Sentenza 14 marzo 2006
Massime • 1
L'invio di un assegno di conto corrente per effettuare il pagamento del canone di locazione non ha efficacia liberatoria se non venga accettato dal creditore locatore. Tuttavia, l'efficacia liberatoria può ravvisarsi qualora la pregressa e prolungata accettazione dei canoni nella forma suddetta manifesti tacitamente il consenso del creditore, ai sensi dell'art. 1197 cod. civ., alla prestazione diversa da quella dovuta e tale comportamento del creditore può essere idoneo anche ad escludere lo stato soggettivo di colpa del debitore e, quindi, la mora idonea a permettere la risoluzione del contratto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/03/2006, n. 5447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5447 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2006 |
Testo completo
REPUBBLICA ITAL5447 /0 6 ORIGINALE IN NOME DEL POPOLO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risoluzione contrattuale SEZIONE TERZA CIVILE per inadempimento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 20365/02 GIULIANO Dott. Angelo Consigliere PREDEN Dott. Roberto Consigliere Cron. 5447 Dott. Giovanni Battista PETTI FINOCCHIARO Consigliere Rep. 1437 Dott. Mario Ud. 13/12/05 FEDERICO Rel. Consigliere Dott. Giovanni contributo ha pronunciato la seguente unificato SEN TENZA sul ricorso proposto da: DUESSE DI GO AN & C SAS, in persona del legale rappresentante dott. NE Gori, elettivamente 24 presso lo domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 191, ARTURO ALFIERI, rappresentato e studio dell'avvocato difeso dall'avvocato GIOVANNINO TRINGALI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RISTORANTE LI DI MARSILI SOLIDE 6 C. S.a.s., in persona del legale rappresentante sig.a. DE IL, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA GIUNONE2005 2264 REGINA 1, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO BARLUZZI, rappresentata e difesa dall'avvocato SERGIO CUGINI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 240/01 della Corte d'Appello di depositata il 28/05/01; ANCONA, EMESSA 21/03/2001, rg.335/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/05 dal Consigliere Dott. Giovanni FEDERICO;
udito 1'Avvocato GUERRINO ORTINI 1 per delega Avv. Giovannino Tringali); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Eduardo Vittorio SCARDACCIONE che ha ең concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo La Duesse S.a.s. di CO NE & C., premesso che con contratto del 31.7.98 aveva locato alla Risto- rante MA di IL DE & C. s.a.s. un immo- bile sito in Marcelli di Numana ad uso di albergo- ristorante e che il conduttore non aveva pagato la pri- ma rata del canone scadente il 30.6.99, pari a £ 17.160.000, intimava al medesimo sfratto per morosità, con sua contestuale citazione a giudizio davanti al Tribunale di Ancona per la convalida dell'intimazione. Costituendosi in giudizio, l'intimata società si 2 opponeva negando la propria morosità e deducendo che spedito il rateo con raccomandata del 29.6.99 aveva + predetto alla società locatrice nella sua sede risul- tante in Rimini presso lo studio dr. MA a mezzo di assegno di c/c bancario n.t. e che soltanto dopo il 15.8.99 la missiva le era stata rispedita in quanto ri- fiutata dal precedente domiciliatario, mentre lo stesso rateo, unitamente al successivo, era stato assoggettato a pignoramento presso terzi ad opera dello stesso Mal- visti per pregressi crediti vantati verso la locatrice. Il tribunale, disposta la trasformazione del rito, con sentenza del 14.5.00 dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, con condan- na al rilascio dell'immobile ed alla refusione delle spese di lite. Avverso detta sentenza proponeva appello la SOC. MA e la locatrice, costituitasi in giudizio, ec- cepiva preliminarmente l'inammissibilità del gravame, in quanto proposto con citazione anziché con ricorso, contestandone comunque la fondatezza nel merito e chie- dendo la conferma dell'impugnata sentenza, con il favo- re delle spese di lite. Con sentenza depositata il 28.5.01 la Corte di Ap- pello di Ancona, accogliendo l'appello, rigettava la domanda di risoluzione contrattuale, ponendo a carico 3 della società appellata le spese del doppio grado di giudizio: avverso tale sentenza proponeva, quindi, ri- corso per cassazione la società Duesse, affidandosi a cinque motivi, mentre la società Ristorante MA resisteva ad esso con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della L. 392/78, essendo stato erroneamente ritenuto che alle locazioni commerciali non sarebbero applicabili la disposizione del citato art. 5 e la predeterminazione legale della gravità dell'inadempimento. ен Con il secondo motivo si denuncia l'omessa ed in- sufficiente motivazione in ordine alla valutazione del- la gravità dell'inadempimento. