TAR Cagliari, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 48
TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Vizi nella motivazione del diniego di contributo per legami tra cooperative

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, ritenendo che gli elementi forniti dall'amministrazione non fossero sufficienti a provare un unico centro decisionale e che l'onere della prova incombesse sull'amministrazione.

  • Accolto
    Inammissibilità a contributo spese per acquisto utensili per idromele

    Il Tribunale ha ritenuto condivisibile la censura, dato che il riferimento alla produzione di idromele emergeva chiaramente dalla domanda di contributo e dalla relazione integrativa.

  • Accolto
    Rilevanza delle cancellature nel preventivo Wet-Themplate

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, condividendo l'assunto che cancellature e imprecisioni non rendono di per sé inattendibile un preventivo, specialmente quando è stato ripresentato in forma più ordinata.

  • Accolto
    Inammissibilità a contributo acquisto software gestionale Passepartout

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, affermando che il bando ammetteva spese per sistemi di gestione hardware/software, senza escludere il rinnovo di software preesistenti.

  • Accolto
    Inammissibilità a contributo acquisto macchinario 'Krem 200 litri riscaldato marca Konigin'

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, affermando che l'estraneità all'oggetto sociale non priva automaticamente l'atto di efficacia né rende inattendibile il preventivo, specialmente se il bene rientra in un settore merceologico affine.

  • Accolto
    Mancanza di dettaglio nella relazione descrittiva del programma di assistenza tecnica

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, evidenziando che il bando richiedeva solo specifici elementi (costo, tecnici, giorni, compenso, apicoltori, obiettivi misurabili) che erano presenti nella proposta della ricorrente.

  • Accolto
    Mancato inserimento nella relazione descrittiva delle voci riportate nel preventivo TA 21.11.2024, n. 258

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, applicando lo stesso ragionamento della precedente censura relativa alla completezza della relazione.

  • Accolto
    Programma non rivolto alla diffusione di 'buone prassi'

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, dato che gli obiettivi indicati dalla ricorrente (alimentazione api, contrasto nomadismo, prevenzione stress, diagramma di flusso, apicoltura di territorio, tracciabilità) sono riconducibili alla diffusione di buone prassi.

  • Accolto
    Spesa per acquisto macchina etichettatrice non contestata

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, affermando che gli atti di diniego sono illegittimi in parte qua, non essendovi contestazioni sulla spesa per la macchina etichettatrice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 48
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 48
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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