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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/12/2025, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 791/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Rosanna Scarano Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 791/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. STEFANELLI FRANCO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLAVIA CP_1 C.F._1
IG (C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZAVALLONI Controparte_2 C.F._2 RA FRANCO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINO CP_3 C.F._3 SILVIA e dell'avv. BRONZONI GIOVANNA ( ) C/O AVV. SILVIA C.F._4
MARTINO, VIA FILOPANTI, 4/E 40126 BOLOGNA;
APPELLATI
IN PUNTO A: Appello avverso sentenza n. 387/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il
19.03.2020, pubblicata il 25.03.2020.
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 3.4.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 Nel primo grado di giudizio il , (n. 45/2016) in persona del Parte_1 curatore pro tempore, conveniva , e , quali soci CP_1 Controparte_2 Controparte_4 accomandatari della cancellata società al fine di ottenerne la Parte_2 condanna solidale, ai sensi degli artt. 2312 e 2324 cod. civ., alla restituzione della somma di €
212.593,55 che la quando era in bonis, assumeva di aver versato alla stessa Parte_1
a titolo di finanziamenti. Parte_2
Parte attrice chiedeva, inoltre, la condanna solidale dei convenuti alla restituzione della somma di €
67.522,24, a titolo di canoni di affitto di azienda, che assumeva di aver pagato ad Parte_1 in eccesso rispetto a quanto dovuto in base al contratto di affitto di azienda stipulato in Parte_2 data 17.10.2002. Il tutto oltre agli interessi di legge dalla domanda al saldo.
I convenuti , e , si costituivano in giudizio con CP_1 Controparte_2 Controparte_4 autonome comparse di costituzione e risposta, formulando eccezioni e difese analoghe.
In primo luogo eccepivano la prescrizione della pretesa attorea.
Più precisamente sostenevano che la prescrizione avrebbe dovuto ritenersi maturata, in relazione alla domanda di restituzione della somma di € 212.593,55 a titolo di finanziamenti, ai sensi dell'art. 2949 cod. civ.. Evidenziavano, a tal proposito, che parte dei versamenti di cui chiedeva la Pt_1 restituzione risalivano all'anno 2001.
Sempre con riferimento al credito da finanziamenti i convenuti evidenziavano che con sentenza n.
1008/2016 resa "inter partes" e passata in giudicato, il Tribunale di Reggio Emilia aveva statuito che nulla doveva, a nessun titolo, a (cfr. doc. 3). Parte_2 Parte_1
Nella suddetta decisione il Tribunale di Reggio Emilia aveva ribadito - al pari della sentenza appellata
- che il bilancio di - prodotto in entrambi i giudizi (doc. 13 ) – era un documento Pt_1 Parte_1 unilaterale e, come tale privo, di valore probatorio.
In ogni caso, nel merito, i convenuti evidenziavano che l'attore non aveva fornito prova della sussistenza del titolo fondante l'asserito obbligo di restituzione della predetta somma di € 212.593,55.
Quanto, invece, alla domanda attorea di restituzione dei canoni di affitto di azienda versati in eccesso rispetto al dovuto, i convenuti disconoscevano il contratto di affitto di azienda del 17/10/2002 prodotto da parte attrice.
Sul punto sottolineavano che l'affittuaria dal 01.10.2007 sino alla data di cessazione Parte_1 del contratto di affitto (01.10.2013), aveva maturato nei confronti di una consistente Pt_2 morosità per canoni di affitto rimasti impagati (per € 108.900,00 Iva compresa), e che non avesse fornito alcuna prova del pagamento dei canoni di cui, con l'atto di citazione, aveva chiesto la restituzione. pagina 2 di 9 In via subordinata, i convenuti formulavano l'eccezione di compensazione di una serie di loro crediti rivendicati nei confronti del e, nell'ipotesi in cui e tutti i soci Parte_1 Parte_2 accomandatari, fossero stati ritenuti debitori nei confronti del Parte_1 chiedevano di compensare tali eventuali somme con il credito vantato dalla Parte_2
e dai soci accomandatari nei confronti della .
