Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3860/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice dott.ssa Prisca Picalarga, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3860/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
MASTROGIROLAMO RITA;
ATTRICE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv.to BIAGGI ALESSANDRO e dell'avv.to CAPORICCI GIANMARCO;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 3 luglio
2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ha chiesto di “nel rito in via principale Accertare Parte_1 che il decreto ingiuntivo n. 1771/2019 è stato notificato in violazione dell'art. 140 c.p.c. per le causali dedotte in narrativa e, per l'effetto dichiarare, la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto e nel contempo revocare il decreto de quo e disporre, a carico di , la restituzione delle somme assegnate Controparte_1 con ordinanza del 20/4/21., in via subordinata Accertare che la concessione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, è stata messa in violazione dell'art. 649 cp.c., e, per l'effetto, revocare l'esecutorietà concessa ai sensi dell'art. 647 c.p.c. nonché il decreto ingiunto opposto, disponendo, a carico di la restituzione delle somme assegnate con ordinanza del Controparte_1 20/4/21. Nel merito in via principale Accertare che l'immobile di cui è causa è ricaduto nel regime di comunione legale dei beni e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, rideterminando la somma dovuta a Controparte_1 nella misura di euro 2.963,17, al netto delle spese anticipate e sostenute da parte attrice, nella misura di euro 1.070,50 per le spese di successione, o quella diversa maggiore o minor somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio. In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che l'immobile sia caduto nel regime di separazione dei beni, revocare il decreto ingiuntivo opposto, e rideterminare la somma effettivamente dovuta alla nella CP_1 misura di euro 7.095,84, al netto delle spese anticipate e sostenute da parte attrice, nella misura di euro 1.070,50 per le spese di successione, o quella diversa
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Con comparsa di costituzione e risposta ha contestato quanto Controparte_1 ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo al Tribunale di provvedere nel senso di
“: - in via preliminare, rilevata la litispendenza ex art. 39 c.p.c. con il procedimento iscritto dinanzi all'intestato Tribunale al R.G. n. 2867/2020, ordinarne la riunione ex art. 273 c.p.c. rimettendo gli atti al giudice preventivamente adito;
- in via preliminare subordinata, rigettare in ogni caso le avverse domande non sussistendo i presupposti per l'ammissibilità di un'opposizione tardiva ed essendo comunque infondata in fatto ed in diritto per le sovra esposte ragioni;
- sempre in via preliminare subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della preliminare assorbente eccezione, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva concessa del decreto ingiuntivo n. 1771/2019 non ricorrendo i gravi e fondati motivi ex art. 649 c.p.c., o comunque confermarne la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, e ad ogni modo non estendere la sospensione alla somma di € 3.999,84 (euro tremilanovecentonovantanove/84), oltre ai conseguenti oneri di legge, così come determinata per le ragioni narrate in atti, confermando l'esecutorietà del decreto ingiuntivo per tale importo in quanto non oggetto di contestazione;
- in via principale nel merito, nella denegata ipotesi di rimessione in termini ex art. 650
c.p.c., rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1771/2019; - in ogni caso, condannare la sig.ra ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi Parte_1 d'ufficio in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., ritenuta la causa di natura documentale, rigettata l'istanza di riunione al proc.2867/20, all'udienza del 3 luglio 2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il presente giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione ex 616 c.p.c. proposta da nell'ambito della procedura esecutiva n.901/2020 pendente Parte_1 presso il Tribunale di Velletri, scaturita dall'atto di pignoramento presso terzi svolto da parte convenuta in virtù di un decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti della Pt_1
Le domande non meritano accoglimento.
Occorre preliminarmente ricordare che “Non è configurabile un rapporto di litispendenza tra l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'opposizione a precetto intimato in virtù dello stesso titolo, atteso che con la prima si contesta, in sede di giudizio di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con la seconda è negato il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, sicché non ricorre identità né del
"petitum" e neppure della "causa petendi"( Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 29432 del 13/11/2019). Si deve poi osservare che le doglianze relative alla nullità della notifica del decreto ingiuntivo avrebbero dovuto essere proposte esclusivamente mediante opposizione tardiva ex 650 c.p.c., proposta da parte attrice ( sul punto, in particolare, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18847 del 2008 secondo cui “Quanto
2 poi ai vizi della notifica del decreto ingiuntivo - come nel caso in cui la notifica sia stata eseguita a mezzo posta dalla L. n.890 del 1982, ex art. 8, ma l'ufficiale giudiziario, che non ha potuto recapitare l'atto per temporanea assenza del destinatario, non abbia dato notizia, con raccomandata con avviso di ricevimento inoltrata al destinatario medesimo, delle formalità compiute e del deposito del piego con raccomandata presso l'ufficio postale, secondo l'interpretazione di detta norma da parte della Corte Costituzionale (sentenza 346/1998) - va ribadito
(Cass. 10183/2001, 10495/2004, S.U. 9938/2005, Cass. 20391/2007) che, qualora tali vizi abbiano impedito alla parte intimata di averne tempestiva conoscenza e di proporre, come si è dedotto nella specie, opposizione nel termine ordinario, il solo mezzo idoneo per far valere detta nullità, è l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., che può essere proposta anche quando il titolo sia stato dichiarato esecutivo per mancata opposizione, entro dieci giorni dal primo atto di esecuzione, e non quella regolata dagli artt. 615 e 617 cod. proc. civ..”).
Per quanto attiene alle altre doglianze, con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo;
d'altronde occorre considerare che mediante opposizione tardiva si possono far valere le ragioni di nullità del decreto ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare e con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo( così da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5811 del 22/02/2022) o in fatti modificativi o estintivi sopravvenuti.
Per tutti i motivi sopra indicati le domande di parte attrice devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, al di sotto dei valori medi stante il mancato espletamento di prove e l'assenza di particolari questioni giuridiche.
Relativamente alla richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. , la Corte di legittimità asserisce che "La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ. , aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 , presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile." ( v. Cass. n. 21570 del 30/11/2012) e precisa che "La condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi ( v. Cass. 15629 del
30/06/2010). Va pertanto rigettata la domanda ex art. 96 cpc, non sussistendone i presupposti.
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, in persona della dott.ssa Prisca Picalarga, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3860/2021 rg, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-Rigetta le domande di parte attrice;
3 -Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta, che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Velletri, 12 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Prisca Picalarga
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