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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/12/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione II Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 82/2022 R.G., vertente sull'impugnazione della sentenza n. 2049/2021 resa dal Tribunale di Messina, pubblicata in data 03.12.2021 avente ad oggetto: proprietà;
TRA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
,in proprio e quale di erede di , C.F._1 Persona_1 Parte_2
nata a Messina il [...] in [...] e
[...] CodiceFiscale_2 quale di erede di , nata a [...] il Persona_1 Parte_3
11/12/1968 C.F. in proprio e quale di erede di C.F._3 Per_1
, tutti elettivamente domiciliati in Messina, Via Trento n. 15, rappresentati
[...]
e difesi dall' avv. Maria Giorgianni, per procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
, sito in Roccalumera via Umberto I Controparte_1
n. 17 in persona dell'Amministratore pro-tempore, c.f. , P.IVA_1
, nata a [...] in data [...], CF: Controparte_2
C.F._4 , nata a [...] il [...] CF: Parte_4
, C.F._5
, nato a [...] il [...], CF: Parte_5
, , nato a [...] C.F._6 Parte_6
EA , in data 19.04.1949, CF: , C.F._7
, tutti elettivamente domiciliati in Paternò, via G. B. Parte_7
Nicolosi 10/F, rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo La Spina, per procura in atti;
APPELLATI
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, con domicilio in Messina via Santa Maria Del Selciato n. 4, presso lo studio dell'avv. Filippo Alessi, procuratore costituto in primo grado, CP_4
, , e ,
[...] Controparte_5 CP_6 CP_7
e , , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, , , CP_11 Controparte_12 Controparte_13
e , e CP_14 CP_15 CP_16
, e ; Controparte_17 CP_18 CP_19
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza cartolare del 06.03.2025, come dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 07 aprile 2005, il Controparte_1
conveniva in giudizio i coniugi e . Il
[...] Persona_1 Parte_1
Condominio chiedeva: 1) la declaratoria della proprietà esclusiva in capo al del vano di sbarco sito al 5° piano della palazzina R, identificato CP_1 nell'elaborato planimetrico originario (depositato il 30 settembre 1989) con il sub 121, e la condanna dei convenuti alla restituzione del vano, previa consegna delle chiavi;
2) la declaratoria dell'illiceità della chiusura della finestra pag. 2/9 posta sul vano cupolino (operata nell'estate del 2003 senza autorizzazione assembleare) e la conseguente condanna alla rimessa in pristino.
Si costituivano i coniugi e , asserendo che il Persona_1 Parte_1 vano (parte del cupolino, destinato a locale macchine) era stato realizzato dalla con dimensioni superiori rispetto agli altri fabbricati e che era Controparte_3 stato ceduto dal costruttore ( ) nel 1990 a titolo di Persona_2 compensazione, essendo i coniugi proprietari della terrazza censita ai sub 141
e 142. Producevano una dichiarazione del costruttore, datata 30 gennaio 2001, attestante l'attribuzione dell'uso esclusivo del vano a sin dal Persona_1
1990, a titolo di compensazione, oltre ad assegni per l'acquisto del cupolino e spese di separazione e finiture. Sulla finestra, deducevano che l'apertura era illegittima in quanto si affacciava sulla loro terrazza esclusiva. Chiedevano il rigetto delle domande attoree e spiegavano domanda riconvenzionale di usucapione decennale ex art. 1159 c.c.. Chiedevano inoltre l'autorizzazione a chiamare in causa per essere Controparte_20 manlevati o risarciti dei danni.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la in Controparte_3 persona dell'Amministratore , dichiarando di aver venduto il Persona_2 vano ai coniugi . Chiedeva la propria estromissione dal Controparte_21 giudizio per decorso del tempo e dichiarava la carenza di legittimazione ad agire del . CP_1
A seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio (per la domanda di usucapione), si costituivano i condomini + 4 ad Parte_7 adiuvandum del Condominio. Chiedevano di accertare la comproprietà pro- quota del vano ascensore (sub 121, bene comune non censito) e la condanna dei alla retrocessione del vano. Controparte_21
Espletate le prove orali e CT, il Tribunale di Messina con sentenza n.
