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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/05/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 1378/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.A.C. n. 1378/2024, avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. SAVERINO PELLINO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. SAVERINO PELLINO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale dell'udienza del 13/02/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/04/2024, esponeva che: 1) in data 17/08/1999, Parte_1
contraeva matrimonio con e dalla loro unione nascevano i figli CP_1 Per_1
l'11/12/1999, , il 02/09/2004, e , il 22/08/2010; 2) il procedimento di Per_2 Per_3
separazione consensuale iscritto al R.G. n. 3077/2020 si concludeva con il provvedimento di
1 omologa del 07.12.2020; 3) sono trascorsi oltre sei mesi (più di tre anni) dalla definizione del suindicato giudizio di separazione senza che la convivenza fosse ripresa.
Tanto premesso il ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni meglio indicato nell'atto di costituzione.
In data 11/02/2025, si costituiva il resistente, il quale aderiva al contenuto del ricorso introduttivo depositato da controparte, al fine di dirimere bonariamente la presente controversia, e, dunque, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni allegate dalla ricorrente, che di seguito si riportano:
“a) la figlia minore, , resta affidata congiuntamente al padre ed alla madre;
Persona_4
b) la casa coniugale sita in Pietradefusi (AV) alla Via S. Apollinara 1, resta assegnata alla madre che ivi abiterà unitamente alla figlia minore, , nonché al figlio Persona_4
maggiorenne, ; Persona_5
c) che si precisa che è stata intenzione del sig. cedere la futura proprietà CP_1
Per_ della suddetta casa ai predetti figli ( e ) allorquando saranno maturate le Per_2 condizioni di cui all'allegato contratto di compravendita immobiliare stipulato tra lo stesso e la di lui madre, sig.ra ; si precisa che tale condizione ad effetti futuri, è Parte_2
stata maturata su iniziativa della sig.ra ed accettata dal sig. ; Parte_1 CP_1
d) Il sig. corrisponderà alla sig.ra che accetta, l'importo di CP_1 Parte_1
euro 500,00 mensili;
ciò in via esclusiva, per il mantenimento dei figli conviventi;
Per_ e) Sia le spese ordinarie che quelle straordinarie per i figli ( e ), saranno a Per_2
carico del solo fino a quando la sig.ra non troverà un lavoro;
CP_1 Parte_1
7. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, la sig.ra ed il sig. Parte_1 CP_1
potranno vedere e tenere con sé la figlia, : nei week-end a fine settimana
[...] Persona_4
alternati; durante le vacanze natalizie, i sig.ri e terranno con CP_1 Parte_1
sé la figlia, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con la madre, il giorno di Pasqua oppure con il padre, quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività
e per il giorno del compleanno delle minori, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
ciascuno dei coniugi autorizza l'altro, a poter richiedere alla Questura territorialmente competente, il rilascio del passaporto per la figlia minore, ; Persona_4
8. La sig.ra rinuncia all'assegno divorzile”. Parte_1
2 All'udienza del 13/02/2025, le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice delegato e chiedevano la trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale, avendo raggiunto l'accordo in ordine alle condizioni del divorzio, con la specificazione che
“nel periodo estivo la minore trascorrerà due settimane anche non consecutive con il padre e il restante periodo con la madre”.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto e trasformata la procedura in consensuale, tratteneva la causa in decisione.
In data 28.5.2025 veniva depositato l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (quella del 18/11/2020) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione consensuale, definito con provvedimento di omologa depositato il 07/12/2020, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
Le condizioni del divorzio -sopra trascritte- raggiunte di comune accordo dalle parti non sono contrarie a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi dei figli della coppia, per cui il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Al riguardo, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della presente pronuncia solo i patti riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Pt_1
, c.f. e , c.f.
