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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/07/2025, n. 11212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11212 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4805/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. IMBRIANO Parte_1 C.F._1 MAURIZIO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MATTEI MARCO, CP_1 C.F._2 con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.1.2022 chiedeva la pronuncia della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 4.8.2011 in Roma con CP_1 precisando che dalla predetta unione erano nati i figli gemelli e in data 24.8.2013, e che Per_1 Per_2 in data 6.2.2019 il Tribunale di Roma aveva omologato la separazione personale delle parti e di aver vissuto da allora ininterrottamente separato dal coniuge;
la ricorrente chiedeva l'affidamento condiviso dei due minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre,
l'assegnazione in proprio della casa familiare, stabilire l'obbligo a carico di di CP_1 corrispondere mensilmente in favore della controparte la somma mensile pari ad Euro 600,00 per il mantenimento dei due figli. La ricorrente chiedeva disporsi la coordinazione genitoriale stante la perdurante conflittualità tra le parti. , nel costituirsi in giudizio, contestava le CP_1 richieste di controparte, riferiva che la ricorrente si era sempre rifiutata di portare a termine i percorsi di sostegno psicologico intrapresi al fine di superare la conflittualità tra le parti, chiedeva la conferma delle condizioni di collocamento dei figli pressocchè equivalenti tra i due genitori, con la previsione 2 che ciascuna parte provvederà al mantenimento diretto dei figli.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del 16.5.2022 il Presidente f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, emanava in data 19.7.2022 i provvedimenti ex art. 4
L. n. 898/70 confermando i provvedimenti della separazione e disponendo l'espletamento di una
CTU. All'esito della compiuta istruttoria la ricorrente ha contestato la CTU, in quanto carente e non esaustiva in merito alla dedotta violenza domestica subita dalla ricorrente, chiedendone la riconvocazione al fine di rispondere compiutamente alle osservazioni dei CTP, o il rinnovo della
CTU. La ricorrente infine chiedeva disporsi il collocamento dei figli in via alternata tra i genitori, dal lunedì al lunedì successivo, la conferma dell'affidamento condiviso dei due minori e della richiesta di mantenimento economico a carico del Presta. Segnalava infine la necessità di autorizzare la madre ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico per il figlio oltre che alla Per_1 somministrazione farmacologica, come prescritta, al minore affetto da disturbo di disfunzionamento umorale certificato, oltre alla condanna del resistente ai sensi dell'art. 709 ter cpc.al pagamento. Il resistente contestava ogni avverso assunto riportandosi alle conclusioni iniziali.
Orbene dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta. Poiché la causa non risulta adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti afferenti l'affidamento dei figli minori, connessi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avuto riguardo alle dedotte condotte violente del , e alle particolari condizioni del CP_1 figlio , in ordine al quale è stato suggerito un trattamento farmacologico, alla necessità che i due Per_1 genitori intraprendano un percorso parent-training come suggerito dalla psicoterapeuta di , deve Per_1 disporsi la rimessione della causa sul ruolo per la nomina di un curatore speciale in favore dei due figli;
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 4.8.2011 tra
[...]
e ; Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto n.01116, parte 1 serie 03);
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza in data odierna.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 25/07/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente 3 dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI