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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/12/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1441 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via di Pratale n. 52, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Tedoldi del Foro di Pisa, giusta procura in atti ricorrente
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2 in Pisa in Via Giovan Battista Pergolesi n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Colucci del
Foro di Pisa, giusta procura in atti ricorrente
E
Controparte_2
ex-lege
[...] avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
* * *
Hanno agito in giudizio con ricorso congiunto e Parte_1 Controparte_3 deducendo che:
1. i ricorrenti hanno instaurato una convivenza more uxorio durata dal 2005 fino al 2017;
2. da tale convivenza è nato il figlio , a Pisa il 6 agosto 2015 che attualmente Persona_1 vive con la madre presso la residenza di quest'ultima
3. la convivenza si è interrotta nel 2017 ed il sig. ha trasferito recentemente la sua CP_1 residenza nel Comune di Pisa all'indirizzo Via Giovan Battista Pergolesi n. 5
4. il sig. ha mostrato scarso interesse nei confronti del figlio, di cui non si è mai preso CP_1 cura sin dal momento della nascita, delegando alla madre ogni e qualsiasi adempimento, anche di carattere strettamente materiale, relativo alla crescita e all'educazione di Per_1
5. dopo la fine della convivenza il sig. si è occupato in modo sporadico del figlio, CP_1 che ha visto solo in rarissime occasioni ed in più lo stesso ha cambiato più volte la propria residenza e/o domicilio, rendendo ancora più complicata la possibilità di frequentazione con il minore, nonché la comunicazione con la madre
6. dal momento in cui è finita la relazione il sig. non ha mai contribuito CP_1 economicamente al mantenimento del figlio minore ed ha corrisposto la sola somma totale di euro 3.500,00
7. la ricorrente si trova in difficoltà ogniqualvolta si trovi ad instaurare un dialogo con il sig.
[...]
anche per quanto riguarda qualsiasi decisione da assumere nei confronti del figlio minore CP_1
8. la madre ha richiesto più volte della documentazione da poter presentare agli uffici del CAF di
Pisa per la redazione dell'ISEE e per la richiesta dell'assegno unico nella misura del 100% al sig.
ma lo stesso si è sempre sottratto o ha inviato solo documentazione insussistente e CP_1 carente privando pertanto la stessa di poter usufruire di sgravi fiscali che le spettano per legge
9. però nell'ultimo anno il padre ha mostrato maggiore interesse nel vedere il bambino da solo e con maggiore frequenza rispetto al passato
10. è intenzione dei ricorrenti regolare i loro rapporti nell'interesse del figlio minorenne
11. pertanto i ricorrenti intendono ottenere una pronuncia che dichiari l'affidamento esclusivo a favore della madre del minore in forza del disposto dell'art. 337 quater c.c. Persona_1
12.allo stato, infatti, un affidamento condiviso è da ritenere pregiudizievole al minore, considerato che il padre dapprima mai si è interessato del minore, mentre le recenti richieste non terrebbero conto la situazione effettiva del bambino ed i suoi interessi
Le parti come sopra indicate, con ricorso congiunto depositato in data 28.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“A) affidamento del figlio minore alla madre, secondo le disposizioni sull'affidamento esclusivo, con Per_2 collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della stessa. In caso di trasferimento della residenza i ricorrenti saranno tenuti a darne notizia all'altro con congruo preavviso.
B) Il Sig. avrà la facoltà di tenere con sé il figlio almeno un giorno alla settimana dalle ore Controparte_1
14:00 e/o dall'orario di uscita di scuola (con l'obbligo di andare a prendere il minore a scuola) alle ore 18:30 con
l'obbligo di riportarlo a casa della madre. Il padre potrà, altresì, tenere con sè il figlio dal sabato dalle ore 10:00 con obbligo di prendere il minore a casa della madre alla domenica allo ore 19:00 con obbligo di riportare il minore
a casa della madre con pernottamento presso la propria abitazione di residenza ed in modalità alternata con la madre. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà del minore.
