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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/01/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza 30.01.2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 6598/2021 R.g. Lavoro avente ad oggetto: impugnativa di licenziamento
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cipollaro ed Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Davide Rega ed elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 15.12.2021, la parte ricorrente ha chiesto di «
1. accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, dipendente ed a tempo indeterminato per il periodo dedotto in premessa e con le mansioni e le modalità innanzi indicate;
2. In accoglimento del presente ricorso, dichiarare la nullità del licenziamento intimato al lavoratore con decorrenza dal 12/07/2021 per le motivazioni espresse al capo A) del presente ricorso (perché disposto in violazione dell'art.46 del Dlgs 18/20
e successive proroghe e perché riconducibile ai casi di nullità previsti dalla legge ex artt. 1418 e 1324 c.c) e per
l'effetto condannare la convenuta società “ - P.IVA in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
e/o p.t – ex art. 18 L. 300/70 a reintegrare il ricorrente, indipendentemente dal motivo formalmente addotto, e condannarla al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il
Pag. 1 di 10 calcolo del TFR (pari nel caso di specie alla retribuzione base di €. 1.513,45 risultante dalle buste paga in atti), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e in ogni caso non inferiore a cinque mensilità oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
3. In via gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia del licenziamento datato 12.07.2021 intimato in violazione dell'art. 3 della Legge 604/66, così come modificato dalla Legge 108/90 e successivamente dalla L.183/2010 e per l'effetto condannare la convenuta società
“ - P.IVA in persona del legale rapp.te e/o p.t. a riassumere il ricorrente entro Controparte_1 P.IVA_1
3 giorni e/o in mancanza a risarcire il danno nella misura commisurata sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto (€.1.513,45) ai sensi dell'art. 8 L. 604/66 e comunque non inferiore a 6 mensilità o nella diversa misura che il Giudice riterrà equa avendo riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del dipendente nonché al comportamento ed alle condizioni delle parti;
4. In via ancora più gradata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sub 2), condannare la società “ - P.IVA in persona del legale rapp.te e/o p.t. con sentenza Controparte_1 P.IVA_1 provvisoriamente esecutiva, al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma €. 616,80 a titolo di mancato preavviso, come da conteggio allegato al presente ricorso nonché al maggior importo dovuto a titolo di rivalutazione della somma liquidata sulla base degli indici di svalutazione subiti dalla moneta e degli interessi legali dal dì della maturazione del diritto al giorno del soddisfo;
5) In ogni caso, condannare la società società “
[...]
- P.IVA in persona del legale rapp.te e/o p.t. con sentenza provvisoriamente CP_1 P.IVA_1 esecutiva, al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma €. 873,15 a titolo di mancato preavviso, come da conteggio allegato al presente ricorso nonché al maggior importo dovuto a titolo di rivalutazione della somma liquidata sulla base degli indici di svalutazione subiti dalla moneta e degli interessi legali dal dì della maturazione del diritto al giorno del soddisfo». Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
A fondamento della domanda ha esposto di aver lavorato senza soluzione di continuità alle dipendenze della resistente, società che si occupa di lavori grafici, dal 30.01.2012 al 12.07.2021, data del licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato, full time, con inquadramento nel livello 5 bis del CCNL Grafici Artigiani e mansione di autista;
di essersi occupato della consegna delle stampe prodotte dalla resistente;
di aver sempre lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.30, fatta eccezione per gli ultimi due anni (2020 e 2021) durante i quali è stato collocato in Cassa
Integrazione a causa dell'emergenza sanitaria da OV 19; di essere stato licenziato in data
12.07.2021 per giustificato motivo oggettivo e di aver impugnato stragiudizialmente il recesso in data 23.07.2021; che il licenziamento è nullo per violazione dell'art. 46 del d.l. 18/2020 ed illegittimo per violazione dell'art. 3 L. 604/1966, nonché per violazione dell'obbligo di repechage;
Pag. 2 di 10 di aver ottenuto con decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Nola il pagamento della somma di €
10.334,13 a titolo di trattamento di fine rapporto, ma che, tuttavia, la ha erogato Controparte_1 il minor importo pari ad € 8.898,28; di non aver ricevuto l'indennità di mancato preavviso.
