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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/11/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 811/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 811/2025 r.g. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avvocato SERGIO CAPOROTUNDO Parte_1 presso il cui studio in ARNESANO (LE), VIA INDENNITATE, N. 16, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro rappresentato e difeso dall'Avvocato EDOARDO Controparte_1
DEGL'INCERTI TOCCI presso il cui studio in REGGIO EMILIA, VIA VITTORIO VENETO,
N. 5, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 4.11.2025.
FATTO
Il sig. ha convenuto in giudizio il per sentire accogliere Parte_1 Controparte_1 le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità del contratto di conto corrente ordinario n. 2430-
6 assistito da una apertura di credito per elasticità di cassa, intrattenuto con CP_2
particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione degli interessi anatocistici
[...] trimestrali e/o al tasso ultra legale applicato e sul calcolo delle competenze a debito, anch'esso computato trimestralmente;
pagina 2 di 10 • Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli art. 1284, 1346, 2697 e
1418 comma 2 del codice civile, dell'art. 7 comma 3, in riferimento alle condizioni generali del contratto di conto corrente impugnati relativo alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultra legali applicati durante l'intero rapporto e dell'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284 comma 3c.c. degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
• Accertare e dichiarare la violazione da parte della banca convenuta in persona del suo rappresentante legale pro-tempore delle regole di correttezza e buona fede nell'intero rapporto di conto corrente intercorso con la società attrice;
• Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, per violazione degli artt. 1283,2697 e 1418 comma 2 e delle clausole di cui alle condizioni generali contratti impugnati in relazione alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, competenze, spese ed oneri applicati sino alla data per cui vi è causa e per l'effetto dichiarare l'inefficacia di ogni qualsivoglia capitalizzazione di interessi nel rapporto contrattuale in esame;
• Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 in riferimento agli addebiti su c/c per commissioni sul massimo scoperto trimestrale;
comunque prive di causa negoziale;
• Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, per violazione degli art. 1284, 1346, 2697 e
1418 comma 2, degli addebiti di interessi ultra legali applicati nel corso del rapporto di conto corrente sulla differenza in giorni – tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data rispettiva valuta, nonché per la mancanza di giustificazione causale;
• Accertare e dichiarare, la declaratoria di nullità del contratto impugnato, e previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare – avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazione, con l'eliminazione delle commissioni di massimo scoperto e di tutti gli interessi computati sulla differenza in giorni
– tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data rispettiva valuta;
• Determinare il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari;
• Accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.), la nullità e
l'inefficacia di ogni pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenza in violazione al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il
c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli art. 1339 e
1419 comma 2 del c.c. dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
pagina 3 di 10 • Determinare l'esatto dare avere tra le parti in base al risultato del ricalcolo che verrà effettuato in sede di CTU tecnico–bancaria e sulla base della documentazione in atti;
• condannare la convenuta al pagamento delle spese, competenze del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore anticipatario
IN VIA ISTRUTTORIA DISPORRE perizia contabile (C.T.U.) avente per oggetto i seguenti quesiti: “con riferimento al rapporto impugnato,
• a) CALCOLARE la durata solare dell'intera apertura di credito tra le parti in causa;
• b) CALCOLARE la scopertura media in linea capitale;
• c)CALCOLARE l'ammontare delle competenze complessivamente addebitate nel corso degli interi rapporti;
• d) CALCOLARE il tasso di interesse effettivo globale medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso – soglia secondo i criteri dettati esclusivamente dalla
Legge 108/1996 ed art 6444 c.p.
• e) DETERMINARE l'effettivo dare – avere sino alla data di esecuzione della CTU, aggiungendo al capitale effettivamente erogato nel tempo dalla banca gli interessi al tasso legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione delle non convenute c.m.s. trimestrali, computando le valute delle singole operazioni dal giorno in cui la banca ha acquisito o perduto la disponibilità dei relativi importi, oppure in difetto con la valuta del giorno dell'operazione effettuata dall'utente; il tutto con rivalutazione monetari;
nominando fin da ora come proprio
CTP la Dr.ssa con Studio professionale in Galatina (LE) alla Via Pascoli 2 Persona_1
• il sottoscritto dichiara che, ai fini della sottoposizione al pagamento del contributo unificato, il valore della presente controversia è di € 22.397,66”.
In particolare, l'attore ha assunto: di avere esperito, con esito negativo per la mancata partecipazione della parte convenuta, il procedimento di mediazione obbligatoria ex D.lgs. n. 28/2010 e s.m. nell'ambito del giudizio civile n. 549/2023 proposto innanzi a questo Tribunale, avente ad oggetto le medesime questioni prospettate in questo procedimento, definitosi con sentenza n. 549/2023 di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione nel termine assegnato dal Giudice;
che a partire dall'anno 2008 aveva intrattenuto, e ancora intratteneva, con il CP_1 CP_1 il rapporto di conto corrente n. 2430-6 assistito da un'apertura di credito per elasticità di
[...] cassa;
che il saldo di tale rapporto andava rideterminato, considerata: (a) l'illegittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto e, in ogni caso, l'inosservanza della pagina 4 di 10 condizione di reciprocità, in ragione della diversa misura dei tassi attivi e passivi;
(b) la violazione dell'art. 117 TUB;
(c) la violazione dell'art. 118 TUB;
(d) superamento del tasso soglia usura nei dodici trimestri indicati nell'atto di citazione.
Il si è costituito eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità delle Controparte_1 domande attoree, non risultando esperito il procedimento di mediazione;
nel merito, ha contestato le difese avversarie, stante la loro assoluta genericità e infondatezza in fatto ed in diritto, chiedendo, pertanto, l'accogliendo delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, in via pregiudiziale o preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta per mancato esperimento del procedimento di mediazione, per i motivi tutti esposti nel presente atto. in via subordinata preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta da parte attrice relativamente ai presunti illegittimi addebiti sul conto corrente n. 519/010/00002430-6, atteso che detto rapporto risulta ancora aperto ed attivo;
nel merito: respingersi in ogni caso le domande tutte formulate dalla società attrice perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti nel presente atto.
In via istruttoria: rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi illustrati in narrativa. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Con ogni riserva di merito e istruttoria”.
Depositate le memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c. e respinta l'istanza di una c.t.u. contabile richiesta dall'attore, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 4.11.2025.
DIRITTO
1) Sull'eccezione di improcedibilità delle domande attoree
La ha eccepito l'improcedibilità delle domande attoree per non Controparte_3 essere stato preventivamente esperito il procedimento di mediazione, sebbene si tratti di una controversia in materia di contratti bancari. In particolare, la convenuta ha contestato che il verbale negativo di mediazione del procedimento esperito nell'ambito del giudizio civile n.
549/2023 non possa costituire prova dell'assolvimento della condizione di procedibilità delle domande qui proposte, non risultando dimostrato che quel procedimento di mediazione vertesse sul medesimo oggetto di questo giudizio ed essendo stato il medesimo incardinato tardivamente,
“senza alcuna autorizzazione di rimessione in termini”. pagina 5 di 10 Tale tesi non convince.
L'attore ha depositato sia il verbale negativo di mediazione del procedimento esperito nell'ambito del giudizio civile n. 549/2023 (doc. 1 dell'atto di citazione), che la sentenza di improcedibilità delle domande attoree emessa nell'ambito della predetta causa (documento non numerato allegato all'atto di citazione). La lettura congiunta dei predetti documenti consente di affermare che quel procedimento di mediazione verteva sul medesimo oggetto di questo giudizio, considerato che in questa causa sono state riproposte le medesime domande formulate in quel giudizio. Ora, se è vero che rispetto alla causa n. 549/2023 quel procedimento di mediazione era stato incardinato tardivamente, essendo stato espletato oltre il termine assegnato, in relazione a questo giudizio, quel medesimo procedimento costituisce prova dell'assolvimento della condizione di procedibilità, risultando ora espletata la mediazione obbligatoria.
2) Sulle violazioni contestate.
L'attore ha contestato: (1) l'illegittimità della pattuizione anatocistica per essere l'anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c. e per difetto della pari reciprocità della capitalizzazione dei tassi debitori e creditori, considerato che il tasso pattuito sul conto in passivo si accresce esponenzialmente, a differenza di quello sul conto in attivo;
(2) la violazione dell'art. 117 TUB;
(3) la violazione dell'art. 118 TUB;
(4) il superamento del tasso soglia usura nei dodici trimestri indicati nell'atto di citazione.
