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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/04/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1994/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Isola di Capo Rizzuto, Via Napoli n. 13, presso lo studio dell'Avv. Andrea Filici che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
n. 22, presso la sede provinciale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Marcello Carnovale - resistente
E
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via De Marco n. 48, presso l'Avvocatura CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Ilario Antonio Sorace - resistente
E
1 , in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Corso Fera n. 23, presso lo studio dell'Avv. Pasqualina Ethel Fiorino, che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… riammettere nei termini la ricorrente ai fini
dell'opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione in riferimento agli atti impugnati per i
motivi sopraevidenziati, ed ammettere quale tempestiva l'opposizione agli atti esecutivi
ossia agli estratti di ruolo e sottostanti cartelle esattoriali ed avvisi di mora E/intimazione
e dichiarare la nullità, inesistenza giuridica delle notifiche degli atti impugnati e degli atti
precedenti e la nullità degli atti impugnati stessi nonché l'inesistenza giuridica per i motivi
sopraevidenziati. Considerare quale contestuale opposizione all'esecuzione, per i motivi
sopradetti in merito alla non dovutezza dell'an, l'azione diretta ad accertare la
prescrizione dei titoli impugnati e l'assenza e decadenza del diritto dell'Ente Impositore a
procedere in executivis. Accertare, nel merito, l'intervenuta prescrizione del diritto alla
riscossione in relazione alla prescrizione dei contributi posti alla base dei titoli esecutivi
impugnati, la nullità, l'inesistenza giuridica degli stessi. Con vittoria di spese e
competenze di liti da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario …”.
CP_ Conclusioni dell' “… a) rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata,
con condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio
ed al pagamento degli importi per cui è causa, con accessori di legge e con vittoria di
spese; b) gradatamente, ove dovesse dichiarare (anche solo parziale) prescrizione dei
crediti contributivi maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali/avvisi
di addebito, mandare assolto l' da ogni eventuale onere di soccombenza, trattandosi CP_1
di circostanza imputabile unicamente al Concessionario di Riscossione …”.
Conclusioni dell' “… In via principale, per l'inammissibilità/il rigetto dell'avversa CP_2
domanda, con vittoria di spese;
In via gradata, laddove effettivamente si fosse verificata
2 una prescrizione, affinché l'eventuale condanna alle spese gravi sulla sola Equitalia, ora
. …”. CP_4
Conclusioni di : “… dichiarare inammissibile ovvero Controparte_3
rigettare il ricorso proposto dalla ricorrente società in quanto infondato in fatto ed in
diritto. Con ogni conseguente statuizione anche in ordine ai compensi di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'odierno giudizio è di opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420239002584042000, alla quale sono sottese anche le cartelle di pagamento nn.
03420140022650175000, 03420160026361043000, 03420170018697018000,
03420170034831205000, 03420180017034422000, 03420190002011766000 e
03420190019570570000 afferenti a crediti la cartella di pagamento n. CP_2
03420190032586732001 afferente a credito dell' e gli avvisi di Controparte_5
addebito nn. 33420150003220833000, 3342017000998301000, 334201700001148313000,
33420170003576825000, 33420170003964791000, 33420170003964892000,
33420170004301215000, 33420170004421004000, 33420170004561716000,
33420180000296231000, 33420180000518017000, 33420180001561435000,
3420180002662572000, 3342180003114232000, 33420180003368059000,
33420180003612182000, 33420180003882084000, 33420180005043069000,
33420180005765338000, 33420180006188989000, 33420180006810170000,
33420190000419033000, 33420190000531542000, 33420190000926990000,
33420190001057804000, 33420190002787402000, 33420190003777747000,
33420190003946864000, 3420190005607019000, 33420190006848464000,
33420190007024760000, 33420210002349856000, 33420220000360144000 e
CP_ 33420220000360245000 afferenti a crediti impugnati nell'odierno procedimento.
Le parti convenute si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando complessivamente e principalmente l'insussistenza di vizi formali;
la tardività 3 dell'opposizione; la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito;
l'insussistenza della prescrizione, la dovutezza delle somme di cui alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della domanda proposta. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 13.12.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata da parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
CP_ La parte ricorrente, e hanno depositato note scritte. Controparte_3
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2. Deve ripetersi che non sussiste incompatibilità dello scrivente Giudice, che ha emanato la sentenza conclusiva del procedimento n. 2626/2018 R.G.A.L., che aveva ad oggetto altra intimazione di pagamento ed altre cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, anche considerando la rinuncia di parte ricorrente alla contestazione per le cartelle di pagamento nn. 03420140022650175000 e 03420160026361043000 e per l'avviso di addebito n.
