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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 16/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2234 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(p.IV , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., con sede legale in Alcamo (TP) con l'Avv.
Angelo Caruso (pec domiciliazione: Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(p.IV Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede P.IVA_2 legale in Palermo, con l'Avv. Calogero Alaimo (pec domiciliazione:
Email_2
ST
(p.IV , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante p.t., con sede in Palermo con l'Avv. Galbo Vito (pec domiciliazione: Email_3
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127 ter c.p.c da ultimo depositate e atti ivi richiamati a cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la
– società in confisca definitIV e sotto il controllo e Parte_1
la gestione della che è proprietaria della struttura Parte_2
alberghiera “Villa Esperidi Park Hotel” - ha convenuto in giudizio
Tribunale di Trapani Sezione Civile
la chiedendo la revoca del D.I. n. Controparte_1
472/2022 del 22.07.2022, emesso da questo Tribunale, con il quale le
è stato ingiunto di pagare in favore della Controparte_1
la somma di € 38.650,00 oltre interessi e spese.
[...]
La domanda monitoria trae fondamento da lavori manutenzione straordinaria (sostituzione di compressori,
ventilatore, gruppo frigo, filtri ed altre opere) eseguiti nei mesi di giugno e luglio 2021 sugli impianti di condizionamento della struttura ricettIV “Esperidi Park Hotel” dalla opposta che, per Pt_1
ciò, ha emesso nei confronti della proprietaria del complesso (la le fatture nn. 56 del luglio 2021 e 60 del marzo Parte_1
2022 (per un importo complessivo di € 41.650). Il decreto ingiuntivo
è stato emesso per la minor somma di € 38.650,00 avendo l'ingiungente ricevuto per tali opere, nel novembre 2021, un acconto di € 3.000 da una società terza, la R.C.S. Hotel S.r.l..
Con l'opposizione proposta la fa valere il Parte_1
proprio “difetto di legittimazione passIV” (recte carenza di titolarità
passIV del rapporto obbligatorio azionato), competendo l'obbligo di pagamento in questione alla (tempestIVmente Controparte_2
chiamata in giudizio), nonché l'inesistenza/infondatezza del credito e formula conformi conclusioni.
L'opposta contesta le avverse deduzioni, producendo anche documentazione a riprova dell'esistenza del credito (quali il preventivo di spesa e i rapporti di intervento), e conclude per la conferma del decreto opposto e, solo in subordine, chiede accertarsi
Tribunale di Trapani Sezione Civile
che il soggetto obbligato al pagamento è la con Controparte_2
relatIV condanna.
Si è costituita in giudizio la chiamata Controparte_2
deducendo la propria estraneità alla pretesa creditoria avanzata dall'opposta in quanto derIVnte da un rapporto intercorrente unicamente tra la e la Parte_1 [...]
Controparte_1
La causa, istruita solo con prove documentali, viene ora così
decisa.
*.*.
Il motivo di opposizione proposto dalla Parte_1
relativo al proprio difetto di titolarità passIV del rapporto controverso, imputabile (ex latere debitoris) alla è Controparte_2
fondato e va accolto per le motIVzioni che seguono.
In data 19.06.2013 la e la Parte_1 Controparte_2
hanno stipulato (per atto in Notar di Persona_1
Castelvetrano, rep. n. 70.106, racc. n. 21.835) un contratto di affitto di ramo di azienda avente ad oggetto “l'insieme dei mezzi organizzati,
al fine di svolgere una attività economica, sia essa essenziale od accessoria”
finalizzata all'esercizio dell'attività relatIV alla gestione della struttura
alberghiera denominata “Esperidi Park Hotel”, sita in Castelvetrano (…)“.
L'art. 8 di detto contratto (Investimenti e manutenzione ordinaria) dispone “ogni e qualsiasi onere inerente la conservazione o
manutenzione, ordinaria o straordinaria, dei beni concessi in affitto resterà
ad esclusivo carico dell'Affittuario. L'Affittuario non potrà apportare ai
Tribunale di Trapani Sezione Civile
beni facenti parte del ramo di azienda affittato addizioni, migliorie,
sostituzioni ed ampliamenti senza richiedere l'autorizzazione del locatore,
dandone comunicazione scritta preventIV almeno 15 (quindici) giorni
prima dell'inizio dei lavori, fatte salve le autorizzazioni di legge”.
