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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 27/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Esente da tassa ed imposta ai sensi dell'art.19 Legge 06/03/1987 n.74
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr. Andrea Pappalardo - Presidente relatore
Dr. Morris Recla - Giudice
Dr. Günter Morandell - Giudice
ha pronunziato la seguente
Sentenza
nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta
(art. 473 bis.51 c.p.c.), R.G. n. 1198/2024
tra:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con l'avv. proc. dom. dott. MAINES ELEONORA, giusta procura in atti;
e
1
ritenuto
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso depositato telematicamente il
25.3.2024, come sotto riportate;
che dalla documentazione dimessa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898,
poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno mai più
ripreso a convivere;
verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
verificato che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo
Tribunale;
P.Q.M.
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Montagna (BZ) il 24/09/2016
da
nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...] (D) il Parte_2
24/02/1979;
ordina
2 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montagna (BZ), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 6, Parte II, Serie
A, dell'anno 2016 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge,
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni formulate dalle parti nel ricorso sopra indicato – che costituisce parte integrante della presente sentenza – che vengono pertanto omologate:
1.omissis.
2. Disporre l'affidamento condiviso dei figli e Persona_1
che manterranno la residenza anagrafica presso Persona_2
l'abitazione del padre a San Giacomo di Laives (BZ), via San
Giacomo n. 113.
3. Disporre il collocamento paritetico dei figli e Persona_1
che, tenuto conto delle esigenze scolastiche e alle Persona_2
attività extrascolastiche degli stessi:
o resteranno tutti i pomeriggi con la madre;
o la sera del lunedì dalle ore 18:30 resteranno presso il padre,
ove dormiranno;
il padre li accompagnerà a scuola il martedì
mattina;
o il martedì dalle 14:00 staranno con la madre che li andrà a prendere a scuola, dormiranno presso la madre e resteranno con lei fino al mattino del mercoledì; occorrendo, il martedì pomeriggio rimarranno presso i nonni paterni indicativamente dalle 16:00 alle
19:30;
3 o il mercoledì mattina la madre li accompagnerà a scuola e li andrà a ritirare a scuola;
il mercoledì dormiranno dalla madre;
o il giovedì la madre li accompagnerà a scuola andrà a ritirarli dopo la scuola;
il giovedì sera dalle 18:30 staranno con il papà e dormiranno presso il padre;
o il venerdì mattina il padre li accompagnerà a scuola.
o dal venerdì pomeriggio dopo scuola al lunedì mattina,
trascorreranno insieme il fine settimana in modo alternato presso uno o l'altro genitore, il quale li accompagnerà a scuola il lunedì
mattina.
4. Disporre che il mantenimento dei figli e sarà a Per_1 Per_2
carico di entrambi i genitori al 50% e che per la gestione delle spese i genitori hanno concordato di aprire un conto corrente dedicato alle spese di ordinaria amministrazione, gestito al 50% da entrambi i genitori, sul quale entrambi i genitori verseranno mensilmente l'importo di euro 300,00 ciascuno (euro 150,00 per ciascun figlio);
anche gli assegni familiari e i contributi verranno versati su tale conto e utilizzati per le esigenze dei figli.
5. Disporre il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, nonché di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, come da piano genitoriale incluso nell'accordo di mediazione familiare allegato al ricorso, che si richiama.
4 6.Disporre che entrambi i genitori provvederanno altresì per entrambi i figli al pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie comprensive delle spese di abbigliamento, in ogni caso da comunicarsi e concordarsi con congruo anticipo, e delle spese mediche non mutuabili che si rendessero necessarie per i figli, delle spese scolastiche (a titolo esemplificativo: libri di testo, lezioni private consigliate dal corpo insegnante, viaggi studio o soggiorni studio e gite organizzate a parte della scuola anche non limitate ad una giornata, computer e relativi aggiornamenti) e, in futuro,
eventuali spese universitarie (a titolo esemplificativo: libri di testo,
tasse, alloggio, trasporti), oltre alle spese per corsi sportivi (a titolo esemplificativo: attrezzatura ed eventuale vestiario compresi) e ricreativi, questi ultimi da concordarsi preventivamente tra i genitori (un corso sportivo o ricreativo-culturale durante l' anno scolastico e durante l' estate potranno prescindere dall'obbligo della preventiva concertazione, purché comunicati con congruo anticipo e purché in linea con le possibilità economiche delle parti); oltre che per l' accudimento estivo dei figli durante i periodi non trascorsi in vacanza con i genitori (a titolo esemplificativo: estate ragazzi,
colonia, campeggio) e per il conseguimento della patente di guida. I
genitori concordano sin d'ora che, in caso di disaccordo, faranno riferimento ai criteri di cui al Protocollo d'intesa tra il Tribunale di
Bolzano e l'Osservatorio sul diritto di famiglia Sezione di Bolzano
vigente al momento dell'esborso.
5 7. Dare atto che i ricorrenti condividono il Piano genitoriale concordato nel percorso di mediazione familiare che è stato incluso nell'accordo di separazione allegato al ricorso e che si richiama.
8. Dare atto che i ricorrenti dichiarano di essere autosufficienti, di avere definito tra loro ogni questione economica e che non richiedono un assegno di mantenimento.
9. Dare atto che il mutuo con Intesa San Paolo per l'acquisto della casa in San Giacomo di proprietà del sig. resta a suo esclusivo Pt_1
carico.
10. Dare atto che l'autovettura BMW 320 targata EX174KA resta di proprietà esclusiva della signora . Parte_2
11.Dare atto che con l'adempimento dei punti di cui sopra i ricorrenti hanno regolato ogni rapporto patrimoniale e non hanno più nulla a pretendere a qualsiasi titolo l'uno nei confronti dell'altro.
Bolzano, lì 16/01/2025
Il Presidente est.
Dr. Andrea Pappalardo
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