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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPERA DAMIANO, Presidente e Relatore
MANCINI MARCO, Giudice
PIROLA ANDREA FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 283/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 22503 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 22506 REC.CREDITO.IMP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 330/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso R.G.R. n. 283/2025, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnavano gli avvisi di liquidazione n. 22503 (notificato il 15.5.2025) e n. 22506 (notificato il 14.5.2025) emessi dall'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Territoriale di Como, a seguito della revoca da parte dell'Agenzia delle Entrate dei benefici cd. prima casa a suo tempo concessi per l'acquisto della casa di abitazione non di lusso, per un importo totale di euro 18.710,60.
Esponevano (tra l'altro) i ricorrenti:
- che l'immobile oggetto degli accertamenti era stato acquistato dai ricorrenti, allora coniugi in comunione dei beni, in data 14/12/2016, per farne la propria casa familiare;
- che, a seguito della separazione personale, omologata con atto del Tribunale di Como in data
9/12/2020 (R.G. 537/2020), i coniugi pattuivano, tra l'altro, quanto segue: “Del pagamento del mutuo residuo relativo al suddetto immobile (atto notaio Nominativo_2 del 14/12/2016, Rep. 51.049/23.583) acceso presso la Banca_1 spa, si fanno carico entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, sino alla vendita dell'immobile stesso, vendita cui entrambi i coniugi acconsentono, impegnandosi a sottoscrivere idoneo mandato ad agenzia immobiliare. Il ricavato della vendita di tale immobile, dedotto il mutuo ed ogni spesa collegata alla vendita stessa, verrà suddiviso tra entrambi i coniugi al 50%.”;
- che l'immobile fu quindi venduto a terzi in data 7/12/2020, con atto a rogito del Dott. Nominativo_2, notaio in Como, Rep. 60862/29523, quindi prima dello scadere dei cinque anni prescritti dalla legge;
- che lo stesso notaio medesimo, nell'atto di vendita, aveva inserito un espresso richiamo all'art. 19 della L. 74/1987, del seguente tenore: “La presente vendita effettuata prima del decorso del termine di 5 anni dalla data dell'acquisto avvenuto in data 14 dicembre 2016, acquisto nel quale erano state invocate le agevolazioni per la prima casa, non determina la decadenza dei benefici fiscali richiesti indetto atto, trattandosi di cessione di abitazione conseguente alla separazione consensuale tra coniugi”;
- che la normativa, la giurisprudenza della Cassazione e le circolari dell'Agenzia delle Entrate, nell'ipotesi di vendita conseguente a separazione tra coniugi, escludevano la revoca dei benefici prima casa;
- che i ricorrenti, in data 22.5.2025, avevano chiesto invano l'annullamento in autotutela.
Concludevano per l'annullamento degli atti impugnati.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como, la quale eccepiva:
- che i ricorrenti avevano venduto ad un terzo il suddetto immobile, prima del quinquennio previsto dalla normativa in tema di acquisto della prima casa e di non aver riacquistato altro immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno;
- che effettivamente i ricorrenti il 22/05/2025 avevano richiesto il riesame degli atti impugnati in autotutela;
- che, in considerazione delle valutazioni esposte nel ricorso, con provvedimento del 24.7.2025,
l'Ufficio, aveva già disposto l'annullamento totale, in esercizio del potere di autotutela, (ai sensi della
Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Statuto dei diritti del contribuente - art. 10-quater e art. 10- quinquies), degli avvisi di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni;
- che, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, il ricorso avverso il rifiuto tacito sulle istanze di autotutela obbligatoria può essere proposto decorsi novanta giorni dalla loro presentazione;
- che il termine dei 90 giorni sarebbe scaduto il 22.8.2025, ma l'Ufficio ha provveduto allo sgravio già in data 24.7.2025.
Concludeva, per l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione tra le parti delle spese processuali.
Con la successiva memoria illustrativa i ricorrenti hanno replicato che l'Ufficio ha provveduto allo sgravio in autotutela solo dopo la notifica del ricorso in esame in data 11.7.2025 e comunque dopo la scadenza del termine dei 60 giorni per impugnare gli avvisi di liquidazione, costringendo così i ricorrenti a sostenere le relative spese legali;
insistevano quindi per la condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese legali.
