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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/07/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3094/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il giudice, Dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3094/2023 r.g.a.c. TRA
(c.f.: ), titolare dell'omonima Parte_1 C.F._1 Ditta Indivi-duale “La Genuinità di Turdo Donato” (P.I. P.IVA_1 elett.te dom.to alla VIA LI-VORNO N.131 85100 POTENZA presso lo studio degli Avv. GIURATRABOCCHET-TA GIUSEPPE (c.f.:
) e Avv. MORLINO SALVATORE (c.f.: C.F._2
) dai quali è rappr.to e difeso in virtù di procura agli C.F._3 atti
- APPELLANTE E
(c.f.: ), titolare dell'omonima Ditta CP_1 C.F._4 Indivi-duale (P.I. elett.te dom.to alla VIA EUGENIO P.IVA_2 AZIMONTI N.93 MAR-SICOVETERE (PZ) presso lo studio dell'Avv. MAGALDI GIOVANNI (c.f.: ) dal quale è rappr.to e C.F._5 difeso in virtù di procura agli atti
- APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 152/2023, pubblicata in data 15 febbraio 2023. CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 18 Aprile 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel primo grado di giudizio il sig. proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 400/2021 dell'08/07/2021, n. 900/2021 R.G. del Giudice di Pace di Potenza – Sezione Civile, con cui gli era stato ingiunto il pagamento “della somma di € 880,00, oltre interessi di mora al tasso di mora ex D.lgs. 231/02, come richiesti in ricorso sino alla data del saldo effettivo ed oltre alle spese legali del presente procedimento che si liquidano in complessivi Euro 271,50, di cui Euro 21,50 per spese, Euro 250,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed oltre C.A.P. ai sensi di legge.”
Si costituiva il Sig. instando per il rigetto dell'avversaria CP_1 opposi-zione e dunque per la conferma del Decreto Ingiuntivo opposto.
Il Giudice di prime cure respingeva l'opposizione proposta dal Sig. Pt_1 sull'assunto che dall'istruttoria era emersa la prova che il credito azionato traeva origine dal rapporto obbligatorio intercorso tra le parti e, quindi, poteva considerarsi rag-giunta; di contro, l'opponente – a parer del giudicante - non aveva provato il fatto estintivo del credito, ovvero il pagamento.
Avverso tale pronuncia proponeva appello il sig. , deducendo come Pt_1 unico motivo di gravame l'asserita “Inesistenza del rapporto giuridico tra le parti”, che avrebbe dovuto condurre – a suo dire – all'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore del Sig. e, CP_1 conseguentemente, alla definitiva caducazione del già menzionato provvedimento monitorio. L'appellante censura la decisione del Giudice di Pace, che ha ritenuto dimostra-to il credito di euro 880,00 vantato dal per la presunta vendita CP_1 di carne bovina, osservando che, non solo non esisterebbe prova alcuna di un ordine di acquisto effettuato dal , ma anche che la documentazione Pt_1 prodotta non attesterebbe affatto l'avvenuta cessione della merce al , Pt_1 risolvendosi piuttosto in atti unilaterali mai accettati dall'odierno appellante.
Si costituiva con comparsa il Sig. insistendo, preliminarmente, CP_1 per l'inammissibilità dell'appello proposto, in quanto svolto in violazione del principio di specificità dei motivi di doglianza e instando per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
All'udienza del 18 aprile 2025, il Giudice, viste le note scritte depositate dai procuratori costituiti, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Occorre anzitutto indagare il profilo dell'ammissibilità dell'appello alla luce delle recenti modifiche all'Art. 342 c.p.c. di cui al D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e, da ultimo, al D.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 per effetto delle quali
“l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve
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indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti com-piuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevan- za ai fini della decisione impugnata.” Le modifiche normative intervenute negli ultimi anni hanno dunque sensibil- mente innalzato il livello di rigore richiesto ai fini dell'ammissibilità del gravame, in-troducendo un vero e proprio filtro sostanziale destinato a selezionare i motivi di ap-pello che siano formulati in modo sufficientemente chiaro, specifico e pertinente ri-spetto alle statuizioni della sentenza impugnata. Il legislatore ha inteso così rafforzare la natura del giudizio di appello quale revisione della decisione di primo grado, fun-zionale a consentire un controllo mirato e consapevole sul percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice, nonché a mettere la parte appellata in condizione di con-traddire efficacemente sulle doglianze avanzate. In tal senso si è espressa di recente la giurisprudenza di legittimità, evidenziando come l'atto di appello non possa ridursi al-la mera riproposizione delle ragioni già esposte in primo grado, né a generiche conte-stazioni, ma debba contenere l'indicazione puntuale dei capi della sentenza che si in-tendono censurare e delle ragioni, in fatto e in diritto, che giustificano la richiesta di riforma (cfr. Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 2024, n. 2857; Cass. civ., sez. II, 18 marzo 2024, n. 7119).
