Sentenza 16 novembre 2020
Ordinanza cautelare 18 dicembre 2020
Ordinanza collegiale 11 marzo 2024
Accoglimento
Sentenza 30 settembre 2024
Accoglimento
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 25/11/2025, n. 9252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9252 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09252/2025REG.PROV.COLL.
N. 06653/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6653 del 2025, proposto da
Schiavo S.r.l., NE GE Titolare della Ditta Individuale Le Taverne - Ristorante/Casa Vacanze, Araba Fenice S.p.A., New Hotel Sonia S.r.l., Garden Riviera Hotel S.n.c., La RE Marco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe D'Amico, Raffaele Falce, GE Mastrandrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, Regione Campania, Direzione Generale per Le Politiche Culturali ed il Turismo, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 07849/2024, resa tra le parti,
1) previa declaratoria della
illegittimità della nota prot. 2019 0285915 dell'8.05.2019 a firma del Dirigente della GRC - DG per le politiche culturali ed il turismo - avv. Carlo Lucarelli, con la quale la Regione Campania ha rigettato la richiesta/diffida degli odierni ricorrenti di scorrimento della graduatoria POR Campania 2000-2006/misura 4.5 approvata con determinazioni dirigenziali nn. 156/08 e 50/09 nonché, ove e per quanto occorra, del silenzio tutt'ora serbato dagli uffici regionali sulla nota trasmessa a mezzo PEC in data 24.05.2019,
accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 31 CPA, l'obbligo della Regione di procedere allo scorrimento della detta graduatoria e di provvedere alla concessione della misura di aiuto alle pratiche dei ricorrenti ammesse a finanziamento in ossequio alle prescrizioni del Bando approvato con DD n. 63/06 (art. 10, punto 5);
2) stabilire un termine ritenuto congruo per l'espletamento dell'attività di cui al punto 1 con la nomina, in caso di ulteriore inottemperanza, di apposito commissario ad acta;
3) condannare ai sensi dell'art. 2 bis della L. n. 241/1990 e succ. mod. ed int., per le motivazioni illustrate in narrativa, l’amministrazione resistente al pagamento di un indennizzo, nella misura ritenuta equa e di giustizia, per il ritardo decennale nell'istruttoria delle pratiche ed erogazione del contributo nella misura stabilita con DD.DD. nn. 156/2008 e 50/2009;
4) in via gradata,
nella denegata ipotesi di mancanza dei tempi tecnici necessari per lo scorrimento della graduatoria (con gli annessi incombenti istruttori) e conseguente perdita dei fondi comunitari POR Campania 2000-2006/Misura 4.5, condannare la Regione al risarcimento dei danni, ai sensi del cit. art. 2 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 2043 cc., in favore dei ricorrenti nella misura pari all'importo della spesa dell'iniziativa imprenditoriale ammessa a finanziamento comunitario e non erogata
per ritardo nello scorrimento della graduatoria dei concorrenti (SCHIAVO RL Euro 485.057,14; LA GR CO Euro 141.939,00; ON GE Euro 264.975,00; GA ER OT SNC Euro 224.500,00; BA NI PA Euro 1.500.000,00; NE OT NI RL (già Hotel Sonia sas di UC LL & c.) Euro 84.560,00);
5) condannarsi, infine, l'amministrazione resistente al pagamento delle spese e competenze di causa
Visti il ricorso in ottemèeranza o e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 il Cons. NC LL e uditi per le parti gli avvocati Peduto, in sostituzione degli avvocati D'Amico, Falce e Mastrandrea;;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1)La Regione Campania, con deliberazioni di giunta nn. 1848/05 e 362/06, adottava i criteri e gli indirizzi per la predisposizione di un bando pubblico a favore delle PMI a vocazione turistica, a valere sulle risorse del POR Campania 2000-2006 (misura 4.5 – azione A), con dotazione finanziaria complessiva di euro 52.416.486,22. La relativa procedura culminava nel decreto dirigenziale n. 63 del 16.05.2006, di adozione della graduatoria definitiva delle imprese ammesse a finanziamento.
I progetti presentati dalle odierne ricorrenti erano ritenuti ammissibili ai fini del finanziamento ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, punto 5, del bando, il quale prevede che “Le agevolazioni sono concesse ai programmi inseriti nelle graduatorie a partire dal primo, fino all’esaurimento dei fondi attribuiti a ciascuna graduatoria”. In seguito, venivano finanziati i progetti fino alla 225° posizione, oltre il quale lo scorrimento della graduatoria era bloccato dalla Regione.
Con la sentenza di prime cure, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione di Salerno, ha respinto il ricorso proposto dalle istanti avverso il mancato scorrimento. e il conseguente diniego dell’invocato finanziamento.
Con la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, questo Consiglio ha accolto l’appello avverso il decisum di prima istanza, ordinando alla Regione Campania, ai sensi dell’articolo 34, comma 4, cpa, di proporre alle imprese il pagamento di una somma di denaro alla stregua dei criteri in motivazione specificati.
Con il ricorso odierno le parti in epigrafe specificate chiedono che venga data esecuzione alla sentenza di cognizione del Consiglio di Stato.
2)Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Non risultano, infatti, contestate le deduzioni dei ricorrenti in merito al mancato raggiungimento o, per altre posizioni, alla mancata esecuzione degli accordi basati sulle proposte formulate dall’amministrazione regionale. Ne deriva che va ordinato all’amministrazione regionale di dare esecuzione del giudicato con l’erogazione concreta delle somme nella misura stabilita negli accordi intervenuti e, per le posizioni che non hanno conosciuto una definizione concordata, alla stregua dei criteri fissati nella citata sentenza n. 7849/2024 di questo Consiglio.
Va assegnato a tal fine alla Regioni Campania il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione del presente decisum . In caso di ulteriore inerzia, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Napoli o funzionario dallo stesso delegato.
Sulle somme liquidate andranno computati gli interessi legali a far tempo dal passaggio in giudicato della sentenza da eseguire.
In considerazione della pur parziale attivazione in executivis della Regione intimata, non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna della stessa al pagamento delle penalità di mora ai sensi art. 114 comma 4 lett. e), cpa. .
Va, poi, disposto il rimborso, da parte della Regione in favore dei ricorrenti, dei contributi anticipati per i due gradi di giudizio in quanto, ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis del D.P.R. 115/2002, il contributo è dovuto dalla parte definitivamente soccombente in appello anche qualora le spese siano state compensate e ancorché non vi sia un’espressa previsione in merito in sede di dispositivo (Cons. Stato, sez, V, 21 novembre 2018, n. 6587).
Le spese seguono, infine, la soccombenza nei sensi in dispositivo specificati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie il ricorso in ottemperanza nei sensi in motivazione specificati e condanna la Regione intimata al pagamento delle spese di questa fase di giudizio nella misura complessiva di euro 3.000 (tremila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC LL, Presidente, Estensore
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NC LL |
IL SEGRETARIO