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1455, 1218 e 1591 CC, nonché l'illogicità della motivazione, nella parte in cui la Corte di merito ha apprezzato positivamente il fatto che la conduttrice abbia versato regolarmente i ratei successivi di canone. Con il quarto motivo si denuncia ancora omessa ° insufficiente motivazione sui documenti di causa, non- ché illogica e contraddittoria motivazione circa la va- lutazione della gravità dell'inadempimento, anche in relazione alla data del suo effettivo manifestarsi (non 16 agosto 1999, ma 1.7.99 o quanto meno il 26-28.7.99). Con il quinto motivo infine si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art, 1197 cc, essendo stato ritenuto mezzo di pagamento legittimo l'invio del rateo dovuto mediante assegno bancario n.t.. Il primo motivo è infondato, essendo pacifico, se- condo l'orientamento consolidato di questa S.C. (cfr. per tutte, Cass. S.U. 28.12.90, n. 12210; sez. III, 4.8.00, n.10239), che la norma dell'art. 5 L. 392/78 sulla "predeterminazione" della gravità dell'inadempi- lil mento ai fini della risoluzione del contratto risulta dettata specificamente per le locazioni ad uso abitati- vo e non è richiamata nella disciplina di quelle ad uso diverso da esso. Quanto poi al secondo, al terzo ed al quarto moti- che possono esaminarsi congiuntamente per la loro vo, stretta connessione ed interdipendenza, si rileva che anche tali motivi non sono fondati. Ed infatti, la Corte di Appello ha spiegato, con argomentazioni del tutto logiche, coerenti ed adeguate, le ragioni per le quali ha ritenuto che nel caso di specie non potessero ravvisarsi gli estremi della gra- vità dell'inadempimento, facendo riferimento, da un la- to, alla circostanza che il periodo di vero inadempi- S mento colpevole andava ristretto a quello compreso tra il 16.8.99 (giorno in cui deve ritenersi pacifico che la conduttrice abbia ricevuto in restituzione nelle sue mani il titolo con cui era stato corrisposto il rateo di canone di fine giugno) ed il 2.9.99, data in cui venne notificato alla conduttrice medesima l'atto con cui, ad iniziativa del IL, vennero pignorati pres- so di essa i canoni locatizi "scaduti e da scadere" a quella data e dovuti dalla stessa conduttrice alla so- cietà locatrice, e dall'altro alla mancata indicazione di specifiche ragioni per considerare "importante" tale minimo ritardo, considerato anche il comportamento di puntuale adempimento delle proprie obbligazioni, quanto alla corresponsione dei ratei di canone successivi a quello in contestazione (quelli di luglio ed agosto), tenuto nello stesso torno di tempo. Né può sostenersi che la Corte di merito non abbia preso in considerazione in modo adeguato le altre cir- costanze fattuali della cui valutazione la ricorrente si duole, in particolare, con la quarta censura, posto che, nell'ampia e circostanziata ricostruzione delle vicende che hanno preceduto la restituzione dell'assegno bancario alla conduttrice, operata dai giudici di appello alle pagg.
7-9 della sentenza grava- ta, si mette in giusta evidenza che alla data del 6 26.7.99 ( nella quale la conduttrice era stata informa- ta dal legale della locatrice del fatto che il domici- : liatario IL non aveva accettato il plico contenen- te l'assegno per il canone di giugno) e nei giorni im- mediatamente susseguenti "la società conduttrice versa- va in evidente ed incolpevole stato di incertezza obiettiva" per i contrastanti segnali, minuziosamente sottolineati dai giudici di appello, circa la nuova se- de della società locatrice e la persona del nuovo domi- ciliatario (si richiamano espressamente la lettera dell'8.7.99 spedita dalla locatrice, la visura camerale Gh del 23.7.99, la dichiarazione del legale della locatri- ce medesima all'atto del ricevimento in data 29.7.99 dell'assegno corrispondente al rateo di luglio). Anche il quinto motivo non ha fondamento. Infatti, anche a prescindere dal rilievo che la questione della violazione di quanto disposto dall'art. 1197 CC, in ordine all'esecuzione di una prestazione diversa da quella dovuta, risulta introdotta per la prima volta nel presente giudizio di legittimità e non ha formato oggetto di disamina da parte dei giudici di merito, va rilevato comunque che sul punto, sia pure incidenter tantum, la Corte di Appello, evidenziando come "quel rateo controverso era stato pagato secondo le modalità precedentemente attuate dalle parti e cioè con assegno n.t. spedito a mezzo raccomandata a.r. del 30 giugno al domicilio della Duesse s.a.s. in via Fla- minia 171 di Rimini e ricevuto dal domiciliatario dott. IL il 2 luglio successivo", ha riaffermato quell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui nell'invio di un assegno di conto corrente per il paga- mento del canone di locazione può ravvisarsi l'efficacia liberatoria "qualora la pregressa e prolun- gata accettazione dei canoni nella forma suddetta mani- festi tacitamente il consenso del creditore ai sensi dell'art. 1197 CC alla prestazione diversa da quella dovuta e tale comportamento del creditore può essere idoneo anche ad escludere lo stato soggettivo di colpa del debitore inadempiente e, quindi, la mora idonea a permettere la risoluzione del contratto" (Cass. Civ., sez. III, 3.2.95, n. 1326). Il ricorso va, pertanto, respinto. Concorrono giusti motivi per la compensazione inte- grale tra le parti delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. 6 L 1 0 E a 0 t C C s 2 i t N E t . Roma, 13.12.05 A a R R C A B E I M N o I L z Consigliere est. L 4 n IlPresidente O e E Goron fature T 1 c A C Angels questions o T I N n обли n S A I O C P i L E I g g D O Junocer Amsta