Nel caso di specie, l'appellante muove specifiche censure alla sentenza impugnata, contestando innanzitutto la ricostruzione del fatto storico operata dal primo Giudice, con la quale egli avrebbe indebitamente presunto l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti posto a fondamento del decreto ingiuntivo e, quindi, del credito azionato;
oltre a denunciare la violazione delle regole sull'onere probatorio sancite dall'art. 2697 c.c. e ad evidenziare plurime incongruenze nell'apprezzamento delle risultanze istruttorie, anche con riferimento alla deposizione del testimone escusso.
Il gravame chiarisce, altresì, quale sia la portata delle censure rispetto all'esito del giudizio, prospettando un diverso apprezzamento del materiale istruttorio che con-durrebbe, a dire dell'appellante, alla revoca del decreto ingiuntivo e alla dichiarazione di inesistenza del credito preteso e quindi del diritto fatto valere.
Alla luce di tali considerazioni, deve concludersi per la ritualità e l'ammissibilità dell'appello proposto, risultando lo stesso motivato in modo conforme ai più rigorosi standard fissati dalla nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. e alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità più recente.
Ciò consente dunque di procedere all'esame del merito del gravame.
2. Muovendo dall'analisi del primo ed unico motivo di appello, esso appare fondato per le ragioni di seguito esposte. Il credito azionato in sede monitoria si fonda sulla fattura n. 16/2018 emessa in data 20 dicembre 2018 dall'Azienda Agricola Diano Donato Masseria
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Convento 85010 Abriola PZ (P.IVA: in favore della “La P.IVA_2 Genuinità di Turdo Donato Via Vittorio Emanuele 85050 Tito”. Come noto, la fattura relativa alla cessione di beni o alla prestazione di servizi costituisce documento fiscale di per sé non sufficiente a dimostrare la concreta esecuzione del contratto di vendita né la consegna della merce, fatto costitutivo essenziale del diritto al corrispettivo ai sensi degli artt. 1470 e ss c.c. In particolare, per la compravendita di carni bovine - quale prodotto destinato al consumo alimentare - oltre alla disciplina fiscale, che prescrive che la fattura debba avere un contenuto obbligatorio di cui alla relativa ex Art. 21, co.2 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, cd “Testo Unico IVA”, rilevano normative sanitarie, veterinarie e di sicu-rezza alimentare che integrano le informazioni da riportare nei documenti di vendita: indicazioni ulteriori atte a garantire la tracciabilità sanitaria e fiscale della loro movi-mentazione, in adempimento alla normativa italiana ed europea vigente che impone standard precisi anche in termini di etichettatura e tracciabilità (a titolo esemplificati- vo: specie e tipologia degli animali;
numero di capi ceduti;
identificazione dei singoli animali, anche tramite codice o marca auricolare - ear tag;
peso complessivo o peso medio, se venduti a peso). Ed invero, per la movimentazione di animali sul territorio nazionale a fini commerciali la legge prescrive l'obbligo di compilazione della “Dichiarazione Di Provenienza E Di Destinazione Degli Animali (Mod. 4)” di cui al Decreto del MINISTE-RO DELLA SALUTE del 28 giugno 2016 Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla re-gistrazione degli animali». (16A06489) (GU Serie Generale n.205 del 02-09-2016). Tale documento deve accompagnare gli animali durante il trasporto e deve essere successivamente consegnato a destinazione alla persona ricevente o al personale preposto. Il Modello 4, per come è strutturato, attesta la provenienza, la destinazione e il rispetto delle condizioni sanitarie di legge. Per tali ragioni esso contiene, tra le altre, una specifica sezione rubricata “C) DESTINAZIONE” all'interno della quale deve es-sere specificato se gli animali sono destinati all'Allevamento, al o ad altro e a quale indirizzo e soprattutto la Data di uscita prevista;
Per_1 nonché una Sezione “D)” espressamente dedicata a raccogliere tutte le informazioni relative alle modalità con cui viene effettuato il trasporto degli animali. In essa devono essere quindi indicati, in primo luogo, la tipologia del mezzo impiegato per il trasferimento e la relativa targa, così da consentire un'immediata identificazione del veicolo utilizzato. Per completez-za, vanno poi riportati il nome e il cognome del trasportatore o autista incaricato, uni- tamente agli eventuali estremi di iscrizione all'albo o alla licenza professionale, a ga-ranzia della regolarità dell'operatore sotto il profilo amministrativo.
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Questa specifica sezione prevede altresì che vengano indicati eventuali scali in-termedi o punti di sosta programmati lungo il percorso: elementi di particolare rilievo anche in relazione alle disposizioni europee, che disciplinano le soste e i tempi mas-simi di percorrenza. Ancora, devono essere precisate la data e l'ora previste di partenza e di arrivo, così da consentire un puntuale controllo sulla durata complessiva del viaggio e sul ri-spetto dei tempi tecnici stabiliti dalla normativa di settore. La sottoscrizione del trasportatore completa la sezione di cui sopra, che con la propria firma attesta di aver preso in carico gli animali, assumendosi la responsabilità del corretto svolgimento del trasporto fino al luogo di destinazione indicato. Tale articolata raccolta di informazioni mira a garantire un attento monitorag- gio del trasporto sotto il profilo sanitario, nonché a verificare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari del mezzo impiegato. Essa consente, inoltre, di ricostruire in modo puntuale il tragitto compiuto dagli animali, facilitando eventuali controlli da parte del-le autorità competenti e assicurando la piena tracciabilità sanitaria in caso di emergenze o necessità di sanità pubblica.
