Articolo 18 del Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198
Articolo 17 bisArticolo 20 bis
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Art. 18.

Proroga di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della citta' di Siracusa e per il risanamento delle baraccopoli di Messina

1. All' articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
b) al comma 2 le parole: «prorogabile per un solo anno.» sono sostituite dalle seguenti: «prorogabile per due anni.».
2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il Presidente della Regione Siciliana subentra nel ruolo di Commissario straordinario del Governo ai sensi dell' articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 .
La durata dell'incarico del Commissario straordinario e' fissata al ((31 dicembre 2025)) .
2-bis. All' articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, le parole: "sette unita'" sono sostituite dalle seguenti: "dieci unita'";
b) al comma 4, le parole: ", previa intesa," sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Commissario straordinario puo' nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di dieci unita' di cui al comma 3, un sub-commissario, il cui compenso e' determinato in misura non superiore a quella indicata all' articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 . L'incarico di sub-commissario ha durata sino al 31 dicembre 2024";
c) al comma 10, dopo le parole: "eventualmente destinate" sono aggiunte le seguenti: ", ivi incluse quelle derivanti dalla partecipazione a bandi regionali e nazionali, privilegiando, previa modifica delle previsioni progettuali, ove necessario ai fini del rapido ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, l'acquisto di alloggi".
2-ter. Per le spese di personale e per il funzionamento della struttura di supporto all'attivita' commissariale e' autorizzata la spesa pari a euro 163.856 per l'anno 2023 e a euro 347.000 per l'anno 2024. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .
Entrata in vigore il 29 febbraio 2024
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