2049/2021 accoglieva le domande attoree, dichiara improponibili le domande pag. 3/9 proposte contro , quale rappresentante legale della Persona_2 [...]
e regolamentava le spese di lite. Controparte_3
Avverso la superiore statuizione, con atto regolarmente notificato il 30.1.2022, proponevano gravame e , affidando Parte_1 Parte_8
l'impugnativa ai seguenti motivi:
1) Omessa valutazione delle conclusioni peritali dell' Ing Persona_3 che indicavano come unico accesso al vano conteso (porzione "d" del sub
121) fosse la terrazza di proprietà esclusiva degli appellanti (sub 141, intestata a ). Parte_2
2) Errata valutazione della dichiarazione in atti di Persona_2 attestante l'uso esclusivo a titolo di compensazione (sin dal 1990) della parte eccedente del cupolino a titolo di compensazione.
3) Errore su illegittimità chiusura finestra/luce
4) Omessa valutazione della prova per testi da parte del Giudice ai fini della decisione non considerando le dichiarazioni dei testi e Testimone_1
, che confermavano l'uso esclusivo, pacifico e ininterrotto del Testimone_2 vano da parte dei dagli inizi degli anni '90, nonché l'accesso Per_1 unicamente dalla terrazza privata.
In data si 1.2.2022 si costituiva il e cinque condomini, Controparte_1 contestando e contrastando il gravame, insistendo per la conferma della sentenza. In sede di precisazione delle conclusioni gli appellati hanno eccepito la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, chiedendo la liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
Gli altri appellati, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti, per cui ne va dichiarata la contumacia
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.3.2025, resa a trattazione scritta, la Corte assumeva la causa in decisione, con i termini di legge per gli atti conclusivi finali pag. 4/9 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte esamina l'eccezione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Detta eccezione è stata sollevata dagli appellati ( + 5) Controparte_1
a seguito dell'alienazione, da parte degli appellanti, delle terrazze (sub 141 e
142) e degli appartamenti adiacenti a terzi nel 2023. Gli appellati ritengono che, avendo gli appellanti alienato gli immobili, sia venuto meno il loro interesse a ottenere una pronuncia sulla proprietà del cupolino o sulla finestra, poiché
l'occupazione del vano aveva senso solo in quanto proprietari delle terrazze confinanti. Tuttavia, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al
Giudice. ( in senso conforme Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21757 del 29/07/2021)
Nel caso di specie, gli appellanti ( + 2) hanno manifestando Parte_1 interesse ad ottenere una pronuncia di merito volta all'accoglimento totale del gravame, conseguentemente l'eccezione di cessazione della materia del contendere è respinta e la Corte procedere all'esame nel merito.
I. Sulla proprietà esclusiva o l'uso esclusivo del vano cupolino (Motivi 1, 2,
4 dell'Appello)
I motivi di appello volti a far dichiarare la proprietà o l'uso esclusivo del vano cupolino in capo agli appellanti ( ) devono essere respinti, Controparte_21 confermando la statuizione del Tribunale di primo grado.
Il ha fondato la propria domanda di rivendicazione sulla natura CP_1 condominiale del vano ascensore, individuato con il subalterno 121, fg.
8. Il vano è qualificato come "bene comune non censibile" e risulta ricompreso tra i beni comuni secondo l'art. 1117 c.c. e l'Art. 8 del regolamento condominiale.
pag. 5/9 La descrizione dello stato di fatto da parte del CT (accesso dalla terrazza privata) è irrilevante per l'accertamento della proprietà, che si basa sui titoli.
L'accesso originario al vano ascensore (sub 121) avveniva dal vano scala, tramite una porta che gli appellanti hanno chiuso abusivamente per aprirne una sulla terrazza privata (sub 141).
Gli appellanti non hanno prodotto alcun titolo idoneo, opponibile al , CP_1 che provi il trasferimento della proprietà o dell'uso esclusivo del vano.
L'atto di compravendita del 1990 tra la e i coniugi non Controparte_3 Per_1 trasferiva il cupolino come proprietà esclusiva, ma includeva espressamente, tra gli accessori, la comproprietà proporzionale di tutti i corpi e servizi costituenti condominio, specificando: "l'ascensore, il relativo vano ed impianto di sollevamento". L'atto prevedeva come unica via di accesso alla terrazza privata il corridoio subalterno 140.
La dichiarazione privata, a firma di (non della società Persona_2 costruttrice , che attribuiva l'uso esclusivo del vano "a Controparte_3 titolo di compensazione", è sprovvista di valenza probatoria della proprietà.