Nel caso di specie, tuttavia, dall'esame del Modello 4 prodotto in atti non è possibile evincere con sufficiente chiarezza e trasparenza che il trasporto sia avvenuto effettivamente in favore della Ditta del sig. , non risultando Pt_1 alcuna indicazione del destinatario né nella sezione dedicata alla destinazione né in quella relativa al tra-sporto, posto che nelle sezioni rubricate
“Destinazione” e “Trasporto” del Mod.4 sopra richiamato non compare alcun riferimento alla sua azienda o alla sua sede, né risulta indicato alcun elemento dal quale possa desumersi che il viaggio si sia concluso presso il destinatario che oggi si pretende obbligato. Tale lacuna, lungi dall'essere meramente formale, incide in modo sostanziale sulla prova del corretto perfezionamento della consegna, privando la documentazione prodotta del valore dimostrativo necessario ai fini dell'accertamento del rapporto con-trattuale e dell'obbligazione di pagamento. Inoltre, come confermato dallo stesso trasportatore escusso in sede testimoniale nel corso del giudizio di primo grado, la circostanza del presunto trasporto non risulta supportata nemmeno da alcun Documento di Trasporto – DDT redatto ai sensi di legge, né tale documento risulta richiamato o allegato alla fattura. Tale mancanza si rivela di rilievo decisivo: in assenza di un DDT non è possibile stabilire né “quando” né soprattutto “se” la consegna della merce sia realmente avvenuta, privando così la do-manda monitoria del necessario fondamento probatorio.
Ne consegue che l'odierno appellato non ha assolto l'onere probatorio su di lui gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., non avendo dimostrato l'avvenuta consegna - og-getto del rapporto negoziale allegato - presso la Ditta
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dell'appellante, condotta indispensabile per integrare il fatto costitutivo del proprio diritto di credito. In considerazione della espressa previsione di legge citata – che sancisce che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre parte avversa ha l'onere di provare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto stesso – nel contratto di compravendita di cose de-terminate (ai sensi dell'art. 1470 ss c.c.), l'obbligo del venditore si estende necessariamente alla consegna della cosa venduta, sicché è suo onere, in quanto creditore che agisce per il pagamento del prezzo, dimostrare che tale consegna sia realmente e con- cretamente avvenuta. E di tale consegna doveva darsi atto nella fattura. Cosa che nella specie non è avvenuta. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, in te- ma di vendita, il venditore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento del prezzo è gravato dell'onere di provare l'avvenuta consegna della merce, trattandosi di fatto costitutivo della sua pretesa creditoria (cfr. Cass. civ. sez. II, 16 maggio 2023, n. 13456; Cass. Civ., sez. II, 28 aprile 2022, n. 13270). Più di recente, la Cassazione ha ribadito come l'onere della prova ex art. 2697 c.c. non possa ritenersi soddisfatto per il solo fatto di aver prodotto una fattura, la qua-le costituisce documento unilaterale del creditore, privo di valore dimostrativo dell'avvenuta consegna, se non confortato da ulteriori riscontri quali, ad esempio, documenti di trasporto o quietanze firmate dal destinatario (Cass. civ. sez. III, 12 gennaio 2024, n. 1058; Cass. Civ., sez. II, 8 giugno 2023, n. 16122). Nel caso di specie, pur avendo l'appellato prodotto la fattura n. 16/2018 e un Modello 4 relativo alla movimentazione sanitaria dell'animale, non risulta tuttavia acquisito alcun atto idoneo a comprovare che la consegna sia stata effettivamente e concretamente eseguita in favore della Ditta del sig. Pt_1 alla data indicata.
In particolare, dalle sezioni del Mod. 4 sopra richiamate, dedicate alla destinazione e al trasporto come precisato, non emerge alcun riferimento alla sede e alla titolarità aziendale dell'appellante, sicché resta priva di riscontro la circostanza – costituente fatto costitutiva essenziale del diritto azionato – di quanti e quali capi di bestiame siano stati materialmente recapitati presso la sua impresa. Di conseguenza, difettando la prova di un elemento essenziale del rapporto di compravendita invocato – ossia la consegna – l'appellato non ha sufficientemente for-nito la dimostrazione del fatto costitutivo del proprio diritto di credito. Per tali ragioni, deve ritenersi che la domanda monitoria originariamente pro- posta sia priva del necessario fondamento probatorio. Ne discende l'accoglimento dell'appello proposto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della pretesa azionata in via monitoria.