[...] C.F._1 CP_1 C.F._2
(atto n. 11, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 1999);
II. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo raggiunto dalle parti, come riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
3 Comune di Pietradefusi (AV) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 369;
V. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 29/05/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.A.C. n. 1378/2024, avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. SAVERINO PELLINO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. SAVERINO PELLINO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale dell'udienza del 13/02/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/04/2024, esponeva che: 1) in data 17/08/1999, Parte_1
contraeva matrimonio con e dalla loro unione nascevano i figli CP_1 Per_1
l'11/12/1999, , il 02/09/2004, e , il 22/08/2010; 2) il procedimento di Per_2 Per_3
separazione consensuale iscritto al R.G. n. 3077/2020 si concludeva con il provvedimento di
1 omologa del 07.12.2020; 3) sono trascorsi oltre sei mesi (più di tre anni) dalla definizione del suindicato giudizio di separazione senza che la convivenza fosse ripresa.
Tanto premesso il ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni meglio indicato nell'atto di costituzione.
In data 11/02/2025, si costituiva il resistente, il quale aderiva al contenuto del ricorso introduttivo depositato da controparte, al fine di dirimere bonariamente la presente controversia, e, dunque, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni allegate dalla ricorrente, che di seguito si riportano:
“a) la figlia minore, , resta affidata congiuntamente al padre ed alla madre;
Persona_4
b) la casa coniugale sita in Pietradefusi (AV) alla Via S. Apollinara 1, resta assegnata alla madre che ivi abiterà unitamente alla figlia minore, , nonché al figlio Persona_4
maggiorenne, ; Persona_5
c) che si precisa che è stata intenzione del sig. cedere la futura proprietà CP_1
Per_ della suddetta casa ai predetti figli ( e ) allorquando saranno maturate le Per_2 condizioni di cui all'allegato contratto di compravendita immobiliare stipulato tra lo stesso e la di lui madre, sig.ra ; si precisa che tale condizione ad effetti futuri, è Parte_2
stata maturata su iniziativa della sig.ra ed accettata dal sig. ; Parte_1 CP_1
d) Il sig. corrisponderà alla sig.ra che accetta, l'importo di CP_1 Parte_1
euro 500,00 mensili;
ciò in via esclusiva, per il mantenimento dei figli conviventi;
Per_ e) Sia le spese ordinarie che quelle straordinarie per i figli ( e ), saranno a Per_2
carico del solo fino a quando la sig.ra non troverà un lavoro;
CP_1 Parte_1
7. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, la sig.ra ed il sig. Parte_1 CP_1
potranno vedere e tenere con sé la figlia, : nei week-end a fine settimana
[...] Persona_4
alternati; durante le vacanze natalizie, i sig.ri e terranno con CP_1 Parte_1
sé la figlia, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con la madre, il giorno di Pasqua oppure con il padre, quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività
e per il giorno del compleanno delle minori, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
ciascuno dei coniugi autorizza l'altro, a poter richiedere alla Questura territorialmente competente, il rilascio del passaporto per la figlia minore, ; Persona_4
8. La sig.ra rinuncia all'assegno divorzile”. Parte_1
2 All'udienza del 13/02/2025, le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice delegato e chiedevano la trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale, avendo raggiunto l'accordo in ordine alle condizioni del divorzio, con la specificazione che
“nel periodo estivo la minore trascorrerà due settimane anche non consecutive con il padre e il restante periodo con la madre”.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto e trasformata la procedura in consensuale, tratteneva la causa in decisione.
In data 28.5.2025 veniva depositato l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (quella del 18/11/2020) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione consensuale, definito con provvedimento di omologa depositato il 07/12/2020, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
Le condizioni del divorzio -sopra trascritte- raggiunte di comune accordo dalle parti non sono contrarie a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi dei figli della coppia, per cui il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Al riguardo, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della presente pronuncia solo i patti riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Pt_1
, c.f. e , c.f.
[...] C.F._1 CP_1 C.F._2
(atto n. 11, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 1999);
II. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo raggiunto dalle parti, come riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
3 Comune di Pietradefusi (AV) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 369;
V. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 29/05/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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