La durata del suddetto contratto di affitto d'azienda è stata convenuta fino al 14 maggio 2014 “salvo proroghe” (art. 5).
In pratica, la terza chiamata che fino al Controparte_2
maggio 2014 “salvo proroghe”, si è resa affittuaria (facendosi integralmente carico di qualsiasi onere manutenivo) della struttura alberghiera, ove la adduce di aver Controparte_1
realizzato nei primi mesi dell'estate 2021 i lavori di manutenzione straordinaria per cui richiede il pagamento.
Ebbene, tutti gli elementi raccolti depongono nel senso che gli effetti del contratto d'affitto del ramo di azienda tra la e la Pt_1
Contr si siano prorogati (come d'altronde contemplato dall'art. 8 del medesimo contratto) - tacitamente e per facta concludentia -
quantomeno fino al periodo in cui sono stati eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti della struttura alberghiera da parte dell'opponente.
Sono prodotti svariati documenti attinenti alla gestione della struttura alberghiera in questione imputabili, o comunque riferibili e destinati, alla (tra cui anche quelli relativi Controparte_2
all'affidamento e alla supervisione dei lavori compiuti dalla società
opposta), da ciò dovendosi dedurre che la terza chiamata ha continuato a svolgere l'attività di gerente ben oltre l'originario
Tribunale di Trapani Sezione Civile
termine contrattuale (del maggio 2013) e, quantomeno, fino all'agosto 2022.
A testimonianza del fatto che i rapporti tra l'affittuaria
(chiamata in causa) e la cessionaria (opponente) sono stati,
quantomeno fino all'agosto 2022, regolati dal contratto di affitto di ramo di azienda del 2013 (prorogato per volontà concludente delle parti), si richiamano i) le incontestate fatture emesse dalla cessionaria nei confronti della affittuaria (l'ultima di quelle prodotte risale al mese di novembre 2021); ii) le note che la pubblica amministrazione (il LCC di Trapani in data 05.07.2019 e e l'ASP di
Trapani del 22.09.2020) ha indirizzato alla Controparte_2
evidentemente n.q. di gerente, relative all'attività alberghiera in questione;
iii) la polizza assicuratIV annuale che la CP_2
ha contratto in data 03.08.2022, con la Controparte_3
specificamente finalizzata allo svolgimento dell'attività alberghiera presso il Park Hotel Esperidi (di cui evidentemente, all'epoca era esercente).
Ebbene, s'inscrive (anche temporalmente) all'interno del tracciato rapporto - caratterizzato da una situazione di proroga tacita del rapporto di affitto di azienda - la fornitura di servizi della per cui è causa. Si noti infatti che Controparte_4
tutti i preventivi dei lavori di manutenzione straordinaria redatti dalla (nel mese di aprile del 2021), Controparte_1
Contr sono intestati alla (che, evidentemente, nella CP_2
qualità di gerente del complesso alberghiero, ne aveva previamente
Tribunale di Trapani Sezione Civile
fatto la relatIV richiesta – si legge nei preventivi in questione
“Spett.le in riferimento alla Vs cortese richiesta…ci Parte_3
pregiamo sottoporVi la ns. migliore offerta”- ); è altresì incontestato che la (sempre nella qualità di gerente del complesso Controparte_2
alberghiero in questione) ha supervisionato all'esecuzione delle opere, mediante propri dipendenti (tra cui , legale Persona_2
rappresentante della che hanno sottoscritto i Controparte_2
relativi “rapporti di intervento” redatti dall'impresa fornitrice opposta.