[...] Pt_1
La causa veniva istruita tramite documenti, interrogatorio formale dei convenuti, ed escussione del teste Notaio (udienza del 06.12.2018). Testimone_1
Con sentenza n. 387/2020 pubblicata il 25.03.2020, il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, così provvedeva: "respinge le domande dell'attore; condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, liquidate in un compenso di avvocato, per ciascuno dei tre convenuti, pari ad € 8.715,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014, nonché in € 73,38 per anticipazioni documentate in favore del convenuto;
CP_1
-respinge la domanda formulata dal convenuto ex art. 96 c.p.c.". ….. CP_1
Avverso la suddetta decisione proponeva atto di appello il deducendo Parte_3
l'erroneità della valutazione del primo giudice in merito a:
-mancato assolvimento dell'onero probatorio in relazione alla domanda di accertamento e condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 212.593,55;
- mancato assolvimento dell'onero probatorio in relazione alla domanda di ripetizione della somma di
€ 67.522,24;
- erroneità della liquidazione delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio gli appellati e che CP_1 Controparte_2 Controparte_4 chiedevano il rigetto dell'atto di appello perché infondato. In particolare e CP_1 [...] eccepivano l'inammissibilità dell'appello proposto dal in CP_4 Parte_1 quanto sia l'atto di citazione con il quale era stato promosso il giudizio di appello, sia la procura alle liti sia, infine, la relata, risultavano sprovvisti della firma digitale da parte dell'Avv. Franco Stefanelli.
Successivamente la suddetta eccezione veniva rinunciata sia dall'appellato che dall'appellato CP_1 nelle comparse conclusionali avendo verificato la regolare apposizione della firma digitale. CP_4
Gli appellati chiedevano inoltre che, nell'ipotesi di riforma anche parziale della sentenza e, quindi, ove e, pertanto, i soci accomandatari fossero ritenuti debitori Parte_2 nei confronti del doveva operarsi la compensazione di tali eventuali somme Parte_1 con il credito vantato dalla nei confronti dell'appellante Pt_2 Parte_2 Parte_2 CP_5
. Parte_1
pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui avrebbe erroneamente ritenuto non assolto l'onere probatorio in relazione alla domanda attorea di accertamento e condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 212.593,55.
A detta dell'appellante la prova dell'effettiva dazione di danaro da d , Parte_1 Parte_2
e quindi, dell'effettiva sussistenza del credito avente titolo in un finanziamento in base al quale tali somme sarebbero state versate, doveva rinvenirsi nei bilanci di rodotti in atti. Parte_1
Il motivo è infondato
Il Collegio sul punto condivide la motivazione del primo giudice che, uniformandosi al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha così ritenuto: “Si è detto che il diritto di credito azionato per la somma di € 212.593,55, secondo la tesi attorea, riguarderebbe finanziamenti che
, quando era in bonis, avrebbe effettuato in favore di , e che quest'ultima Pt_1 Pt_2 avrebbe dovuto quindi restituire.
L'attore, che ha chiesto la restituzione di tale somma, avrebbe dovuto provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della propria domanda, e quindi non solo l'avvenuta consegna del denaro, ma anche il titolo fondante l'obbligo della pretesa restituzione.
Nel caso di specie manca la prova del credito in questione.
Manca innanzitutto la prova che tali somme siano state erogate ad a titolo di Pt_2 finanziamento.
L'esistenza del credito, infatti, non può essere ricavata da documenti di formazione unilaterale, redatti dal creditore stesso, quali il bilancio di al 31.12.2004 (doc. 5 fasc. attore) ovvero le Pt_1 schede contabili prodotte al doc. 9.
In altri termini, tali documenti non possono assumere il valore di prova a favore dello stesso asserito creditore che li ha redatti (la , trattandosi pur sempre di documenti formati Parte_1 unilateralmente dalla stessa parte che intende avvalersene.
Il materiale probatorio offerto in produzione da parte attrice è quindi limitato a documenti di formazione unilaterale (nota integrativa al bilancio e schede contabili), nei quali si Pt_1 afferma creditrice di una determinata somma di denaro nei confronti di , avendo per Pt_2
l'appunto menzionato il relativo importo a credito nella nota integrativa al bilancio, pag. 2004/12
(doc. 5 attore) e nelle schede contabili (doc. 9 attore).
pagina 4 di 9 Ben diversa sarebbe stata la valenza probatoria dell'iscrizione nel proprio bilancio, da parte di
(ossia da parte del debitore), di un debito nei confronti di .”( sentenza Pt_2 Pt_1 impugnata pagg. 6/7).
Il Collegio, condividendo la motivazione del primo giudice, rileva come i bilanci prodotti e le scritture contabili non soddisfino i presupposti richiesti dagli artt. 2730 e s.s. essendo carente sia l'elemento soggettivo dell'animus confitendi, sia l'elemento oggettivo configurabile quando dall'ammissione non controversa di un fatto derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante ) e un Pt_1 vantaggio corrispondente per il destinatario della dichiarazione, consistente nella consapevolezza e volontà di riconoscere la verità di un atto a sé sfavorevole.