Costituendosi tardivamente in giudizio, la ha chiesto il rigetto del ricorso Controparte_1 perché infondato in fatto e in diritto. Ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso in quanto, la parte ricorrente, assunta in data 31.01.2012, avrebbe dovuto istaurare il giudizio nelle forme del cd. . Ha eccepito altresì la nullità del ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. Nel CP_2 merito, ha insistito per la legittimità del recesso e la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, rilevando l'inapplicabilità nel caso di specie del divieto di cui all'art. 46 d.l. 46 d.l. 18/2020. Vinte le spese.
Fallito il tentativo di conciliazione, letti gli atti ed esaminati i documenti, ritenuto di non dover ammettere la prova orale richiesta dalle parti, lette le note autorizzate di discussione e le note di udienza, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante deposito della sentenza con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto nel fascicolo telematico.
In via preliminare, deve evidenziarsi, contrariamente a quanto dedotto dalla società, che parte ricorrente correttamente ha impugnato il licenziamento nelle forme del rito ordinario ex art. 414
c.p.c. Invero, la società convenuta ha pacificamente meno di 15 dipendenti e, dunque, non può trovare applicazione la c.d. tutela reale di cui all'art. 18 Stat. Lav., bensì trova applicazione la c.d. tutela obbligatoria ai sensi della L. 604/1966.
Parimenti, il ricorso non può dirsi affetto da nullità ai sensi dell'art. 414 c.p.c. atteso che contiene in maniera sufficientemente dettagliata tutti gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda.
Sempre in via preliminare, deve evidenziarsi che è stata rigettata l'istanza di rimessione in termini avanzata ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. dalla società resistente per non essersi costituita tempestivamente. Al riguardo, il difensore, richiamato il d.l. nr. 24/2022, emanato per contrastare e prevenire l'ulteriore diffusione del virus covid19, secondo il quale « … a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi sarà applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto», ha dedotto di essere stato in contatto con persone affette da covid 19 e, pertanto, di essere rimasto in isolamento fiduciario presso la propria abitazione dal 25.06.2021 al 30.06.2021.
Il Tribunale ritiene che l'impedimento dedotto dal procuratore non possa integrare la causa
Pag. 3 di 10 non imputabile richiesta dal secondo comma dell'art. 153 c.p.c.
L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2°, c.p.c., come novellato dalla I. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte in quanto cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà, tale non potendosi considerare, di per sé, la malattia del procuratore della parte (Cass. SU n. 32725 del
2018, che ha ritenuto infondata l'istanza di rimessione in termini motivata da uno stato di salute non ottimale a fronte del quale il professionista avrebbe dovuto e potuto organizzarsi per lo svolgimento delle attività ordinarie), a meno che lo stato di malattia del difensore sia costituito da un malessere improvviso che determini un totale impedimento a svolgere l'attività professionale
(Cass. n. 21304 del 2019, che ha accolto l'istanza di sospensione del processo tributario ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 proposta due giorni oltre il termine di legge da un difensore colpito, nella notte anteriore alla scadenza, da un malore grave, improvviso ed imprevedibile che aveva reso impossibile il deposito tempestivo), compresa la nomina di un sostituto che comparisse al suo posto all'udienza già fissata a norma dell'art. 309 c.p.c. (Cass. n. 16448/21).
Calando i suddetti principi di diritto al caso di specie, non è provato il totale impedimento del difensore a svolgere la sua attività professionale, atteso che la normativa dallo stesso citata non impone il divieto di spostamento al soggetto che abbia avuto uno stretto contatto con coloro che sono siano dichiarati positivi al OV 19, bensì un regime di auto sorveglianza consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie al chiuso o in presenza di assembramenti. Ne consegue che il difensore, risultato successivamente non positivo al virus (cfr. esito del tampone allegato all'istanza) avrebbe potuto, con l'utilizzo del dispositivo di protezione, recarsi presso il proprio studio per il deposito tempestivo della memoria di costituzione.
Passando ora ad esaminare il merito, in punto di fatto, è documentalmente provata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 30.01.2012, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, full time, ed inquadramento nel 5bis del CCNL Grafici Artigiani (cfr. lettera di assunzione, buste paga, Unilav). È altrettanto documentato e pacifico che il rapporto è cessato in data 12.07.2021 a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cfr. lettera di licenziamento in atti).
