Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 24637/2021 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 24637/2021 RGAC e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Diocleziano 342 presso Parte_1
EL IS, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTORE
E
, quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, in Controparte_1 persona dei ll.rr.pp.tt., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via F. Caracciolo 10 presso l'avv. Raffaele Serafini, dal quale è rappresentata e difesa come da procura alle liti rilasciata in data 18/12/2014 in Mogliano Veneto (Treviso) con atto per notaio rep. 186905 Persona_1
CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata. ha convenuto nel presente giudizio quale impresa Parte_1 Controparte_1 designata dal FGVS, chiedendo di dichiarare il conducente di un veicolo non identificato pagina 1 di 4
si è costituita l'impresa designata convenuta, chiedendo di dichiarare nullo l'atto di citazione, di essere dichiarata carente di legittimazione passiva, di dichiarare inammissibile, improcedibile ed improponibile la domanda, di rigettare la domanda nel merito perché infondata, subordinatamente dichiarare l'attore corresponsabile dell'evento ex art. 2054.2 cc, o comunque ridurre la somma richiesta dall'attore, e con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria sono stati escussi i testi e ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio Testimone_1 Tes_2 medica dal dr. ora la causa va decisa. Persona_2
La domanda è proponibile, avendo l'attore inviato in data 30/4/2021, ossia più di cinque mesi prima che iniziasse il presente giudizio, alla impresa designata ed alla Consap una richiesta di risarcimento che rispondeva a tutti i requisiti richiesti dall'art. 148 Cod.Ass.
– anche se tale norma non è in realtà richiamata dall'art. 287 Cod.Ass. sulla richiesta di risarcimento alla impresa designata. L'atto di citazione descrive compiutamente sia la modalità del dedotto sinistro, sia i danni che si chiede di risarcire. I testimoni escussi in questa sede non sono attendibili, per le seguenti ragioni. Il teste cognato dell'attore, ha riferito che al momento dell'incidente si Testimone_1 trovava “in via Nervesa della Battaglia … sul marciapiedi insieme ad altro ragazzo … a nove metri dall'incrocio …” con Via Marco Polo;
l' “altro ragazzo” non sarebbe potuto essere che l'altro teste, il quale ha riferito che al momento del sinistro si Tes_2 trovava insieme all'amico (errore di verbalizzazione: in realtà si chiama Per_3
) “… a piedi, in via Marco Polo, vicino alla casa in cui all'epoca Tes_1 Tes_1 abitavo …”; come si vede dallo schizzo allegato al rapporto della Polizia Municipale di Napoli/San Lorenzo sull'evento per cui è causa, Via Nervesa della Battaglia incrocia con Via Marco Polo sostanzialmente ad angoli retti, quindi se il teste si fosse Tes_1 davvero trovato con l'altro teste in Via Nervesa della Battaglia distando circa 9 metri dall'incrocio, non avrebbe potuto confondersi riferendo di essersi invece trovato in Via Marco Polo, perché nove metri non è una lunghezza insignificante tra due pedoni;
allo stesso modo non potrebbe essersi confuso sul fatto di essersi trovato con l'altro teste in Via Marco Polo, avendo precisato che quel punto in cui si trovavano era vicino alla casa in cui egli all'epoca abitava;
quindi, i due testimoni, pur avendo ciascuno dichiarato che al momento dell'incidente si trovava insieme all'altro, si sono reciprocamente pagina 2 di 4 contraddetti circa il luogo in cui si trovavano. Allegato al predetto rapporto, vi è il verbale delle dichiarazioni rese quello stesso giorno 20/7/2020 alle ore 16.50 (circa tre ore dopo il dedotto sinistro, collocato dall'attore alle ore 13.45) da , Testimone_3 moglie dell'attore, la quale riferì: “Verso le ore 13.45 mi portavo sul posto dell'incidente. Trovavo mio marito a terra ma ancora doveva arrivare l'ambulanza. Il veicolo di mio marito lo facevo portare in Via Re di Puglia 3, dove ho un box, da una persona che stava sul posto. Perciò lo ho io in custodia”; intervenuta sul posto, la moglie dell'infortunato avrebbe dovuto incontrare entrambi i testimoni escussi in questa sede - Tes_ dei quali uno ( ) ha riferito di essersi allontanato dal luogo del sinistro dopo che, nei 20 o 30 minuti successivi all'evento, era sopraggiunta la moglie dell'attore, mentre l'altro ) nulla ha detto sul sopraggiungere della moglie dell'attore infortunato Tes_1 ed ha precisato di essersi allontanato verso le ore 14.10, seguendo col proprio motorino l'ambulanza che portava suo cognato, l'attore, all'ospedale; ora, è difficile da spiegare che la moglie dell'infortunato, recatasi a rendere dichiarazioni all'autorità di polizia subito dopo l'evento lesivo, non abbia dichiarato che sul luogo del sinistro aveva trovato due testimoni oculari dell'evento, di cui uno era il cognato del marito. Ed è altrettanto difficilmente spiegabile che l'attore nello sporgere denuncia/querela Parte_1 dell'evento ai Carabinieri di Napoli/Rione Traiano in data 5/8/2020, ossia 15 giorni dopo il dedotto sinistro, abbia scritto “ci riserva di indicare il nominativo dei testi presenti al fatto”, quando li avrebbe dovuti conoscere perfettamente ed indicarne subito le generalità. Si noti, ancora, che subito dopo il sinistro, ai verbalizzanti della Polizia Municipale di Napoli/San Lorenzo, dichiarò di non ricordare né il Parte_1 modello, né il colore né il numero di targa dell'autoveicolo che aveva colpito il motociclo da lui condotto, e nella denuncia/querela, nella richiesta di risarcimento e nell'atto di citazione si scrive genericamente di “veicolo” investitore – mentre i testi hanno specificato che il veicolo investitore era una Lancia Y scura;
di tale particolare l'attore, cognato di uno dei testimoni, doveva sicuramente essere a conoscenza sin dall'inizio, e non si capisce perché tale dettaglio non sia stato fornito in nessuno degli atti sopra menzionati. Il teste ha riferito che lui e l'altro teste al momento Tes_2 dell'incidente si trovavano in Via Marco Polo “sul marciapiede di destra per chi guarda Via Battaglia” e videro l'autovettura Lancia Y scura “che provenendo dall'altro lato di Via Marco Polo svoltò a destra verso Via Battaglia”: ma se proveniva dal lato opposto a quello sul quale si trovavano i testi, quindi dalla sinistra per chi guarda Via Battaglia, l'autovettura Lancia Y avrebbe dovuto svoltare a sinistra, per immettersi in Via Battaglia. Infine, i verbalizzanti della Polizia Municipale di Napoli/San Lorenzo non hanno rinvenuto sul motociclo tg. CX53607 tracce dell'impatto da loro descritto alla fiancata sinistra, bensì solo “diverse abrasioni e ammaccature dovute a sinistri antecedenti”. Tutti gli elementi sopra esposti, come già accennato, inducono a considerare non attendibili i testimoni escussi;
viene così a non essere provato che l'attore, a bordo di un motociclo, sia stato investito da un'autovettura rimasta non identificata, e la domanda va rigettata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
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PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 24637/2021 rgac tra:
[...]
attore; quale impresa designata dal FGVS, convenuta;
Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Pone definitivamente a carico della parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio;
3) Condanna l'attore a rimborsare all'impresa designata convenuta le spese del giudizio, che liquida in € 7100 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Portici in data 1/1/2025 Il giudice unico
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