TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/09/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 1564/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 18/09/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 1564/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del 18/09/2025 nella causa n. 1564/2024 avente ad oggetto “buoni fruttiferi postali” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), nella qualità Parte_1 C.F._1 di erede di e tutore legale di , e Persona_1 Controparte_1
C.F./P.IVA: ), nella qualità Parte_2 C.F._2 di erede di , col ministero/assistenza dell'avv. ZULLO Persona_1
ARCANGELO
- ricorrenti -
e C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. DELLI CARRI CINZIA
- resistente – Conclusioni All'udienza del 18/09/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., , in qualità di Parte_1 erede del sig. e tutore legale della sig.ra , e Persona_1 Controparte_1 in qualità di erede del sig. , Parte_2 Persona_1 deducendo di aver incassato l'importo di n. 3 buoni fruttiferi postali serie Q/P intestati ai sig.ri e agivano in giudizio contro Persona_1 Controparte_1 chiedendo il rimborso degli stessi calcolando gli Controparte_2 interessi così come indicati nel titolo, con particolare riferimento ai rendimenti dal 21° al 30° anno, laddove l'ente aveva inteso rimborsare gli importi in base ad un tasso di interesse inferiore.
2 Tribunale di Avellino n. 1564/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
In particolare, formulavano le seguenti conclusioni: […] In via principale e nel merito, voglia l'Ill.mo Tribunale di Avellino, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, accogliere il ricorso così come formulato, accertando e dichiarando il diritto dei ricorrenti così come richiesto e, per l'effetto, condannare Controparte_2
a corrispondere al ricorrente la somma pari ad € 77.524,20, oltre tutti gli
[...] interessi maturati e maturandi;
con ogni conseguenza di legge. In via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale di
[...] per le ragioni di cui al presente ricorso, e condannarla al risarcimento Controparte_2 dei danni pari alla somma di € 77.524.20. Condannare, altresì, Controparte_2 ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, del D. Lgs. 28/2010, con il provvedimento che definisce il giudizio, quale parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione, al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge. […].
Si costituiva in giudizio a quale, nel contestare Controparte_2 in fatto e in diritto la domanda attorea, chiedeva il rigetto della domanda, per essere la giurisprudenza, anche di legittimità, ormai da tempo contraria alla tesi prospettata dagli attori, in ogni caso infondata e inaccoglibile.
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, giungeva all'odierna udienza per la decisione, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali. II. Diritto Sul merito Infondata si ritiene la domanda così come proposta. I ricorrenti hanno rappresentato che i n. 3 buoni fruttiferi postali (000.125, 000.126 e 000.127) recavano sul fronte il timbro di serie Q/P, e sul retro il timbro della tabella con i rendimenti attesi indicando, fino al 20° anno, un tasso di interesse diverso da quello riportato nella griglia, con una riduzione dei rendimenti, ma nulla era previsto circa l'entità degli interessi da applicare negli ultimi dieci anni del titolo (ovvero dal 21° al 30°). Hanno pertanto sostenuto che l'omessa apposizione di timbri che indicano tassi diversi per l'ultimo decennio comporta che questi siano rimasti quelli riportati sul retro dei appartenenti alla precedente serie Parte_3
"P" ed emessi con D.M. 16.06.84 (“lire 1.290.751 per ogni successivo bimestre”), in forza del principio del ragionevole affidamento del cliente sul contenuto letterale del titolo. Infatti, la nuova stampigliatura degli interessi non ha modificato né annullato la dicitura relativa al calcolo degli interessi dal 21° al 30° anno.