Ciò premesso, la parte ricorrente ha eccepito la nullità del recesso datoriale in quanto avvenuto in violazione dell'art. 46 D.L. 18/2020, e successive proroghe, che ha imposto il blocco dei licenziamenti nel periodo emergenziale da OV 19, chiedendo dunque, la reintegra nel posto di lavoro.
Deve rilevarsi che il D.L. 18 del 17.3.20 (convertito con modificazioni dalla L. 24.4.20, n. 27) all'art. 46 così prevede: «
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure
Pag. 4 di 10 di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per cinque mesi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604».
L'impossibilità per il datore di lavoro di recedere dal contratto viene così correlata al licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/66, come è l'atto espulsivo qui in esame: la questione rilevante nel presente giudizio è, dunque, quella di accertare se all'atto del recesso (12.07.2021) fosse o meno in vigore il divieto di licenziamento per i datori di CP_ lavoro appartenenti alla categoria della resistente.
Il blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo è stato in vigore senza soluzione di continuità dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del cd. decreto
Cura Italia (D.L. n. 18/2020), che precludeva anche la possibilità per le parti di attivare (o proseguire) la procedura obbligatoria di conciliazione in caso di programmato licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il divieto è stato difatti via via prorogato in relazione alle previsioni degli ammortizzatori sociali OV (CIGO, CIGD, FIS) che sono stati istituiti dal 23.2.20 e quindi successivamente prorogati dalla normativa emergenziale.
Il c.d. decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021 convertito con modificazioni con legge 21 maggio
2021, n. 69) aveva correlato la proroga della durata del divieto di licenziamento al fatto che il datore di lavoro beneficiasse o meno dei predetti ammortizzatori sociali emergenziali, differenziando così la configurazione del blocco tra datori di lavoro destinatari del FIS, della
CIGO, della Cassa integrazione in deroga (per i quali il divieto era stato esteso dal 1° luglio al 31 ottobre 2021) e altri datori di lavoro (per i quali il divieto cessava al 30.6.21).
Il c.d. “decreto Sostegni bis” (art. 40 del D.L. n. 73/2021) è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 25.5.21 ed è entrato in vigore per effetto della pubblicazione dal 26.5.21, con una ulteriore “revisione” del divieto di licenziamento già in essere (e poi sino ad allora prorogato dalla normativa emergenziale) imposto per il mantenimento dei livelli occupazionali nella situazione emergenziale. Il testo in vigore, allineandosi alle previsioni del precedente decreto Sostegni, non prevede la proroga selettiva del divieto di licenziamento ma conferma il blocco dei licenziamenti per le aziende che optano per il ricorso alla Cassa integrazione dal 1.7.21: per dette aziende, e solo per quelle, permane allora il divieto di licenziamento sino al 31.12.21. In altri termini, il citato
Pag. 5 di 10 art.40 del DL 73/21 ha stabilito che resta precluso per detti datori di lavoro l'avvio delle procedure di licenziamento per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31.12.21
e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al
23.2.20.
Per tutte le altre aziende, invece, il Decreto Sostegni-bis prevede in sintesi che, a partire dal
1.7.21, i datori di lavoro che non hanno necessità di ricorrere alla CIG OV-19 non siano più soggetti al divieto di licenziamento.
Così brevemente tratteggiato il quadro normativo di riferimento, deve evidenziarsi che parte ricorrente nulla ha dedotto e, men che meno, provato sul fatto che la resistente, all'atto del licenziamento del 12.07.2021, stesse beneficiando di detti ammortizzatori sociali. Anzi, dalle buste paga del mese di luglio 2021 di tutti i dipendenti (cfr. all. prod. tel. conv.), emerge che dal
01.07.2021 il datore di lavoro non ha usufruito dei c.d. ammortizzatori sociali, per cui deve concludersi che per la il divieto di procedere a licenziamento per giustificato Controparte_1 motivo oggettivo è cessato in data 01.07.2021.
In definitiva, la domanda di nullità del licenziamento per violazione del divieto posto dalla normativa emergenziale non può trovare accoglimento.
Va, al contrario, accolta la domanda relativa alla dedotta illegittimità del licenziamento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo.