Tale dichiarazione è atto idoneo a disciplinare i rapporti al più tra i e Per_1
personalmente, ma non è opponibile al Condominio né agli Persona_2 altri condomini, in quanto non è stata trascritta e proviene da un soggetto
( personalmente) che non aveva il diritto di disporre del vano Persona_2 torrino, all'epoca di proprietà della società costruttrice.
Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale di usucapione decennale ex art. 1159 c.c., questa deve essere rigettata per la mancanza di un titolo idoneo e debitamente trascritto, requisito essenziale della norma.
Le deposizioni testimoniali, che si concentrano sul possesso (uti dominus) del vano e l'uso esclusivo risalente agli inizi degli anni '90 (come riferito dai testi e ), non mutano l'esito del giudizio, mancando Testimone_1 Testimone_2 gli elementi essenziali per l'usucapione (mancanza di possesso ultraventennale pacifico e ininterrotto, stante le contestazioni condominiali precedenti l'inizio pag. 6/9 della causa). Pertanto, si conferma la declaratoria di proprietà esclusiva del
(e pro-quota dei condomini costituiti) sul Controparte_1 vano cupolino sub 121, e la conseguente condanna degli appellanti alla restituzione.
II. Sulla chiusura della finestra/luce (Motivi 3 dell'Appello)
La chiusura della finestra posta sul vano cupolino, operata dagli appellanti nell'estate del 2003, è stata dichiarata illegittima in primo grado. Gli appellanti sostengono che la finestra fosse una veduta illegittima che violava le distanze legali rispetto alla loro terrazza privata (sub 141).
Anche a voler ritenere, come ipotizzato dal CT, che la finestra prospettasse sulla porzione sub 141 (terrazza privata di ), il Giudice di primo Parte_2 grado ha correttamente statuito che l'apertura in questione costituisse una luce, in quanto non consentiva né la inspectio né la prospectio.
In ogni caso, in conformità con la giurisprudenza di legittimità, qualora nel muro perimetrale di un edificio condominiale vi siano aperture destinate a dare luce e aria ad adiacenti porzioni comuni (come il vano scala), deve negarsi al singolo condomino la facoltà di chiuderle, poiché ciò altererebbe la consistenza e la destinazione all'uso comune del bene condominiale, in violazione degli artt.
902-904 c.c.. ( In senso sostanzialmente conforme Cass. Sez. 2, Sentenza n.
1455 del 16/03/1981)
Si conferma, quindi, la dichiarazione di illegittimità della chiusura della luce e la condanna degli appellanti alla riapertura.
III .La domanda di manleva contro dichiarata Controparte_3 improponibile in primo grado non risulta essere stata oggetto di impugnazione o riproposizione formale da parte di nel gravame. Parte_1
Le spese seguono i criteri della soccombenza e vengono liquidate, ex D.M.
147/2022, fascia riferimento valore fino ad euro 5.200,00, come in dispositivo
P.Q.M.
pag. 7/9 La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. 82/2022 R.G. proposto da Parte_1
, e , avverso la sentenza n. 2049/2021
[...] Parte_2 Parte_3 del Tribunale di Messina, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di: Controparte_3 CP_4
, , e
[...] Controparte_5 CP_6 [...]
, e , CP_7 Controparte_8 Controparte_9
, Controparte_10 CP_11 CP_12
, , e
[...] Controparte_13 CP_14
, e , CP_15 CP_16 Controparte_17
e;
CP_18 CP_19
2. Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado.
3. ON , in proprio e nella qualità di erede di Parte_1
, e , nella qualità di eredi Persona_1 Parte_2 Parte_3 di , al pagamento delle spese e compensi del presente Persona_1 grado di giudizio in favore del e degli Controparte_1 appellati costituiti ( , , Parte_7 Controparte_2 [...]
, , ), che liquida, in Parte_4 Parte_5 Parte_6 solido tra loro, in complessive euro 2.900,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Paolo La Spina, che si è dichiarato antistatario;
4. Nulla per le spese nei confronti degli altri appellati, attesa la contumacia.
5. Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo agli appellanti .
