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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11979/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 11979 /2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Stefano Dui Salvatore, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Gloria Cimarra, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.09.2024, e Controparte_1 CP_2
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...]
separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in
Fabrica di Roma (VT) in data 05.10.2002, che dall'unione erano nati i figli
(n. Roma, 30.08.2004) e (n. Roma, 05.11.2012), e che nel tempo Per_1 Per_2
la relazione era andata deteriorandosi per incompatibilità di carattere e incomprensioni, tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti formulavano pertanto le conclusioni congiunte.
L'udienza veniva fissata al 05.06.2025 in modalità cartolare con termine fino alle ore 8,00 del giorno di udienza per il deposito di note scritte.
Nel corso del giudizio, in data 21.05.2025, depositava, a mezzo del CP_2 proprio procuratore, l'atto formale di rinuncia alla prosecuzione della separazione consensuale nei confronti di . Controparte_1
L'intervenuta revoca del consenso del coniuge nella separazione consensuale rende il giudizio improcedibile con la conseguente impossibilità per il giudice di procedere all'omologazione dell'accordo.
La natura del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
11979/2024 da e così provvede: Controparte_1 CP_2
- dichiara l'improcedibilità del ricorso;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 23.06.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 11979 /2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Stefano Dui Salvatore, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Gloria Cimarra, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.09.2024, e Controparte_1 CP_2
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...]
separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in
Fabrica di Roma (VT) in data 05.10.2002, che dall'unione erano nati i figli
(n. Roma, 30.08.2004) e (n. Roma, 05.11.2012), e che nel tempo Per_1 Per_2
la relazione era andata deteriorandosi per incompatibilità di carattere e incomprensioni, tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti formulavano pertanto le conclusioni congiunte.
L'udienza veniva fissata al 05.06.2025 in modalità cartolare con termine fino alle ore 8,00 del giorno di udienza per il deposito di note scritte.
Nel corso del giudizio, in data 21.05.2025, depositava, a mezzo del CP_2 proprio procuratore, l'atto formale di rinuncia alla prosecuzione della separazione consensuale nei confronti di . Controparte_1
L'intervenuta revoca del consenso del coniuge nella separazione consensuale rende il giudizio improcedibile con la conseguente impossibilità per il giudice di procedere all'omologazione dell'accordo.
La natura del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
11979/2024 da e così provvede: Controparte_1 CP_2
- dichiara l'improcedibilità del ricorso;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 23.06.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi