Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00048/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00581/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SA
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 581 del 2025, proposto da:
O.P.A.S. – Organizzazione Produttori Agricoltori Sardi - Terrantiga S.C.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- RG SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Serra e Maristella Firinu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Regione Autonoma della SA, non costituita in giudizio;
nei confronti
Società Semplice Agricola Tenute Rossini, RT CH e EL OI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- della nota RG prot. n. 92498 del 19.12.2024 (doc. 3);
- del provvedimento a firma del Direttore del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA RG prot. n. 888 del 9.01.2025 (doc. 5);
- della Determina del Direttore Generale RG prot. n. 2336 del 12.05.2025 (doc. 7);
- della Determina del Direttore del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMPA RG prot. n. 433 del 28.01.2025 e della graduatoria allegata (doc. 5 bis).
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RG SA.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. Antonio LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La O.P.A.S. – Organizzazione Produttori Agricoltori Sardi - Terrantiga S.c.r.l. (da qui in poi soltanto OPAS”), odierna ricorrente, operante nel settore dell’apicoltura, ha presentato il 22 novembre 2024 una domanda di aiuto nell’ambito del Bando “SOTTO PROGRAMMA APISTICO REGIONALE AZIONI A1 e A2 (Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori pratiche, anche attraverso la messa in rete, per gli apicoltori e le organizzazioni di apicoltori) AZIONI B1, B2, B3, B4, B5 (Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali) AZIONE F1 (Attività di informazione e promozione) ANNUALITÀ 2024-2025” .
Il bando della procedura richiedeva, con riferimento agli investimenti materiali proposti a contributo, la presentazione di “tre preventivi confrontabili tra loro e resi da ditte offerenti specializzate e indipendenti, ed un quadro di raffronto in cui è indicata la scelta effettuata” .
Con nota 19 dicembre 2024, prot. n. 92498, RG SA (da qui in poi soltanto “RG”) le ha comunicato l’esistenza di motivi ostativi all’accoglimento della richiesta.
Pur a fronte delle osservazioni proposte dall’interessata, con provvedimento 9 gennaio 2025, prot. n. 888, la domanda di contributo è stata respinta, con la conseguente approvazione -giusta determinazione 28 gennaio 2025, n. 433- della graduatoria finale delle domande ammesse senza includervi quella di OPAS.
A fondamento di tale decisione RG ha evidenziato l’esistenza di legami tra due cooperative che avevano redatto altrettanti preventivi prodotti da OPAS a fondamento della propria richiesta, che sarebbero, pertanto, inattendibili, nonché l’inammissibilità a contributo di alcune categorie merceologiche indicate nella domanda e la complessiva genericità e inattendibilità della relazione allegata.
Con determinazione 12 maggio 2025, prot. n. 2336, il Direttore Generale di RG ha respinto il ricorso gerarchico presentato da OPAS, confermando l’impianto motivazionale a fondamento del contestato provvedimento di diniego.
Con il ricorso ora in esame OPAS ha impugnato tali esiti procedimentali, deducendo censure che saranno di seguito esaminate.
Si è costituita in giudizio RG, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 30 luglio 2025, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta in ricorso, la trattazione della causa è stata rinviata al merito.
Dopo il deposito di memorie difensive, alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con il primo motivo parte ricorrente contesta la motivazione sulla base della quale è stato respinto il proprio ricorso gerarchico laddove conferma l’esistenza di legami tra TA e PR, le due cooperative che avevano redatto altrettanti preventivi prodotti a fondamento della richiesta di contributo.
L’Amministrazione resistente aveva, a tal fine, valorizzato il fatto che le due cooperative avevano in comune la sede di via Guerrizzo n. 2 a Campobasso (ove, in specie, TA aveva la propria sede legale e PR aveva una sede secondaria), il fatto che un consigliere di TA svolgeva anche le funzioni di preposto in PR, nonché l’esistenza di incongruenze cronologiche inficianti i loro preventivi, quali “numerazioni non coerenti con le date di emissione tale da rendere evidente un uso promiscuo nella emissione dei preventivi, sintomo evidente della complementarità di attività fra le due summenzionate ditte ”.
Secondo la ricorrente, invece, tali elementi non sarebbero sufficienti ad inficiare l’attendibilità dei preventivi, ragion per cui la decisione di RG sarebbe viziata da difetto di motivazione.