All'udienza del 15.12.2025, sentiti il relatore e le parti, la C.G.T., all'esito della Camera di Consiglio, pronunciava il dispositivo sottoriportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È incontroverso che gli atti impugnati siano stati annullati in autotutela dall'Ufficio in data 24.7.2025 e pertanto, ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. n. 546/92, va dichiarata l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese processuali, i ricorrenti hanno insistito per la rifusione delle spese processuali, ma l'Ufficio ha invece concluso per la integrale compensazione delle spese processuali.
Ritiene questa C.G.T. che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, l'esito del giudizio sarebbe stato certamente di accoglimento del ricorso.
Infatti, l'Ufficio, riconoscendo implicitamente di aver errato nell'emissione degli avvisi di liquidazione, ha già provveduto all'annullamento degli stessi in autotutela.
Ciò comprova, quindi, la manifesta illegittimità degli atti impugnati, per le ragioni correttamente esposte nel riscorso.
Sono altresì condivisibili le argomentazioni esposte dai ricorrenti nella memoria illustrativa: l'Ufficio ha provveduto allo sgravio in autotutela solo dopo la notifica del ricorso in esame in data 11.7.2025 e comunque dopo la scadenza del termine dei 60 giorni per impugnare gli avvisi di liquidazione, costringendo così i ricorrenti ad instaurare il presente giudizio.
Anche la Cassazione ha ritenuto che “si deve escludere che la proposizione dell'istanza di autotutela possa esonerare il contribuente dalla proposizione del ricorso al giudice tributario per l'impugnazione dell'atto impositivo entro il termine perentorio dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546” (Cass., ord. n. 26907/2023).
Consegue pertanto a quanto esposto che l'Ufficio debba essere condannato a rifondere ai ricorrenti in solido le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como - Sezione 2, così provvede:
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
condanna l'Ufficio a rifondere ai ricorrenti, in solido, le spese processuali che liquida in Euro 120,00 per esborsi ed Euro 1500,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre I.V.A.
e Cpa.
Como, 15 dicembre 2025
Il Prtesidente relatore Dott. Damiano Spera
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPERA DAMIANO, Presidente e Relatore
MANCINI MARCO, Giudice
PIROLA ANDREA FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 283/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 22503 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 22506 REC.CREDITO.IMP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 330/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso R.G.R. n. 283/2025, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnavano gli avvisi di liquidazione n. 22503 (notificato il 15.5.2025) e n. 22506 (notificato il 14.5.2025) emessi dall'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Territoriale di Como, a seguito della revoca da parte dell'Agenzia delle Entrate dei benefici cd. prima casa a suo tempo concessi per l'acquisto della casa di abitazione non di lusso, per un importo totale di euro 18.710,60.
Esponevano (tra l'altro) i ricorrenti:
- che l'immobile oggetto degli accertamenti era stato acquistato dai ricorrenti, allora coniugi in comunione dei beni, in data 14/12/2016, per farne la propria casa familiare;
- che, a seguito della separazione personale, omologata con atto del Tribunale di Como in data
9/12/2020 (R.G. 537/2020), i coniugi pattuivano, tra l'altro, quanto segue: “Del pagamento del mutuo residuo relativo al suddetto immobile (atto notaio Nominativo_2 del 14/12/2016, Rep. 51.049/23.583) acceso presso la Banca_1 spa, si fanno carico entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, sino alla vendita dell'immobile stesso, vendita cui entrambi i coniugi acconsentono, impegnandosi a sottoscrivere idoneo mandato ad agenzia immobiliare. Il ricavato della vendita di tale immobile, dedotto il mutuo ed ogni spesa collegata alla vendita stessa, verrà suddiviso tra entrambi i coniugi al 50%.”;
- che l'immobile fu quindi venduto a terzi in data 7/12/2020, con atto a rogito del Dott. Nominativo_2, notaio in Como, Rep. 60862/29523, quindi prima dello scadere dei cinque anni prescritti dalla legge;
- che lo stesso notaio medesimo, nell'atto di vendita, aveva inserito un espresso richiamo all'art. 19 della L. 74/1987, del seguente tenore: “La presente vendita effettuata prima del decorso del termine di 5 anni dalla data dell'acquisto avvenuto in data 14 dicembre 2016, acquisto nel quale erano state invocate le agevolazioni per la prima casa, non determina la decadenza dei benefici fiscali richiesti indetto atto, trattandosi di cessione di abitazione conseguente alla separazione consensuale tra coniugi”;
- che la normativa, la giurisprudenza della Cassazione e le circolari dell'Agenzia delle Entrate, nell'ipotesi di vendita conseguente a separazione tra coniugi, escludevano la revoca dei benefici prima casa;
- che i ricorrenti, in data 22.5.2025, avevano chiesto invano l'annullamento in autotutela.
