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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 08/07/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 957/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Benedetta Pontara - Giudice
Ivan Rauzi - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per separazione giudiziale dei coniugi di primo grado iscritta al n. r.g. 957/2025 promossa da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
- parte ricorrente - contro nato a [...] il [...]; CP_1
- parte resistente, contumace -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate dal procuratore della parte ricorrente L'udienza del 25/06/2025: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano, contraris reiectis, previa e opportuna declaratoria del caso di specie, pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
Condizioni:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel mutuo rispetto;
pagina 1 di 6 2) disporre l'affidamento cd. “super-esclusivo” della IA minore alla MA affinché la PE1 stessa possa prendere tutte le decisioni di maggior interesse per la stessa IA, senza il consenso del padre, in particolare quelle attinenti alla residenza, formazione, educazione, salute ed al rinnovo e al rilascio dei documenti validi anche per l'espatrio ai fini turistici, confermando la collocazione della minore presso la stessa MA, ove manterrà la residenza;
3) assegnare la casa familiare con arredi e corredi, sita in Bolzano, Via Passeggiata dei Castani n.
30/2, assegnata alla signora dL' alla ricorrente affinchè vi continui a vivere con la IA minore CP_2
Per ;
4) statuire che il padre dovrà corrispondere in favore della moglie, , a titolo di Parte_1
Per mantenimento della IA minore l'importo mensile di € 250,00 entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese- di marzo, data del deposito del ricorso, specificando che tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale ASTAT secondo la Provincia di Bolzano con prima rivalutazione a marzo 2026 su base marzo 2025; Per 5) riconoscere che tutti i contributi pubblici per la IA minore spettino integralmente alla MA, e anche le detrazioni fiscali per la IA minore spettino alla stessa al 100%. Parte_1
6) con condanna del resistente a rifondere L'RA le spese e gli onorai del presente procedimento.
In via istruttoria: qualora ritenuto necessario si chiede l'ammissione della prova per testimoni in relazione alle circostanze indicate in narrativa del presente atto da nr. 1) a nr. 14), preceduti dalla locuzione “vero che”, con esclusione delle valutazioni e dei giudizi ivi espressi e/o contenuti, con riserva di formularne ulteriori in memoria autorizzata anche L'esito della costituzione di parte resistente e con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre anche in seguito alla costituzione di parte avversa”.
e dal Pubblico Ministero in data 01/07/2025: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso di parte ricorrente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26/03/2025 la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Parte_1
Bolzano; la parte resistente non si è costituita ed è stata dichiarata contumace CP_1 L'udienza del 25/06/2025.
2. Il tentativo di conciliazione dinanzi al Giudice relatore delegato non ha potuto essere esperito non essendo comparsa la parte resistente.
3. All'ultima udienza dd. 25/06/2025 la parte ricorrente ha rassegnato le sopra estese conclusioni, il pubblico ministero ha concluso a sua volta come sopra riportato.
4. Dagli atti emerge tra l'altro quanto segue:
pagina 2 di 6 - le parti hanno contratto matrimonio in Bolzano, in data 17/04/2018, trascritto presso lo stato civile del Comune di Bolzano;
- dal matrimonio è nata la IA minore (nata a [...] il [...]); PE1
- successivamente al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- le parti non si sono riconciliate.
Dagli atti emerge che il matrimonio delle parti è fallito: l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta sufficientemente provata e corroborata infine anche dal disinteresse di CP_1 rimasto contumace (e mai comparso) in ordine L'esito del presente procedimento di
[...] separazione. Si ritiene altamente improbabile una ripresa della comunione di vita. Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 cc e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta della parte ricorrente in atti.
5. Il Tribunale osserva che, dal quadro processuale, emerge una grave carenza educativa in capo al sig. il quale si è sostanzialmente disinteressato - in aperto contrasto con quanto CP_1 disposto dL'art. 337-ter cc - delle esigenze di cura, istruzione ed educazione della prole.
In particolare, il sig. , a partire dal 2024, iniziava a frequentare “brutte compagnie”, CP_1 composte anche da persone pregiudicate, che lo trascinavano in azioni sconsiderate ed illegali, fino a commettere anche un grave reato a Bolzano, nel mese di ottobre 2024 (presumibilmente rissa aggravata, posta in essere da un gruppo di circa dieci complici e con l'utilizzo di mazze da baseball, coltelli, spranghe e machete;
cfr. doc. 5 di parte ricorrente).