33420150003220833000, oggetto di entrambi i giudizi.
Deve peraltro evidenziarsi, con particolare sottolineatura, il profilo di irritualità ed inammissibilità nella contestazione, con ricorso depositato il 23.5.2023, delle cartelle di pagamento nn. 03420140022650175000 e 03420160026361043000 se pur, già con la sentenza del 16.9.2022, per tali cartelle di pagamento era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per l'avvenuta adesione alla definizione agevolata di parte ricorrente.
3. La parte ricorrente muove le seguenti contestazioni.
4 3.1. Contesta l'inesistenza della notificazione di pagamento con argomentazione manifestamente infondata, atteso che l'intimazione di pagamento è prodotta in giudizio
(rappresentando anzi l'oggetto del giudizio stesso) dalla stessa parte ricorrente, che afferma di averla ricevuta in data 13.4.2023, sicché ogni eventuale irritualità nella notifica sarebbe sanata dal raggiungimento dello scopo della notifica.
Oltretutto, non vi è stata alcuna compiuta indicazione delle conseguenze dell'asserito vizio,
che vengono indicate come inesistenza o illegittimità dell'intimazione di pagamento, atteso che l'eventuale vizio avrebbe determinato semplicemente la necessità di altra notifica e non l'inesistenza o illegittimità dell'atto o dei crediti sottesi.
3.2. La parte ricorrente contesta l'incertezza, illiquidità ed inesigibilità del credito con argomentazione, ancora, manifestamente generica, inammissibile e infondata, atteso i crediti sono compiutamente indicati e che, nel merito, non vi sono state contestazioni della parte nel termine decorrente dalla notifica delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito.
La parte ricorrente pare poi legare tali argomentazioni ad un difetto di motivazione che non sussiste, non essendo peraltro indicata quale ulteriore motivazione fosse necessaria oltre al richiamo a cartelle di pagamento ed avvisi di addebito notificati alla parte ricorrente.
3.3. La parte ricorrente contesta la “nullità, inesistenza, inefficacia della notifica delle cartelle esattoriali e di tutti gli atti conseguenziali” con argomentazione inammissibile,
trattandosi di opposizione ex art. 617 c.p.c. da proporsi nel termine di 20 giorni (in merito,
il ricorso è stato depositato il 23.5.2023 dopo una notifica che la stessa parte ricorrente riferisce al 13.4.2023).
L'argomentazione sarebbe anche infondata, essendo rivolta genericamente contro tutte le
CP_ notifiche, laddove l' ed hanno dimostrato la notifica Controparte_3
delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, evidenziandosi in merito la genericità
delle contestazioni mosse da parte ricorrente sulla notifica di alcuni avvisi di addebito,
senza una compiuta affermazione di mancata ricezione degli atti.
5 3.4. La parte ricorrente contesta l'intervenuta prescrizione con argomentazione ancora indistinta e generica, specie considerando che l'intimazione di pagamento è stata notificata quando il termine prescrizionale non era decorso neppure considerando la data di insorgenza del debito contributivo per gran parte delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito e dovendosi considerare la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma
9, D.L. 183/2020, convertito nella legge 21/2021.
3.5. Le ulteriori contestazioni si mostrano ancora di maggiore incompiutezza e genericità,
affermandosi che non vi sarebbe assolutamente certezza che gli atti impugnati abbiano i requisiti previsti dalla legge ai fini della validità ed esistenza giuridica e l'onere di provare per le parti resistenti di provare la legittimità della formazione del ruolo.