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2.1. Deve inoltre rilevarsi che le incertezze sul perfezionamento della consegna avrebbero potuto trovare adeguato chiarimento mediante l'escussione della prova testimoniale articolata dalla parte opposta con l'audizione del sig. , quale regolarmente ammessa nel corso Testimone_1 udienza innanzi al Giudice di Pace dell'8 luglio 2022 e successivamente espletata nel corso del giudizio di primo grado all'udienza del 12 ottobre 2022. Tuttavia, il Giudice di prime cure ha omesso ogni valutazione sul punto, ovvero ogni qualsivoglia riferimento sia al contenuto delle dichiarazioni rese, sia alle ragioni della loro eventuale inattendibilità o irrilevanza e limitandosi a richiamare generica-mente le risultanze documentali. Tale omissione integra una violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. che impone al giudice di esplicitare – sia pure in forma concisa e sintetica – l'iter logico-argomentativo che ha condotto alla decisione, dando conto delle risultanze istruttorie e, in particolare, delle dichiarazioni rese dai testimoni, valutandone l'attendibilità e motivando le ragioni di un eventuale disconoscimento, ovvero perché siano state rite-nute rilevanti, irrilevanti o inattendibili (Cass. civ. sez. II, 5 giugno 2024, n. 15619; Cass. Civ., sez. III, 22 marzo 2023, n. 8242).
Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza di primo grado, emerge infatti che il Giudice di Pace non ha in alcun modo esaminato il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste, né ha fornito alcuna spiegazione circa l'eventuale irrilevanza, inattendibilità o insufficienza di tali dichiarazioni rispetto al thema decidendum e perché tale deposizione non sarebbe stata idonea ad incidere sull'esito del giudizio. Ciò costituisce un vizio motivazionale che priva la decisione di un indispensa- bile approfondimento sulle risultanze istruttorie acquisite, tanto più rilevante alla luce delle incertezze emerse nel corso dell'istruttoria, atteso che il teste ha mostrato evi-denti contraddizioni, confondendo la data del trasporto e riconoscendo l'esistenza di contenziosi pendenti tra loro all'epoca del giudizio nonché rapporti di inimicizia con il sig. . Pt_1
Inoltre, sarebbe emersa l'irrilevanza delle dichiarazioni rese circa il numero complessivo dei trasporti effettuati per il sig. , trattandosi di Pt_1 circostanza non contestata, irrilevante rispetto allo specifico trasporto su cui si fonda la pretesa creditoria e, in ogni caso, non suffragata da documenti a firma del teste, del tutto ininfluente sotto il profilo della tracciabilità fiscale e sanitaria dell'oggetto del contendere.
Tale complessivo quadro istruttorio, ove fosse stato debitamente considerato, avrebbe potuto indurre il Giudice di primo grado a ritenere non sufficientemente comprovata la pretesa creditoria, con la possibile conseguenza di accogliere l'opposizione proposta e di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
3. Va infine esaminata la domanda formulata dall'appellante volta ad ottenere la condanna dell'appellato al risarcimento dei danni patrimoniali e
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non patrimoniali ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in ragione dell'asserita infondatezza dell'azione monitoria promossa.
Al riguardo, occorre richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui la condanna per responsabilità aggravata richiede la prova che la domanda o l'eccezione siano state proposte con mala fede o colpa grave, configurandosi la prima laddove la parte abbia consapevolmente agito in difetto di fonda-mento, e la seconda quando la proposizione dell'azione sia frutto di una condotta im-prontata a palese e inescusabile negligenza (cfr. Cass. civ., sez. III, 30 marzo 2022, n. 10117; Cass. civ., sez. II, 10 marzo 2020, n. 6976).
Nel caso di specie, pur essendo stata accertata in questa sede la mancanza di idonei elementi probatori a sostegno della pretesa creditoria, non emergono tuttavia circostanze tali da consentire di affermare che l'appellato abbia agito con la consapevolezza della infondatezza della propria domanda o con un grado di negligenza tal-mente elevato da integrare la colpa grave, che costituisce presupposto indefettibile della responsabilità aggravata richiesta dall'art. 96 c.p.c.
Inoltre, la domanda risarcitoria difetta della necessaria specificazione e prova del pregiudizio subito, non potendo la condanna ex art. 96 c.p.c. basarsi su mere af-fermazioni generiche o sull'astratta idoneità del comportamento processuale della controparte a produrre danno, come reiteratamente chiarito dalla giurisprudenza di le-gittimità (cfr. Cass. civ., sez. II, 13 aprile 2023, n. 9945).
In considerazione di tali rilievi, la domanda avanzata dall'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
Per la peculiarità della materia trattata, le obiettive difficoltà probatorie e il complessivo atteggiarsi delle difese giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, che assorbe in sé anche le contrapposte pretese risarcitorie, ponendosi quale esito equo e ragionevole del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto riforma integralmente la sentenza appellata n. 152/2023 del Giudice di Pace di Potenza pubblicata in data 15.02.2023 e non notificata, accogliendo l'opposizione a decreto ingiuntivo ivi proposta. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Potenza, lì 16 Luglio 2025.