C) Per quanto concerne le festività Natalizie il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio il giorno CP_1 del 24 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 15:00, del 26 dicembre e del 01 gennaio dalle ore 17:00 alle ore 22:00 con possibilità di pernottamento previo accordo tra i genitori. Le date suindicate possono essere sempre modificate sempre previo accordo tra i genitori. Relativamente alle vacanze Pasquali, il Sig. avrà la facoltà di CP_1 trascorrere con il figlio un intero giorno dalle ore 10:00 alle ore 19:00, in modo che il minore possa trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa con possibilità di pernottamento previo accordo tra i genitori. In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la CP_1 facoltà di trascorrere con il figlio 7 (sette) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio con congruo preavviso, indicando anche le date di partenza e ritorno.
D) Il Sig. a decorrere dal mese di aprile 2025 si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di CP_1 concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma globale di € 100,00 (euro cento//00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici
ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario all'Iban
[...] presso Postepay Evolution intestato alla Sig.ra entro e non oltre Pt_1 il giorno 15 di ogni mese solare. E) Le spese straordinarie mediche, scolastiche, formative e sportive relative alle figlie graveranno sui genitori al 50% ciascuno e dovranno essere debitamente documentate e concordate, se necessario, secondo le previsioni di cui alle Linee guida del CNF del 29.11.2017 che le parti danno atto di conoscere e condividere, per quanto applicabili. Il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 giorni dall'esborso e quest'ultimo provvederà al rimborso della propria quota entro i successivi 15 giorni.
F) L'assegno Unico sarà percepito nella misura del 100% dalla madre sig.ra Parte_1
G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione
l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
H) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
Le parti hanno, inoltre, dichiarato di rinunciare alla comparizione personale all'udienza del
16.10.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., a seguito dell'udienza tenuta in modalità cartolare del 16.10.2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra, la domanda congiunta delle parti può essere omologata dal Tribunale in quanto regolamenta in maniera compiuta le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, considerato che le condizioni concordate inoltre appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico.
La natura congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G 1441/25 così provvede:
DISPONE l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, secondo le disposizioni Per_2 sull'affidamento esclusivo, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della stessa. In caso di trasferimento della residenza i ricorrenti saranno tenuti a darne notizia all'altro genitore con congruo preavviso;
DISPONE che il sig. abbia la facoltà di tenere con sé il figlio almeno un Controparte_1 giorno alla settimana dalle ore 14:00 e/o dall'orario di uscita di scuola (con l'obbligo di andare a prendere il minore a scuola) alle ore 18:30 con l'obbligo di riportarlo a casa della madre. Il padre potrà, altresì, tenere con sé il figlio dal sabato dalle ore 10:00 con obbligo di prendere il minore a casa della madre alla domenica alle ore 19:00 con obbligo di riportare il minore a casa della madre con pernottamento presso la propria abitazione di residenza e in modalità alternata con la madre.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà del minore;
DISPONE che per le festività Natalizie il Sig. abbia la facoltà di trascorrere con il CP_1 figlio il giorno del 24 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 15:00, del 26 dicembre e del 1 gennaio dalle ore 17:00 alle ore 22:00 con possibilità di pernottamento previo accordo tra i genitori. Le date suindicate possono essere sempre modificate, sempre previo accordo tra i genitori;
DISPONE che per le vacanze Pasquali, il Sig. abbia la facoltà di trascorrere con il CP_1 figlio un intero giorno dalle ore 10:00 alle ore 19:00, in modo che il minore possa trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa con possibilità di pernottamento previo accordo tra i genitori;
DISPONE, in ordine alle vacanze estive, che il Sig. abbia la facoltà di trascorrere CP_1 con il figlio sette giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio con congruo preavviso, indicando anche le date di partenza e ritorno;
DÀ ATTO che il sig. , a decorrere dal mese di aprile 2025, si impegna a corrispondere CP_1 mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma globale di € 100,00, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario all'Iban [...] presso
