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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 23/05/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 406/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 27/01/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BOSI MONICA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LEONE VINCENZINA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti chiedono che il Tribunale Ordinario di Mantova, pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 12.08.2003 fra i coniugi sig.ri e alle Parte_1 Controparte_1 seguenti condizioni: 1)Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Crotone in data 12.08.2003, tra i sig.ri e , Parte_1 Controparte_1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Crotone al n.123, parte2, Serie A, anno 2003 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crotone di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Crotone;
2)Confermare per quanto necessario e di ragione le condizioni di separazione del 28.04.2008 come omologate dal Tribunale di Mantova con decreto del 05.06.2008.
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
CROTONE il 12/08/2003 ed ivi trascritto al numero 123, parte II, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2003;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CROTONE (CZ) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 22.05.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 406/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 27/01/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BOSI MONICA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LEONE VINCENZINA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti chiedono che il Tribunale Ordinario di Mantova, pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 12.08.2003 fra i coniugi sig.ri e alle Parte_1 Controparte_1 seguenti condizioni: 1)Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Crotone in data 12.08.2003, tra i sig.ri e , Parte_1 Controparte_1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Crotone al n.123, parte2, Serie A, anno 2003 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crotone di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Crotone;
2)Confermare per quanto necessario e di ragione le condizioni di separazione del 28.04.2008 come omologate dal Tribunale di Mantova con decreto del 05.06.2008.
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
CROTONE il 12/08/2003 ed ivi trascritto al numero 123, parte II, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2003;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CROTONE (CZ) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 22.05.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
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