Il Giudice
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(Dott.ssa Giulia Volpe)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il giudice, Dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3094/2023 r.g.a.c. TRA
(c.f.: ), titolare dell'omonima Parte_1 C.F._1 Ditta Indivi-duale “La Genuinità di Turdo Donato” (P.I. P.IVA_1 elett.te dom.to alla VIA LI-VORNO N.131 85100 POTENZA presso lo studio degli Avv. GIURATRABOCCHET-TA GIUSEPPE (c.f.:
) e Avv. MORLINO SALVATORE (c.f.: C.F._2
) dai quali è rappr.to e difeso in virtù di procura agli C.F._3 atti
- APPELLANTE E
(c.f.: ), titolare dell'omonima Ditta CP_1 C.F._4 Indivi-duale (P.I. elett.te dom.to alla VIA EUGENIO P.IVA_2 AZIMONTI N.93 MAR-SICOVETERE (PZ) presso lo studio dell'Avv. MAGALDI GIOVANNI (c.f.: ) dal quale è rappr.to e C.F._5 difeso in virtù di procura agli atti
- APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 152/2023, pubblicata in data 15 febbraio 2023. CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 18 Aprile 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel primo grado di giudizio il sig. proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 400/2021 dell'08/07/2021, n. 900/2021 R.G. del Giudice di Pace di Potenza – Sezione Civile, con cui gli era stato ingiunto il pagamento “della somma di € 880,00, oltre interessi di mora al tasso di mora ex D.lgs. 231/02, come richiesti in ricorso sino alla data del saldo effettivo ed oltre alle spese legali del presente procedimento che si liquidano in complessivi Euro 271,50, di cui Euro 21,50 per spese, Euro 250,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed oltre C.A.P. ai sensi di legge.”
Si costituiva il Sig. instando per il rigetto dell'avversaria CP_1 opposi-zione e dunque per la conferma del Decreto Ingiuntivo opposto.
Il Giudice di prime cure respingeva l'opposizione proposta dal Sig. Pt_1 sull'assunto che dall'istruttoria era emersa la prova che il credito azionato traeva origine dal rapporto obbligatorio intercorso tra le parti e, quindi, poteva considerarsi rag-giunta; di contro, l'opponente – a parer del giudicante - non aveva provato il fatto estintivo del credito, ovvero il pagamento.
Avverso tale pronuncia proponeva appello il sig. , deducendo come Pt_1 unico motivo di gravame l'asserita “Inesistenza del rapporto giuridico tra le parti”, che avrebbe dovuto condurre – a suo dire – all'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore del Sig. e, CP_1 conseguentemente, alla definitiva caducazione del già menzionato provvedimento monitorio. L'appellante censura la decisione del Giudice di Pace, che ha ritenuto dimostra-to il credito di euro 880,00 vantato dal per la presunta vendita CP_1 di carne bovina, osservando che, non solo non esisterebbe prova alcuna di un ordine di acquisto effettuato dal , ma anche che la documentazione Pt_1 prodotta non attesterebbe affatto l'avvenuta cessione della merce al , Pt_1 risolvendosi piuttosto in atti unilaterali mai accettati dall'odierno appellante.
Si costituiva con comparsa il Sig. insistendo, preliminarmente, CP_1 per l'inammissibilità dell'appello proposto, in quanto svolto in violazione del principio di specificità dei motivi di doglianza e instando per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
All'udienza del 18 aprile 2025, il Giudice, viste le note scritte depositate dai procuratori costituiti, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Occorre anzitutto indagare il profilo dell'ammissibilità dell'appello alla luce delle recenti modifiche all'Art. 342 c.p.c. di cui al D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e, da ultimo, al D.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 per effetto delle quali
“l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve
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indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti com-piuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevan- za ai fini della decisione impugnata.” Le modifiche normative intervenute negli ultimi anni hanno dunque sensibil- mente innalzato il livello di rigore richiesto ai fini dell'ammissibilità del gravame, in-troducendo un vero e proprio filtro sostanziale destinato a selezionare i motivi di ap-pello che siano formulati in modo sufficientemente chiaro, specifico e pertinente ri-spetto alle statuizioni della sentenza impugnata. Il legislatore ha inteso così rafforzare la natura del giudizio di appello quale revisione della decisione di primo grado, fun-zionale a consentire un controllo mirato e consapevole sul percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice, nonché a mettere la parte appellata in condizione di con-traddire efficacemente sulle doglianze avanzate. In tal senso si è espressa di recente la giurisprudenza di legittimità, evidenziando come l'atto di appello non possa ridursi al-la mera riproposizione delle ragioni già esposte in primo grado, né a generiche conte-stazioni, ma debba contenere l'indicazione puntuale dei capi della sentenza che si in-tendono censurare e delle ragioni, in fatto e in diritto, che giustificano la richiesta di riforma (cfr. Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 2024, n. 2857; Cass. civ., sez. II, 18 marzo 2024, n. 7119).
