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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/12/2025, n. 4546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4546 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Dora
Alessia Limongelli, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 3563/2024 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “Spedizione-trasporto” e vertente:
TRA con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1 (P. Parte_1
Iva e Cod. Fisc. , in persona dell'Institore, Avv. Domenico Galli, P.IVA_1 giusti poteri conferiti con procura in data 25 maggio 2015 del Notaio Dott.
[...] dei Distretti notarili riuniti di Roma, Civitavecchia e Velletri, Rep. Per_1
80877 Racc. 21501 (registrata all'Agenzia delle Entrate Ufficio Roma 1 in data 27 maggio 2015 al n. 13500 serie IT, rappresentata e difesa,giusta procura in atti dall'avv. Gianluca Todino (C.F: con il quale è CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via R. Morghen n° 181
- APPELLANTE
E nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) residente in [...]
Arzano-Casandrino n. 25 elett.te dom.to in Arzano (NA) alla Via Alfredo
Pecchia n. 90 c/o lo studio dell'Avv. Armando CIMMINO (C.F.
) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._3
- APPELLATO
CONCLUSIONI : come da note sostitutive dell'udienza ex art 352 c.p.c.
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FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 30.04.2024, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Casoria n.
2770/2023, depositata in cancelleria il 7.11.2023 riproponendo preliminarmente l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito in favore, nell'ordine, del Giudice di Pace di Roma e, successivamente, del
Giudice di Pace di Napoli Nord e lamentando l'omessa ed errata applicazione degli artt. 9,10,11 L. 911/35; altresì l'erronea quantificazione del danno e l'omessa pronuncia sulla sussistenza della forza maggiore.
Chiedeva, dunque, l'appellante: “accogliere l'appello e tutti i motivi di gravame in esso contenuti riformando la sentenza di primo grado impugnata e, pertanto, dichiarare il rigetto integrale della domanda risarcitoria proposta dal Sig. stante il giusto comportamento CP_1 operato da in base a quanto previsto dal R.D.L. 11 ottobre 1934 Parte_1
n. 1948, convertito dalla legge 4 aprile 1935 n. 911; Condannare la parte appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, con espressa pronuncia di restituzione da parte del sig. di tutte le CP_1 somme percepite da in esecuzione della sentenza di primo Parte_1 grado”.
Si costituiva in giudizio il quale eccepiva Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello poiché tardivo, atteso che la sentenza era stata notificata ai sensi dell'art. 285 cpc, all'Avv. Gianluca
Todino, difensore di nel giudizio di prime cure, con pec del Parte_1
14.11.2023, mentre l'atto di appello veniva notificato il 30.04.2024; altresì
l'inammissibilità dell'appello vertendosi in materia di giurisdizione equitativa del GDP;
infine l'appellato chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Ritiene il Giudicante che l'appello sia inammissibile perché tardivamente proposto oltre il termine di 30 giorni decorrente dalla data della notifica della sentenza di primo grado, effettuata ai sensi dell'art 285 c.p.c. al procuratore costituito di Parte_1
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Orbene, come risulta dalla documentazione allegata alla produzione delle parti, risalendo la pubblicazione della sentenza, resa dal Giudice di Pace, al
7 novembre 2023 e la notifica effettuata a mezzo pec al procuratore costituito avv. Todino al 14.11.2023, il termine per proporre appello di cui all'art. 325 cpc veniva a scadere il 14 dicembre 2023 onde, avendo l'odierno appellante notificato a mezzo pec l'atto di impugnazione solo il successivo
30.04.2024, l'appello è tardivo.
Ed invero, è comprovato - mediante la produzione delle ricevute di accettazione e avvenuta consegna in formato .eml - che l'avv. Armando
Cimmino in data 14.11.2023 provvedeva a notificare al procuratore costituito avv. Todino nel primo grado di giudizio per la Parte_1 sentenza del giudice di pace di Casoria.
La predetta notifica effettuata ai sensi dell'art. 285 c.p.c. che richiama le modalità di notifica di cui all'art 170 c.p.c. è certamente idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione di cui all'art 325 c.p.c.
L'appello notificato il 30.4.2024 deve quindi ritenersi certamente tardivo e come tale inammissibile.
Il carattere assorbente del profilo dinanzi esaminato, che ha prodotto il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, preclude al Tribunale ogni valutazione di merito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM
147/2022, discostandosi dai valori medi tenuto conto della non complessità della questione e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 2270/2023 del
Giudice di Pace di Casoria, così provvede:
1. Dichiara l'appello inammissibile;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano,
[...] complessivamente, in € 332,00 per compensi professionali forensi, oltre al
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rimborso spese generali, i.v.a. e cassa previdenza avvocati come per legge con attribuzione all'avv. Armando Cimmino dichiaratosi anticipatario;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Aversa, il 23/12/2025
Il Giudice dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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