Lo stile di vita e le condotte della parte resistente si ripercuotevano anche in ambito familiare, in quanto a partire dal 2024 egli non era più presente per la famiglia (né affettivamente né economicamente) e trascurava la moglie e la IA piccola, dimostrandosi del tutto indifferente ai loro affetti e omettendo di provvedere al loro mantenimento e sostentamento (cfr. doc. 10 e 11 di parte ricorrente).
In conseguenza del reato commesso, divenuto noto anche alla cronaca nazionale (doc. 5 di parte ricorrente), la parte resistente veniva espulsa dal territorio italiano, con decreto di convalida dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bolzano del 02.10.2024 (doc. 16 di parte ricorrente), risultando attualmente del tutto assente dal contesto familiare.
La parte resistente, a partire dal 2024, non contribuisce più al mantenimento e alla cura della IA
e si è resa di fatto irreperibile, violando con tale sua condotta anche il disposto di cui L'art. 337- sexies secondo comma cc (secondo il quale “In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è
pagina 3 di 6 obbligato a comunicare L'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. […]”).
Da quanto premesso consegue un giudizio negativo sulla idoneità educativa di CP_1
(cfr. Cass. civ. 2009 n. 26587 secondo la quale “perché' possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che
l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, L'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”).
Pertanto, per i motivi sin qui esposti sussistono i presupposti per discostarsi dalla regola dell'affidamento condiviso, essendo lo stesso, per i motivi di cui sopra, contrario L'interesse della minore (cfr. art. 337-quater cc).
In conseguenza merita accoglimento la richiesta, formulata nel ricorso introduttivo, di affidamento esclusivo della IA minore alla MA, attribuendole il potere di adottare tutte le decisioni di maggior interesse anche senza il consenso del padre (cd. affidamento super-esclusivo) e con collocamento della minore presso di lei.
In relazione alla richiesta di parte ricorrente di essere autorizzata a richiedere il rilascio di documenti validi per l'espatrio, la stessa è comunque superata dL'affidamento esclusivo della IA alla MA (cfr. Cass.Ord. n. 31785/2024).
Quanto alla regolamentazione del diritto-dovere di visita della IA a favore del PE1 padre resistente, il Collegio ritiene rispondente L'interesse della minore disporne la sospensione, per le ragioni sin qui esposte.
In conseguenza la casa familiare, sita in Bolzano, via Passeggiata dei Castani n. 30/2, attribuita alla ricorrente da , viene assegnata alla MA. CP_2
In punto “contributo al mantenimento dei figli” si evidenzia quanto segue: considerato il principio di proporzionalità previsto dL'art. 337-ter cc ed in particolare
- le attuali esigenze della IA;
- il fatto che soltanto la MA si occupa della IA;
pagina 4 di 6 - la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dalla MA;
- delle risorse economiche di entrambi i genitori e in particolare considerando che la parte Pt_1
percepisce un reddito annuo esiguo e attualmente non può contare su un'entrata
[...] regolare, svolgendo l'attività di traduttrice e mediatrice culturale solo in qualità di collaboratrice occasionale (cfr. doc. 6 e 7 di parte ricorrente); la parte si è dimessa CP_1 volontariamente dal proprio rapporto di lavoro in data 10.09.2024 ed attualmente non si conosce la sua attuale situazione lavorativa. valutate comparativamente le capacità di entrambi i genitori a provvedere ai bisogni dei figli e considerato che sulla ricorrente continueranno a gravare i non indifferenti impegni da investire per la cura personale e l'educazione della prole;
ciò premesso, appare ragionevole ed equo imporre a un onere finanziario per il CP_1 mantenimento ordinario mensile della IA minore determinato in Euro 250,00, oltre rivalutazione annuale ASTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie della IA.
Gli assegni familiari e altri contributi pubblici nonché le detrazioni fiscali eventualmente spettanti per la prole, potranno essere fatti valere esclusivamente da . Parte_1
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., sicché la parte CP_1
a condannata a rifondere L'RA (dal momento che la parte è ammessa al
[...] Parte_1 patrocinio a spese dello Stato) le spese del presente giudizio, che sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014 (esclusa la fase istruttoria, non svolta).