Postepay Evolution intestato alla Sig.ra , entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese solare;
Pt_1
DISPONE che le spese straordinarie mediche, scolastiche, formative e sportive relative alle figlie graveranno sui genitori al 50% ciascuno e dovranno essere debitamente documentate e concordate. Il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 giorni dall'esborso e quest'ultimo provvederà al rimborso della propria quota entro i successivi 15 giorni;
DISPONE che l'assegno unico sia percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Parte_1
DÀ ATTO che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
Spese di lite compensate.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 10.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1441 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via di Pratale n. 52, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Tedoldi del Foro di Pisa, giusta procura in atti ricorrente
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2 in Pisa in Via Giovan Battista Pergolesi n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Colucci del
Foro di Pisa, giusta procura in atti ricorrente
E
Controparte_2
ex-lege
[...] avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
* * *
Hanno agito in giudizio con ricorso congiunto e Parte_1 Controparte_3 deducendo che:
1. i ricorrenti hanno instaurato una convivenza more uxorio durata dal 2005 fino al 2017;
2. da tale convivenza è nato il figlio , a Pisa il 6 agosto 2015 che attualmente Persona_1 vive con la madre presso la residenza di quest'ultima
3. la convivenza si è interrotta nel 2017 ed il sig. ha trasferito recentemente la sua CP_1 residenza nel Comune di Pisa all'indirizzo Via Giovan Battista Pergolesi n. 5
4. il sig. ha mostrato scarso interesse nei confronti del figlio, di cui non si è mai preso CP_1 cura sin dal momento della nascita, delegando alla madre ogni e qualsiasi adempimento, anche di carattere strettamente materiale, relativo alla crescita e all'educazione di Per_1
5. dopo la fine della convivenza il sig. si è occupato in modo sporadico del figlio, CP_1 che ha visto solo in rarissime occasioni ed in più lo stesso ha cambiato più volte la propria residenza e/o domicilio, rendendo ancora più complicata la possibilità di frequentazione con il minore, nonché la comunicazione con la madre
6. dal momento in cui è finita la relazione il sig. non ha mai contribuito CP_1 economicamente al mantenimento del figlio minore ed ha corrisposto la sola somma totale di euro 3.500,00
7. la ricorrente si trova in difficoltà ogniqualvolta si trovi ad instaurare un dialogo con il sig.
[...]
anche per quanto riguarda qualsiasi decisione da assumere nei confronti del figlio minore CP_1
8. la madre ha richiesto più volte della documentazione da poter presentare agli uffici del CAF di
Pisa per la redazione dell'ISEE e per la richiesta dell'assegno unico nella misura del 100% al sig.
ma lo stesso si è sempre sottratto o ha inviato solo documentazione insussistente e CP_1 carente privando pertanto la stessa di poter usufruire di sgravi fiscali che le spettano per legge
9. però nell'ultimo anno il padre ha mostrato maggiore interesse nel vedere il bambino da solo e con maggiore frequenza rispetto al passato
10. è intenzione dei ricorrenti regolare i loro rapporti nell'interesse del figlio minorenne
11. pertanto i ricorrenti intendono ottenere una pronuncia che dichiari l'affidamento esclusivo a favore della madre del minore in forza del disposto dell'art. 337 quater c.c. Persona_1
12.allo stato, infatti, un affidamento condiviso è da ritenere pregiudizievole al minore, considerato che il padre dapprima mai si è interessato del minore, mentre le recenti richieste non terrebbero conto la situazione effettiva del bambino ed i suoi interessi
Le parti come sopra indicate, con ricorso congiunto depositato in data 28.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“A) affidamento del figlio minore alla madre, secondo le disposizioni sull'affidamento esclusivo, con Per_2 collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della stessa. In caso di trasferimento della residenza i ricorrenti saranno tenuti a darne notizia all'altro con congruo preavviso.
B) Il Sig. avrà la facoltà di tenere con sé il figlio almeno un giorno alla settimana dalle ore Controparte_1
14:00 e/o dall'orario di uscita di scuola (con l'obbligo di andare a prendere il minore a scuola) alle ore 18:30 con
l'obbligo di riportarlo a casa della madre. Il padre potrà, altresì, tenere con sè il figlio dal sabato dalle ore 10:00 con obbligo di prendere il minore a casa della madre alla domenica allo ore 19:00 con obbligo di riportare il minore
a casa della madre con pernottamento presso la propria abitazione di residenza ed in modalità alternata con la madre. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà del minore.