Tale censura è fondata, avendo la ricorrente indicato delle concorrenti circostanze di fatto, in sé non specificamente contestate da controparte, che portano a escludere la concreta rilevanza degli elementi sopra descritti, in particolare:
- all’indirizzo di via Guerrizzo n. 2 in Campobasso aveva sede, oltre alle due cooperative sopra descritte, anche la Confcooperative Molise, organismo associativo del settore, il che rende ragionevole che entrambe le suddette cooperative avessero ivi fissato la propria sede per legittime ragioni organizzative, tanto più se si considera che PR aveva a quell’indirizzo una sede secondaria, non quella principale/legale;
- il consigliere di TA cui ha fatto riferimento RG svolgeva in seno a Conpaproa il ruolo di “preposto”, sostanzialmente subordinato e, come tale, insuscettibile di attribuirgli effettivi poteri decisionali;
- l’esistenza di profili di “disordine” nella redazione dei preventivi, ugualmente, non è di per sé indicativo dell’esistenza di legami tra le imprese che li hanno redatti ovvero di inattendibilità dei preventivi stessi.
Pertanto la conclusione cui è giunta l’Amministrazione resistente, circa l’esistenza di un sostanziale collegamento tra le cooperative che avevano redatto i preventivi, non appare supportata da elementi motivazionali sufficienti, anche considerato che, secondo il prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, l’onere di provare l’esistenza di un unico centro decisionale sostanziale grava sull’amministrazione procedente (si veda, ex multis , Consiglio di Stato, Sez. V, 30 giugno 2022, n. 5438).
Con il secondo motivo la ricorrente contesta la ritenuta inammissibilità a contributo delle spese per l’acquisto di utensili funzionali alla conservazione dell’idromele.
Deve premettersi che tale rilievo scaturisce dal fatto che, secondo RG, “nella relazione di progetto al punto “Altri prodotti dell’alveare” si fa riferimento esclusivamente a “pappa reale, polline, cera” , senza riferimenti all’idromele e all’aceto di miele (così, testualmente, la motivazione contestata).
Parte ricorrente contesta tale conclusione, evidenziando che la necessità delle attrezzature destinate alla produzione di idromele risultava, comunque, dalla domanda di contributo.
Tale censura è condivisibile, posto che il riferimento all’obiettivo di produrre idromele emerge effettivamente, nella domanda di contributo (doc. 1), esattamente a pag. 2, voce “B51 PR” , nonché nella relazione integrativa (doc. 10), esattamente a pag. 6, secondo cui “l’attrezzatura da noi richiesta serve per produrre idromele, attraverso passaggi in botte e in bottiglie, sia con la produzione di liquidi fermi che spumantizzati” .
Con la terza censura la ricorrente contesta il rilievo di RG relativo all’esistenza di “cancellature” nel preventivo fornito dalla ditta Wet-Themplate.
La censura è fondata, potendosi condividere l’assunto che l’esistenza di cancellature e imprecisioni non rende di per sé inattendibile un preventivo, in generale e tanto più nel caso ora in esame, ove la ricorrente aveva, poi, ripresentato, lo stesso preventivo “identico nel contenuto e di “forma” più ordinata” (così, testualmente, in ricorso, ove si fa riferimento alla nuova copia del medesimo preventivo quale doc. 9).
Con la quarta censura si contesta la motivazione della ritenuta inammissibilità a contributo della spesa per l’acquisto del software gestionale Passepartout , riguardo al quale RG ha rilevato che “Per quanto riguarda il rinnovo della licenza del software "Passepartout" si conferma che nessuno dei tre preventivi è relativo al rinnovo di licenza d’uso, spesa non prevista dal bando, e che viceversa quello scelto è riferito all’acquisto ex novo di un software identico a quello finanziato nell’annualità 2023/2024” .
La censura è fondata.
Difatti il bando della procedura, in relazione alla “Azione B5” (pagg. 23 e 24), ammetteva a contributo le spese per “acquisto di attrezzature e sistemi di gestione (hardware/software esclusi pc, tablet e calcolatori )”, senza escludere -il che, peraltro, non avrebbe avuto senso- il rinnovo di software preesistenti, i quali ben possono risultare funzionali allo svolgimento dell’attività aziendale quanto dei software completamente nuovi.
Pertanto OPAS ha legittimamente proposto a contributo l’acquisto di un software analogo ad altro già finanziato negli anni precedenti con validità annuale, senza in ciò trovare ostacolo nelle previsioni del bando.