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio del 10.12.2025.
pag. 8/9 Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Maria Grazia Lau) (Dott.ssa Vincenza Randazzo)
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione II Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 82/2022 R.G., vertente sull'impugnazione della sentenza n. 2049/2021 resa dal Tribunale di Messina, pubblicata in data 03.12.2021 avente ad oggetto: proprietà;
TRA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
,in proprio e quale di erede di , C.F._1 Persona_1 Parte_2
nata a Messina il [...] in [...] e
[...] CodiceFiscale_2 quale di erede di , nata a [...] il Persona_1 Parte_3
11/12/1968 C.F. in proprio e quale di erede di C.F._3 Per_1
, tutti elettivamente domiciliati in Messina, Via Trento n. 15, rappresentati
[...]
e difesi dall' avv. Maria Giorgianni, per procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
, sito in Roccalumera via Umberto I Controparte_1
n. 17 in persona dell'Amministratore pro-tempore, c.f. , P.IVA_1
, nata a [...] in data [...], CF: Controparte_2
C.F._4 , nata a [...] il [...] CF: Parte_4
, C.F._5
, nato a [...] il [...], CF: Parte_5
, , nato a [...] C.F._6 Parte_6
EA , in data 19.04.1949, CF: , C.F._7
, tutti elettivamente domiciliati in Paternò, via G. B. Parte_7
Nicolosi 10/F, rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo La Spina, per procura in atti;
APPELLATI
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, con domicilio in Messina via Santa Maria Del Selciato n. 4, presso lo studio dell'avv. Filippo Alessi, procuratore costituto in primo grado, CP_4
, , e ,
[...] Controparte_5 CP_6 CP_7
e , , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, , , CP_11 Controparte_12 Controparte_13
e , e CP_14 CP_15 CP_16
, e ; Controparte_17 CP_18 CP_19
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza cartolare del 06.03.2025, come dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 07 aprile 2005, il Controparte_1
conveniva in giudizio i coniugi e . Il
[...] Persona_1 Parte_1
Condominio chiedeva: 1) la declaratoria della proprietà esclusiva in capo al del vano di sbarco sito al 5° piano della palazzina R, identificato CP_1 nell'elaborato planimetrico originario (depositato il 30 settembre 1989) con il sub 121, e la condanna dei convenuti alla restituzione del vano, previa consegna delle chiavi;
2) la declaratoria dell'illiceità della chiusura della finestra pag. 2/9 posta sul vano cupolino (operata nell'estate del 2003 senza autorizzazione assembleare) e la conseguente condanna alla rimessa in pristino.
Si costituivano i coniugi e , asserendo che il Persona_1 Parte_1 vano (parte del cupolino, destinato a locale macchine) era stato realizzato dalla con dimensioni superiori rispetto agli altri fabbricati e che era Controparte_3 stato ceduto dal costruttore ( ) nel 1990 a titolo di Persona_2 compensazione, essendo i coniugi proprietari della terrazza censita ai sub 141
e 142. Producevano una dichiarazione del costruttore, datata 30 gennaio 2001, attestante l'attribuzione dell'uso esclusivo del vano a sin dal Persona_1
1990, a titolo di compensazione, oltre ad assegni per l'acquisto del cupolino e spese di separazione e finiture. Sulla finestra, deducevano che l'apertura era illegittima in quanto si affacciava sulla loro terrazza esclusiva. Chiedevano il rigetto delle domande attoree e spiegavano domanda riconvenzionale di usucapione decennale ex art. 1159 c.c.. Chiedevano inoltre l'autorizzazione a chiamare in causa per essere Controparte_20 manlevati o risarciti dei danni.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la in Controparte_3 persona dell'Amministratore , dichiarando di aver venduto il Persona_2 vano ai coniugi . Chiedeva la propria estromissione dal Controparte_21 giudizio per decorso del tempo e dichiarava la carenza di legittimazione ad agire del . CP_1
A seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio (per la domanda di usucapione), si costituivano i condomini + 4 ad Parte_7 adiuvandum del Condominio. Chiedevano di accertare la comproprietà pro- quota del vano ascensore (sub 121, bene comune non censito) e la condanna dei alla retrocessione del vano. Controparte_21
Espletate le prove orali e CT, il Tribunale di Messina con sentenza n.