7. La competenza del Tribunale adito sussiste avendo la IA minore la residenza abituale nel circondario di questo Tribunale (art. 473-bis.11 cpc).
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss cc, 337 bis. ss cc e 473 bis.47. ss cpc e ritenuta la propria competenza pronuncia la giudiziale separazione dei coniugi
, nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], CP_1 coniugatisi a Bolzano (BZ) il 17/04/2018 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Bolzano sub numero 44, parte I, del 2018;
pagina 5 di 6 dispone che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni:
1) la IA minore viene affidata, in via esclusiva, alla MA , affidamento che PE1 Parte_1 viene esteso anche a tutte le decisioni di maggior interesse per la IA, che la MA potrà prendere anche senza il consenso del padre (in particolare la MA potrà prendere anche tutte le decisioni riguardanti la IA attinenti alla residenza, formazione, educazione, salute ed al rinnovo e al rilascio dei documenti, incluso il passaporto, validi anche per l'espatrio ai fini turistici); il giudice dispone la collocazione della minore presso la stessa MA, ove manterrà la residenza;
2) l'abitazione familiare sita in Bolzano, via Passeggiata dei Castani n. 30/2, è assegnata alla signora PE
, affinché possa viverci con la IA;
Parte_1
3) il padre deve pagare in favore della MA , a titolo di mantenimento CP_1 Parte_1
PE ordinario per la IA minore , l'importo mensile di € 250,00 entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2025; tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale ASTAT secondo la Provincia di Bolzano con prima rivalutazione ad agosto 2026 su base luglio 2025; il padre dovrà inoltre sostenere anche le spese straordinarie per la detta IA nella misura del 50%;
4) tutti i contributi pubblici spettanti per la IA (ivi incluso l'assegno unico universale e l'assegno familiare regionale e/o provinciale) possono essere fatti valere esclusivamente e per intero dalla MA;
5) sospende il diritto di visita padre-IA;
6) viene condannato a rifondere L'RA le spese del presente procedimento, che CP_1 vengono liquidate in € 3.740,00 per compenso di avvocato, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettario nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso.
Cosi deciso in Bolzano, in Camera di consiglio, il 04/07/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Ivan Rauzi Julia Dorfmann
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 957/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Benedetta Pontara - Giudice
Ivan Rauzi - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per separazione giudiziale dei coniugi di primo grado iscritta al n. r.g. 957/2025 promossa da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
- parte ricorrente - contro nato a [...] il [...]; CP_1
- parte resistente, contumace -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate dal procuratore della parte ricorrente L'udienza del 25/06/2025: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano, contraris reiectis, previa e opportuna declaratoria del caso di specie, pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
Condizioni:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel mutuo rispetto;
pagina 1 di 6 2) disporre l'affidamento cd. “super-esclusivo” della IA minore alla MA affinché la PE1 stessa possa prendere tutte le decisioni di maggior interesse per la stessa IA, senza il consenso del padre, in particolare quelle attinenti alla residenza, formazione, educazione, salute ed al rinnovo e al rilascio dei documenti validi anche per l'espatrio ai fini turistici, confermando la collocazione della minore presso la stessa MA, ove manterrà la residenza;
3) assegnare la casa familiare con arredi e corredi, sita in Bolzano, Via Passeggiata dei Castani n.
30/2, assegnata alla signora dL' alla ricorrente affinchè vi continui a vivere con la IA minore CP_2
Per ;
4) statuire che il padre dovrà corrispondere in favore della moglie, , a titolo di Parte_1
Per mantenimento della IA minore l'importo mensile di € 250,00 entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese- di marzo, data del deposito del ricorso, specificando che tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale ASTAT secondo la Provincia di Bolzano con prima rivalutazione a marzo 2026 su base marzo 2025; Per 5) riconoscere che tutti i contributi pubblici per la IA minore spettino integralmente alla MA, e anche le detrazioni fiscali per la IA minore spettino alla stessa al 100%. Parte_1
6) con condanna del resistente a rifondere L'RA le spese e gli onorai del presente procedimento.