Con lettera del 09.07.2021 la ha comunicato al ricorrente: «Siamo spiacenti di Controparte_1 comunicarle il suo licenziamento con decorrenza dal 12.07.2021. A seguito di una diminuzione delle commesse la sua attività lavorativa non può più essere proficuamente utilizzata dall'azienda. Rilevato che non è possibile all'interno dell'azienda reperire un'altra postazione lavorativa dove poterla collocare, siamo costretti a licenziarla per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 L. 604/1966. Il licenziamento avrà effetto a decorrere dal
12.07.2021, pertanto non le sarà riconosciuto alcun periodo di preavviso. In mancanza le sarà corrisposta un'indennità di mancato preavviso calcolata secondo le vigenti norme di legge e sulla base di quanto previsto al riguardo dal CCNL di riferimento» (cfr. all. 6, prod. tel. ric.).
Deve evidenziarsi, in via generale, che la Suprema Corte ha chiarito (Cass., nr. 25201/2016; nr.
10699/2017; nr. 24882/2017) che in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è sufficiente che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino causalmente un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa.
Tale motivo oggettivo è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della
Pag. 6 di 10 libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, con la conseguenza che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, non essendo, peraltro, necessario, ai fini della configurabilità del giustificato motivo, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite.
Ne consegue che, una volta accertata la effettiva e non pretestuosa soppressione del posto di lavoro, anche attraverso la redistribuzione delle mansioni tra gli altri dipendenti, ciò è sufficiente, nel rispetto del menzionato principio di cui all'art. 41 Cost., a giustificare il licenziamento (Cass. n.
30259/2018; Cass. n. 8846/12).
Sotto il profilo dell'onere della prova spetta al datore di lavoro non solo dimostrare che il licenziamento è stato determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, ma anche dimostrare l'impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziato in mansioni compatibili con la qualifica rivestita
(cfr. Cass. 12769/2005).
Dal tenore della comunicazione si evince come l'unico motivo a sostegno del licenziamento sia la «diminuzione di commesse» che avrebbe costretto la resistente a sopprimere la postazione lavorativa del ricorrente per «non poter più essere proficuamente utilizzata dall'azienda». Sul punto, parte ricorrente ha esposto di essere l'unico autista dell'azienda e che non è stata soppressa, bensì, dopo il licenziamento, è stata assegnata ad altro lavoratore.
La società resistente, gravata dal relativo onere, costituitasi tardivamente, non ha fornito la prova dell'effettiva soppressione del posto di lavoro. Ed invero, la tardività della costituzione preclude ogni verifica in ordine all'effettiva sussistenza delle ragioni addotte a giustificazione del recesso, essendo parte convenuta decaduta, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., dalla prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo posto a fondamento.
Per le ragioni esposte il licenziamento deve ritenersi illegittimo.
Quanto alla tutela applicabile, essa va rintracciata nell'art. 9 d. lgs. 23/2015 (che richiama il precedente art. 3, comma 1) e ciò sia perché il ricorrente è stato assunto dalla società convenuta dopo il marzo 2015 sia perché è pacifica tra le parti una consistenza numerica di addetti inferiore alle 15 unità al momento del recesso. In ogni caso, dalla visura camerale in atti, emerge che la società occupa meno di 15 dipendenti.
L'art. 9 del decreto legislativo 23 del 2015, che regola il licenziamento irrogato da aziende occupanti un organico inferiore alle sedici unità, prevede l'applicazione del medesimo regime di
Pag. 7 di 10 tutele previsto per i dipendenti delle imprese di maggiori dimensioni, dimezzando l'indennizzo economico (non assoggettato a contribuzione previdenziale), giacché esso è fissato in un importo pari a una mensilità per ogni anno di servizio e in ogni caso, l'indennizzo non può essere inferiore a 2 mensilità, né può superare le 6 mensilità.
Per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale, è possibile operare, in base all'art. 9 cit. applicando i principi fissati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 194/2018 (che ha dichiarato illegittimo il rigido meccanismo “automatico” tra anni di anzianità del lavoratore licenziato e mensilità di risarcimento da riconoscere), tra il limite minimo e il massimo sulla base di specifici criteri, quali le competenze professionali, l'entità delle violazioni di natura contrattuale che hanno portato al licenziamento, le condizioni ed il comportamento tenuto dalle parti.