Se, dunque, l'impresa fornitrice ha, chiaramente, intrattenuto il rapporto contrattuale (nelle sue fasi dell'accordo e dell'esecuzione)
solo con l'impresa che all'epoca gestIV in via esclusIV il complesso alberghiero, non si comprende a che titolo, adesso, la stessa rivolge le proprie pretese creditorie nei confronti della Parte_1
terza rispetto il rapporto contrattuale. Non risulta, peraltro, alcun accollo di debito da parte di quest'ultima, giacché la nota del
19.05.2021 con cui la ha comunicato Controparte_2
all'amministratore della di “partecipare alle spese di Parte_1
ripristino della piscina, delle camere e dell'aria condizionata della struttura
Esperidi Park Hotel per il 60% decurtando l'importo dal debito residuo
precedente” rappresenta una determinazione unilaterale dell'affittuaria (che nemmeno risulta essere stata riscontrata dalla
, che ovviamente non può in alcun modo Parte_1
intaccare la validità e la prorogata efficacia dell'art. 8 del contratto di affitto di ramo di azienda del 2013.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
La debitrice degli importati portati dalle fatture azionate va dunque individuato nella - che va condannata al Controparte_2
pagamento – Infatti, la ha dato Controparte_1
prova dell'esistenza del credito (che le altre parti hanno, peraltro,
contestato solo genericamente), mediante produzione degli analitici rapporti di intervento (non contestati e sottoscritti dal “cliente”)
relativi all'attività di assistenza e manutenzione svolta dalla ditta opposta (in data 11.06.2021,13.07.2021, 14.06.2021 e 23.06.2021). Le
attività verbalizzate risultano perfettamente corrispondenti alle lavorazioni indicate nei preventivi agli atti.
Sulla scorta di quanto argomentato, deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e condannarsi la al pagamento Controparte_2
della somma di euro 38.650,00 in favore della
[...]
Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, in solido, a carico della e della Controparte_1 CP_2
e vengono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei
[...]
parametri medi previsti dalla tabella n. 2 allegata al D.M. 55/14 per le cause di valore fino a € 52.000,00 applicando la massima riduzione percentuale per le fasi dell'istruttoria e della decisione e applicando la maggiorazione ex art. 4, c. 2 D.M. cit, per la pluralità
di parti in giudizio.
P.Q.M.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitIVmente
pronunciando:
accoglie l'opposizione proposta dalla e per Parte_1
l'effetto revoca il D.I. n. 472/2022 del 22.07.2022 emesso dal
Tribunale di Trapani;
accerta che la è obbligata al pagamento della Controparte_2
somma di euro 38.650,00 nei confronti della
[...]
e per l'effetto condanna la al Controparte_1 Controparte_2
pagamento, in favore della di tale Controparte_1
somma, oltre interessi nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002
dalla data di scadenza delle fatture al soddisfo.
Condanna la e la Controparte_1 [...]
al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite in CP_2
favore della , che liquida in complessivi Controparte_5
euro 6.840,00 per compensi, oltre rimborso spese e accessori nella misura legalmente dovuta ed eventuali esborsi documentati.
Così deciso in Trapani, in data 15/01/2025 .
Il Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2234 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(p.IV , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., con sede legale in Alcamo (TP) con l'Avv.
Angelo Caruso (pec domiciliazione: Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(p.IV Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede P.IVA_2 legale in Palermo, con l'Avv. Calogero Alaimo (pec domiciliazione:
Email_2
ST
(p.IV , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante p.t., con sede in Palermo con l'Avv. Galbo Vito (pec domiciliazione: Email_3
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127 ter c.p.c da ultimo depositate e atti ivi richiamati a cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la
– società in confisca definitIV e sotto il controllo e Parte_1
la gestione della che è proprietaria della struttura Parte_2
alberghiera “Villa Esperidi Park Hotel” - ha convenuto in giudizio
Tribunale di Trapani Sezione Civile
la chiedendo la revoca del D.I. n. Controparte_1
472/2022 del 22.07.2022, emesso da questo Tribunale, con il quale le
è stato ingiunto di pagare in favore della Controparte_1
la somma di € 38.650,00 oltre interessi e spese.
[...]
La domanda monitoria trae fondamento da lavori manutenzione straordinaria (sostituzione di compressori,
ventilatore, gruppo frigo, filtri ed altre opere) eseguiti nei mesi di giugno e luglio 2021 sugli impianti di condizionamento della struttura ricettIV “Esperidi Park Hotel” dalla opposta che, per Pt_1
ciò, ha emesso nei confronti della proprietaria del complesso (la le fatture nn. 56 del luglio 2021 e 60 del marzo Parte_1
2022 (per un importo complessivo di € 41.650). Il decreto ingiuntivo
è stato emesso per la minor somma di € 38.650,00 avendo l'ingiungente ricevuto per tali opere, nel novembre 2021, un acconto di € 3.000 da una società terza, la R.C.S. Hotel S.r.l..
Con l'opposizione proposta la fa valere il Parte_1
proprio “difetto di legittimazione passIV” (recte carenza di titolarità
passIV del rapporto obbligatorio azionato), competendo l'obbligo di pagamento in questione alla (tempestIVmente Controparte_2
chiamata in giudizio), nonché l'inesistenza/infondatezza del credito e formula conformi conclusioni.
