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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 16/12/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 2253 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice dott. Margherita Pastorino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2253 /2025, in materia di divorzio congiunto ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
nato a [...] il [...] con l'Avv. TORLASCO MAURIZIO Parte_1
-ricorrente-
E
nata a [...] il [...], con l'Avv. RUFFINOTTI Controparte_1
MATTEO
-ricorrente-
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data;
Condizioni congiunte: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 24.09.2011 in Tortona e trascritto nel registro degli atti di matrimonio anno 2011, parte 2, serie A, n. 00023, tra e , Parte_1 Controparte_1 ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore affidata ai sensi dell'art. 155 c.c., ad entrambi i genitori, con residenza, Per_1
sino a quando la minore non sarà in grado di decidere autonomamente il luogo di propria dimora, presso la madre , la quale continuerà ad occupare la casa coniugale sita in Tortona Controparte_1
(AL), Strada Privata Bertola n. 7;
2) la figlia minore trascorrerà con i genitori egual tempo secondo il principio dell'alternanza come segue: con il padre – a settimane alterne – dal lunedì pomeriggio al mercoledì mattina ovvero, la settimana successiva, dal mercoledì pomeriggio al sabato mattina. Il padre potrà inoltre vedere e tenere con sé la figlia dal sabato mattina alla domenica sera, compresi i pernottamenti, a settimane alterne: in particolare il week-end di sua competenza corrisponderà a quello in cui sono stati con la madre dal mercoledì al sabato mattina;
con la madre – a settimane alterne – dal mercoledì pomeriggio al sabato mattina ovvero, la settimana successiva, dal lunedì pomeriggio al mercoledì mattina. La madre potrà inoltre vedere e tenere con sé la figlia dal sabato mattina alla domenica sera, compresi i pernottamenti, a settimane alterne: in particolare il week-end di sua competenza corrisponderà a quello in cui sono stati con il padre dal mercoledì al sabato mattina;
3) la minore trascorrerà con i genitori due settimane di vacanza ciascuno – anche non consecutive – nel periodo estivo, che dovranno essere previamente concordate. In caso di mancato preventivo accordo, la figlia trascorrerà – ad anni alterni – le prime due settimane del mese di agosto con il padre e le restanti due con la madre;
4) le festività Natalizie verranno trascorse dalla figlia alternativamente – Natale o Capodanno – con il padre o la madre suddividendo in modo paritetico – previo accordo – il tempo di permanenza con l'uno e con l'altro genitore. Qualora tra i genitori non si raggiungesse un accordo, ad anni alterni, la figlia trascorrerà dall'ultimo giorno di scuola fino al 30 dicembre con l'uno e dal 31 dicembre al rientro a scuola con l'altro;
5) i giorni di Pasqua verranno trascorsi dalla figlia alternativamente con il padre o la madre, oppure, qualora tra i genitori si raggiungesse un accordo, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro;
6) la figlia trascorrerà le altre festività, compreso il proprio compleanno, con i genitori ad anni alterni oppure, qualora tra i genitori si raggiungesse un accordo, a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro; 7) i SI.ri e l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, Parte_1 CP_1
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti che si protraggano per più giorni in altre località quando hanno con sé la figlia, soprattutto in occasione delle vacanze estive;
8) tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute
(scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori;
9) i genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra la minore e le rispettive famiglie in linea materna e paterna;
10) ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario della figlia quando l'avrà con sé e al
50% delle spese straordinarie con richiamo a quanto sancito dal "Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di
Alessandria" in vigore alla data odierna, con particolare riferimento alla differenza tra spese straordinarie obbligatorie e spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, alla individuazione delle singole voci di spesa straordinaria, alle modalità e termini di corresponsione nonché agli oneri di documentazione di tali spese;
11) il SI. , pur provvedendo in via diretta al mantenimento ordinario della figlia minore, Parte_1
provvederà a corrispondere alla SI.ra la somma di Euro 100,00 mensile quale ulteriore CP_1
contributo al mantenimento della figlia, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, nonché a versare il 50% della retta scolastica e dei buoni pasto/mensa;
12) i SI.ri e provvederanno a pagare in ragione del 50% ciascuno sia le rate del Parte_1 CP_1
mutuo cointestato acceso presso banca Intesa San Paolo S.p.A. e gravante sulla ex casa coniugale assegnata alla SI.ra , sia la relativa polizza assicurativa;
CP_1
13) il SI. continuerà a percepire l'assegno unico per la figlia, provvedendo mensilmente Parte_1
a versalo su conto corrente intestato alla figlia minore che dovrà essere aperto dai ricorrenti entro la data di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
14) le parti si concedono reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio, anche relativamente alla figlia minore;
15) i ricorrenti danno atto di essere economicamente indipendenti e di aver già regolato tra loro, con reciproca soddisfazione, ogni altro rapporto di natura economico-patrimoniale. Con richiesta di trasmissione al competente Ufficiale dello Stato civile del Comune di Tortona dell'emananda sentenza per la sua annotazione nei Registri di Matrimonio.