Trova poi applicazione nel caso di specie la modifica in aumento del minimo del quantum risarcitorio previsto dall'art. 3, comma 1 del d.lgs. 23/2015, disposizione quest'ultima come detto richiamata dall'art. 9 dello stesso d.lgs. (minimo passato da 4 a 6 mensilità) prevista dal cd. decreto dignità n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2018, atteso che il licenziamento è stato intimato dopo l'entrata entrata in vigore del predetto decreto legge.
Con la conseguenza che nel caso di specie la forbice del quantum risarcitorio è tra un minimo di quattro e un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr.
Ebbene, tenuto conto dell'anzianità di servizio del ricorrente (9 anni, 5 mesi, 12 giorni), avuto riguardo, al complessivo comportamento parti, tenuto conto delle dimensioni dell'azienda, appare equo commisurare l'indennità risarcitoria a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr.
Quest'ultima va determinata sulla scorta dei cedolini paga in atti, alla luce dell'inquadramento del ricorrente, ed è pari a € 1.436,65 (cfr. busta paga di luglio 2021); sicché - dichiarato estinto il rapporto di lavoro intercorso tra le parti - la società convenuta deve essere condannata a pagare al ricorrente un importo pari ad € 8.619,90, ovvero pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.436,65), oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo.
Quanto alle differenze retributive richieste a titolo di TFR ed indennità di mancato preavviso, va detto che, costituisce principio generale, applicabile anche al caso in esame, quello in base al quale il creditore di una prestazione (nel caso di specie il lavoratore creditore del pagamento) deve allegare e provare il titolo del credito, lo svolgimento della propria controprestazione (nel caso di specie lo svolgimento dell'attività lavorativa) e limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore.
Spetta a quest'ultimo (nel caso di specie il datore di lavoro) dedurre e fornire la prova di avere esattamente adempiuto la prestazione richiesta.
Pag. 8 di 10 Sia con riferimento al TFR che all'indennità di mancato preavviso, la società resistente non ha contestato il diritto del ricorrente alla percezione delle suddette somme.
Quanto al TFR, è pacifico che parte ricorrente abbia ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento a tale titolo della somma lorda di € 10.334,13 e che, tuttavia, il datore di lavoro abbia corrisposto solo la minor somma netta pari ad € 8.898,28. Il ricorrente ha chiesto, dunque, la condanna della società al pagamento della residua somma non contestata di € 616,80. Tale domanda deve trovare accoglimento atteso che la non ha fornito la prova di aver Controparte_1 corrisposto al ricorrente tale somma (in atti sono depositate solo le buste paga e i bonifici in favore della società CTE Logistica Trasporti Srls).
Non essendone stato provato il pagamento, deve altresì trovare accoglimento la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, atteso che non solo dalla lettera di licenziamento non risulta che tale termine sia stato rispettato (termine pari a 15 giorni lavorativi), ma anche in considerazione che della circostanza che tale somma, pari ad € 873,15 (peraltro stesso importo richiesto dal ricorrente) risulta dalla busta paga di luglio 2021 (cfr. all. prod. tel. conv).
In definitiva, la società resistente deve essere condannata al pagamento della somma di €
1.489,95, di cui di cui € 873,15 a titolo di indennità di mancato preavviso ed € 616,80, a titolo di
TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale dal dì della maturazione dei singoli crediti al soddisfo effettivo.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Sono determinate in applicazione dei criteri aggiornati di cui al DM 55/2014, tenuto conto dei parametri medi ed espunta la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, sezione lavoro e previdenza, nella persona del giudice dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato al ricorrente in data 12.07.2021, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.436,65), per un importo complessivo pari ad €
8.619,90, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo;
2) condanna parte resistente al pagamento, a titolo di differenze retributive, della complessiva somma di € 1.489,95, di cui € 873,15 a titolo di indennità di mancato preavviso ed € 616,80, a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale dal dì della maturazione dei singoli crediti al soddisfo effettivo;
Pag. 9 di 10 3) rigetta per il resto la domanda;
4) condanna la al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 5.077,00 Controparte_1 oltre iva e cpa, nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'avv. Maria
Cipollaro, dichiaratosi antistatario.
SI COMUNICHI.
Nola, 30.01.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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