Questa Corte rileva che proprio in tema di inefficacia confessoria riferita ai bilanci la Suprema Corte ha affermato che: “Si deve innanzitutto osservare che trattandosi di annotazione redatte su un documento contabile dell'imprenditore non è configurabile nella specie la ricognizione di debito, la quale invece costituisce un negozio unilaterale recettizio volto a rafforzare la posizione del creditore destinatario della dichiarazione (Cass. 26 giugno 1992 n. 8029). Nè considerato che il conto economico come del resto il bilancio di cui esso è parte (2423 e 2425 cod. civ.) hanno finalità meramente informative in ordine alla situazione patrimoniale, finanziaria e economica della società, lo specifico scopo delle relative annotazioni esclude che queste possano integrare delle confessioni, in quanto non sorrette dall'animus confidendi. Si tratta invece di documenti che sotto il profilo probatorio non hanno valenza assoluta e incontestabile e rientrano perciò nella valutazione discrezionale delle prove riservata al giudice del merito, il quale (Cass. 7 ottobre 1994 n. 8198; Cass. 23 luglio 1994 n. 6868) è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, senza che occorra una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti, anche se allegati, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati”. (Cass. Sez. Lav. n. 12768/1997).
Il Collegio condivide, inoltre, il disposto enunciato dal Giudice di prime cure che ha ribadito che chi intende ottenere la restituzione di somme date a prestito deve dare dimostrazione dell'esistenza del titolo sottostante. Così afferma il primo giudice: “….. a prescindere dalla prova della dazione di danaro ad (cfr. docc. attorei 6-7-8), la domanda attorea va comunque respinta, per Pt_2
l'assorbente ragione che manca la prova che tali somme fossero state erogate ad a titolo di Pt_2 finanziamento;
manca dunque la prova dell'assunzione, da parte di , di un obbligo di Pt_2
pagina 5 di 9 restituzione di tale danaro in forza di contratto di finanziamento, non avendo quindi l'attore, sul quale gravava il relativo onere della prova, dimostrato il titolo fondante tale asserito obbligo restitutorio”
(sent. impugnata pag. 7).
Questa Corte rileva che dagli atti di causa non risulta esservi un contratto di finanziamento e nemmeno una delibera soci, né in capo a né in capo ad in cui il “presunto” Parte_1 Parte_2 finanziamento sia stato deliberato.
Il Tribunale, quindi, ha correttamente accertato che l'attore, odierno appellante, non ha dimostrato nè il titolo né il quantum delle somme che sostiene di aver versato ad e di cui ha chiesto la Parte_2 restituzione.
Né può condividersi il richiamo dell'appellante agli obblighi sociali nascenti dalle deliberazioni assembleari che non possono costituire una ricognizione di debito, che, come noto, è un negozio unilaterale recettizio, il cui effetto si verifica soltanto se la dichiarazione del debitore è indirizzata alla persona del creditore con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo.
Il Collegio rileva sul punto che anche ove, in ipotesi, la ricognizione di debito fosse contenuta in un bilancio, la stessa sarebbe priva di effetti, come pacificamente ribadito dalla Suprema Corte secondo cui: “È ugualmente insussistente la rappresentata violazione della normativa in tema di ricognizione di debito atteso che, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, la ricognizione di debito ha natura di negozio unilaterale ricettizio, e pertanto la sua efficacia è subordinata al fatto che essa esca volontariamente dalla sfera del suo autore e si renda accessibile al terzo. Ne consegue che l'effetto normativamente previsto, che si traduce nell'astrazione processuale della "causa debendi", si verifica soltanto se la dichiarazione negoziale sia indirizzata alla persona del creditore (C. 06/23803, C.
04/13642, C. 98/130), ipotesi incontestabilmente non verificatasi nel caso di specie.” (Cass. sent. n.
16621/2013).
Infine il Collegio, condividendo quanto espresso dal primo giudice, rileva come non possano rivestire alcuna valenza probatoria le "disposizioni di pagamento" e le "schede contabili" prodotte dal
(cfr. docc. 6, 7 e 8 , in quanto non individuano il relativo titolo ed, anzi, si riferiscono Parte_1 CP_5 ad "acconti su prossime fatture", ovvero a "pagamenti fatture".
Del tutto infondato, inoltre, è l'assunto dell'appellante secondo cui la prova sarebbe in ogni caso ricavabile dalle mancate contestazioni dei convenuti rispetto alla documentazione contabile versata in atti.