2049/2021 accoglieva le domande attoree, dichiara improponibili le domande pag. 3/9 proposte contro , quale rappresentante legale della Persona_2 [...]
e regolamentava le spese di lite. Controparte_3
Avverso la superiore statuizione, con atto regolarmente notificato il 30.1.2022, proponevano gravame e , affidando Parte_1 Parte_8
l'impugnativa ai seguenti motivi:
1) Omessa valutazione delle conclusioni peritali dell' Ing Persona_3 che indicavano come unico accesso al vano conteso (porzione "d" del sub
121) fosse la terrazza di proprietà esclusiva degli appellanti (sub 141, intestata a ). Parte_2
2) Errata valutazione della dichiarazione in atti di Persona_2 attestante l'uso esclusivo a titolo di compensazione (sin dal 1990) della parte eccedente del cupolino a titolo di compensazione.
3) Errore su illegittimità chiusura finestra/luce
4) Omessa valutazione della prova per testi da parte del Giudice ai fini della decisione non considerando le dichiarazioni dei testi e Testimone_1
, che confermavano l'uso esclusivo, pacifico e ininterrotto del Testimone_2 vano da parte dei dagli inizi degli anni '90, nonché l'accesso Per_1 unicamente dalla terrazza privata.
In data si 1.2.2022 si costituiva il e cinque condomini, Controparte_1 contestando e contrastando il gravame, insistendo per la conferma della sentenza. In sede di precisazione delle conclusioni gli appellati hanno eccepito la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, chiedendo la liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
Gli altri appellati, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti, per cui ne va dichiarata la contumacia
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.3.2025, resa a trattazione scritta, la Corte assumeva la causa in decisione, con i termini di legge per gli atti conclusivi finali pag. 4/9 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte esamina l'eccezione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Detta eccezione è stata sollevata dagli appellati ( + 5) Controparte_1
a seguito dell'alienazione, da parte degli appellanti, delle terrazze (sub 141 e
142) e degli appartamenti adiacenti a terzi nel 2023. Gli appellati ritengono che, avendo gli appellanti alienato gli immobili, sia venuto meno il loro interesse a ottenere una pronuncia sulla proprietà del cupolino o sulla finestra, poiché
l'occupazione del vano aveva senso solo in quanto proprietari delle terrazze confinanti. Tuttavia, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al
Giudice. ( in senso conforme Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21757 del 29/07/2021)
Nel caso di specie, gli appellanti ( + 2) hanno manifestando Parte_1 interesse ad ottenere una pronuncia di merito volta all'accoglimento totale del gravame, conseguentemente l'eccezione di cessazione della materia del contendere è respinta e la Corte procedere all'esame nel merito.
I. Sulla proprietà esclusiva o l'uso esclusivo del vano cupolino (Motivi 1, 2,
4 dell'Appello)
I motivi di appello volti a far dichiarare la proprietà o l'uso esclusivo del vano cupolino in capo agli appellanti ( ) devono essere respinti, Controparte_21 confermando la statuizione del Tribunale di primo grado.
Il ha fondato la propria domanda di rivendicazione sulla natura CP_1 condominiale del vano ascensore, individuato con il subalterno 121, fg.
8. Il vano è qualificato come "bene comune non censibile" e risulta ricompreso tra i beni comuni secondo l'art. 1117 c.c. e l'Art. 8 del regolamento condominiale.
pag. 5/9 La descrizione dello stato di fatto da parte del CT (accesso dalla terrazza privata) è irrilevante per l'accertamento della proprietà, che si basa sui titoli.
L'accesso originario al vano ascensore (sub 121) avveniva dal vano scala, tramite una porta che gli appellanti hanno chiuso abusivamente per aprirne una sulla terrazza privata (sub 141).
Gli appellanti non hanno prodotto alcun titolo idoneo, opponibile al , CP_1 che provi il trasferimento della proprietà o dell'uso esclusivo del vano.
L'atto di compravendita del 1990 tra la e i coniugi non Controparte_3 Per_1 trasferiva il cupolino come proprietà esclusiva, ma includeva espressamente, tra gli accessori, la comproprietà proporzionale di tutti i corpi e servizi costituenti condominio, specificando: "l'ascensore, il relativo vano ed impianto di sollevamento". L'atto prevedeva come unica via di accesso alla terrazza privata il corridoio subalterno 140.
La dichiarazione privata, a firma di (non della società Persona_2 costruttrice , che attribuiva l'uso esclusivo del vano "a Controparte_3 titolo di compensazione", è sprovvista di valenza probatoria della proprietà.
