Articolo 1 della Legge 23 maggio 1956, n. 491
Articolo 2
Versione
24 giugno 1956
Art. 1.
L' art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 633 , e' sostituito dal seguente:
"A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, e' stanziata nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia la somma di annue lire 300.000.000 per I assistenza ai dimessi dagli Istituti di prevenzione e di pena e alle loro famiglie".
Entrata in vigore il 24 giugno 1956