Infatti, il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. invocato dall'appellante non si applica al contenuto dei documenti, sempre rimessi alla prudente valutazione del Giudicante. Sul punto si è espressa la Suprema Corte con sentenza n. 6606/2016 in cui ha precisato: “L'onere di contestazione pagina 6 di 9 concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c. o di proporre - ove occorra - querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice.”(Cass. n. 6606/2016).
In senso conforme si richiama la recentissima sentenza n.17261/2025 in cui la Suprema Corte ha ribadito: “Gli effetti della non contestazione si producono, quindi, con riferimento alle sole allegazioni assertive (che, in quanto non contestate, restano escluse dal thema probandum) e non alle prove assunte, la cui valutazione opera in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice (con riferimento alla prova documentale, cfr. Cass., sez. 3,
21/06/2016, n. 12748; Cass., sez. L, 01/02/2019, n. 3126)” (Cass. 17261/2025).
****
Con altro motivo di gravame l'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non raggiunta la prova in ordine al pagamento dei canoni del contratto di affitto di azienda che, secondo la sarebbero stati versati in misura superiore rispetto a quanto Parte_1 concordato. Di qui il rigetto della domanda della di restituzione della somma di € Parte_3
67.522,24.
Il motivo è infondato.
Il Collegio condivide sul punto la motivazione del Tribunale di Reggio Emilia che, dopo aver premesso che l'azione per la ripetizione di somme asseritamente versate in eccedenza rispetto al pattuito canone d'affitto d'azienda è soggetta ai medesimi principi che regolano la "condictio indebiti", ha giustamente osservato che il non ha assolto l'onere probatorio ad esso incombente né ha prodotto Parte_1 documenti in grado di dimostrare i pagamenti in oggetto. Non v'è agli atti nemmeno una fattura quietanzata.
L'appellante deduce che la suddetta prova dovrebbe ricavarsi ancora una volta dai bilanci Pt_1
e dai partitari prodotti in giudizio in quanto non contestati. Pt_1
Come già ampiamente esposto in merito al precedente motivo di appello, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. non si applica al contenuto dei documenti rimessi alla prudente valutazione del Giudicante (cfr., Cass. n. 17261/2025; Cass. civ. n.
6606/2016).
In ogni caso il Collegio rileva che i documenti prodotti dal in primo grado, ivi compresi i Parte_1 partitari, sono stati contestati dai convenuti, anche a fronte del fatto che - come osservato dal Tribunale
pagina 7 di 9 - i convenuti hanno eccepito la relativa morosità ed opposto in compensazione un credito per mancato pagamento dei canoni pari ad € 108.900,00.
Deve, quindi, condividersi la motivazione esauriente ed approfondita del primo giudice sul punto.
****
Con ultimo motivo l'appellante censura la decisione impugnata per erroneità della liquidazione delle spese di lite.
L'appellante lamenta che essendo il rapporto sostanziale oggetto del giudizio “indivisibile e connotato da solidarietà in capo ai tre convenuti”, il Giudice avrebbe dovuto tenere conto della sostanziale analogia delle rispettive difese dei convenuti e quindi ridurre le spese legali di soccombenza e/o eventualmente e parzialmente compensare le stesse.
Il motivo è infondato.
Il Collegio osserva che dall'esame delle note spese depositate dalla parte vittoriosa emerge come il primo giudice abbia correttamente applicato le disposizioni sulla liquidazione delle spese, riducendo di circa il 50% gli importi contenuti nelle note spese, determinandoli e liquidandoli in € 8.715,00.
Infine, l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell'aver liquidato al convenuto CP_1
l'importo di € 73,38 a titolo di spese documentate. Tale importo, per mero errore materiale del
[...]
Tribunale, è stato liquidato a beneficio del convenuto anziché del che le aveva CP_1 CP_4 anticipate e documentate.
Questa Corte evidenzia come tale ultimo rilievo avrebbe dovuto essere fatto oggetto di ricorso per correzione materiale ex art. 287 e ss. c.p.c..
* * *
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese del grado che vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri previsti dal DM 147/2022 e considerato il valore indicato nell'atto introduttivo, in € 8.500 (esclusa fase istruttoria perché non svolta), per ciascuna parte appellata, oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 387/2020, emessa dal Parte_3
Tribunale di Reggio Emilia;
II – condanna il alla refusione delle spese di lite in favore di , Parte_3 CP_1
e , quali soci accomandatari della cancellata società Controparte_2 Controparte_4 Pt_2
pagina 8 di 9 che liquida per ciascuna parte in € 8.500,00 per compenso, oltre al 15% Parte_2 di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
III- dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma
1 quater DPR 115/2002, ove dovuto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, del 14.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosanna Scarano dott. Giuseppe De Rosa
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Rosanna Scarano Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 791/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. STEFANELLI FRANCO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLAVIA CP_1 C.F._1
IG (C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZAVALLONI Controparte_2 C.F._2 RA FRANCO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINO CP_3 C.F._3 SILVIA e dell'avv. BRONZONI GIOVANNA ( ) C/O AVV. SILVIA C.F._4
MARTINO, VIA FILOPANTI, 4/E 40126 BOLOGNA;
APPELLATI
IN PUNTO A: Appello avverso sentenza n. 387/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il
19.03.2020, pubblicata il 25.03.2020.