C) Per quanto concerne le festività Natalizie il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio il giorno CP_1 del 24 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 15:00, del 26 dicembre e del 01 gennaio dalle ore 17:00 alle ore 22:00 con possibilità di pernottamento previo accordo tra i genitori. Le date suindicate possono essere sempre modificate sempre previo accordo tra i genitori. Relativamente alle vacanze Pasquali, il Sig. avrà la facoltà di CP_1 trascorrere con il figlio un intero giorno dalle ore 10:00 alle ore 19:00, in modo che il minore possa trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa con possibilità di pernottamento previo accordo tra i genitori. In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la CP_1 facoltà di trascorrere con il figlio 7 (sette) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio con congruo preavviso, indicando anche le date di partenza e ritorno.
D) Il Sig. a decorrere dal mese di aprile 2025 si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di CP_1 concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma globale di € 100,00 (euro cento//00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici
ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario all'Iban
[...] presso Postepay Evolution intestato alla Sig.ra entro e non oltre Pt_1 il giorno 15 di ogni mese solare. E) Le spese straordinarie mediche, scolastiche, formative e sportive relative alle figlie graveranno sui genitori al 50% ciascuno e dovranno essere debitamente documentate e concordate, se necessario, secondo le previsioni di cui alle Linee guida del CNF del 29.11.2017 che le parti danno atto di conoscere e condividere, per quanto applicabili. Il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 giorni dall'esborso e quest'ultimo provvederà al rimborso della propria quota entro i successivi 15 giorni.
F) L'assegno Unico sarà percepito nella misura del 100% dalla madre sig.ra Parte_1
G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione
l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
H) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
Le parti hanno, inoltre, dichiarato di rinunciare alla comparizione personale all'udienza del
16.10.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., a seguito dell'udienza tenuta in modalità cartolare del 16.10.2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra, la domanda congiunta delle parti può essere omologata dal Tribunale in quanto regolamenta in maniera compiuta le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, considerato che le condizioni concordate inoltre appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico.
La natura congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G 1441/25 così provvede:
DISPONE l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, secondo le disposizioni Per_2 sull'affidamento esclusivo, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della stessa. In caso di trasferimento della residenza i ricorrenti saranno tenuti a darne notizia all'altro genitore con congruo preavviso;
DISPONE che il sig. abbia la facoltà di tenere con sé il figlio almeno un Controparte_1 giorno alla settimana dalle ore 14:00 e/o dall'orario di uscita di scuola (con l'obbligo di andare a prendere il minore a scuola) alle ore 18:30 con l'obbligo di riportarlo a casa della madre. Il padre potrà, altresì, tenere con sé il figlio dal sabato dalle ore 10:00 con obbligo di prendere il minore a casa della madre alla domenica alle ore 19:00 con obbligo di riportare il minore a casa della madre con pernottamento presso la propria abitazione di residenza e in modalità alternata con la madre.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà del minore;
DISPONE che per le festività Natalizie il Sig. abbia la facoltà di trascorrere con il CP_1 figlio il giorno del 24 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 15:00, del 26 dicembre e del 1 gennaio dalle ore 17:00 alle ore 22:00 con possibilità di pernottamento previo accordo tra i genitori. Le date suindicate possono essere sempre modificate, sempre previo accordo tra i genitori;
DISPONE che per le vacanze Pasquali, il Sig. abbia la facoltà di trascorrere con il CP_1 figlio un intero giorno dalle ore 10:00 alle ore 19:00, in modo che il minore possa trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa con possibilità di pernottamento previo accordo tra i genitori;
DISPONE, in ordine alle vacanze estive, che il Sig. abbia la facoltà di trascorrere CP_1 con il figlio sette giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio con congruo preavviso, indicando anche le date di partenza e ritorno;
DÀ ATTO che il sig. , a decorrere dal mese di aprile 2025, si impegna a corrispondere CP_1 mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma globale di € 100,00, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario all'Iban [...] presso
Postepay Evolution intestato alla Sig.ra , entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese solare;
Pt_1
DISPONE che le spese straordinarie mediche, scolastiche, formative e sportive relative alle figlie graveranno sui genitori al 50% ciascuno e dovranno essere debitamente documentate e concordate. Il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 giorni dall'esborso e quest'ultimo provvederà al rimborso della propria quota entro i successivi 15 giorni;
DISPONE che l'assegno unico sia percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Parte_1
DÀ ATTO che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
Spese di lite compensate.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 10.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi