Cass. civ., sez. III, sentenza 14/03/2006, n. 5447
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Sentenza 14 marzo 2006

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L'invio di un assegno di conto corrente per effettuare il pagamento del canone di locazione non ha efficacia liberatoria se non venga accettato dal creditore locatore. Tuttavia, l'efficacia liberatoria può ravvisarsi qualora la pregressa e prolungata accettazione dei canoni nella forma suddetta manifesti tacitamente il consenso del creditore, ai sensi dell'art. 1197 cod. civ., alla prestazione diversa da quella dovuta e tale comportamento del creditore può essere idoneo anche ad escludere lo stato soggettivo di colpa del debitore e, quindi, la mora idonea a permettere la risoluzione del contratto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 14/03/2006, n. 5447
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5447
    Data del deposito : 14 marzo 2006

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