Con la quinta censura OPAS contesta la motivazione della ritenuta inammissibilità a contributo della spesa per l’acquisto del macchinario “Krem 200 litri riscaldato marca Konigin” , laddove secondo RG non i preventivi a tal fine prodotti da OPAS sarebbero inidonei in quanto: “…è pur vero che l'oggetto sociale della ditta General Wood include la commercializzazione di materiale apistico ma non certo il macchinario “Krem 200 litri riscaldato marca Konigin” in quanto la ditta commercializza manufatti in legno (il nome wood nella denominazione sociale probabilmente non è fortuitamente inserito) come, nel caso specifico, arnie. Per quanto riguarda la ditta Tullapi, nonostante il ricorrente dichiari che l'oggetto sociale non rappresenti un vincolo rispetto alle attività esercitabili e che quindi la ditta ben potrebbe vendere il suddetto macchinario pur non essendone prevista la commercializzazione, non si comprende allora come la ditta stessa abbia ritenuto di apportare modifiche all’attività aziendale con una denuncia di modifica inserita e individuabile dalla mera lettura della visura camerale, in data 07.01.2025, e riguardante per l’appunto il “commercio all’ingrosso di macchinari attrezzature e accessori per l’attività agricola” prima non presente e potenzialmente pletorica e ininfluente secondo l’ipotesi del ricorrente testé illustrata” .
La censura è fondata in quanto l’estraneità all’oggetto sociale non priva automaticamente l’atto della propria normale efficacia nei confronti dei terzi (cfr. Cassazione n. 31663/2019), né rende automaticamente inattendibile il preventivo, soprattutto, più nei casi, come quello ora in esame, in cui il bene oggetto del preventivo rientri in un settore merceologico presumibilmente affine all’oggetto sociale del soggetto che ha redatto il preventivo stesso.
Con la sesta censura la ricorrente contesta la frase “di chiusura” del provvedimento di diniego del ricorso gerarchico, laddove si afferma esattamente che “Infine, rispetto ai residuali altri punti, nel ricapitolare, a modo di glossa, che la relazione di descrizione del programma di assistenza tecnica non è dettagliata e non fornisce informazioni sufficienti sulle attività proposte, sulle fasi del progetto, sul cronoprogramma e i destinatari del servizio; che le attività proposte (es. consulenza specialistica) non sono giustificate adeguatamente e alcune di esse sono obbligatorie per legge e quindi non finanziabili; che le metodiche proposte non rispettano le finalità del bando, che richiede la diffusione di buone prassi apistiche e non azioni obbligatorie per legge, si ribadisce quanto contenuto nel provvedimento n. 0000888 impugnato” .
Secondo la ricorrente, infatti, tali elementi evidenziati da RG non sarebbero stati, in realtà, richiesta dal bando della procedura.
La censura è fondata.
Con riferimento all’Azione A2, sulla quale RG aveva ritenuto insufficiente la relazione descrittiva per mancata indicazione dell’elaborazione del programma, delle fasi del progetto, del cronoprogramma e dei destinatari del servizio di assistenza tecnica , coglie nel segno il rilievo della ricorrente secondo cui il bando richiedeva soltanto “l’indicazione del costo, dei tecnici qualificati da impiegare, giorni annui di utilizzazione e relativo compenso, numero di apicoltori da coinvolgere, obiettivi e risultati misurabili attesi” , tutti elementi la cui presenza nella proposta di OPAS non è in discussione.
Stesso discorso vale per la contestazione del mancato inserimento nella relazione descrittiva delle voci riportate nel preventivo TA 21.11.2024, n. 258 .
Riguardo, infine, alla contestazione al rilievo secondo cui il programma proposto da OPAS non sarebbe rivolto alla diffusione di “buone prassi”, coglie nel segno la doglianza della ricorrente laddove evidenzia che tale presupposto pare, invece, ictu oculi per avere OPAS indicato quali obiettivi: - la corretta alimentazione delle api, il contrasto del nomadismo e l’allevamento delle sottospecie adattate; - la prevenzione e il controllo dei fattori di stress per la salute delle api; - la predisposizione di un diagramma di flusso del ciclo produttivo in sincronia con il territorio, il rispetto dei principi di apicoltura di territorio, l’umidità, la tracciabilità digitale nelle procedure aziendali.
Merita accoglimento, infine, la settima censura, in quanto la domanda di contributo presentata da OPAS si riferiva anche alla spesa relativa all’acquisto della macchina etichettatrice (con preventivi delle ditte Borelli group S.r.l., Canellitech S.r.l. ed Enos S.r.l.: doc. 8) sulla quale RG non ha mosso alcuna contestazione, ragion per cui gli impugnati atti di diniego sono certamente illegittimi in parte qua .
Per quanto esposto, dunque, il ricorso è infondato, con il conseguente annullamento degli atti impugnati nella parte in cui hanno escluso l’odierna ricorrente dal contributo.
Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nella parte in cui escludono l’odierna ricorrente dalla graduatoria dei beneficiari del contributo.
Spese compensate tra le parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Antonio LA, Presidente FF, Estensore
Andrea Gana, Referendario
Silvio Esposito, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio LA |
IL SEGRETARIO