Versione
2 maggio 1974
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2 luglio 1974
2 luglio 1974
Art. 23.
I termini fissati dall' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 , per la comunicazione delle preferenze di destinazione e per il trasferimento del personale, sono prorogati di sei mesi.
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, da emanarsi sentiti gli enti interessati entro il 31 dicembre 1974, il personale in servizio al 31 dicembre 1973 presso le sedi o gli uffici centrali degli enti a carattere nazionale puo' essere trasferito ai sensi del quinto comma dello stesso art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 , all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma, al Consorzio regionale del Lazio tra gli istituti autonomi per le case popolari, alla regione Lazio, nonche' al Ministero dei lavori pubblici per le esigenze del Comitato per l'edilizia residenziale.
Il personale di cui al precedente comma puo' altresi' essere trasferito con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro che esercita la vigilanza sull'ente e sentito l'ente stesso, alla Cassa per il Mezzogiorno, all'Istituto nazionale delle assicurazioni, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio e all'Istituto nazionale previdenza dirigenti aziende industriali.
Il personale trasferito al Ministero dei lavori pubblici per le esigenze del Comitato per l'edilizia residenziale, e' iscritto in un quadro speciale ad esaurimento istituito presso lo stesso Ministero, con salvaguardia dei diritti quesiti ai sensi dell' art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 . I limiti numerici e le modalita' di inquadramento sono stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro.
Alle spese relative al personale trasferito al Ministero dei lavori pubblici, per le esigenze del Comitato per la edilizia residenziale, si provvede con i fondi stanziati nel cap. n. 1140 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
((Il Ministro per i lavori pubblici in ordine ai trasferimenti del personale di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, istituisce presso il Ministero dei lavori pubblici apposita commissione consultiva in cui siano rappresentate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.))
I termini fissati dall' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 , per la comunicazione delle preferenze di destinazione e per il trasferimento del personale, sono prorogati di sei mesi.
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, da emanarsi sentiti gli enti interessati entro il 31 dicembre 1974, il personale in servizio al 31 dicembre 1973 presso le sedi o gli uffici centrali degli enti a carattere nazionale puo' essere trasferito ai sensi del quinto comma dello stesso art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 , all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma, al Consorzio regionale del Lazio tra gli istituti autonomi per le case popolari, alla regione Lazio, nonche' al Ministero dei lavori pubblici per le esigenze del Comitato per l'edilizia residenziale.
Il personale di cui al precedente comma puo' altresi' essere trasferito con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro che esercita la vigilanza sull'ente e sentito l'ente stesso, alla Cassa per il Mezzogiorno, all'Istituto nazionale delle assicurazioni, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio e all'Istituto nazionale previdenza dirigenti aziende industriali.
Il personale trasferito al Ministero dei lavori pubblici per le esigenze del Comitato per l'edilizia residenziale, e' iscritto in un quadro speciale ad esaurimento istituito presso lo stesso Ministero, con salvaguardia dei diritti quesiti ai sensi dell' art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 . I limiti numerici e le modalita' di inquadramento sono stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro.
Alle spese relative al personale trasferito al Ministero dei lavori pubblici, per le esigenze del Comitato per la edilizia residenziale, si provvede con i fondi stanziati nel cap. n. 1140 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
((Il Ministro per i lavori pubblici in ordine ai trasferimenti del personale di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, istituisce presso il Ministero dei lavori pubblici apposita commissione consultiva in cui siano rappresentate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.))
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/10/1984, n. 5175Provvedimento: […] Per il successivo disposto dell'art. 23 del d.l. 2 maggio 1974 n. 115, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1974 n. 247), "deve essere assicurato un trattamento economico globale e di quiescenza non inferiore a quello goduto all'atto del trasferimento, nonché la destinazione a funzioni corrispondenti a quelle già esercitate". […]Leggi di più...
- trattamento economico e di quiescenza·
- impiego pubblico·
- impiegati di enti pubblici in genere·
- enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica·
- rapporto d'impiego·
- modalità·
- obbligo·
- obbligatorietà·
- attuazione·
- rapporto di lavoro·
- assoggettamento alla disciplina vigente presso l'ente di destinazione·
- funzioni·
- personale trasferito·
- trasferimento ex art. 18 dello stesso decreto·
- conseguente trattamento economico e di quiescenza