2.1) Sull'anatocismo
Come è noto, la pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto è assolutamente legittima per tutti i contratti che siano stati stipulati successivamente alla delibera del CICR del 09.02.2000. Infatti, l'art. 120 del TUB ha previsto che fossero demandate al CICR le modalità e i criteri per la produzione degli interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In adempimento di tale previsione normativa, con la citata delibera del 09.02.2000 è stata, di fatto, rimessa alla libera volontà delle parti la determinazione della periodicità degli interessi, disponendo la stessa periodicità sia per gli interessi a credito, che per gli interessi a debito. Controparte_1 conformemente a quanto stabilito dall'art. 120 TUB e nella delibera CICR, ha applicato, al rapporto in oggetto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi con la stessa periodicità trimestrale sia per gli interessi creditori, che per quelli debitori.
Nel caso di specie, il rapporto contrattuale è stato negoziato tra le parti successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR del 09.02.2000 e, precisamente, in data 02.03.2009, come emerge dal contratto di conto corrente di corrispondenza n. 519/010/00002430-6 (doc. 1 pagina 6 di 10 della comparsa di costituzione) e in sede di sottoscrizione contrattuale è stata espressamente pattuita la regola della reciprocità della capitalizzazione trimestrale delle competenze a credito e a debito (art. 10 delle Condizioni Generali regolanti il rapporto di conto corrente di corrispondenza). Tale pattuizione è stata oggetto di approvazione specifica (doc. 1 cit.).
Quanto alla diversità dei tassi creditori e debitori pattuiti, valga osservare, anzitutto, che la disciplina in materia di anatocismo bancario non prevede una proporzionalità fra tassi di interesse attivi e passivi o che la misura del tasso attivo corrisponda ad una certa soglia, restando dunque rimessa alla volontà delle parti la determinazione del tasso creditore (Trib. Genova 31.5.2016;
Trib. Milano 17.1.2017; Trib. Padova 10.5.2017; Trib. Brescia 5.7.2017). Ciò costo, nel caso di specie l'attore si è limitato ad affermare, del tutto genericamente, che “le clausole contrattuali che disciplinano la capitalizzazione trimestrale a favore della banca ed a favore del correntista non rispettano affatto la suddetta condizione di reciprocità. Infatti il tasso sul conto in passivo pattuito si accresce esponenzialmente sulla base del ricalcolo che tenga conto della capitalizzazione trimestrale, delle C.M.S e di tutti gli accessori e commissioni “caricate” sui conti stessi (ancor più se considerati un unico conto e sommando le voci di spese e commissioni tutte). Invece, il tasso sul conto in attivo, non ottiene alcun incremento a seguito di capitalizzazione trimestrale (cfr all.ti in atti). A ben vedere la capitalizzazione, in tal caso, non apporta alcun incremento, diversamente da quanto previsto a favore della banca”. Nell'atto di citazione difetta, dunque, ogni riferimento alla clausola contrattuale illegittima, alle rimesse compiute in esecuzione della medesima e anche alla indicazione della somma complessivamente ritenuta non dovuta. Per quanto sinora esposto e per quanto si dirà in appresso, il motivo di doglianza formulato sul punto è infondato.
2.2), 2.3), 2.4.) Sulle altre doglianze.
In virtù dei principi generali di ripartizione dell'onere della prova nel processo civile, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione, o anche solo per l'accertamento di asseriti indebiti, ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell'azione promossa, non potendo limitarsi ad allegazioni generiche.
In particolare, nel caso specifico dei contratti bancari, la parte che deduce la contrarietà a norme imperative di determinate condizioni contrattuali affermando il carattere indebito delle operazioni eseguite, ha l'onere, sotto il profilo delle allegazioni, di indicare la clausola contrattuale illegittima o il comportamento illegittimo della banca, la rimessa compiuta in esecuzione della clausola o del comportamento illegittimo, la data dell'addebito e il procedimento matematico pagina 7 di 10 tramite il quale perviene all'indicazione della somma complessivamente ritenuta non dovuta.