In via istruttoria: qualora ritenuto necessario si chiede l'ammissione della prova per testimoni in relazione alle circostanze indicate in narrativa del presente atto da nr. 1) a nr. 14), preceduti dalla locuzione “vero che”, con esclusione delle valutazioni e dei giudizi ivi espressi e/o contenuti, con riserva di formularne ulteriori in memoria autorizzata anche L'esito della costituzione di parte resistente e con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre anche in seguito alla costituzione di parte avversa”.
e dal Pubblico Ministero in data 01/07/2025: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso di parte ricorrente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26/03/2025 la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Parte_1
Bolzano; la parte resistente non si è costituita ed è stata dichiarata contumace CP_1 L'udienza del 25/06/2025.
2. Il tentativo di conciliazione dinanzi al Giudice relatore delegato non ha potuto essere esperito non essendo comparsa la parte resistente.
3. All'ultima udienza dd. 25/06/2025 la parte ricorrente ha rassegnato le sopra estese conclusioni, il pubblico ministero ha concluso a sua volta come sopra riportato.
4. Dagli atti emerge tra l'altro quanto segue:
pagina 2 di 6 - le parti hanno contratto matrimonio in Bolzano, in data 17/04/2018, trascritto presso lo stato civile del Comune di Bolzano;
- dal matrimonio è nata la IA minore (nata a [...] il [...]); PE1
- successivamente al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- le parti non si sono riconciliate.
Dagli atti emerge che il matrimonio delle parti è fallito: l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta sufficientemente provata e corroborata infine anche dal disinteresse di CP_1 rimasto contumace (e mai comparso) in ordine L'esito del presente procedimento di
[...] separazione. Si ritiene altamente improbabile una ripresa della comunione di vita. Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 cc e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta della parte ricorrente in atti.
5. Il Tribunale osserva che, dal quadro processuale, emerge una grave carenza educativa in capo al sig. il quale si è sostanzialmente disinteressato - in aperto contrasto con quanto CP_1 disposto dL'art. 337-ter cc - delle esigenze di cura, istruzione ed educazione della prole.
In particolare, il sig. , a partire dal 2024, iniziava a frequentare “brutte compagnie”, CP_1 composte anche da persone pregiudicate, che lo trascinavano in azioni sconsiderate ed illegali, fino a commettere anche un grave reato a Bolzano, nel mese di ottobre 2024 (presumibilmente rissa aggravata, posta in essere da un gruppo di circa dieci complici e con l'utilizzo di mazze da baseball, coltelli, spranghe e machete;
cfr. doc. 5 di parte ricorrente).
Lo stile di vita e le condotte della parte resistente si ripercuotevano anche in ambito familiare, in quanto a partire dal 2024 egli non era più presente per la famiglia (né affettivamente né economicamente) e trascurava la moglie e la IA piccola, dimostrandosi del tutto indifferente ai loro affetti e omettendo di provvedere al loro mantenimento e sostentamento (cfr. doc. 10 e 11 di parte ricorrente).
In conseguenza del reato commesso, divenuto noto anche alla cronaca nazionale (doc. 5 di parte ricorrente), la parte resistente veniva espulsa dal territorio italiano, con decreto di convalida dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bolzano del 02.10.2024 (doc. 16 di parte ricorrente), risultando attualmente del tutto assente dal contesto familiare.
La parte resistente, a partire dal 2024, non contribuisce più al mantenimento e alla cura della IA
e si è resa di fatto irreperibile, violando con tale sua condotta anche il disposto di cui L'art. 337- sexies secondo comma cc (secondo il quale “In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è
pagina 3 di 6 obbligato a comunicare L'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. […]”).
Da quanto premesso consegue un giudizio negativo sulla idoneità educativa di CP_1
(cfr. Cass. civ. 2009 n. 26587 secondo la quale “perché' possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che
l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, L'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”).
Pertanto, per i motivi sin qui esposti sussistono i presupposti per discostarsi dalla regola dell'affidamento condiviso, essendo lo stesso, per i motivi di cui sopra, contrario L'interesse della minore (cfr. art. 337-quater cc).
In conseguenza merita accoglimento la richiesta, formulata nel ricorso introduttivo, di affidamento esclusivo della IA minore alla MA, attribuendole il potere di adottare tutte le decisioni di maggior interesse anche senza il consenso del padre (cd. affidamento super-esclusivo) e con collocamento della minore presso di lei.
In relazione alla richiesta di parte ricorrente di essere autorizzata a richiedere il rilascio di documenti validi per l'espatrio, la stessa è comunque superata dL'affidamento esclusivo della IA alla MA (cfr. Cass.Ord. n. 31785/2024).