3 Tribunale di Avellino n. 1564/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
Va tuttavia evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo pacificamente chiarito che i buoni postali non sono titoli di credito e che per gli stessi non opera il principio della letteralità, trattandosi di meri titoli di legittimazione (art. 2002 cod. civ.) e, conseguentemente, ad essi non trova applicazione l'art. 1992, co. I, cod. civ. (Corte Cost. n. 508/1995; Cass. n. 27809/2005). Da ciò deriva che, anche nelle ipotesi in cui le stampigliature dei tassi di interesse non siano conformi alla disciplina imperativa applicabile per legge ad una certa e determinata emissione di buoni postali, la prevalenza dev'essere comunque assicurata alle condizioni fissate dalla norma per quella specifica serie, a nulla rilevando diverse indicazioni letterali di natura convenzionale oppure anche erroneamente apposte sul . Il potere riservato alle fonti Controparte_3 ministeriali, di variare il regime di rendimento originariamente previsto per Buoni già emessi dà luogo a un fenomeno d'integrazione extratestuale del contenuto secondo la previsione dell'art 1339 c.c. (Cass. n. 3963/2019). Né sussiste alcuna violazione del principio dell'affidamento del cliente- risparmiatore, giacchè la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale e la messa a disposizione del pubblico delle tabelle con i tassi di interesse per ciascuna serie di Buoni, presso gli Uffici Postali, sono idonee a garantire la conoscenza e/o conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti (Cass., SS. UU., n. 3963/2019). Per la disciplina dei buoni deve dunque guardarsi ai D.M. di emissione. Il DM 13.6.1986, che ha regolamentato i buoni postali della serie “Q”, era già stato promulgato al momento dell'acquisto (21.05.1988) da parte di Per_1
e tutore legale di dei titoli sopraelencati sicchè essi
[...] Controparte_1 acquirenti erano ben a conoscenza delle caratteristiche del della CP_3 differente emissione e dei (mutati) tassi di interesse. Il predetto decreto ministeriale, all'art. 5, espressamente prevede l'utilizzo dei (precedenti) moduli della serie “P”, a condizione che vi fossero apposti due timbri, uno sulla parte anteriore ed uno sulla parte posteriore, con la dicitura
“serie Q/P”, quest'ultimo recante la misura dei nuovi tassi fissati per la nuova emissione, e ciò avvenuto.
infatti, ha ottemperato al precetto normativo, posto a Controparte_2 tutela dei risparmiatori, applicando la stampigliatura sul fronte e sul verso del Buono Fruttifero Postale serie Q/P n. 000.178. La Corte Costituzionale (sent. n. 26/2020), investita del giudizio di legittimità dell'art. 173 DPR 156/73, ha rilevato che “… la possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi di interesse sui buoni postali fruttiferi, consentita dalla disposizione in esame, riflette un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica;
contenimento che, in caso di titoli da enti a
4 Tribunale di Avellino n. 1564/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
soggettività statuale, implicava appunto la previsione di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati”. Ancora, va soggiunto che i ricorrenti non possono invocare il deliberato di Cass., sez. unite, n. 13979/2007 (conforme: Cass. n. 19002/2017), secondo cui
“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti;
ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime ...”, perché la fattispecie presa in esame dalle Sezioni Unite, in quella pronuncia, è diversa da quella che viene in rilievo in questo giudizio. In quel caso, infatti, non aveva provveduto ad apporre sul CP_2 titolo alcuna nuova stampigliatura corrispondente ai tassi di interesse della nuova emissione, mentre, nella vicenda in scrutinio, ciò è avvenuto: infatti, sui Buoni Fruttiferi Postali serie Q/P n. 000.125, 000.126 e 000.127 è stato apposto il timbro che riporta la nuova emissione “Q/P” ed i diversi criteri remunerativi. Alla stregua delle considerazioni che precedono, nel caso di specie, per il periodo dal 21° al 30° anno, trova applicazione il tasso di interesse stabilito dal D.M. di emissione della serie “Q”, con capitalizzazione semplice, piuttosto che quello indicato dalla dicitura presente a tergo dei Buoni Fruttiferi Postali serie Q/P nn. 000.125, 000.126 e 000.127 (“lire 1.290.751 per ogni successivo bimestre”). Del resto, la questione per cui è causa è giunta alla Suprema Corte la quale con articolate decisioni ha stabilito il seguente principio: in tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (QP) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interessi della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione della volontà negoziale rilevante e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1, c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili (v. Cass. 4384/2022 e 4748/2022). Detto principio ha di recente ottenuto nuova conferma, avendo la Suprema Corte ribadito che la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie Q, provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie Q/P, con la disciplina prevista per i buoni della serie P, non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica
5 Tribunale di Avellino n. 1564/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale;
e questo sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie Q, e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie Q, si applica anche alla serie Q/P, di modo che sul documento viene apposta la sigla Q/P, ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie P è palesemente esclusa (v. ordinanza n. 87 del 2023). Pertanto, alla luce di tutto quanto rilevato, non può che addivenirsi al rigetto della domanda così come proposta, i rendimenti dei buoni per cui è causa essendo stati calcolati in piena conformità con la normativa di riferimento sin qui ricostruita, con il contestuale assorbimento, di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (fino a € 260.000,00), della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
Da ultimo, vista l'operatività nel caso di specie della normativa in materia di mediazione di cui al d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, così come modificato dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, applicabile alle controversie in materia di contratti finanziari, quali quella in esame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 12bis del citato decreto, a mente del quale […] Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. […].