4. Conclusivamente, deve dirsi che l'intera opposizione si caratterizza per genericità e va rigettata, rimanendo assorbite ulteriori valutazioni, anche in relazione della contestazione di cartella di pagamento riferibile a credito dell' , non convenuto in Controparte_5
giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate (secondo il diverso valore dei crediti e la diversa attività processuale svolta dalle parti resistenti) come da dispositivo in favore di ognuna delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
CP_ condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si liquidano in €. 6.900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
6 condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si CP_2
liquidano in €. 900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
, che si liquidano in €. 6.900,00 per compenso, oltre rimborso Controparte_3
forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 24.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
7
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1994/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Isola di Capo Rizzuto, Via Napoli n. 13, presso lo studio dell'Avv. Andrea Filici che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
n. 22, presso la sede provinciale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Marcello Carnovale - resistente
E
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via De Marco n. 48, presso l'Avvocatura CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Ilario Antonio Sorace - resistente
E
1 , in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Corso Fera n. 23, presso lo studio dell'Avv. Pasqualina Ethel Fiorino, che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… riammettere nei termini la ricorrente ai fini
dell'opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione in riferimento agli atti impugnati per i
motivi sopraevidenziati, ed ammettere quale tempestiva l'opposizione agli atti esecutivi
ossia agli estratti di ruolo e sottostanti cartelle esattoriali ed avvisi di mora E/intimazione
e dichiarare la nullità, inesistenza giuridica delle notifiche degli atti impugnati e degli atti
precedenti e la nullità degli atti impugnati stessi nonché l'inesistenza giuridica per i motivi
sopraevidenziati. Considerare quale contestuale opposizione all'esecuzione, per i motivi
sopradetti in merito alla non dovutezza dell'an, l'azione diretta ad accertare la
prescrizione dei titoli impugnati e l'assenza e decadenza del diritto dell'Ente Impositore a
procedere in executivis. Accertare, nel merito, l'intervenuta prescrizione del diritto alla
riscossione in relazione alla prescrizione dei contributi posti alla base dei titoli esecutivi
impugnati, la nullità, l'inesistenza giuridica degli stessi. Con vittoria di spese e
competenze di liti da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario …”.
CP_ Conclusioni dell' “… a) rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata,
con condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio
ed al pagamento degli importi per cui è causa, con accessori di legge e con vittoria di
spese; b) gradatamente, ove dovesse dichiarare (anche solo parziale) prescrizione dei
crediti contributivi maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali/avvisi
di addebito, mandare assolto l' da ogni eventuale onere di soccombenza, trattandosi CP_1
di circostanza imputabile unicamente al Concessionario di Riscossione …”.
Conclusioni dell' “… In via principale, per l'inammissibilità/il rigetto dell'avversa CP_2
domanda, con vittoria di spese;
In via gradata, laddove effettivamente si fosse verificata
2 una prescrizione, affinché l'eventuale condanna alle spese gravi sulla sola Equitalia, ora
. …”. CP_4
Conclusioni di : “… dichiarare inammissibile ovvero Controparte_3
rigettare il ricorso proposto dalla ricorrente società in quanto infondato in fatto ed in
diritto. Con ogni conseguente statuizione anche in ordine ai compensi di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'odierno giudizio è di opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420239002584042000, alla quale sono sottese anche le cartelle di pagamento nn.
03420140022650175000, 03420160026361043000, 03420170018697018000,
03420170034831205000, 03420180017034422000, 03420190002011766000 e
03420190019570570000 afferenti a crediti la cartella di pagamento n. CP_2
03420190032586732001 afferente a credito dell' e gli avvisi di Controparte_5
addebito nn. 33420150003220833000, 3342017000998301000, 334201700001148313000,
33420170003576825000, 33420170003964791000, 33420170003964892000,
33420170004301215000, 33420170004421004000, 33420170004561716000,
33420180000296231000, 33420180000518017000, 33420180001561435000,
3420180002662572000, 3342180003114232000, 33420180003368059000,
33420180003612182000, 33420180003882084000, 33420180005043069000,
33420180005765338000, 33420180006188989000, 33420180006810170000,
33420190000419033000, 33420190000531542000, 33420190000926990000,
33420190001057804000, 33420190002787402000, 33420190003777747000,
33420190003946864000, 3420190005607019000, 33420190006848464000,
33420190007024760000, 33420210002349856000, 33420220000360144000 e
CP_ 33420220000360245000 afferenti a crediti impugnati nell'odierno procedimento.
Le parti convenute si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando complessivamente e principalmente l'insussistenza di vizi formali;
la tardività 3 dell'opposizione; la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito;
l'insussistenza della prescrizione, la dovutezza delle somme di cui alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della domanda proposta. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 13.12.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata da parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
CP_ La parte ricorrente, e hanno depositato note scritte. Controparte_3
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2. Deve ripetersi che non sussiste incompatibilità dello scrivente Giudice, che ha emanato la sentenza conclusiva del procedimento n. 2626/2018 R.G.A.L., che aveva ad oggetto altra intimazione di pagamento ed altre cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, anche considerando la rinuncia di parte ricorrente alla contestazione per le cartelle di pagamento nn. 03420140022650175000 e 03420160026361043000 e per l'avviso di addebito n.
