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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 861/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4323/2024 depositato il 18/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo,17 90100 Palermo PA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200051591072000 BOLLO AUTO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: ader insiste nel rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato il 31.1.2023, depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, ha chiesto l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento n. 29320200051591072000, notificata il 20 gennaio 2023, con la quale veniva richiesto pagamento della somma di € 412,74, per
Targa_1tasse automobilistiche relative all'anno 2017, riguardanti l'autovettura targata , su ruolo emesso dalla Regione Siciliana, Assessorato Economia - Dipartimento Finanze e
Crediti, eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, l'intervenuta prescrizione e la decadenza. Ha chiesto, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, costituita in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e, comunque, contestato tutte le eccezioni di parte ricorrente.
La Regione Siciliana, Assessorato Economia - Dipartimento Finanze e Crediti ha chiesto la cessata materia del contendere avendo il ricorrente pagato quanto dovuto in misura agevolata ex art 28 L.R 10 agosto 2022 n.16 e successive modifiche e integrazioni.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, considerato che il ricorrente ha pagato quanto dovuto in misura agevolata ex art 28 L.R 10 agosto 2022 n.16, vista la richiesta della
Regione Sicilia, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese di lite stante l'esito del giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Così deciso a Catania il 28 gennaio 2026.
Giudice
NU AC
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4323/2024 depositato il 18/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo,17 90100 Palermo PA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200051591072000 BOLLO AUTO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: ader insiste nel rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato il 31.1.2023, depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, ha chiesto l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento n. 29320200051591072000, notificata il 20 gennaio 2023, con la quale veniva richiesto pagamento della somma di € 412,74, per
Targa_1tasse automobilistiche relative all'anno 2017, riguardanti l'autovettura targata , su ruolo emesso dalla Regione Siciliana, Assessorato Economia - Dipartimento Finanze e
Crediti, eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, l'intervenuta prescrizione e la decadenza. Ha chiesto, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, costituita in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e, comunque, contestato tutte le eccezioni di parte ricorrente.
La Regione Siciliana, Assessorato Economia - Dipartimento Finanze e Crediti ha chiesto la cessata materia del contendere avendo il ricorrente pagato quanto dovuto in misura agevolata ex art 28 L.R 10 agosto 2022 n.16 e successive modifiche e integrazioni.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, considerato che il ricorrente ha pagato quanto dovuto in misura agevolata ex art 28 L.R 10 agosto 2022 n.16, vista la richiesta della
Regione Sicilia, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese di lite stante l'esito del giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Così deciso a Catania il 28 gennaio 2026.
Giudice
NU AC