Nel caso di specie, l'appellante muove specifiche censure alla sentenza impugnata, contestando innanzitutto la ricostruzione del fatto storico operata dal primo Giudice, con la quale egli avrebbe indebitamente presunto l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti posto a fondamento del decreto ingiuntivo e, quindi, del credito azionato;
oltre a denunciare la violazione delle regole sull'onere probatorio sancite dall'art. 2697 c.c. e ad evidenziare plurime incongruenze nell'apprezzamento delle risultanze istruttorie, anche con riferimento alla deposizione del testimone escusso.
Il gravame chiarisce, altresì, quale sia la portata delle censure rispetto all'esito del giudizio, prospettando un diverso apprezzamento del materiale istruttorio che con-durrebbe, a dire dell'appellante, alla revoca del decreto ingiuntivo e alla dichiarazione di inesistenza del credito preteso e quindi del diritto fatto valere.
Alla luce di tali considerazioni, deve concludersi per la ritualità e l'ammissibilità dell'appello proposto, risultando lo stesso motivato in modo conforme ai più rigorosi standard fissati dalla nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. e alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità più recente.
Ciò consente dunque di procedere all'esame del merito del gravame.
2. Muovendo dall'analisi del primo ed unico motivo di appello, esso appare fondato per le ragioni di seguito esposte. Il credito azionato in sede monitoria si fonda sulla fattura n. 16/2018 emessa in data 20 dicembre 2018 dall'Azienda Agricola Diano Donato Masseria
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Convento 85010 Abriola PZ (P.IVA: in favore della “La P.IVA_2 Genuinità di Turdo Donato Via Vittorio Emanuele 85050 Tito”. Come noto, la fattura relativa alla cessione di beni o alla prestazione di servizi costituisce documento fiscale di per sé non sufficiente a dimostrare la concreta esecuzione del contratto di vendita né la consegna della merce, fatto costitutivo essenziale del diritto al corrispettivo ai sensi degli artt. 1470 e ss c.c. In particolare, per la compravendita di carni bovine - quale prodotto destinato al consumo alimentare - oltre alla disciplina fiscale, che prescrive che la fattura debba avere un contenuto obbligatorio di cui alla relativa ex Art. 21, co.2 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, cd “Testo Unico IVA”, rilevano normative sanitarie, veterinarie e di sicu-rezza alimentare che integrano le informazioni da riportare nei documenti di vendita: indicazioni ulteriori atte a garantire la tracciabilità sanitaria e fiscale della loro movi-mentazione, in adempimento alla normativa italiana ed europea vigente che impone standard precisi anche in termini di etichettatura e tracciabilità (a titolo esemplificati- vo: specie e tipologia degli animali;
numero di capi ceduti;
identificazione dei singoli animali, anche tramite codice o marca auricolare - ear tag;
peso complessivo o peso medio, se venduti a peso). Ed invero, per la movimentazione di animali sul territorio nazionale a fini commerciali la legge prescrive l'obbligo di compilazione della “Dichiarazione Di Provenienza E Di Destinazione Degli Animali (Mod. 4)” di cui al Decreto del MINISTE-RO DELLA SALUTE del 28 giugno 2016 Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla re-gistrazione degli animali». (16A06489) (GU Serie Generale n.205 del 02-09-2016). Tale documento deve accompagnare gli animali durante il trasporto e deve essere successivamente consegnato a destinazione alla persona ricevente o al personale preposto. Il Modello 4, per come è strutturato, attesta la provenienza, la destinazione e il rispetto delle condizioni sanitarie di legge. Per tali ragioni esso contiene, tra le altre, una specifica sezione rubricata “C) DESTINAZIONE” all'interno della quale deve es-sere specificato se gli animali sono destinati all'Allevamento, al o ad altro e a quale indirizzo e soprattutto la Data di uscita prevista;
Per_1 nonché una Sezione “D)” espressamente dedicata a raccogliere tutte le informazioni relative alle modalità con cui viene effettuato il trasporto degli animali. In essa devono essere quindi indicati, in primo luogo, la tipologia del mezzo impiegato per il trasferimento e la relativa targa, così da consentire un'immediata identificazione del veicolo utilizzato. Per completez-za, vanno poi riportati il nome e il cognome del trasportatore o autista incaricato, uni- tamente agli eventuali estremi di iscrizione all'albo o alla licenza professionale, a ga-ranzia della regolarità dell'operatore sotto il profilo amministrativo.
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Questa specifica sezione prevede altresì che vengano indicati eventuali scali in-termedi o punti di sosta programmati lungo il percorso: elementi di particolare rilievo anche in relazione alle disposizioni europee, che disciplinano le soste e i tempi mas-simi di percorrenza. Ancora, devono essere precisate la data e l'ora previste di partenza e di arrivo, così da consentire un puntuale controllo sulla durata complessiva del viaggio e sul ri-spetto dei tempi tecnici stabiliti dalla normativa di settore. La sottoscrizione del trasportatore completa la sezione di cui sopra, che con la propria firma attesta di aver preso in carico gli animali, assumendosi la responsabilità del corretto svolgimento del trasporto fino al luogo di destinazione indicato. Tale articolata raccolta di informazioni mira a garantire un attento monitorag- gio del trasporto sotto il profilo sanitario, nonché a verificare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari del mezzo impiegato. Essa consente, inoltre, di ricostruire in modo puntuale il tragitto compiuto dagli animali, facilitando eventuali controlli da parte del-le autorità competenti e assicurando la piena tracciabilità sanitaria in caso di emergenze o necessità di sanità pubblica.