L'opposta contesta le avverse deduzioni, producendo anche documentazione a riprova dell'esistenza del credito (quali il preventivo di spesa e i rapporti di intervento), e conclude per la conferma del decreto opposto e, solo in subordine, chiede accertarsi
Tribunale di Trapani Sezione Civile
che il soggetto obbligato al pagamento è la con Controparte_2
relatIV condanna.
Si è costituita in giudizio la chiamata Controparte_2
deducendo la propria estraneità alla pretesa creditoria avanzata dall'opposta in quanto derIVnte da un rapporto intercorrente unicamente tra la e la Parte_1 [...]
Controparte_1
La causa, istruita solo con prove documentali, viene ora così
decisa.
*.*.
Il motivo di opposizione proposto dalla Parte_1
relativo al proprio difetto di titolarità passIV del rapporto controverso, imputabile (ex latere debitoris) alla è Controparte_2
fondato e va accolto per le motIVzioni che seguono.
In data 19.06.2013 la e la Parte_1 Controparte_2
hanno stipulato (per atto in Notar di Persona_1
Castelvetrano, rep. n. 70.106, racc. n. 21.835) un contratto di affitto di ramo di azienda avente ad oggetto “l'insieme dei mezzi organizzati,
al fine di svolgere una attività economica, sia essa essenziale od accessoria”
finalizzata all'esercizio dell'attività relatIV alla gestione della struttura
alberghiera denominata “Esperidi Park Hotel”, sita in Castelvetrano (…)“.
L'art. 8 di detto contratto (Investimenti e manutenzione ordinaria) dispone “ogni e qualsiasi onere inerente la conservazione o
manutenzione, ordinaria o straordinaria, dei beni concessi in affitto resterà
ad esclusivo carico dell'Affittuario. L'Affittuario non potrà apportare ai
Tribunale di Trapani Sezione Civile
beni facenti parte del ramo di azienda affittato addizioni, migliorie,
sostituzioni ed ampliamenti senza richiedere l'autorizzazione del locatore,
dandone comunicazione scritta preventIV almeno 15 (quindici) giorni
prima dell'inizio dei lavori, fatte salve le autorizzazioni di legge”.
La durata del suddetto contratto di affitto d'azienda è stata convenuta fino al 14 maggio 2014 “salvo proroghe” (art. 5).
In pratica, la terza chiamata che fino al Controparte_2
maggio 2014 “salvo proroghe”, si è resa affittuaria (facendosi integralmente carico di qualsiasi onere manutenivo) della struttura alberghiera, ove la adduce di aver Controparte_1
realizzato nei primi mesi dell'estate 2021 i lavori di manutenzione straordinaria per cui richiede il pagamento.
Ebbene, tutti gli elementi raccolti depongono nel senso che gli effetti del contratto d'affitto del ramo di azienda tra la e la Pt_1
Contr si siano prorogati (come d'altronde contemplato dall'art. 8 del medesimo contratto) - tacitamente e per facta concludentia -
quantomeno fino al periodo in cui sono stati eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti della struttura alberghiera da parte dell'opponente.
Sono prodotti svariati documenti attinenti alla gestione della struttura alberghiera in questione imputabili, o comunque riferibili e destinati, alla (tra cui anche quelli relativi Controparte_2
all'affidamento e alla supervisione dei lavori compiuti dalla società
opposta), da ciò dovendosi dedurre che la terza chiamata ha continuato a svolgere l'attività di gerente ben oltre l'originario
Tribunale di Trapani Sezione Civile
termine contrattuale (del maggio 2013) e, quantomeno, fino all'agosto 2022.
A testimonianza del fatto che i rapporti tra l'affittuaria
(chiamata in causa) e la cessionaria (opponente) sono stati,
quantomeno fino all'agosto 2022, regolati dal contratto di affitto di ramo di azienda del 2013 (prorogato per volontà concludente delle parti), si richiamano i) le incontestate fatture emesse dalla cessionaria nei confronti della affittuaria (l'ultima di quelle prodotte risale al mese di novembre 2021); ii) le note che la pubblica amministrazione (il LCC di Trapani in data 05.07.2019 e e l'ASP di
Trapani del 22.09.2020) ha indirizzato alla Controparte_2
evidentemente n.q. di gerente, relative all'attività alberghiera in questione;
iii) la polizza assicuratIV annuale che la CP_2
ha contratto in data 03.08.2022, con la Controparte_3
specificamente finalizzata allo svolgimento dell'attività alberghiera presso il Park Hotel Esperidi (di cui evidentemente, all'epoca era esercente).
