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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 217/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, IC
GI EL, IC
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 288/2021 depositato il 15/01/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2051/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 27/08/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190003426607 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva ricorso
contro
NE IC per l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520190003426607 derivante da controllo automatizzato- ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R.
600/73 e 54 bis D.P.R. 633/72 - della dichiarazione modello 730/2015 per un importo di € 3.623,26 a titolo di Irpef per l'anno 2014. Al riguardo il contribuente eccepiva l'omessa notifica della comunicazione bonaria;
il difetto di motivazione. Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Non si costituivano NE IC e l'Agenzia delle Entrate. Con sentenza n.2051/2020 depositata in data 27.08.2020 la CTP di Messina accoglieva il ricorso con spese compensate. Avverso detta sentenza, l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina ha proposto tempestivo appello chiedendo la sua riforma sul presupposto del difetto di motivazione. Il contribuente non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine al motivo di nullità della sentenza per difetto di motivazione, la Corte osserva.
Contrariamente a quanto riportato dalla sentenza di prime cure, una cartella esattoriale che deriva da un controllo automatico della dichiarazione dei redditi (ai sensi degli artt. 36-bis e 54-bis), come nel caso in esame, l'obbligo di motivazione si considera assolto con il mero richiamo alla dichiarazione presentata dal contribuente stesso. La logica, chiara e pragmatica, è che il contribuente è già perfettamente a conoscenza dei dati che ha inserito, degli importi che ha dichiarato e dei calcoli che ha effettuato. La pretesa del Fisco non nasce da fatti nuovi o da interpretazioni normative complesse, ma da un semplice controllo matematico e di coerenza dei dati forniti dal contribuente. Pertanto, indicare nella cartella il riferimento alla dichiarazione
è sufficiente per metterlo in condizione di capire l'origine del debito. Ne è necessario che la cartella sia preceduta dalla notifica di atti presupposti. Pertanto, appello va accolto. Ricorrono giusti motivi, per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della IC sez. 2 cosi statuisce: accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado rigetta il ricorso introduttivo. Spese compensate.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Presidente rel
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, IC
GI EL, IC
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 288/2021 depositato il 15/01/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2051/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 27/08/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190003426607 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva ricorso
contro
NE IC per l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520190003426607 derivante da controllo automatizzato- ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R.
600/73 e 54 bis D.P.R. 633/72 - della dichiarazione modello 730/2015 per un importo di € 3.623,26 a titolo di Irpef per l'anno 2014. Al riguardo il contribuente eccepiva l'omessa notifica della comunicazione bonaria;
il difetto di motivazione. Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Non si costituivano NE IC e l'Agenzia delle Entrate. Con sentenza n.2051/2020 depositata in data 27.08.2020 la CTP di Messina accoglieva il ricorso con spese compensate. Avverso detta sentenza, l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina ha proposto tempestivo appello chiedendo la sua riforma sul presupposto del difetto di motivazione. Il contribuente non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine al motivo di nullità della sentenza per difetto di motivazione, la Corte osserva.
Contrariamente a quanto riportato dalla sentenza di prime cure, una cartella esattoriale che deriva da un controllo automatico della dichiarazione dei redditi (ai sensi degli artt. 36-bis e 54-bis), come nel caso in esame, l'obbligo di motivazione si considera assolto con il mero richiamo alla dichiarazione presentata dal contribuente stesso. La logica, chiara e pragmatica, è che il contribuente è già perfettamente a conoscenza dei dati che ha inserito, degli importi che ha dichiarato e dei calcoli che ha effettuato. La pretesa del Fisco non nasce da fatti nuovi o da interpretazioni normative complesse, ma da un semplice controllo matematico e di coerenza dei dati forniti dal contribuente. Pertanto, indicare nella cartella il riferimento alla dichiarazione
è sufficiente per metterlo in condizione di capire l'origine del debito. Ne è necessario che la cartella sia preceduta dalla notifica di atti presupposti. Pertanto, appello va accolto. Ricorrono giusti motivi, per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della IC sez. 2 cosi statuisce: accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado rigetta il ricorso introduttivo. Spese compensate.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Presidente rel