Quanto alla regolamentazione del diritto-dovere di visita della IA a favore del PE1 padre resistente, il Collegio ritiene rispondente L'interesse della minore disporne la sospensione, per le ragioni sin qui esposte.
In conseguenza la casa familiare, sita in Bolzano, via Passeggiata dei Castani n. 30/2, attribuita alla ricorrente da , viene assegnata alla MA. CP_2
In punto “contributo al mantenimento dei figli” si evidenzia quanto segue: considerato il principio di proporzionalità previsto dL'art. 337-ter cc ed in particolare
- le attuali esigenze della IA;
- il fatto che soltanto la MA si occupa della IA;
pagina 4 di 6 - la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dalla MA;
- delle risorse economiche di entrambi i genitori e in particolare considerando che la parte Pt_1
percepisce un reddito annuo esiguo e attualmente non può contare su un'entrata
[...] regolare, svolgendo l'attività di traduttrice e mediatrice culturale solo in qualità di collaboratrice occasionale (cfr. doc. 6 e 7 di parte ricorrente); la parte si è dimessa CP_1 volontariamente dal proprio rapporto di lavoro in data 10.09.2024 ed attualmente non si conosce la sua attuale situazione lavorativa. valutate comparativamente le capacità di entrambi i genitori a provvedere ai bisogni dei figli e considerato che sulla ricorrente continueranno a gravare i non indifferenti impegni da investire per la cura personale e l'educazione della prole;
ciò premesso, appare ragionevole ed equo imporre a un onere finanziario per il CP_1 mantenimento ordinario mensile della IA minore determinato in Euro 250,00, oltre rivalutazione annuale ASTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie della IA.
Gli assegni familiari e altri contributi pubblici nonché le detrazioni fiscali eventualmente spettanti per la prole, potranno essere fatti valere esclusivamente da . Parte_1
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., sicché la parte CP_1
a condannata a rifondere L'RA (dal momento che la parte è ammessa al
[...] Parte_1 patrocinio a spese dello Stato) le spese del presente giudizio, che sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014 (esclusa la fase istruttoria, non svolta).
7. La competenza del Tribunale adito sussiste avendo la IA minore la residenza abituale nel circondario di questo Tribunale (art. 473-bis.11 cpc).
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss cc, 337 bis. ss cc e 473 bis.47. ss cpc e ritenuta la propria competenza pronuncia la giudiziale separazione dei coniugi
, nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], CP_1 coniugatisi a Bolzano (BZ) il 17/04/2018 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Bolzano sub numero 44, parte I, del 2018;
pagina 5 di 6 dispone che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni:
1) la IA minore viene affidata, in via esclusiva, alla MA , affidamento che PE1 Parte_1 viene esteso anche a tutte le decisioni di maggior interesse per la IA, che la MA potrà prendere anche senza il consenso del padre (in particolare la MA potrà prendere anche tutte le decisioni riguardanti la IA attinenti alla residenza, formazione, educazione, salute ed al rinnovo e al rilascio dei documenti, incluso il passaporto, validi anche per l'espatrio ai fini turistici); il giudice dispone la collocazione della minore presso la stessa MA, ove manterrà la residenza;
2) l'abitazione familiare sita in Bolzano, via Passeggiata dei Castani n. 30/2, è assegnata alla signora PE
, affinché possa viverci con la IA;
Parte_1
3) il padre deve pagare in favore della MA , a titolo di mantenimento CP_1 Parte_1
PE ordinario per la IA minore , l'importo mensile di € 250,00 entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2025; tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale ASTAT secondo la Provincia di Bolzano con prima rivalutazione ad agosto 2026 su base luglio 2025; il padre dovrà inoltre sostenere anche le spese straordinarie per la detta IA nella misura del 50%;
4) tutti i contributi pubblici spettanti per la IA (ivi incluso l'assegno unico universale e l'assegno familiare regionale e/o provinciale) possono essere fatti valere esclusivamente e per intero dalla MA;
5) sospende il diritto di visita padre-IA;
6) viene condannato a rifondere L'RA le spese del presente procedimento, che CP_1 vengono liquidate in € 3.740,00 per compenso di avvocato, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettario nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso.
Cosi deciso in Bolzano, in Camera di consiglio, il 04/07/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Ivan Rauzi Julia Dorfmann
pagina 6 di 6