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 3.4.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 Nel primo grado di giudizio il , (n. 45/2016) in persona del Parte_1 curatore pro tempore, conveniva , e , quali soci CP_1 Controparte_2 Controparte_4 accomandatari della cancellata società al fine di ottenerne la Parte_2 condanna solidale, ai sensi degli artt. 2312 e 2324 cod. civ., alla restituzione della somma di €
212.593,55 che la quando era in bonis, assumeva di aver versato alla stessa Parte_1
a titolo di finanziamenti. Parte_2
Parte attrice chiedeva, inoltre, la condanna solidale dei convenuti alla restituzione della somma di €
67.522,24, a titolo di canoni di affitto di azienda, che assumeva di aver pagato ad Parte_1 in eccesso rispetto a quanto dovuto in base al contratto di affitto di azienda stipulato in Parte_2 data 17.10.2002. Il tutto oltre agli interessi di legge dalla domanda al saldo.
I convenuti , e , si costituivano in giudizio con CP_1 Controparte_2 Controparte_4 autonome comparse di costituzione e risposta, formulando eccezioni e difese analoghe.
In primo luogo eccepivano la prescrizione della pretesa attorea.
Più precisamente sostenevano che la prescrizione avrebbe dovuto ritenersi maturata, in relazione alla domanda di restituzione della somma di € 212.593,55 a titolo di finanziamenti, ai sensi dell'art. 2949 cod. civ.. Evidenziavano, a tal proposito, che parte dei versamenti di cui chiedeva la Pt_1 restituzione risalivano all'anno 2001.
Sempre con riferimento al credito da finanziamenti i convenuti evidenziavano che con sentenza n.
1008/2016 resa "inter partes" e passata in giudicato, il Tribunale di Reggio Emilia aveva statuito che nulla doveva, a nessun titolo, a (cfr. doc. 3). Parte_2 Parte_1
Nella suddetta decisione il Tribunale di Reggio Emilia aveva ribadito - al pari della sentenza appellata
- che il bilancio di - prodotto in entrambi i giudizi (doc. 13 ) – era un documento Pt_1 Parte_1 unilaterale e, come tale privo, di valore probatorio.
In ogni caso, nel merito, i convenuti evidenziavano che l'attore non aveva fornito prova della sussistenza del titolo fondante l'asserito obbligo di restituzione della predetta somma di € 212.593,55.
Quanto, invece, alla domanda attorea di restituzione dei canoni di affitto di azienda versati in eccesso rispetto al dovuto, i convenuti disconoscevano il contratto di affitto di azienda del 17/10/2002 prodotto da parte attrice.
Sul punto sottolineavano che l'affittuaria dal 01.10.2007 sino alla data di cessazione Parte_1 del contratto di affitto (01.10.2013), aveva maturato nei confronti di una consistente Pt_2 morosità per canoni di affitto rimasti impagati (per € 108.900,00 Iva compresa), e che non avesse fornito alcuna prova del pagamento dei canoni di cui, con l'atto di citazione, aveva chiesto la restituzione. pagina 2 di 9 In via subordinata, i convenuti formulavano l'eccezione di compensazione di una serie di loro crediti rivendicati nei confronti del e, nell'ipotesi in cui e tutti i soci Parte_1 Parte_2 accomandatari, fossero stati ritenuti debitori nei confronti del Parte_1 chiedevano di compensare tali eventuali somme con il credito vantato dalla Parte_2
e dai soci accomandatari nei confronti della .