Dal verbale di mediazione di cui in atti, infatti, emerge che la parte costituita, non ha partecipato al relativo Controparte_2 procedimento, senza addure, nemmeno in corso di causa, alcun giustificato motivo a fondamento della propria assenza (tale non essendo il formarsi di un consolidato orientamento giurisprudenziale sulla specifica questione oggetto di lite), cui consegue la normativamente imposta condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Non sussistono invece i presupposti, visto l'esito del giudizio, per la condanna delle medesime all'ulteriore somma, pur richiesta, ai sensi CP_2 dell'art. 12bis, 3° comma del decreto citato.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla
6 Tribunale di Avellino n. 1564/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
domanda proposta da , nella qualità di erede di Parte_1 Per_1
e tutore legale di e nella
[...] Controparte_1 Parte_2 qualità di erede di , nei confronti di Persona_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda come proposta;
condanna parte ricorrente, , nella qualità di erede di Parte_1 Per_1
e tutore legale di e nella
[...] Controparte_1 Parte_2 qualità di erede di , alla rifusione in favore di parte resistente, Persona_1 delle spese del presente giudizio, liquidate in € Controparte_2
7.052,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
condanna la parte resistente, , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12bis, comma 2 del D. Lgs. 28/2010. Così deciso in data 18/09/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
7
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 18/09/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 1564/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del 18/09/2025 nella causa n. 1564/2024 avente ad oggetto “buoni fruttiferi postali” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), nella qualità Parte_1 C.F._1 di erede di e tutore legale di , e Persona_1 Controparte_1
C.F./P.IVA: ), nella qualità Parte_2 C.F._2 di erede di , col ministero/assistenza dell'avv. ZULLO Persona_1
ARCANGELO
- ricorrenti -
e C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. DELLI CARRI CINZIA
- resistente – Conclusioni All'udienza del 18/09/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., , in qualità di Parte_1 erede del sig. e tutore legale della sig.ra , e Persona_1 Controparte_1 in qualità di erede del sig. , Parte_2 Persona_1 deducendo di aver incassato l'importo di n. 3 buoni fruttiferi postali serie Q/P intestati ai sig.ri e agivano in giudizio contro Persona_1 Controparte_1 chiedendo il rimborso degli stessi calcolando gli Controparte_2 interessi così come indicati nel titolo, con particolare riferimento ai rendimenti dal 21° al 30° anno, laddove l'ente aveva inteso rimborsare gli importi in base ad un tasso di interesse inferiore.
2 Tribunale di Avellino n. 1564/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
In particolare, formulavano le seguenti conclusioni: […] In via principale e nel merito, voglia l'Ill.mo Tribunale di Avellino, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, accogliere il ricorso così come formulato, accertando e dichiarando il diritto dei ricorrenti così come richiesto e, per l'effetto, condannare Controparte_2
a corrispondere al ricorrente la somma pari ad € 77.524,20, oltre tutti gli
[...] interessi maturati e maturandi;
con ogni conseguenza di legge. In via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale di
[...] per le ragioni di cui al presente ricorso, e condannarla al risarcimento Controparte_2 dei danni pari alla somma di € 77.524.20. Condannare, altresì, Controparte_2 ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, del D. Lgs. 28/2010, con il provvedimento che definisce il giudizio, quale parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione, al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge. […].