Nel caso di specie, tuttavia, dall'esame del Modello 4 prodotto in atti non è possibile evincere con sufficiente chiarezza e trasparenza che il trasporto sia avvenuto effettivamente in favore della Ditta del sig. , non risultando Pt_1 alcuna indicazione del destinatario né nella sezione dedicata alla destinazione né in quella relativa al tra-sporto, posto che nelle sezioni rubricate
“Destinazione” e “Trasporto” del Mod.4 sopra richiamato non compare alcun riferimento alla sua azienda o alla sua sede, né risulta indicato alcun elemento dal quale possa desumersi che il viaggio si sia concluso presso il destinatario che oggi si pretende obbligato. Tale lacuna, lungi dall'essere meramente formale, incide in modo sostanziale sulla prova del corretto perfezionamento della consegna, privando la documentazione prodotta del valore dimostrativo necessario ai fini dell'accertamento del rapporto con-trattuale e dell'obbligazione di pagamento. Inoltre, come confermato dallo stesso trasportatore escusso in sede testimoniale nel corso del giudizio di primo grado, la circostanza del presunto trasporto non risulta supportata nemmeno da alcun Documento di Trasporto – DDT redatto ai sensi di legge, né tale documento risulta richiamato o allegato alla fattura. Tale mancanza si rivela di rilievo decisivo: in assenza di un DDT non è possibile stabilire né “quando” né soprattutto “se” la consegna della merce sia realmente avvenuta, privando così la do-manda monitoria del necessario fondamento probatorio.
Ne consegue che l'odierno appellato non ha assolto l'onere probatorio su di lui gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., non avendo dimostrato l'avvenuta consegna - og-getto del rapporto negoziale allegato - presso la Ditta
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dell'appellante, condotta indispensabile per integrare il fatto costitutivo del proprio diritto di credito. In considerazione della espressa previsione di legge citata – che sancisce che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre parte avversa ha l'onere di provare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto stesso – nel contratto di compravendita di cose de-terminate (ai sensi dell'art. 1470 ss c.c.), l'obbligo del venditore si estende necessariamente alla consegna della cosa venduta, sicché è suo onere, in quanto creditore che agisce per il pagamento del prezzo, dimostrare che tale consegna sia realmente e con- cretamente avvenuta. E di tale consegna doveva darsi atto nella fattura. Cosa che nella specie non è avvenuta. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, in te- ma di vendita, il venditore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento del prezzo è gravato dell'onere di provare l'avvenuta consegna della merce, trattandosi di fatto costitutivo della sua pretesa creditoria (cfr. Cass. civ. sez. II, 16 maggio 2023, n. 13456; Cass. Civ., sez. II, 28 aprile 2022, n. 13270). Più di recente, la Cassazione ha ribadito come l'onere della prova ex art. 2697 c.c. non possa ritenersi soddisfatto per il solo fatto di aver prodotto una fattura, la qua-le costituisce documento unilaterale del creditore, privo di valore dimostrativo dell'avvenuta consegna, se non confortato da ulteriori riscontri quali, ad esempio, documenti di trasporto o quietanze firmate dal destinatario (Cass. civ. sez. III, 12 gennaio 2024, n. 1058; Cass. Civ., sez. II, 8 giugno 2023, n. 16122). Nel caso di specie, pur avendo l'appellato prodotto la fattura n. 16/2018 e un Modello 4 relativo alla movimentazione sanitaria dell'animale, non risulta tuttavia acquisito alcun atto idoneo a comprovare che la consegna sia stata effettivamente e concretamente eseguita in favore della Ditta del sig. Pt_1 alla data indicata.
In particolare, dalle sezioni del Mod. 4 sopra richiamate, dedicate alla destinazione e al trasporto come precisato, non emerge alcun riferimento alla sede e alla titolarità aziendale dell'appellante, sicché resta priva di riscontro la circostanza – costituente fatto costitutiva essenziale del diritto azionato – di quanti e quali capi di bestiame siano stati materialmente recapitati presso la sua impresa. Di conseguenza, difettando la prova di un elemento essenziale del rapporto di compravendita invocato – ossia la consegna – l'appellato non ha sufficientemente for-nito la dimostrazione del fatto costitutivo del proprio diritto di credito. Per tali ragioni, deve ritenersi che la domanda monitoria originariamente pro- posta sia priva del necessario fondamento probatorio. Ne discende l'accoglimento dell'appello proposto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della pretesa azionata in via monitoria.