[...] Pt_1
La causa veniva istruita tramite documenti, interrogatorio formale dei convenuti, ed escussione del teste Notaio (udienza del 06.12.2018). Testimone_1
Con sentenza n. 387/2020 pubblicata il 25.03.2020, il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, così provvedeva: "respinge le domande dell'attore; condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, liquidate in un compenso di avvocato, per ciascuno dei tre convenuti, pari ad € 8.715,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014, nonché in € 73,38 per anticipazioni documentate in favore del convenuto;
CP_1
-respinge la domanda formulata dal convenuto ex art. 96 c.p.c.". ….. CP_1
Avverso la suddetta decisione proponeva atto di appello il deducendo Parte_3
l'erroneità della valutazione del primo giudice in merito a:
-mancato assolvimento dell'onero probatorio in relazione alla domanda di accertamento e condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 212.593,55;
- mancato assolvimento dell'onero probatorio in relazione alla domanda di ripetizione della somma di
€ 67.522,24;
- erroneità della liquidazione delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio gli appellati e che CP_1 Controparte_2 Controparte_4 chiedevano il rigetto dell'atto di appello perché infondato. In particolare e CP_1 [...] eccepivano l'inammissibilità dell'appello proposto dal in CP_4 Parte_1 quanto sia l'atto di citazione con il quale era stato promosso il giudizio di appello, sia la procura alle liti sia, infine, la relata, risultavano sprovvisti della firma digitale da parte dell'Avv. Franco Stefanelli.
Successivamente la suddetta eccezione veniva rinunciata sia dall'appellato che dall'appellato CP_1 nelle comparse conclusionali avendo verificato la regolare apposizione della firma digitale. CP_4
Gli appellati chiedevano inoltre che, nell'ipotesi di riforma anche parziale della sentenza e, quindi, ove e, pertanto, i soci accomandatari fossero ritenuti debitori Parte_2 nei confronti del doveva operarsi la compensazione di tali eventuali somme Parte_1 con il credito vantato dalla nei confronti dell'appellante Pt_2 Parte_2 Parte_2 CP_5
. Parte_1
pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui avrebbe erroneamente ritenuto non assolto l'onere probatorio in relazione alla domanda attorea di accertamento e condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 212.593,55.
A detta dell'appellante la prova dell'effettiva dazione di danaro da d , Parte_1 Parte_2
e quindi, dell'effettiva sussistenza del credito avente titolo in un finanziamento in base al quale tali somme sarebbero state versate, doveva rinvenirsi nei bilanci di rodotti in atti. Parte_1
Il motivo è infondato
Il Collegio sul punto condivide la motivazione del primo giudice che, uniformandosi al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha così ritenuto: “Si è detto che il diritto di credito azionato per la somma di € 212.593,55, secondo la tesi attorea, riguarderebbe finanziamenti che
, quando era in bonis, avrebbe effettuato in favore di , e che quest'ultima Pt_1 Pt_2 avrebbe dovuto quindi restituire.
L'attore, che ha chiesto la restituzione di tale somma, avrebbe dovuto provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della propria domanda, e quindi non solo l'avvenuta consegna del denaro, ma anche il titolo fondante l'obbligo della pretesa restituzione.
Nel caso di specie manca la prova del credito in questione.
Manca innanzitutto la prova che tali somme siano state erogate ad a titolo di Pt_2 finanziamento.
L'esistenza del credito, infatti, non può essere ricavata da documenti di formazione unilaterale, redatti dal creditore stesso, quali il bilancio di al 31.12.2004 (doc. 5 fasc. attore) ovvero le Pt_1 schede contabili prodotte al doc. 9.
In altri termini, tali documenti non possono assumere il valore di prova a favore dello stesso asserito creditore che li ha redatti (la , trattandosi pur sempre di documenti formati Parte_1 unilateralmente dalla stessa parte che intende avvalersene.
Il materiale probatorio offerto in produzione da parte attrice è quindi limitato a documenti di formazione unilaterale (nota integrativa al bilancio e schede contabili), nei quali si Pt_1 afferma creditrice di una determinata somma di denaro nei confronti di , avendo per Pt_2
l'appunto menzionato il relativo importo a credito nella nota integrativa al bilancio, pag. 2004/12
(doc. 5 attore) e nelle schede contabili (doc. 9 attore).
pagina 4 di 9 Ben diversa sarebbe stata la valenza probatoria dell'iscrizione nel proprio bilancio, da parte di
(ossia da parte del debitore), di un debito nei confronti di .”( sentenza Pt_2 Pt_1 impugnata pagg. 6/7).
Il Collegio, condividendo la motivazione del primo giudice, rileva come i bilanci prodotti e le scritture contabili non soddisfino i presupposti richiesti dagli artt. 2730 e s.s. essendo carente sia l'elemento soggettivo dell'animus confitendi, sia l'elemento oggettivo configurabile quando dall'ammissione non controversa di un fatto derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante ) e un Pt_1 vantaggio corrispondente per il destinatario della dichiarazione, consistente nella consapevolezza e volontà di riconoscere la verità di un atto a sé sfavorevole.