Concludevano per l'annullamento degli atti impugnati.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como, la quale eccepiva:
- che i ricorrenti avevano venduto ad un terzo il suddetto immobile, prima del quinquennio previsto dalla normativa in tema di acquisto della prima casa e di non aver riacquistato altro immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno;
- che effettivamente i ricorrenti il 22/05/2025 avevano richiesto il riesame degli atti impugnati in autotutela;
- che, in considerazione delle valutazioni esposte nel ricorso, con provvedimento del 24.7.2025,
l'Ufficio, aveva già disposto l'annullamento totale, in esercizio del potere di autotutela, (ai sensi della
Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Statuto dei diritti del contribuente - art. 10-quater e art. 10- quinquies), degli avvisi di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni;
- che, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, il ricorso avverso il rifiuto tacito sulle istanze di autotutela obbligatoria può essere proposto decorsi novanta giorni dalla loro presentazione;
- che il termine dei 90 giorni sarebbe scaduto il 22.8.2025, ma l'Ufficio ha provveduto allo sgravio già in data 24.7.2025.
Concludeva, per l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione tra le parti delle spese processuali.
Con la successiva memoria illustrativa i ricorrenti hanno replicato che l'Ufficio ha provveduto allo sgravio in autotutela solo dopo la notifica del ricorso in esame in data 11.7.2025 e comunque dopo la scadenza del termine dei 60 giorni per impugnare gli avvisi di liquidazione, costringendo così i ricorrenti a sostenere le relative spese legali;
insistevano quindi per la condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese legali.
All'udienza del 15.12.2025, sentiti il relatore e le parti, la C.G.T., all'esito della Camera di Consiglio, pronunciava il dispositivo sottoriportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È incontroverso che gli atti impugnati siano stati annullati in autotutela dall'Ufficio in data 24.7.2025 e pertanto, ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. n. 546/92, va dichiarata l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese processuali, i ricorrenti hanno insistito per la rifusione delle spese processuali, ma l'Ufficio ha invece concluso per la integrale compensazione delle spese processuali.
Ritiene questa C.G.T. che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, l'esito del giudizio sarebbe stato certamente di accoglimento del ricorso.
Infatti, l'Ufficio, riconoscendo implicitamente di aver errato nell'emissione degli avvisi di liquidazione, ha già provveduto all'annullamento degli stessi in autotutela.
Ciò comprova, quindi, la manifesta illegittimità degli atti impugnati, per le ragioni correttamente esposte nel riscorso.
Sono altresì condivisibili le argomentazioni esposte dai ricorrenti nella memoria illustrativa: l'Ufficio ha provveduto allo sgravio in autotutela solo dopo la notifica del ricorso in esame in data 11.7.2025 e comunque dopo la scadenza del termine dei 60 giorni per impugnare gli avvisi di liquidazione, costringendo così i ricorrenti ad instaurare il presente giudizio.
Anche la Cassazione ha ritenuto che “si deve escludere che la proposizione dell'istanza di autotutela possa esonerare il contribuente dalla proposizione del ricorso al giudice tributario per l'impugnazione dell'atto impositivo entro il termine perentorio dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546” (Cass., ord. n. 26907/2023).
Consegue pertanto a quanto esposto che l'Ufficio debba essere condannato a rifondere ai ricorrenti in solido le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como - Sezione 2, così provvede:
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
condanna l'Ufficio a rifondere ai ricorrenti, in solido, le spese processuali che liquida in Euro 120,00 per esborsi ed Euro 1500,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre I.V.A.
e Cpa.
Como, 15 dicembre 2025
Il Prtesidente relatore Dott. Damiano Spera