Si costituiva in giudizio a quale, nel contestare Controparte_2 in fatto e in diritto la domanda attorea, chiedeva il rigetto della domanda, per essere la giurisprudenza, anche di legittimità, ormai da tempo contraria alla tesi prospettata dagli attori, in ogni caso infondata e inaccoglibile.
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, giungeva all'odierna udienza per la decisione, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali. II. Diritto Sul merito Infondata si ritiene la domanda così come proposta. I ricorrenti hanno rappresentato che i n. 3 buoni fruttiferi postali (000.125, 000.126 e 000.127) recavano sul fronte il timbro di serie Q/P, e sul retro il timbro della tabella con i rendimenti attesi indicando, fino al 20° anno, un tasso di interesse diverso da quello riportato nella griglia, con una riduzione dei rendimenti, ma nulla era previsto circa l'entità degli interessi da applicare negli ultimi dieci anni del titolo (ovvero dal 21° al 30°). Hanno pertanto sostenuto che l'omessa apposizione di timbri che indicano tassi diversi per l'ultimo decennio comporta che questi siano rimasti quelli riportati sul retro dei appartenenti alla precedente serie Parte_3
"P" ed emessi con D.M. 16.06.84 (“lire 1.290.751 per ogni successivo bimestre”), in forza del principio del ragionevole affidamento del cliente sul contenuto letterale del titolo. Infatti, la nuova stampigliatura degli interessi non ha modificato né annullato la dicitura relativa al calcolo degli interessi dal 21° al 30° anno.
3 Tribunale di Avellino n. 1564/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
Va tuttavia evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo pacificamente chiarito che i buoni postali non sono titoli di credito e che per gli stessi non opera il principio della letteralità, trattandosi di meri titoli di legittimazione (art. 2002 cod. civ.) e, conseguentemente, ad essi non trova applicazione l'art. 1992, co. I, cod. civ. (Corte Cost. n. 508/1995; Cass. n. 27809/2005). Da ciò deriva che, anche nelle ipotesi in cui le stampigliature dei tassi di interesse non siano conformi alla disciplina imperativa applicabile per legge ad una certa e determinata emissione di buoni postali, la prevalenza dev'essere comunque assicurata alle condizioni fissate dalla norma per quella specifica serie, a nulla rilevando diverse indicazioni letterali di natura convenzionale oppure anche erroneamente apposte sul . Il potere riservato alle fonti Controparte_3 ministeriali, di variare il regime di rendimento originariamente previsto per Buoni già emessi dà luogo a un fenomeno d'integrazione extratestuale del contenuto secondo la previsione dell'art 1339 c.c. (Cass. n. 3963/2019). Né sussiste alcuna violazione del principio dell'affidamento del cliente- risparmiatore, giacchè la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale e la messa a disposizione del pubblico delle tabelle con i tassi di interesse per ciascuna serie di Buoni, presso gli Uffici Postali, sono idonee a garantire la conoscenza e/o conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti (Cass., SS. UU., n. 3963/2019). Per la disciplina dei buoni deve dunque guardarsi ai D.M. di emissione. Il DM 13.6.1986, che ha regolamentato i buoni postali della serie “Q”, era già stato promulgato al momento dell'acquisto (21.05.1988) da parte di Per_1
e tutore legale di dei titoli sopraelencati sicchè essi
[...] Controparte_1 acquirenti erano ben a conoscenza delle caratteristiche del della CP_3 differente emissione e dei (mutati) tassi di interesse. Il predetto decreto ministeriale, all'art. 5, espressamente prevede l'utilizzo dei (precedenti) moduli della serie “P”, a condizione che vi fossero apposti due timbri, uno sulla parte anteriore ed uno sulla parte posteriore, con la dicitura
“serie Q/P”, quest'ultimo recante la misura dei nuovi tassi fissati per la nuova emissione, e ciò avvenuto.
infatti, ha ottemperato al precetto normativo, posto a Controparte_2 tutela dei risparmiatori, applicando la stampigliatura sul fronte e sul verso del Buono Fruttifero Postale serie Q/P n. 000.178. La Corte Costituzionale (sent. n. 26/2020), investita del giudizio di legittimità dell'art. 173 DPR 156/73, ha rilevato che “… la possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi di interesse sui buoni postali fruttiferi, consentita dalla disposizione in esame, riflette un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica;
contenimento che, in caso di titoli da enti a
4 Tribunale di Avellino n. 1564/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
soggettività statuale, implicava appunto la previsione di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati”. Ancora, va soggiunto che i ricorrenti non possono invocare il deliberato di Cass., sez. unite, n. 13979/2007 (conforme: Cass. n. 19002/2017), secondo cui
“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti;
ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime ...”, perché la fattispecie presa in esame dalle Sezioni Unite, in quella pronuncia, è diversa da quella che viene in rilievo in questo giudizio. In quel caso, infatti, non aveva provveduto ad apporre sul CP_2 titolo alcuna nuova stampigliatura corrispondente ai tassi di interesse della nuova emissione, mentre, nella vicenda in scrutinio, ciò è avvenuto: infatti, sui Buoni Fruttiferi Postali serie Q/P n. 000.125, 000.126 e 000.127 è stato apposto il timbro che riporta la nuova emissione “Q/P” ed i diversi criteri remunerativi. Alla stregua delle considerazioni che precedono, nel caso di specie, per il periodo dal 21° al 30° anno, trova applicazione il tasso di interesse stabilito dal D.M. di emissione della serie “Q”, con capitalizzazione semplice, piuttosto che quello indicato dalla dicitura presente a tergo dei Buoni Fruttiferi Postali serie Q/P nn. 000.125, 000.126 e 000.127 (“lire 1.290.751 per ogni successivo bimestre”). Del resto, la questione per cui è causa è giunta alla Suprema Corte la quale con articolate decisioni ha stabilito il seguente principio: in tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (QP) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interessi della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione della volontà negoziale rilevante e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1, c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili (v. Cass. 4384/2022 e 4748/2022). Detto principio ha di recente ottenuto nuova conferma, avendo la Suprema Corte ribadito che la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie Q, provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie Q/P, con la disciplina prevista per i buoni della serie P, non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica
5 Tribunale di Avellino n. 1564/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale;
e questo sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie Q, e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie Q, si applica anche alla serie Q/P, di modo che sul documento viene apposta la sigla Q/P, ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie P è palesemente esclusa (v. ordinanza n. 87 del 2023). Pertanto, alla luce di tutto quanto rilevato, non può che addivenirsi al rigetto della domanda così come proposta, i rendimenti dei buoni per cui è causa essendo stati calcolati in piena conformità con la normativa di riferimento sin qui ricostruita, con il contestuale assorbimento, di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (fino a € 260.000,00), della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
Da ultimo, vista l'operatività nel caso di specie della normativa in materia di mediazione di cui al d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, così come modificato dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, applicabile alle controversie in materia di contratti finanziari, quali quella in esame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 12bis del citato decreto, a mente del quale […] Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. […].
Dal verbale di mediazione di cui in atti, infatti, emerge che la parte costituita, non ha partecipato al relativo Controparte_2 procedimento, senza addure, nemmeno in corso di causa, alcun giustificato motivo a fondamento della propria assenza (tale non essendo il formarsi di un consolidato orientamento giurisprudenziale sulla specifica questione oggetto di lite), cui consegue la normativamente imposta condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Non sussistono invece i presupposti, visto l'esito del giudizio, per la condanna delle medesime all'ulteriore somma, pur richiesta, ai sensi CP_2 dell'art. 12bis, 3° comma del decreto citato.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla
6 Tribunale di Avellino n. 1564/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
domanda proposta da , nella qualità di erede di Parte_1 Per_1
e tutore legale di e nella
[...] Controparte_1 Parte_2 qualità di erede di , nei confronti di Persona_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda come proposta;
condanna parte ricorrente, , nella qualità di erede di Parte_1 Per_1
e tutore legale di e nella
[...] Controparte_1 Parte_2 qualità di erede di , alla rifusione in favore di parte resistente, Persona_1 delle spese del presente giudizio, liquidate in € Controparte_2
7.052,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
condanna la parte resistente, , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12bis, comma 2 del D. Lgs. 28/2010. Così deciso in data 18/09/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
7