Solo in tal modo, la banca può esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
Ad esempio, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, come nel caso in esame, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato, unitamente ai criteri di determinazione dello stesso, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, nonché
l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura;
infine, occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari. In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto sia con i principi del processo civile, che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda (art. 163 c.p.c.), che con la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.), impedendo alla controparte l'approntamento di una efficace difesa giudiziale e rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
Gli elementi di fatto costituenti le ragioni della domanda, poi, devono risultare esclusivamente dall'atto di citazione. L'onere assertivo, quindi, non può ritenersi soddisfatto con il solo mero e generico richiamo alla consulenza di parte (doc. 5 dell'atto di citazione) che, peraltro, nel caso di specie è scarsamente intellegibile, atteso che, essendo priva di allegati e di richiami specifici ai documenti esaminati, non consente di comprendere su quale documentazione sia stata eseguita.
Secondo la S.C., difatti, nel caso in cui si controverta su un diritto di credito, necessariamente eterodeterminato, è richiesta, “stante l'esigenza del convenuto di apprestare le proprie difese, la puntuale osservanza dell'art. 164, comma quarto, cod. proc. civ., con l'esatta individuazione del
"petitum" e della "causa petendi" attraverso la corretta ed esaustiva esposizione dei fatti, a tale scopo non potendosi tenere conto della documentazione allegata dall'attore all'atto di citazione poiché la relativa produzione, a norma dell'art. 165 cod. proc. civ., avviene successivamente, al momento della sua costituzione con finalità meramente probatorie” (Cass. n. 29241/2008).
Nel caso di specie la domanda attrice, lungi dall'esporre la disciplina negoziale del rapporto con la banca o il dettaglio delle censure mosse nei confronti di tale rapporto, si limita ad esporre concetti generali, solo meramente enunciati, senza alcuna indicazione specifica riferita allo svolgimento del rapporto bancario per cui è causa. In particolare, difetta completamente, nell'atto di citazione, l'indicazione delle clausole contrattuali illegittime o del comportamento illegittimo della banca, delle rimesse compiute in esecuzione delle clausole o dei comportamenti illegittimi, delle date degli addebiti e delle somme complessivamente ritenute non dovute, dei tassi di pagina 8 di 10 interesse applicati e dei tassi soglia nei vari periodi. Tutte le doglianze, in conclusione, non contengono alcun aggancio al contratto stipulato con la banca o al concreto svolgimento del rapporto, risolvendosi l'atto di citazione nel richiamo di norme e precedenti giurisprudenziali.
Peraltro, neppure a fronte delle precise contestazioni sollevate dalla banca nella comparsa di costituzione, l'attore ha integrato le proprie difese, limitandosi nella memoria ex art. 171 ter n. 1
c.p.c. a ribadire i medesimi concetti generali esposti già nell'atto di citazione, così avvalorando il convincimento che l'atto proposto sia stato utilizzato per la proposizione di altre cause in riferimento a diversi rapporti, come confermato, per altro, dai refusi presenti nella prima memoria, ove si legge che “Prive di pregio giuridico appaiono le valutazioni di controparte in merito all'eccezione di prescrizione”, di cui invece non vi è traccia nella comparsa di costituzione.
E' poi evidente che ad una siffatta carenza assertiva e probatoria la parte non può supplire richiedendo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio contabile che, quale mezzo di valutazione degli elementi di prova acquisiti, deve avere ad oggetto accertamenti per quanto possibile specifici, dato che un quesito eccessivamente generico costituirebbe pur sempre un'indagine meramente esplorativa e, dunque, inammissibile. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere a eludere l'onere di allegazione e prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate.
Ne consegue l'inammissibilità della consulenza tecnica richiesta dall'attore, perché tesa a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non dedotti, né provati (Cass 26/02/2003, n. 2887).
Pertanto, e concludendo, le domande attoree sono infondate e, pertanto, vanno respinte.
3) Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano, per le quattro fasi in cui si è articolato il giudizio, nella misura indicata nel dispositivo, sulla base dei parametri medi delle fasi di studio, introduttiva e decisoria, e di quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività in senso stretto, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge le domande formulate da contro Parte_1 Controparte_1
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 Controparte_1 liquida in euro 4.237,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, c.p.a. e i.v.a..