Questa Corte rileva che proprio in tema di inefficacia confessoria riferita ai bilanci la Suprema Corte ha affermato che: “Si deve innanzitutto osservare che trattandosi di annotazione redatte su un documento contabile dell'imprenditore non è configurabile nella specie la ricognizione di debito, la quale invece costituisce un negozio unilaterale recettizio volto a rafforzare la posizione del creditore destinatario della dichiarazione (Cass. 26 giugno 1992 n. 8029). Nè considerato che il conto economico come del resto il bilancio di cui esso è parte (2423 e 2425 cod. civ.) hanno finalità meramente informative in ordine alla situazione patrimoniale, finanziaria e economica della società, lo specifico scopo delle relative annotazioni esclude che queste possano integrare delle confessioni, in quanto non sorrette dall'animus confidendi. Si tratta invece di documenti che sotto il profilo probatorio non hanno valenza assoluta e incontestabile e rientrano perciò nella valutazione discrezionale delle prove riservata al giudice del merito, il quale (Cass. 7 ottobre 1994 n. 8198; Cass. 23 luglio 1994 n. 6868) è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, senza che occorra una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti, anche se allegati, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati”. (Cass. Sez. Lav. n. 12768/1997).
Il Collegio condivide, inoltre, il disposto enunciato dal Giudice di prime cure che ha ribadito che chi intende ottenere la restituzione di somme date a prestito deve dare dimostrazione dell'esistenza del titolo sottostante. Così afferma il primo giudice: “….. a prescindere dalla prova della dazione di danaro ad (cfr. docc. attorei 6-7-8), la domanda attorea va comunque respinta, per Pt_2
l'assorbente ragione che manca la prova che tali somme fossero state erogate ad a titolo di Pt_2 finanziamento;
manca dunque la prova dell'assunzione, da parte di , di un obbligo di Pt_2
pagina 5 di 9 restituzione di tale danaro in forza di contratto di finanziamento, non avendo quindi l'attore, sul quale gravava il relativo onere della prova, dimostrato il titolo fondante tale asserito obbligo restitutorio”
(sent. impugnata pag. 7).
Questa Corte rileva che dagli atti di causa non risulta esservi un contratto di finanziamento e nemmeno una delibera soci, né in capo a né in capo ad in cui il “presunto” Parte_1 Parte_2 finanziamento sia stato deliberato.
Il Tribunale, quindi, ha correttamente accertato che l'attore, odierno appellante, non ha dimostrato nè il titolo né il quantum delle somme che sostiene di aver versato ad e di cui ha chiesto la Parte_2 restituzione.
Né può condividersi il richiamo dell'appellante agli obblighi sociali nascenti dalle deliberazioni assembleari che non possono costituire una ricognizione di debito, che, come noto, è un negozio unilaterale recettizio, il cui effetto si verifica soltanto se la dichiarazione del debitore è indirizzata alla persona del creditore con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo.
Il Collegio rileva sul punto che anche ove, in ipotesi, la ricognizione di debito fosse contenuta in un bilancio, la stessa sarebbe priva di effetti, come pacificamente ribadito dalla Suprema Corte secondo cui: “È ugualmente insussistente la rappresentata violazione della normativa in tema di ricognizione di debito atteso che, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, la ricognizione di debito ha natura di negozio unilaterale ricettizio, e pertanto la sua efficacia è subordinata al fatto che essa esca volontariamente dalla sfera del suo autore e si renda accessibile al terzo. Ne consegue che l'effetto normativamente previsto, che si traduce nell'astrazione processuale della "causa debendi", si verifica soltanto se la dichiarazione negoziale sia indirizzata alla persona del creditore (C. 06/23803, C.
04/13642, C. 98/130), ipotesi incontestabilmente non verificatasi nel caso di specie.” (Cass. sent. n.
16621/2013).
Infine il Collegio, condividendo quanto espresso dal primo giudice, rileva come non possano rivestire alcuna valenza probatoria le "disposizioni di pagamento" e le "schede contabili" prodotte dal
(cfr. docc. 6, 7 e 8 , in quanto non individuano il relativo titolo ed, anzi, si riferiscono Parte_1 CP_5 ad "acconti su prossime fatture", ovvero a "pagamenti fatture".
Del tutto infondato, inoltre, è l'assunto dell'appellante secondo cui la prova sarebbe in ogni caso ricavabile dalle mancate contestazioni dei convenuti rispetto alla documentazione contabile versata in atti.
