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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 05/01/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 107/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PERRELLI MARINA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15475/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210033662964000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cpome in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 057 2021 0033662964 000 con la quale è stato ingiunto il pagamento di euro 216,67, a titolo di omesso versamento della tassa automobilistica
Relativa all'anno 2019.
1.2. Il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione della pretesa azionata per decorso del termine triennale senza l'invio di atti interruttivi, contestando in via preventiva il deposito di qualunque atto da parte dell'Ufficio resistente a comprova dell'eventuale notifica di questi ultimi.
2. L'Agenzia delle entrate – riscossione si è costituta in giudizio ed ha eccepito, in via preliminare,
l'inammissibilità del ricorso per impugnazione del ruolo per mancanza di un interesse concreto ed attuale all'azione, non sussistendo alcun concreto pregiudizio, come individuato dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R.
n. 602/1973, né essendo stato in alcun modo dedotto da parte ricorrente.
2.1. L'Agenzia resistente ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità del ricorso sia per difetto di contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, ai sensi dell'art. 14, comma 6 bis, del d.lgs. n. 546/1992, che per omessa tempestiva impugnazione della cartella di pagamento oggetto di causa perché regolarmente notificata il
24.10.2022 a mani proprie, nonché dell'intimazione di pagamento n. 05720239008931792000, consegnata a mani proprie il 30.8.2023, e del preavviso di fermo, notificato il 22.7.2024 a mani proprie, tutti rimasti non impugnati.
2.2. Nel merito l'Agenzia resistente ha concluso per il rigetto del ricorso in considerazione dell'avvenuta regolare notifica della cartella e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, senza che fosse decorso il termine triennale anche in considerazione della normativa COVID in materia di sospensione dei termini, evidenziando che il disconoscimento della copia prodotta in giudizio, per poter esplicare i suoi effetti, deve essere effettuato in modo formale e specifico con una dichiarazione che contenga una equivoca negazione della genuinità della copia prodotta.
3. Con memorie depositate l'1.10.2025 il ricorrente ha ribadito le proprie censure chiedendo dichiararsi l'intervenuta prescrizione della pretesa azionata per non essere stata depositata la prova della notifica dell'atto impugnato e degli atti interruttivi richiamati dall'Ufficio resistente.
4. Con memoria depositata il 25.11.2025 l'avvocato Difensore_2 si è costituito in sostituzione del precedente difensore dell'Agenzia delle entrate – riscossione a causa del decesso di quest'ultimo nelle more del processo.
5. Alla pubblica udienza dell'1.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
7. Come ribadito anche recentemente dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 20624 del 2025) il ricorso proposto avverso un estratto di ruolo è inammissibile, laddove non ricorra nessuna delle ipotesi di concreto pregiudizio previste dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973.
La norma, introdotta dall'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021 e successivamente novellata dal d.lgs. n. 110/2024, individua tassativamente le situazioni in cui il contribuente può agire avverso il ruolo e la cartella che si assume invalidamente o mai notificata;
in particolare, va dimostrato l'interesse ad agire, che si deve concretizzare in una delle ipotesi tassative, quali l'impossibilità di partecipare a gare pubbliche, il blocco di pagamenti da parte di soggetti pubblici, la perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione, effetti negativi nell'ambito delle procedure concorsuali, nonché ostacoli nell'accesso a finanziamenti o in operazioni di cessione d'azienda.
7.1. Nel caso di specie, il ricorrente agisce solo per dedurre la nullità della notifica senza dimostrare nulla in merito al pregiudizio patito idoneo a comprovare l'attualità dell'interesse ad agire.
7.2. Deve, pertanto, applicarsi la costante giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione
(sentenza n. 26283 del 2022) secondo cui il ricorso avverso un estratto di ruolo è sempre inammissibile salvo che il contribuente dimostri nel corso del giudizio, anche già pendente, la sussistenza dell'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo in quanto si verta in una delle ipotesi su citate.
La Cassazione giunge alla conclusione che “La disciplina in questione non è difatti irragionevole, né arbitraria.
Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte Cost. n. 155/14). In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, “a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera”. Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni “avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese...”), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite. I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri”.
8. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice in composizione monocratica dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Ufficio resistente, liquidate in complessivi euro 400,00, oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PERRELLI MARINA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15475/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210033662964000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cpome in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 057 2021 0033662964 000 con la quale è stato ingiunto il pagamento di euro 216,67, a titolo di omesso versamento della tassa automobilistica
Relativa all'anno 2019.
1.2. Il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione della pretesa azionata per decorso del termine triennale senza l'invio di atti interruttivi, contestando in via preventiva il deposito di qualunque atto da parte dell'Ufficio resistente a comprova dell'eventuale notifica di questi ultimi.
2. L'Agenzia delle entrate – riscossione si è costituta in giudizio ed ha eccepito, in via preliminare,
l'inammissibilità del ricorso per impugnazione del ruolo per mancanza di un interesse concreto ed attuale all'azione, non sussistendo alcun concreto pregiudizio, come individuato dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R.
n. 602/1973, né essendo stato in alcun modo dedotto da parte ricorrente.
2.1. L'Agenzia resistente ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità del ricorso sia per difetto di contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, ai sensi dell'art. 14, comma 6 bis, del d.lgs. n. 546/1992, che per omessa tempestiva impugnazione della cartella di pagamento oggetto di causa perché regolarmente notificata il
24.10.2022 a mani proprie, nonché dell'intimazione di pagamento n. 05720239008931792000, consegnata a mani proprie il 30.8.2023, e del preavviso di fermo, notificato il 22.7.2024 a mani proprie, tutti rimasti non impugnati.
2.2. Nel merito l'Agenzia resistente ha concluso per il rigetto del ricorso in considerazione dell'avvenuta regolare notifica della cartella e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, senza che fosse decorso il termine triennale anche in considerazione della normativa COVID in materia di sospensione dei termini, evidenziando che il disconoscimento della copia prodotta in giudizio, per poter esplicare i suoi effetti, deve essere effettuato in modo formale e specifico con una dichiarazione che contenga una equivoca negazione della genuinità della copia prodotta.
3. Con memorie depositate l'1.10.2025 il ricorrente ha ribadito le proprie censure chiedendo dichiararsi l'intervenuta prescrizione della pretesa azionata per non essere stata depositata la prova della notifica dell'atto impugnato e degli atti interruttivi richiamati dall'Ufficio resistente.
4. Con memoria depositata il 25.11.2025 l'avvocato Difensore_2 si è costituito in sostituzione del precedente difensore dell'Agenzia delle entrate – riscossione a causa del decesso di quest'ultimo nelle more del processo.
5. Alla pubblica udienza dell'1.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
7. Come ribadito anche recentemente dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 20624 del 2025) il ricorso proposto avverso un estratto di ruolo è inammissibile, laddove non ricorra nessuna delle ipotesi di concreto pregiudizio previste dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973.
La norma, introdotta dall'art. 3 bis del d.l. n. 146/2021 e successivamente novellata dal d.lgs. n. 110/2024, individua tassativamente le situazioni in cui il contribuente può agire avverso il ruolo e la cartella che si assume invalidamente o mai notificata;
in particolare, va dimostrato l'interesse ad agire, che si deve concretizzare in una delle ipotesi tassative, quali l'impossibilità di partecipare a gare pubbliche, il blocco di pagamenti da parte di soggetti pubblici, la perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione, effetti negativi nell'ambito delle procedure concorsuali, nonché ostacoli nell'accesso a finanziamenti o in operazioni di cessione d'azienda.
7.1. Nel caso di specie, il ricorrente agisce solo per dedurre la nullità della notifica senza dimostrare nulla in merito al pregiudizio patito idoneo a comprovare l'attualità dell'interesse ad agire.
7.2. Deve, pertanto, applicarsi la costante giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione
(sentenza n. 26283 del 2022) secondo cui il ricorso avverso un estratto di ruolo è sempre inammissibile salvo che il contribuente dimostri nel corso del giudizio, anche già pendente, la sussistenza dell'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo in quanto si verta in una delle ipotesi su citate.
La Cassazione giunge alla conclusione che “La disciplina in questione non è difatti irragionevole, né arbitraria.
Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte Cost. n. 155/14). In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, “a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera”. Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni “avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese...”), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite. I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri”.
8. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice in composizione monocratica dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Ufficio resistente, liquidate in complessivi euro 400,00, oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.