Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 05/01/2026, n. 107
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Interesse ad agire

    Il ricorrente agisce solo per dedurre la nullità della notifica senza dimostrare nulla in merito al pregiudizio patito idoneo a comprovare l'attualità dell'interesse ad agire. Deve, pertanto, applicarsi la costante giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione secondo cui il ricorso avverso un estratto di ruolo è sempre inammissibile salvo che il contribuente dimostri la sussistenza dell'interesse all'impugnazione.

  • Altro
    Difetto di contraddittorio

    Non specificato nella decisione in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per altri motivi.

  • Altro
    Omessa tempestiva impugnazione

    Non specificato nella decisione in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per altri motivi.

  • Altro
    Prescrizione della pretesa azionata

    Non specificato nella decisione in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per altri motivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 05/01/2026, n. 107
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 107
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo