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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/09/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Gabriella RATTI PRESIDENTE
DOTT. Emanuela GERMANO CORTESE CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile di appello n.r.g. 274/2023
PROMOSSA DA
, residente in [...] (C.F. Parte_1 [...]
) rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mercuri del Foro di Alessandria C.F._1
(C.F. ), giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato CodiceFiscale_2 presso lo studio del proprio difensore in Alessandria, corso Roma n. 120 APPELLANTE
CONTRO
corrente in via San Prospero n. 4 in Milano, codice fiscale e partita Controparte_1 iva , e in sua vece la procuratrice codice fiscale P.IVA_1 Controparte_2
, all'uopo legittimata in virtù di procura a rogito Notaio di P.IVA_2 Persona_1
San Donato Milanese (rep. 432 - racc. 330), rilasciata dall'originaria mandataria
[...]
e depositata unitamente alla procura a rogito Notaio Controparte_3 Per_2 di Milano (rep. 42.685 - racc. 13.216) conferita a
[...] Controparte_3
(in atti), in persona del suo direttore generale dr. rappresentata e difesa, CP_4 giusta delega unita all'atto di intervento nel giudizio di opposizione, dall'avv. Leonardo
Blandino, codice fiscale con domicilio eletto presso lo studio C.F._3 dell'avv. Monia Di Giacomo, codice fiscale , in Via Natale Palli C.F._4
85, 10095 Grugliasco APPELLATA
NONCHE' CONTRO
, società soggetta a direzione e coordinamento di Cassa Controparte_5 di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.a., corrente in via Cairoli 8/F in Bologna, codice fiscale e partita IVA , e per essa la mandataria P.IVA_3 Controparte_2
(già , codice fiscale e partita IVA , rappresentata e CP_1 Controparte_6 P.IVA_2 difesa in primo grado, giusta delega stesa in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Leonardo Blandino, codice fiscale con domicilio eletto C.F._3
Pag. n. 1 di 7 presso lo studio dell'avv. Alessia Baldi, codice fiscale in Via C.F._5 rovereto, 19, Tortona APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame:
- riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 763/2022 resa nell'ambito del procedimento civile recante n. 965/2018 R.G. pronunciata 16/07/2022, pubblicata il 10/08/2022, non notificata e, in accoglimento delle conclusioni di merito rassegnate dall'appellante in primo grado che si trascrivono di seguito:
NEL MERITO
- revocare per i motivi di cui in narrativa il decreto ingiuntivo n. 2038/2017 - R.G.
4486/2017, emesso in data 22/12/2017 dal Tribunale di Alessandria e/o in ogni caso dichiarare che non sono dovute le somme ingiunte da Controparte_5
(P. Iva ) al sig. (C.F.
[...] P.IVA_3 Parte_1 C.F._1
) il quale nulla deve né a né ad aventi
[...] Controparte_5 causa della stessa, in primis la parte intervenuta in giudizio di primo grado
[...]
per le causali e ragioni tutte poste dalla convenuta opposta a fondamento CP_1 dell'impugnato decreto ingiuntivo n. 2038/2017 ing. - 4486/2017 R.G.;
- IN ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI CUI SOPRA, IN OGNI CASO, ordinare alla stessa e/o suoi aventi causa, in primis la cessionaria Controparte_5 del credito terza intervenuta in giudizio di primo grado di Controparte_1 provvedere alla cancellazione del nominativo del sig. dalle Banche Dati Parte_1 creditizie presso le quali ha eventualmente segnalato, quale debitore in sofferenza o con altra evidenza negativa (incaglio, ecc.), il nominativo dell'odierno opponente (Centrale
Rischi della Banca d'Italia, C.R.I.F. etc.);
- CONDANNARE inoltre e/o suoi aventi causa, in primis Controparte_5 la cessionaria del credito terza intervenuta in giudizio di primo grado CP_1
(codice fiscale e partita iva ), per i motivi di cui in narrativa, al
[...] P.IVA_1 risarcimento dei danni patiti dal sig. per responsabilità aggravata ex art. 96 Parte_1
c.p.c., da liquidarsi d'ufficio, anche equitativamente;
Il tutto, con vittoria di spese, compenso professionale di causa, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge per ogni fase e grado del giudizio”.
Per l'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, dichiarare inammissibile e/o rigettare, poiché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dal Sig. Parte_1 avverso la sentenza n. 763/2022 R.G. 965/2018 emessa dal Tribunale di Alessandria.
Pag. n. 2 di 7 Con vittoria di spese documentate e compenso agli avvocati patrocinanti per entrambi i gradi del giudizio, determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso spese generali, IVA, CPA e successive spese occorrende”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo datato 23.11.2017 Controparte_5
esponeva di avere stipulato con in data 17 marzo 2006 un contratto
[...] Parte_1 di credito al consumo avente ad oggetto la liquidazione di un finanziamento di € 5.450,00 da rimborsarsi mediante la corresponsione di 48 rate da € 145,90 ciascuna, per un totale di
€ 7003,20 e termine del piano di ammortamento il 27 marzo 2010.