Con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di annotare la sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze.”
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 15/10/2025, le parti in epigrafe indicate domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso il 24/09/2011 in Tortona (AL). Dall'unione coniugale nasceva la figlia il 26 ottobre Per_1
2013.
In data 16.10.2023 i coniugi sottoscrivevano un accordo di negoziazione assistita ai sensi della L.
162/2014 – Art. 6 per la loro separazione personale che veniva autorizzato in data 26 ottobre 2023 dalla Procura della Repubblica di Alessandria (nella persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa Lisa
Iovane).
Le parti rappresentavano che dalla separazione era trascorso abbondantemente il termine di cui al disposto dell'art. 3, lett. b), legge 898/1970, senza che si fosse ricostruita la comunione materiale e spirituale tra loro;
dichiaravano di aver dato integralmente esecuzione agli accordi di cui alla separazione e di essere economicamente autosufficienti, dandosi reciprocamente atto di aver regolato ogni loro ulteriore rapporto economico-patrimoniale e di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altra in dipendenza dell'intercorsa unione matrimoniale;
le parti pertanto, addivenivano alla determinazione di richiedere consensualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tanto esposto, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che in data 16.10.2023 i coniugi sottoscrivevano un accordo di negoziazione assistita autorizzato in data 26 ottobre 2023 dalla Procura della Repubblica di
Alessandria, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 15/10/2025. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i SI.ri (C.F. Parte_1
e (C.F. ), i quali hanno C.F._1 Controparte_1 C.F._2
contratto matrimonio a Tortona (AL), in data 24/09/2011 (Anno 2011, Parte 2^, Serie A, N. 23);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tortona (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 15/12/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice dott. Margherita Pastorino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2253 /2025, in materia di divorzio congiunto ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
nato a [...] il [...] con l'Avv. TORLASCO MAURIZIO Parte_1
-ricorrente-
E
nata a [...] il [...], con l'Avv. RUFFINOTTI Controparte_1
MATTEO
-ricorrente-
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data;
Condizioni congiunte: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 24.09.2011 in Tortona e trascritto nel registro degli atti di matrimonio anno 2011, parte 2, serie A, n. 00023, tra e , Parte_1 Controparte_1 ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore affidata ai sensi dell'art. 155 c.c., ad entrambi i genitori, con residenza, Per_1
sino a quando la minore non sarà in grado di decidere autonomamente il luogo di propria dimora, presso la madre , la quale continuerà ad occupare la casa coniugale sita in Tortona Controparte_1
(AL), Strada Privata Bertola n. 7;
2) la figlia minore trascorrerà con i genitori egual tempo secondo il principio dell'alternanza come segue: con il padre – a settimane alterne – dal lunedì pomeriggio al mercoledì mattina ovvero, la settimana successiva, dal mercoledì pomeriggio al sabato mattina. Il padre potrà inoltre vedere e tenere con sé la figlia dal sabato mattina alla domenica sera, compresi i pernottamenti, a settimane alterne: in particolare il week-end di sua competenza corrisponderà a quello in cui sono stati con la madre dal mercoledì al sabato mattina;
con la madre – a settimane alterne – dal mercoledì pomeriggio al sabato mattina ovvero, la settimana successiva, dal lunedì pomeriggio al mercoledì mattina. La madre potrà inoltre vedere e tenere con sé la figlia dal sabato mattina alla domenica sera, compresi i pernottamenti, a settimane alterne: in particolare il week-end di sua competenza corrisponderà a quello in cui sono stati con il padre dal mercoledì al sabato mattina;
3) la minore trascorrerà con i genitori due settimane di vacanza ciascuno – anche non consecutive – nel periodo estivo, che dovranno essere previamente concordate. In caso di mancato preventivo accordo, la figlia trascorrerà – ad anni alterni – le prime due settimane del mese di agosto con il padre e le restanti due con la madre;
4) le festività Natalizie verranno trascorse dalla figlia alternativamente – Natale o Capodanno – con il padre o la madre suddividendo in modo paritetico – previo accordo – il tempo di permanenza con l'uno e con l'altro genitore. Qualora tra i genitori non si raggiungesse un accordo, ad anni alterni, la figlia trascorrerà dall'ultimo giorno di scuola fino al 30 dicembre con l'uno e dal 31 dicembre al rientro a scuola con l'altro;