33420150003220833000, oggetto di entrambi i giudizi.
Deve peraltro evidenziarsi, con particolare sottolineatura, il profilo di irritualità ed inammissibilità nella contestazione, con ricorso depositato il 23.5.2023, delle cartelle di pagamento nn. 03420140022650175000 e 03420160026361043000 se pur, già con la sentenza del 16.9.2022, per tali cartelle di pagamento era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per l'avvenuta adesione alla definizione agevolata di parte ricorrente.
3. La parte ricorrente muove le seguenti contestazioni.
4 3.1. Contesta l'inesistenza della notificazione di pagamento con argomentazione manifestamente infondata, atteso che l'intimazione di pagamento è prodotta in giudizio
(rappresentando anzi l'oggetto del giudizio stesso) dalla stessa parte ricorrente, che afferma di averla ricevuta in data 13.4.2023, sicché ogni eventuale irritualità nella notifica sarebbe sanata dal raggiungimento dello scopo della notifica.
Oltretutto, non vi è stata alcuna compiuta indicazione delle conseguenze dell'asserito vizio,
che vengono indicate come inesistenza o illegittimità dell'intimazione di pagamento, atteso che l'eventuale vizio avrebbe determinato semplicemente la necessità di altra notifica e non l'inesistenza o illegittimità dell'atto o dei crediti sottesi.
3.2. La parte ricorrente contesta l'incertezza, illiquidità ed inesigibilità del credito con argomentazione, ancora, manifestamente generica, inammissibile e infondata, atteso i crediti sono compiutamente indicati e che, nel merito, non vi sono state contestazioni della parte nel termine decorrente dalla notifica delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito.
La parte ricorrente pare poi legare tali argomentazioni ad un difetto di motivazione che non sussiste, non essendo peraltro indicata quale ulteriore motivazione fosse necessaria oltre al richiamo a cartelle di pagamento ed avvisi di addebito notificati alla parte ricorrente.
3.3. La parte ricorrente contesta la “nullità, inesistenza, inefficacia della notifica delle cartelle esattoriali e di tutti gli atti conseguenziali” con argomentazione inammissibile,
trattandosi di opposizione ex art. 617 c.p.c. da proporsi nel termine di 20 giorni (in merito,
il ricorso è stato depositato il 23.5.2023 dopo una notifica che la stessa parte ricorrente riferisce al 13.4.2023).
L'argomentazione sarebbe anche infondata, essendo rivolta genericamente contro tutte le
CP_ notifiche, laddove l' ed hanno dimostrato la notifica Controparte_3
delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, evidenziandosi in merito la genericità
delle contestazioni mosse da parte ricorrente sulla notifica di alcuni avvisi di addebito,
senza una compiuta affermazione di mancata ricezione degli atti.
5 3.4. La parte ricorrente contesta l'intervenuta prescrizione con argomentazione ancora indistinta e generica, specie considerando che l'intimazione di pagamento è stata notificata quando il termine prescrizionale non era decorso neppure considerando la data di insorgenza del debito contributivo per gran parte delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito e dovendosi considerare la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma
9, D.L. 183/2020, convertito nella legge 21/2021.
3.5. Le ulteriori contestazioni si mostrano ancora di maggiore incompiutezza e genericità,
affermandosi che non vi sarebbe assolutamente certezza che gli atti impugnati abbiano i requisiti previsti dalla legge ai fini della validità ed esistenza giuridica e l'onere di provare per le parti resistenti di provare la legittimità della formazione del ruolo.
4. Conclusivamente, deve dirsi che l'intera opposizione si caratterizza per genericità e va rigettata, rimanendo assorbite ulteriori valutazioni, anche in relazione della contestazione di cartella di pagamento riferibile a credito dell' , non convenuto in Controparte_5
giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate (secondo il diverso valore dei crediti e la diversa attività processuale svolta dalle parti resistenti) come da dispositivo in favore di ognuna delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
CP_ condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si liquidano in €. 6.900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
6 condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si CP_2
liquidano in €. 900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
, che si liquidano in €. 6.900,00 per compenso, oltre rimborso Controparte_3
forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 24.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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