza del rapporto locatizio incombe in capo al conduttore, il quale, alla cessazione del rapporto, versa in mora ex art. 1219 c.c. ed è tenuto, in caso di mancata riconsegna (o di protratta occupazione), a risarcire il danno al locatore ai sensi dell'art. 1591 c.c. Poiché la ritardata restituzione integra nient'altro che un inadempimento contrattuale, sul piano dell'onere della prova, trovano applicazione i tradizionali principi di riparto (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13533/2001), secondo cui: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. , risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (conf. da ult. Cass. n. 5853/2023)” ed ha accolto
7 la domanda dei locatori, di condanna al pagamento di una indennità di occupazione, rigettando di conseguenza la domanda riconvenzionale proposta dalla conduttrice.
Da quanto finora osservato discende il rigetto dell'appello, con assorbimento di ogni altra questione e conferma della sentenza impugnata.
In virtù del principio della soccombenza Parte_1
va condannata al pagamento delle spese di lite del presente grado
[...] di giudizio così come liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della natura delle questioni trattate, secondo i parametri di cui al DM 147/2022.
Per effetto della odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 – quater d.P.R. 11/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di , Controparte_1 CP_2
, , avverso la sentenza n. n. 4914/2024
[...] Controparte_3 Controparte_4 emessa dal Tribunale di Bari in data 3.12.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 17 settembre 2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia
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