Ordinanza cautelare 20 luglio 2022
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 02/12/2025, n. 7791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7791 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07791/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03285/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3285 del 2022, proposto da
MA IR, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosario Schiano Lomoriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo AP, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AP, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in AP, via Armando Diaz, 11;
per l'annullamento
del decreto di diniego della istanza di rilascio di porto d’arma corta del 22.12.2020, emesso dalla Prefettura di AP e notificato in data 16.04.2022; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di AP e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. GU SA Di AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 3285 dell’anno 2022, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di svolgere l’attività di imprenditrice e di essere pertanto spesso costretta a girare di notte, portando con sé ingenti somme di denaro contante;
- di aver subito diversi reati;
- di aver, infatti, nel 2015 presentato una denuncia per furto, nel 2018 per furto di cellulare, nel 2019 per furto di automobile, nel 2020 per furto di cellulare; di aver, sempre nel 2020, sporto una querela per danneggiamento dell’automobile;
- di essere pertanto preoccupata e di aver chiesto il porto d’armi, essendo peraltro già idonea, avendo superato in data 26.02.2020 il corso annuale di tiro per armi corte prescritto dall’art. 1 legge 28 maggio 1981 n. 286;
- che l’Amministrazione adottava il provvedimento impugnato.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza camerale del 19.07.2022 l’istanza cautelare veniva respinta con l’ordinanza cautelare n. 1405/2022.
All’udienza di smaltimento straordinario dell’11 novembre 2025, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) alla ricorrente non poteva essere preclusa la concessione della licenza di porto d’armi, in quanto la stessa non ha subito condanne e non ha carichi pendenti; 2) la ricorrente non presenta profili di inammissibilità, non solo sul profilo penale ma anche in ordine alle tematiche relative alle frequentazioni ambientali o professionali, che possano giustificare il rigetto della licenza; 3) come si evince dalle denunce sopra indicate, lo stato di pericolo non può dirsi non provato; la ricorrente ha dimostrato di aver bisogno del porto d’armi.
Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
Secondo condivisibile giurisprudenza, il rilascio della licenza a portare le armi non costituisce una mera autorizzazione di polizia che rimuove il limite ad una situazione giuridica soggettiva già inclusa nella sfera giuridica del privato, bensì assume contenuto permissivo in deroga al generale divieto di portare e detenere armi sancito dall'art. 699 c.p., e ribadito dall'art. 4, comma 1, della L. n. 110/1975, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi; ne consegue che il potere di controllo esercitato al riguardo dall'Autorità di Pubblica Sicurezza si collega all'esercizio di compiti di prevenzione delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico.
Pertanto la valutazione dell’amministrazione, caratterizzata da ampia discrezionalità, persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a vicende genericamente non ascrivibili a buona condotta (artt. 11 e 138 del T.U.L.P.S.).
Venendo all’oggetto del presente giudizio, la ricorrente ritiene il diniego illegittimo, non essendo stato adeguatamente considerato lo stato di pericolo in cui la ricorrente si trova e la conseguente necessità del porto d’armi.
Come tuttavia rilevato in sede cautelare, l’Amministrazione ha correttamente ritenuto non ricorrere nella specie quegli eccezionali presupposti atti ad integrare elementi di rischio particolari, attuali e qualificati, in grado di corroborare la persistenza del dimostrato bisogno ex art. 42 del T.U.L.P.S. Infatti, “ E' onere del richiedente il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale dare prova dell'attuale necessità di ottenere il porto d'armi per ragioni di difesa personale, prova quest'ultima che non può essere data facendo esclusivo riferimento alla propria condizione lavorativa, professionale o personale, ovvero semplicemente limitandosi a riportare, ad ogni domanda di rinnovo, le medesime circostanze che avevano permesso di ottenere e rinnovare il titolo, essendo suo onere fornire elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un bisogno effettivo e a fondare all'attualità la necessità dell'arma. La circostanza di trasportare quotidianamente ingenti quantità di denaro e attrezzature di valore non rappresenta una ragione da sola sufficiente a giustificare il rilascio del porto di pistola per difesa personale, in assenza di episodi specifici che dimostrino un effettivo e presente pericolo per la propria incolumità fisica, nel senso che l'assoluto bisogno di portare l'arma non può desumersi automaticamente dalla particolare attività professionale svolta e dalle modalità del suo dispiegarsi, ovvero dal fatto di operare in zone asseritamente pericolose, trattandosi piuttosto di un mero rischio potenziale, di per sé inidoneo a dimostrare una sovraesposizione al pericolo di divenire vittima di fatti delittuosi ” (T.a.r. Toscana, sez. IV, n. 235/2025). Come ancora ritenuto in giurisprudenza, “ Il rilascio e il rinnovo del porto d'armi per difesa personale non costituisce un diritto assoluto ma rappresenta una deroga all'ordinario divieto di detenzione di armi. L'Autorità di pubblica sicurezza ha un'ampia discrezionalità tecnica nel valutare la sussistenza del "dimostrato bisogno dell'arma", basandosi su elementi concreti e attuali che attestino specifiche situazioni di pericolo per l'incolumità del richiedente. La mera titolarità del porto d'armi per un lungo periodo e la mancanza di procedimenti a carico non sono sufficienti per confermare automaticamente il rinnovo ” (T.a.r. Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 195/2025). Il "dimostrato bisogno dell'arma" consiste sostanzialmente nel rischio concreto e comprovato che il richiedente sia stato vittima di stati di pericolo coincidenti con fatti delittuosi (come, ad esempio, estorsioni, minacce, aggressioni…), e "…l'Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo per l'incolumità personale dell'istante, che giustifica il "dimostrato bisogno dell'arma" e che deve essere ricavato da circostanze di fatto specifiche e attuali (così Cons. Stato, sez. III, n. 3189/2023).
Per le ragioni prospettate si ritiene pienamente legittimo il provvedimento impugnato che, peraltro, non ha carattere sanzionatorio nei confronti del destinatario ma cautelativo della sicurezza pubblica, in quanto finalizzato ad evitare il pericolo per tale bene giuridico.
I superiori rilievi dimostrano che la p.a. ha fatto buon uso delle regole della discrezionalità amministrativa in punto di apprezzamento e valutazione dei presupposti normativi del diniego della licenza di polizia, dando conto in motivazione dei criteri e delle ragioni della valutazione condotta nonché dei profili di interesse pubblico sottesi alla decisione adottata.
Sussistono giusti motivi, attesa la natura della controversia, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Respinge il ricorso n. 3285 dell’anno 2022;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
GU SA Di AP, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GU SA Di AP |
IL SEGRETARIO