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2.1. Deve inoltre rilevarsi che le incertezze sul perfezionamento della consegna avrebbero potuto trovare adeguato chiarimento mediante l'escussione della prova testimoniale articolata dalla parte opposta con l'audizione del sig. , quale regolarmente ammessa nel corso Testimone_1 udienza innanzi al Giudice di Pace dell'8 luglio 2022 e successivamente espletata nel corso del giudizio di primo grado all'udienza del 12 ottobre 2022. Tuttavia, il Giudice di prime cure ha omesso ogni valutazione sul punto, ovvero ogni qualsivoglia riferimento sia al contenuto delle dichiarazioni rese, sia alle ragioni della loro eventuale inattendibilità o irrilevanza e limitandosi a richiamare generica-mente le risultanze documentali. Tale omissione integra una violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. che impone al giudice di esplicitare – sia pure in forma concisa e sintetica – l'iter logico-argomentativo che ha condotto alla decisione, dando conto delle risultanze istruttorie e, in particolare, delle dichiarazioni rese dai testimoni, valutandone l'attendibilità e motivando le ragioni di un eventuale disconoscimento, ovvero perché siano state rite-nute rilevanti, irrilevanti o inattendibili (Cass. civ. sez. II, 5 giugno 2024, n. 15619; Cass. Civ., sez. III, 22 marzo 2023, n. 8242).
Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza di primo grado, emerge infatti che il Giudice di Pace non ha in alcun modo esaminato il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste, né ha fornito alcuna spiegazione circa l'eventuale irrilevanza, inattendibilità o insufficienza di tali dichiarazioni rispetto al thema decidendum e perché tale deposizione non sarebbe stata idonea ad incidere sull'esito del giudizio. Ciò costituisce un vizio motivazionale che priva la decisione di un indispensa- bile approfondimento sulle risultanze istruttorie acquisite, tanto più rilevante alla luce delle incertezze emerse nel corso dell'istruttoria, atteso che il teste ha mostrato evi-denti contraddizioni, confondendo la data del trasporto e riconoscendo l'esistenza di contenziosi pendenti tra loro all'epoca del giudizio nonché rapporti di inimicizia con il sig. . Pt_1
Inoltre, sarebbe emersa l'irrilevanza delle dichiarazioni rese circa il numero complessivo dei trasporti effettuati per il sig. , trattandosi di Pt_1 circostanza non contestata, irrilevante rispetto allo specifico trasporto su cui si fonda la pretesa creditoria e, in ogni caso, non suffragata da documenti a firma del teste, del tutto ininfluente sotto il profilo della tracciabilità fiscale e sanitaria dell'oggetto del contendere.
Tale complessivo quadro istruttorio, ove fosse stato debitamente considerato, avrebbe potuto indurre il Giudice di primo grado a ritenere non sufficientemente comprovata la pretesa creditoria, con la possibile conseguenza di accogliere l'opposizione proposta e di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
3. Va infine esaminata la domanda formulata dall'appellante volta ad ottenere la condanna dell'appellato al risarcimento dei danni patrimoniali e
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non patrimoniali ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in ragione dell'asserita infondatezza dell'azione monitoria promossa.
Al riguardo, occorre richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui la condanna per responsabilità aggravata richiede la prova che la domanda o l'eccezione siano state proposte con mala fede o colpa grave, configurandosi la prima laddove la parte abbia consapevolmente agito in difetto di fonda-mento, e la seconda quando la proposizione dell'azione sia frutto di una condotta im-prontata a palese e inescusabile negligenza (cfr. Cass. civ., sez. III, 30 marzo 2022, n. 10117; Cass. civ., sez. II, 10 marzo 2020, n. 6976).
Nel caso di specie, pur essendo stata accertata in questa sede la mancanza di idonei elementi probatori a sostegno della pretesa creditoria, non emergono tuttavia circostanze tali da consentire di affermare che l'appellato abbia agito con la consapevolezza della infondatezza della propria domanda o con un grado di negligenza tal-mente elevato da integrare la colpa grave, che costituisce presupposto indefettibile della responsabilità aggravata richiesta dall'art. 96 c.p.c.
Inoltre, la domanda risarcitoria difetta della necessaria specificazione e prova del pregiudizio subito, non potendo la condanna ex art. 96 c.p.c. basarsi su mere af-fermazioni generiche o sull'astratta idoneità del comportamento processuale della controparte a produrre danno, come reiteratamente chiarito dalla giurisprudenza di le-gittimità (cfr. Cass. civ., sez. II, 13 aprile 2023, n. 9945).
In considerazione di tali rilievi, la domanda avanzata dall'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
Per la peculiarità della materia trattata, le obiettive difficoltà probatorie e il complessivo atteggiarsi delle difese giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, che assorbe in sé anche le contrapposte pretese risarcitorie, ponendosi quale esito equo e ragionevole del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto riforma integralmente la sentenza appellata n. 152/2023 del Giudice di Pace di Potenza pubblicata in data 15.02.2023 e non notificata, accogliendo l'opposizione a decreto ingiuntivo ivi proposta. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Potenza, lì 16 Luglio 2025.
Il Giudice
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(Dott.ssa Giulia Volpe)
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