Reggio Emilia, 5.11.2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 811/2025 r.g. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avvocato SERGIO CAPOROTUNDO Parte_1 presso il cui studio in ARNESANO (LE), VIA INDENNITATE, N. 16, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro rappresentato e difeso dall'Avvocato EDOARDO Controparte_1
DEGL'INCERTI TOCCI presso il cui studio in REGGIO EMILIA, VIA VITTORIO VENETO,
N. 5, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 4.11.2025.
FATTO
Il sig. ha convenuto in giudizio il per sentire accogliere Parte_1 Controparte_1 le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità del contratto di conto corrente ordinario n. 2430-
6 assistito da una apertura di credito per elasticità di cassa, intrattenuto con CP_2
particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione degli interessi anatocistici
[...] trimestrali e/o al tasso ultra legale applicato e sul calcolo delle competenze a debito, anch'esso computato trimestralmente;
pagina 2 di 10 • Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli art. 1284, 1346, 2697 e
1418 comma 2 del codice civile, dell'art. 7 comma 3, in riferimento alle condizioni generali del contratto di conto corrente impugnati relativo alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultra legali applicati durante l'intero rapporto e dell'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284 comma 3c.c. degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
• Accertare e dichiarare la violazione da parte della banca convenuta in persona del suo rappresentante legale pro-tempore delle regole di correttezza e buona fede nell'intero rapporto di conto corrente intercorso con la società attrice;
• Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, per violazione degli artt. 1283,2697 e 1418 comma 2 e delle clausole di cui alle condizioni generali contratti impugnati in relazione alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, competenze, spese ed oneri applicati sino alla data per cui vi è causa e per l'effetto dichiarare l'inefficacia di ogni qualsivoglia capitalizzazione di interessi nel rapporto contrattuale in esame;
• Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 in riferimento agli addebiti su c/c per commissioni sul massimo scoperto trimestrale;
comunque prive di causa negoziale;
• Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, per violazione degli art. 1284, 1346, 2697 e
1418 comma 2, degli addebiti di interessi ultra legali applicati nel corso del rapporto di conto corrente sulla differenza in giorni – tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data rispettiva valuta, nonché per la mancanza di giustificazione causale;
• Accertare e dichiarare, la declaratoria di nullità del contratto impugnato, e previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare – avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazione, con l'eliminazione delle commissioni di massimo scoperto e di tutti gli interessi computati sulla differenza in giorni
– tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data rispettiva valuta;
• Determinare il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari;
• Accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.), la nullità e
l'inefficacia di ogni pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenza in violazione al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il
c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli art. 1339 e
1419 comma 2 del c.c. dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
pagina 3 di 10 • Determinare l'esatto dare avere tra le parti in base al risultato del ricalcolo che verrà effettuato in sede di CTU tecnico–bancaria e sulla base della documentazione in atti;
• condannare la convenuta al pagamento delle spese, competenze del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore anticipatario
IN VIA ISTRUTTORIA DISPORRE perizia contabile (C.T.U.) avente per oggetto i seguenti quesiti: “con riferimento al rapporto impugnato,
• a) CALCOLARE la durata solare dell'intera apertura di credito tra le parti in causa;
• b) CALCOLARE la scopertura media in linea capitale;
• c)CALCOLARE l'ammontare delle competenze complessivamente addebitate nel corso degli interi rapporti;
• d) CALCOLARE il tasso di interesse effettivo globale medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso – soglia secondo i criteri dettati esclusivamente dalla
Legge 108/1996 ed art 6444 c.p.
• e) DETERMINARE l'effettivo dare – avere sino alla data di esecuzione della CTU, aggiungendo al capitale effettivamente erogato nel tempo dalla banca gli interessi al tasso legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione delle non convenute c.m.s. trimestrali, computando le valute delle singole operazioni dal giorno in cui la banca ha acquisito o perduto la disponibilità dei relativi importi, oppure in difetto con la valuta del giorno dell'operazione effettuata dall'utente; il tutto con rivalutazione monetari;
nominando fin da ora come proprio
CTP la Dr.ssa con Studio professionale in Galatina (LE) alla Via Pascoli 2 Persona_1
• il sottoscritto dichiara che, ai fini della sottoposizione al pagamento del contributo unificato, il valore della presente controversia è di € 22.397,66”.