Precisava la ricorrente che il ra risultato inadempiente così che al 23 novembre 2017, Pt_1 data di chiusura dei conteggi, risultava debitore di € 11.187,88 per capitale, interessi corrispettivi, interessi moratori e spese, così come stabiliti in contratto ed indicati nell'estratto conto analitico prodotto sub doc.to n. 3.
A seguito dell'emissione e notificazione del decreto ingiuntivo proponeva opposizione per due ordini di ragioni: 1) innanzitutto eccepiva la prescrizione del credito di Parte_1
, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla stipula del contratto di finanziamento;
CP_5
2) inoltre disconosceva le firme apposte sul contratto in oggetto, prodotto da in CP_5 copia (e in originale alla prima udienza di trattazione) affermando non essere le sue, e contestando di avere ricevuto la somma data in prestito.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio contestando l'eccezione di prescrizione, Controparte_5 producendo copia della contabile di accredito dell'importo finanziato sul conto corrente del e chiedendo la verificazione della scrittura privata disconosciuta. Pt_1
La causa veniva istruita a mezzo produzioni documentali e consulenza tecnica grafologica.
In data 22 gennaio 2019 si costituiva in giudizio in qualità di cessionaria Controparte_1 del credito già di facendo proprie le domande di questa. Controparte_5
All'udienza del 27/4/2022 le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa a sentenza assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Con sentenza n. 763/2022, pubblicata in data 10.08.2022, il Tribunale di
Alessandria:
- confermava il decreto ingiuntivo opposto n. 2038/2017 del 22 dicembre 2017 che dichiarava definitivamente esecutivo;
- poneva le spese di CTU definitivamente a carico dell'attore opponente;
- disponeva la restituzione del contratto originale a a cura della Controparte_1 cancelleria;
- condannava a rifondere alle controparti le spese di lite. Parte_1
Pag. n. 3 di 7 La sentenza non veniva notificata.
3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato laddove ha ritenuto che la convenuta opposta/attrice principale avesse provato l'avvenuto accredito in favore del ella somma posta a fondamento dell'impugnato decreto ingiuntivo. Pt_1
4. Con comparsa depositata in data 31.5.2023 si costituiva e in Controparte_1 sua vece la procuratrice chiedendo dichiararsi inammissibile Controparte_2
e/o rigettare il gravame siccome infondato, con la conferma della sentenza impugnata.
5. Con ordinanza pubblicata in data 26.6.2023 la Corte, considerato che l'appellata non si era costituita nonostante la regolare notificazione Controparte_5 dell'atto di citazione in appello, e ritenuto non fossero ravvisabili gli estremi per la pronuncia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c., dichiarava la contumacia di e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del Controparte_5
2 luglio 2024, disponendone la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., successivamente differita al 5 novembre 2024.
6. Precisate le conclusioni, con ordinanza pubblicata in data 11 novembre 2024 la
Corte rimetteva la causa a decisione assegnando alla parti termine sino al 3 gennaio 2025 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Si passa ora ad esaminare il proposto appello.
7.1 Con unico motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la convenuta avesse provato l'accredito della somma data a mutuo.
Parte appellante lamenta che il Tribunale avrebbe valutato in maniera errata la documentazione prodotta in giudizio dalla e dalla terza Controparte_5 intervenuta Controparte_1
Gli unici elementi sui quali e fondano Controparte_5 Controparte_1 il proprio asserito diritto di credito nei confronti del sono costituiti da documenti Pt_1 contabili interni, il primo erroneamente denominato distinta di versamento ed il secondo estratto di scritture contabili.
Non è stato prodotto nessun estratto conto bancario né ricevuta di ordine di bonifico rilasciato da Istituto di Credito né ricevuta di consegna al sig. i assegno bancario e/o Pt_1 circolare: in altri termini, non sarebbe stato prodotto nessun documento opponibile all'appellante, ma solo documenti di parte formatisi al di fuori di ogni contraddittorio, inidonei a dimostrare alcunché, men che meno l'erogazione di somme.
Dunque la documentazione allegata dalla convenuta opposta e della terza intervenuta in
Pag. n. 4 di 7 primo grado non sarebbe idonea ad integrare la prova della fondatezza della pretesa azionata in via monitoria dalla così che tanto la convenuta opposta Controparte_5 quanto la terza intervenuta, attrici sostanziali gravate ex art. 2697 c.c. dal relativo onere probatorio, non sarebbero riuscite a fornire alcuna prova in giudizio né dell'effettiva erogazione della somma di cui si discute né del reale beneficiario di tale asserito finanziamento.
Essendo stato posto in essere da società finanziaria, soggetta agli obblighi di legge in materia di erogazione del credito e vigilanza, il trasferimento del denaro in questione deve essere avvenuto a mezzo di operazione tracciabile e documentabile: documentazione che né né hanno mai prodotto in giudizio. CP_5 CP_1
In primo grado le odierne appellate hanno fondato la propria richiesta di pagamento solo ed esclusivamente sul contratto di finanziamento apparentemente sottoscritto a suo tempo dal Pt_1
L'esito della perizia grafologica non può estendere i propri effetti fino a supplire all'onere probatorio incombente sulla parte convenuta opposta/attrice sostanziale in merito all'effettiva erogazione del finanziamento azionato in via monitoria.