Infatti, il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. invocato dall'appellante non si applica al contenuto dei documenti, sempre rimessi alla prudente valutazione del Giudicante. Sul punto si è espressa la Suprema Corte con sentenza n. 6606/2016 in cui ha precisato: “L'onere di contestazione pagina 6 di 9 concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c. o di proporre - ove occorra - querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice.”(Cass. n. 6606/2016).
In senso conforme si richiama la recentissima sentenza n.17261/2025 in cui la Suprema Corte ha ribadito: “Gli effetti della non contestazione si producono, quindi, con riferimento alle sole allegazioni assertive (che, in quanto non contestate, restano escluse dal thema probandum) e non alle prove assunte, la cui valutazione opera in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice (con riferimento alla prova documentale, cfr. Cass., sez. 3,
21/06/2016, n. 12748; Cass., sez. L, 01/02/2019, n. 3126)” (Cass. 17261/2025).
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Con altro motivo di gravame l'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non raggiunta la prova in ordine al pagamento dei canoni del contratto di affitto di azienda che, secondo la sarebbero stati versati in misura superiore rispetto a quanto Parte_1 concordato. Di qui il rigetto della domanda della di restituzione della somma di € Parte_3
67.522,24.
Il motivo è infondato.
Il Collegio condivide sul punto la motivazione del Tribunale di Reggio Emilia che, dopo aver premesso che l'azione per la ripetizione di somme asseritamente versate in eccedenza rispetto al pattuito canone d'affitto d'azienda è soggetta ai medesimi principi che regolano la "condictio indebiti", ha giustamente osservato che il non ha assolto l'onere probatorio ad esso incombente né ha prodotto Parte_1 documenti in grado di dimostrare i pagamenti in oggetto. Non v'è agli atti nemmeno una fattura quietanzata.
L'appellante deduce che la suddetta prova dovrebbe ricavarsi ancora una volta dai bilanci Pt_1
e dai partitari prodotti in giudizio in quanto non contestati. Pt_1
Come già ampiamente esposto in merito al precedente motivo di appello, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. non si applica al contenuto dei documenti rimessi alla prudente valutazione del Giudicante (cfr., Cass. n. 17261/2025; Cass. civ. n.
6606/2016).
In ogni caso il Collegio rileva che i documenti prodotti dal in primo grado, ivi compresi i Parte_1 partitari, sono stati contestati dai convenuti, anche a fronte del fatto che - come osservato dal Tribunale
pagina 7 di 9 - i convenuti hanno eccepito la relativa morosità ed opposto in compensazione un credito per mancato pagamento dei canoni pari ad € 108.900,00.
Deve, quindi, condividersi la motivazione esauriente ed approfondita del primo giudice sul punto.
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Con ultimo motivo l'appellante censura la decisione impugnata per erroneità della liquidazione delle spese di lite.
L'appellante lamenta che essendo il rapporto sostanziale oggetto del giudizio “indivisibile e connotato da solidarietà in capo ai tre convenuti”, il Giudice avrebbe dovuto tenere conto della sostanziale analogia delle rispettive difese dei convenuti e quindi ridurre le spese legali di soccombenza e/o eventualmente e parzialmente compensare le stesse.
Il motivo è infondato.
Il Collegio osserva che dall'esame delle note spese depositate dalla parte vittoriosa emerge come il primo giudice abbia correttamente applicato le disposizioni sulla liquidazione delle spese, riducendo di circa il 50% gli importi contenuti nelle note spese, determinandoli e liquidandoli in € 8.715,00.
Infine, l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell'aver liquidato al convenuto CP_1
l'importo di € 73,38 a titolo di spese documentate. Tale importo, per mero errore materiale del
[...]
Tribunale, è stato liquidato a beneficio del convenuto anziché del che le aveva CP_1 CP_4 anticipate e documentate.
Questa Corte evidenzia come tale ultimo rilievo avrebbe dovuto essere fatto oggetto di ricorso per correzione materiale ex art. 287 e ss. c.p.c..
* * *
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese del grado che vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri previsti dal DM 147/2022 e considerato il valore indicato nell'atto introduttivo, in € 8.500 (esclusa fase istruttoria perché non svolta), per ciascuna parte appellata, oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 387/2020, emessa dal Parte_3
Tribunale di Reggio Emilia;
II – condanna il alla refusione delle spese di lite in favore di , Parte_3 CP_1
e , quali soci accomandatari della cancellata società Controparte_2 Controparte_4 Pt_2
pagina 8 di 9 che liquida per ciascuna parte in € 8.500,00 per compenso, oltre al 15% Parte_2 di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
III- dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma
1 quater DPR 115/2002, ove dovuto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, del 14.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosanna Scarano dott. Giuseppe De Rosa
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