Tale dichiarazione è atto idoneo a disciplinare i rapporti al più tra i e Per_1
personalmente, ma non è opponibile al Condominio né agli Persona_2 altri condomini, in quanto non è stata trascritta e proviene da un soggetto
( personalmente) che non aveva il diritto di disporre del vano Persona_2 torrino, all'epoca di proprietà della società costruttrice.
Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale di usucapione decennale ex art. 1159 c.c., questa deve essere rigettata per la mancanza di un titolo idoneo e debitamente trascritto, requisito essenziale della norma.
Le deposizioni testimoniali, che si concentrano sul possesso (uti dominus) del vano e l'uso esclusivo risalente agli inizi degli anni '90 (come riferito dai testi e ), non mutano l'esito del giudizio, mancando Testimone_1 Testimone_2 gli elementi essenziali per l'usucapione (mancanza di possesso ultraventennale pacifico e ininterrotto, stante le contestazioni condominiali precedenti l'inizio pag. 6/9 della causa). Pertanto, si conferma la declaratoria di proprietà esclusiva del
(e pro-quota dei condomini costituiti) sul Controparte_1 vano cupolino sub 121, e la conseguente condanna degli appellanti alla restituzione.
II. Sulla chiusura della finestra/luce (Motivi 3 dell'Appello)
La chiusura della finestra posta sul vano cupolino, operata dagli appellanti nell'estate del 2003, è stata dichiarata illegittima in primo grado. Gli appellanti sostengono che la finestra fosse una veduta illegittima che violava le distanze legali rispetto alla loro terrazza privata (sub 141).
Anche a voler ritenere, come ipotizzato dal CT, che la finestra prospettasse sulla porzione sub 141 (terrazza privata di ), il Giudice di primo Parte_2 grado ha correttamente statuito che l'apertura in questione costituisse una luce, in quanto non consentiva né la inspectio né la prospectio.
In ogni caso, in conformità con la giurisprudenza di legittimità, qualora nel muro perimetrale di un edificio condominiale vi siano aperture destinate a dare luce e aria ad adiacenti porzioni comuni (come il vano scala), deve negarsi al singolo condomino la facoltà di chiuderle, poiché ciò altererebbe la consistenza e la destinazione all'uso comune del bene condominiale, in violazione degli artt.
902-904 c.c.. ( In senso sostanzialmente conforme Cass. Sez. 2, Sentenza n.
1455 del 16/03/1981)
Si conferma, quindi, la dichiarazione di illegittimità della chiusura della luce e la condanna degli appellanti alla riapertura.
III .La domanda di manleva contro dichiarata Controparte_3 improponibile in primo grado non risulta essere stata oggetto di impugnazione o riproposizione formale da parte di nel gravame. Parte_1
Le spese seguono i criteri della soccombenza e vengono liquidate, ex D.M.
147/2022, fascia riferimento valore fino ad euro 5.200,00, come in dispositivo
P.Q.M.
pag. 7/9 La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. 82/2022 R.G. proposto da Parte_1
, e , avverso la sentenza n. 2049/2021
[...] Parte_2 Parte_3 del Tribunale di Messina, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di: Controparte_3 CP_4
, , e
[...] Controparte_5 CP_6 [...]
, e , CP_7 Controparte_8 Controparte_9
, Controparte_10 CP_11 CP_12
, , e
[...] Controparte_13 CP_14
, e , CP_15 CP_16 Controparte_17
e;
CP_18 CP_19
2. Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado.
3. ON , in proprio e nella qualità di erede di Parte_1
, e , nella qualità di eredi Persona_1 Parte_2 Parte_3 di , al pagamento delle spese e compensi del presente Persona_1 grado di giudizio in favore del e degli Controparte_1 appellati costituiti ( , , Parte_7 Controparte_2 [...]
, , ), che liquida, in Parte_4 Parte_5 Parte_6 solido tra loro, in complessive euro 2.900,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Paolo La Spina, che si è dichiarato antistatario;
4. Nulla per le spese nei confronti degli altri appellati, attesa la contumacia.
5. Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo agli appellanti .
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio del 10.12.2025.
pag. 8/9 Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Maria Grazia Lau) (Dott.ssa Vincenza Randazzo)
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