In particolare, l'attore ha assunto: di avere esperito, con esito negativo per la mancata partecipazione della parte convenuta, il procedimento di mediazione obbligatoria ex D.lgs. n. 28/2010 e s.m. nell'ambito del giudizio civile n. 549/2023 proposto innanzi a questo Tribunale, avente ad oggetto le medesime questioni prospettate in questo procedimento, definitosi con sentenza n. 549/2023 di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione nel termine assegnato dal Giudice;
che a partire dall'anno 2008 aveva intrattenuto, e ancora intratteneva, con il CP_1 CP_1 il rapporto di conto corrente n. 2430-6 assistito da un'apertura di credito per elasticità di
[...] cassa;
che il saldo di tale rapporto andava rideterminato, considerata: (a) l'illegittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto e, in ogni caso, l'inosservanza della pagina 4 di 10 condizione di reciprocità, in ragione della diversa misura dei tassi attivi e passivi;
(b) la violazione dell'art. 117 TUB;
(c) la violazione dell'art. 118 TUB;
(d) superamento del tasso soglia usura nei dodici trimestri indicati nell'atto di citazione.
Il si è costituito eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità delle Controparte_1 domande attoree, non risultando esperito il procedimento di mediazione;
nel merito, ha contestato le difese avversarie, stante la loro assoluta genericità e infondatezza in fatto ed in diritto, chiedendo, pertanto, l'accogliendo delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, in via pregiudiziale o preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta per mancato esperimento del procedimento di mediazione, per i motivi tutti esposti nel presente atto. in via subordinata preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta da parte attrice relativamente ai presunti illegittimi addebiti sul conto corrente n. 519/010/00002430-6, atteso che detto rapporto risulta ancora aperto ed attivo;
nel merito: respingersi in ogni caso le domande tutte formulate dalla società attrice perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti nel presente atto.
In via istruttoria: rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi illustrati in narrativa. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Con ogni riserva di merito e istruttoria”.
Depositate le memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c. e respinta l'istanza di una c.t.u. contabile richiesta dall'attore, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 4.11.2025.
DIRITTO
1) Sull'eccezione di improcedibilità delle domande attoree
La ha eccepito l'improcedibilità delle domande attoree per non Controparte_3 essere stato preventivamente esperito il procedimento di mediazione, sebbene si tratti di una controversia in materia di contratti bancari. In particolare, la convenuta ha contestato che il verbale negativo di mediazione del procedimento esperito nell'ambito del giudizio civile n.
549/2023 non possa costituire prova dell'assolvimento della condizione di procedibilità delle domande qui proposte, non risultando dimostrato che quel procedimento di mediazione vertesse sul medesimo oggetto di questo giudizio ed essendo stato il medesimo incardinato tardivamente,
“senza alcuna autorizzazione di rimessione in termini”. pagina 5 di 10 Tale tesi non convince.
L'attore ha depositato sia il verbale negativo di mediazione del procedimento esperito nell'ambito del giudizio civile n. 549/2023 (doc. 1 dell'atto di citazione), che la sentenza di improcedibilità delle domande attoree emessa nell'ambito della predetta causa (documento non numerato allegato all'atto di citazione). La lettura congiunta dei predetti documenti consente di affermare che quel procedimento di mediazione verteva sul medesimo oggetto di questo giudizio, considerato che in questa causa sono state riproposte le medesime domande formulate in quel giudizio. Ora, se è vero che rispetto alla causa n. 549/2023 quel procedimento di mediazione era stato incardinato tardivamente, essendo stato espletato oltre il termine assegnato, in relazione a questo giudizio, quel medesimo procedimento costituisce prova dell'assolvimento della condizione di procedibilità, risultando ora espletata la mediazione obbligatoria.
2) Sulle violazioni contestate.
L'attore ha contestato: (1) l'illegittimità della pattuizione anatocistica per essere l'anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c. e per difetto della pari reciprocità della capitalizzazione dei tassi debitori e creditori, considerato che il tasso pattuito sul conto in passivo si accresce esponenzialmente, a differenza di quello sul conto in attivo;
(2) la violazione dell'art. 117 TUB;
(3) la violazione dell'art. 118 TUB;
(4) il superamento del tasso soglia usura nei dodici trimestri indicati nell'atto di citazione.