Nel giudizio di primo grado non è stata provata l'esistenza del credito preteso da convenuta opposta e terza intervenuta in quanto nessun documento prodotto dalle stesse tanto in fase monitoria quanto nella fase di merito in primo grado – in particolare, estratto conto, piano di ammortamento, partitario ed estratto autentico scritture contabili - riveste valore probatorio, provenendo ciascuno di essi dallo stesso soggetto che intende avvalersene (la parte convenuta opposta) e risultando inoltre privi di qualsivoglia sottoscrizione.
In particolare, nessun valore probatorio può riconoscersi al documento denominato
“distinta”, che in realtà altro non è che l'estratto di un partitario e/o registro contabile interno, relativo all'asserita erogazione del credito, prodotto sub doc. 3) e successivamente con nota di deposito in data 19/2/2021 da , provenendo Controparte_5 dallo stesso soggetto che intende avvalersene ( e Parte_2 [...]
e risultando anch'esso priva di qualsivoglia sottoscrizione. CP_1
Dunque secondo l'appellante, la corretta applicazione della legge, tanto di quella sostanziale quanto di quella processuale non avrebbe consentito di ritenere provata l'erogazione della somma oggetto del mutuo.
7.1.1 La censura non coglie nel segno.
Il Tribunale, accertata a mezzo perizia grafologica la riconducibilità al delle firme Pt_1 sul contratto di mutuo, ha valorizzato ai fini della prova dell'accredito della somma oggetto del mutuo la contabile di versamento prodotta con la comparsa di costituzione, oltre al fatto che al momento della stipula del contratto di finanziamento, come risulta dal frontespizio del contratto stesso, il era stato correttamente identificato a mezzo del Pt_1
Pag. n. 5 di 7 documento ivi indicato, e non risultavano denunce presentate dallo stesso per smarrimento o furto di documenti, sicché non vi sarebbe stato motivo di ritenere che qualcun altro avesse utilizzato un documento dell'odierno attore.
La motivazione del Tribunale è condivisibile, per quanto di ragione, in virtù delle considerazioni che seguono.
Rileva la Corte che il documento denominato “distinta di versamento” e prodotto sub doc.
3 da in primo grado è sufficientemente dettagliato poiché Controparte_5 contiene l'indicazione della somma erogata (euro 5.200,00), la Banca di accredito (Banca
Monte dei Paschi), il numero del conto corrente, ed il numero di pratica (641742, corrispondente a quello indicato sul frontespizio del contratto).
Oltre a ciò, nessuna contestazione è stata avanzata in relazione all'estratto conto prodotto sub doc. 2 da in primo grado, denominato prospetto Controparte_5 riepilogativo del credito, da cui risultava l'avvenuto pagamento delle prime dodici rate.
La circostanza dell'avvenuto pagamento di alcune rate iniziali è stata sottolineata dal
Tribunale nella sentenza impugnata (cfr. pag. 2, con il richiamo all'estratto conto in atti) ed allegata sin dalla comparsa di costituzione in primo grado (cfr. pag. 3: “il debitore, del tutto ingiustificatamente, ha interrotto il ripristino del capitale”) e non è mai stata contestata dal Pt_1
L'assenza di contestazioni in ordine ai suddetti pagamenti evidenzia l'avvenuta parziale esecuzione del contratto, e quindi conferma l'avvenuto accredito della somma data a mutuo.
****
8. L'appello proposto appare, alla luce delle considerazioni esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate espressamente, totalmente infondato, e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio si regolano con applicazione del principio della soccombenza, non essendo giustificabile una loro compensazione, nemmeno parziale.
Dunque parte appellante andrà condannata alla rifusione a Controparte_1 rappresentata in giudizio da delle spese di lite del presente Controparte_2 grado che si liquidano in base alle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 5.200,01 ad €
26.000,00) delle fasi di studio, introduttiva e decisionale nei loro valori medi, nei seguenti importi: per fase di studio € 1.134,00#, per fase introduttiva € 921,00#, per fase decisoria
€ 1.911,00# e così in complessivi € 3.966,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Le spese di lite nel rapporto processuale tra parte appellante e in Controparte_5
Pag. n. 6 di 7 liquidazione, rimasta contumace, vanno invece dichiarate irripetibili,
Dagli atti non risultano spese vive documentate.
Ai sensi dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater della citata norma ossia del versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
763/2022 del Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 10.8.2022, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 965/2018;
- dichiara tenuto e condanna a rimborsare a rappresentata Parte_1 Controparte_1 in giudizio da le spese del giudizio di secondo grado liquidate Controparte_2 in € 3.966,00# oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA;
- dichiara irripetibili le spese di lite nei rapporti tra e Parte_1 Controparte_5
, rimasta contumace;
[...]
- dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002
n. 115 ossia del versamento ad opera di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23 settembre 2025 della Sezione Prima Civile della Corte d'Appello di Torino.
IL PRESIDENTE
(dr. ssa Gabriella Ratti)
L'ESTENSORE
(dr. Marco Leone Coccetti)
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