5) i giorni di Pasqua verranno trascorsi dalla figlia alternativamente con il padre o la madre, oppure, qualora tra i genitori si raggiungesse un accordo, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro;
6) la figlia trascorrerà le altre festività, compreso il proprio compleanno, con i genitori ad anni alterni oppure, qualora tra i genitori si raggiungesse un accordo, a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro; 7) i SI.ri e l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, Parte_1 CP_1
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti che si protraggano per più giorni in altre località quando hanno con sé la figlia, soprattutto in occasione delle vacanze estive;
8) tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute
(scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori;
9) i genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra la minore e le rispettive famiglie in linea materna e paterna;
10) ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario della figlia quando l'avrà con sé e al
50% delle spese straordinarie con richiamo a quanto sancito dal "Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di
Alessandria" in vigore alla data odierna, con particolare riferimento alla differenza tra spese straordinarie obbligatorie e spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, alla individuazione delle singole voci di spesa straordinaria, alle modalità e termini di corresponsione nonché agli oneri di documentazione di tali spese;
11) il SI. , pur provvedendo in via diretta al mantenimento ordinario della figlia minore, Parte_1
provvederà a corrispondere alla SI.ra la somma di Euro 100,00 mensile quale ulteriore CP_1
contributo al mantenimento della figlia, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, nonché a versare il 50% della retta scolastica e dei buoni pasto/mensa;
12) i SI.ri e provvederanno a pagare in ragione del 50% ciascuno sia le rate del Parte_1 CP_1
mutuo cointestato acceso presso banca Intesa San Paolo S.p.A. e gravante sulla ex casa coniugale assegnata alla SI.ra , sia la relativa polizza assicurativa;
CP_1
13) il SI. continuerà a percepire l'assegno unico per la figlia, provvedendo mensilmente Parte_1
a versalo su conto corrente intestato alla figlia minore che dovrà essere aperto dai ricorrenti entro la data di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
14) le parti si concedono reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio, anche relativamente alla figlia minore;
15) i ricorrenti danno atto di essere economicamente indipendenti e di aver già regolato tra loro, con reciproca soddisfazione, ogni altro rapporto di natura economico-patrimoniale. Con richiesta di trasmissione al competente Ufficiale dello Stato civile del Comune di Tortona dell'emananda sentenza per la sua annotazione nei Registri di Matrimonio.
Con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di annotare la sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze.”
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 15/10/2025, le parti in epigrafe indicate domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso il 24/09/2011 in Tortona (AL). Dall'unione coniugale nasceva la figlia il 26 ottobre Per_1
2013.
In data 16.10.2023 i coniugi sottoscrivevano un accordo di negoziazione assistita ai sensi della L.
162/2014 – Art. 6 per la loro separazione personale che veniva autorizzato in data 26 ottobre 2023 dalla Procura della Repubblica di Alessandria (nella persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa Lisa
Iovane).
Le parti rappresentavano che dalla separazione era trascorso abbondantemente il termine di cui al disposto dell'art. 3, lett. b), legge 898/1970, senza che si fosse ricostruita la comunione materiale e spirituale tra loro;
dichiaravano di aver dato integralmente esecuzione agli accordi di cui alla separazione e di essere economicamente autosufficienti, dandosi reciprocamente atto di aver regolato ogni loro ulteriore rapporto economico-patrimoniale e di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altra in dipendenza dell'intercorsa unione matrimoniale;
le parti pertanto, addivenivano alla determinazione di richiedere consensualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tanto esposto, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che in data 16.10.2023 i coniugi sottoscrivevano un accordo di negoziazione assistita autorizzato in data 26 ottobre 2023 dalla Procura della Repubblica di
Alessandria, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 15/10/2025. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i SI.ri (C.F. Parte_1
e (C.F. ), i quali hanno C.F._1 Controparte_1 C.F._2
contratto matrimonio a Tortona (AL), in data 24/09/2011 (Anno 2011, Parte 2^, Serie A, N. 23);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tortona (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 15/12/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.