2.1) Sull'anatocismo
Come è noto, la pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto è assolutamente legittima per tutti i contratti che siano stati stipulati successivamente alla delibera del CICR del 09.02.2000. Infatti, l'art. 120 del TUB ha previsto che fossero demandate al CICR le modalità e i criteri per la produzione degli interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In adempimento di tale previsione normativa, con la citata delibera del 09.02.2000 è stata, di fatto, rimessa alla libera volontà delle parti la determinazione della periodicità degli interessi, disponendo la stessa periodicità sia per gli interessi a credito, che per gli interessi a debito. Controparte_1 conformemente a quanto stabilito dall'art. 120 TUB e nella delibera CICR, ha applicato, al rapporto in oggetto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi con la stessa periodicità trimestrale sia per gli interessi creditori, che per quelli debitori.
Nel caso di specie, il rapporto contrattuale è stato negoziato tra le parti successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR del 09.02.2000 e, precisamente, in data 02.03.2009, come emerge dal contratto di conto corrente di corrispondenza n. 519/010/00002430-6 (doc. 1 pagina 6 di 10 della comparsa di costituzione) e in sede di sottoscrizione contrattuale è stata espressamente pattuita la regola della reciprocità della capitalizzazione trimestrale delle competenze a credito e a debito (art. 10 delle Condizioni Generali regolanti il rapporto di conto corrente di corrispondenza). Tale pattuizione è stata oggetto di approvazione specifica (doc. 1 cit.).
Quanto alla diversità dei tassi creditori e debitori pattuiti, valga osservare, anzitutto, che la disciplina in materia di anatocismo bancario non prevede una proporzionalità fra tassi di interesse attivi e passivi o che la misura del tasso attivo corrisponda ad una certa soglia, restando dunque rimessa alla volontà delle parti la determinazione del tasso creditore (Trib. Genova 31.5.2016;
Trib. Milano 17.1.2017; Trib. Padova 10.5.2017; Trib. Brescia 5.7.2017). Ciò costo, nel caso di specie l'attore si è limitato ad affermare, del tutto genericamente, che “le clausole contrattuali che disciplinano la capitalizzazione trimestrale a favore della banca ed a favore del correntista non rispettano affatto la suddetta condizione di reciprocità. Infatti il tasso sul conto in passivo pattuito si accresce esponenzialmente sulla base del ricalcolo che tenga conto della capitalizzazione trimestrale, delle C.M.S e di tutti gli accessori e commissioni “caricate” sui conti stessi (ancor più se considerati un unico conto e sommando le voci di spese e commissioni tutte). Invece, il tasso sul conto in attivo, non ottiene alcun incremento a seguito di capitalizzazione trimestrale (cfr all.ti in atti). A ben vedere la capitalizzazione, in tal caso, non apporta alcun incremento, diversamente da quanto previsto a favore della banca”. Nell'atto di citazione difetta, dunque, ogni riferimento alla clausola contrattuale illegittima, alle rimesse compiute in esecuzione della medesima e anche alla indicazione della somma complessivamente ritenuta non dovuta. Per quanto sinora esposto e per quanto si dirà in appresso, il motivo di doglianza formulato sul punto è infondato.
2.2), 2.3), 2.4.) Sulle altre doglianze.
In virtù dei principi generali di ripartizione dell'onere della prova nel processo civile, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione, o anche solo per l'accertamento di asseriti indebiti, ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell'azione promossa, non potendo limitarsi ad allegazioni generiche.
In particolare, nel caso specifico dei contratti bancari, la parte che deduce la contrarietà a norme imperative di determinate condizioni contrattuali affermando il carattere indebito delle operazioni eseguite, ha l'onere, sotto il profilo delle allegazioni, di indicare la clausola contrattuale illegittima o il comportamento illegittimo della banca, la rimessa compiuta in esecuzione della clausola o del comportamento illegittimo, la data dell'addebito e il procedimento matematico pagina 7 di 10 tramite il quale perviene all'indicazione della somma complessivamente ritenuta non dovuta.
Solo in tal modo, la banca può esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
Ad esempio, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, come nel caso in esame, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato, unitamente ai criteri di determinazione dello stesso, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, nonché
l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura;
infine, occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari. In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto sia con i principi del processo civile, che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda (art. 163 c.p.c.), che con la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.), impedendo alla controparte l'approntamento di una efficace difesa giudiziale e rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
Gli elementi di fatto costituenti le ragioni della domanda, poi, devono risultare esclusivamente dall'atto di citazione. L'onere assertivo, quindi, non può ritenersi soddisfatto con il solo mero e generico richiamo alla consulenza di parte (doc. 5 dell'atto di citazione) che, peraltro, nel caso di specie è scarsamente intellegibile, atteso che, essendo priva di allegati e di richiami specifici ai documenti esaminati, non consente di comprendere su quale documentazione sia stata eseguita.
Secondo la S.C., difatti, nel caso in cui si controverta su un diritto di credito, necessariamente eterodeterminato, è richiesta, “stante l'esigenza del convenuto di apprestare le proprie difese, la puntuale osservanza dell'art. 164, comma quarto, cod. proc. civ., con l'esatta individuazione del
"petitum" e della "causa petendi" attraverso la corretta ed esaustiva esposizione dei fatti, a tale scopo non potendosi tenere conto della documentazione allegata dall'attore all'atto di citazione poiché la relativa produzione, a norma dell'art. 165 cod. proc. civ., avviene successivamente, al momento della sua costituzione con finalità meramente probatorie” (Cass. n. 29241/2008).
Nel caso di specie la domanda attrice, lungi dall'esporre la disciplina negoziale del rapporto con la banca o il dettaglio delle censure mosse nei confronti di tale rapporto, si limita ad esporre concetti generali, solo meramente enunciati, senza alcuna indicazione specifica riferita allo svolgimento del rapporto bancario per cui è causa. In particolare, difetta completamente, nell'atto di citazione, l'indicazione delle clausole contrattuali illegittime o del comportamento illegittimo della banca, delle rimesse compiute in esecuzione delle clausole o dei comportamenti illegittimi, delle date degli addebiti e delle somme complessivamente ritenute non dovute, dei tassi di pagina 8 di 10 interesse applicati e dei tassi soglia nei vari periodi. Tutte le doglianze, in conclusione, non contengono alcun aggancio al contratto stipulato con la banca o al concreto svolgimento del rapporto, risolvendosi l'atto di citazione nel richiamo di norme e precedenti giurisprudenziali.
Peraltro, neppure a fronte delle precise contestazioni sollevate dalla banca nella comparsa di costituzione, l'attore ha integrato le proprie difese, limitandosi nella memoria ex art. 171 ter n. 1
c.p.c. a ribadire i medesimi concetti generali esposti già nell'atto di citazione, così avvalorando il convincimento che l'atto proposto sia stato utilizzato per la proposizione di altre cause in riferimento a diversi rapporti, come confermato, per altro, dai refusi presenti nella prima memoria, ove si legge che “Prive di pregio giuridico appaiono le valutazioni di controparte in merito all'eccezione di prescrizione”, di cui invece non vi è traccia nella comparsa di costituzione.
E' poi evidente che ad una siffatta carenza assertiva e probatoria la parte non può supplire richiedendo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio contabile che, quale mezzo di valutazione degli elementi di prova acquisiti, deve avere ad oggetto accertamenti per quanto possibile specifici, dato che un quesito eccessivamente generico costituirebbe pur sempre un'indagine meramente esplorativa e, dunque, inammissibile. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere a eludere l'onere di allegazione e prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate.
Ne consegue l'inammissibilità della consulenza tecnica richiesta dall'attore, perché tesa a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non dedotti, né provati (Cass 26/02/2003, n. 2887).
Pertanto, e concludendo, le domande attoree sono infondate e, pertanto, vanno respinte.
3) Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano, per le quattro fasi in cui si è articolato il giudizio, nella misura indicata nel dispositivo, sulla base dei parametri medi delle fasi di studio, introduttiva e decisoria, e di quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività in senso stretto, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge le domande formulate da contro Parte_1 Controparte_1
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 Controparte_1 liquida in euro 4.237,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, c.p.a. e i.v.a..
Reggio Emilia, 5.11.2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
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