Ebbene, s'inscrive (anche temporalmente) all'interno del tracciato rapporto - caratterizzato da una situazione di proroga tacita del rapporto di affitto di azienda - la fornitura di servizi della per cui è causa. Si noti infatti che Controparte_4
tutti i preventivi dei lavori di manutenzione straordinaria redatti dalla (nel mese di aprile del 2021), Controparte_1
Contr sono intestati alla (che, evidentemente, nella CP_2
qualità di gerente del complesso alberghiero, ne aveva previamente
Tribunale di Trapani Sezione Civile
fatto la relatIV richiesta – si legge nei preventivi in questione
“Spett.le in riferimento alla Vs cortese richiesta…ci Parte_3
pregiamo sottoporVi la ns. migliore offerta”- ); è altresì incontestato che la (sempre nella qualità di gerente del complesso Controparte_2
alberghiero in questione) ha supervisionato all'esecuzione delle opere, mediante propri dipendenti (tra cui , legale Persona_2
rappresentante della che hanno sottoscritto i Controparte_2
relativi “rapporti di intervento” redatti dall'impresa fornitrice opposta.
Se, dunque, l'impresa fornitrice ha, chiaramente, intrattenuto il rapporto contrattuale (nelle sue fasi dell'accordo e dell'esecuzione)
solo con l'impresa che all'epoca gestIV in via esclusIV il complesso alberghiero, non si comprende a che titolo, adesso, la stessa rivolge le proprie pretese creditorie nei confronti della Parte_1
terza rispetto il rapporto contrattuale. Non risulta, peraltro, alcun accollo di debito da parte di quest'ultima, giacché la nota del
19.05.2021 con cui la ha comunicato Controparte_2
all'amministratore della di “partecipare alle spese di Parte_1
ripristino della piscina, delle camere e dell'aria condizionata della struttura
Esperidi Park Hotel per il 60% decurtando l'importo dal debito residuo
precedente” rappresenta una determinazione unilaterale dell'affittuaria (che nemmeno risulta essere stata riscontrata dalla
, che ovviamente non può in alcun modo Parte_1
intaccare la validità e la prorogata efficacia dell'art. 8 del contratto di affitto di ramo di azienda del 2013.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
La debitrice degli importati portati dalle fatture azionate va dunque individuato nella - che va condannata al Controparte_2
pagamento – Infatti, la ha dato Controparte_1
prova dell'esistenza del credito (che le altre parti hanno, peraltro,
contestato solo genericamente), mediante produzione degli analitici rapporti di intervento (non contestati e sottoscritti dal “cliente”)
relativi all'attività di assistenza e manutenzione svolta dalla ditta opposta (in data 11.06.2021,13.07.2021, 14.06.2021 e 23.06.2021). Le
attività verbalizzate risultano perfettamente corrispondenti alle lavorazioni indicate nei preventivi agli atti.
Sulla scorta di quanto argomentato, deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e condannarsi la al pagamento Controparte_2
della somma di euro 38.650,00 in favore della
[...]
Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, in solido, a carico della e della Controparte_1 CP_2
e vengono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei
[...]
parametri medi previsti dalla tabella n. 2 allegata al D.M. 55/14 per le cause di valore fino a € 52.000,00 applicando la massima riduzione percentuale per le fasi dell'istruttoria e della decisione e applicando la maggiorazione ex art. 4, c. 2 D.M. cit, per la pluralità
di parti in giudizio.
P.Q.M.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitIVmente
pronunciando:
accoglie l'opposizione proposta dalla e per Parte_1
l'effetto revoca il D.I. n. 472/2022 del 22.07.2022 emesso dal
Tribunale di Trapani;
accerta che la è obbligata al pagamento della Controparte_2
somma di euro 38.650,00 nei confronti della
[...]
e per l'effetto condanna la al Controparte_1 Controparte_2
pagamento, in favore della di tale Controparte_1
somma, oltre interessi nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002
dalla data di scadenza delle fatture al soddisfo.
Condanna la e la Controparte_1 [...]
al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite in CP_2
favore della , che liquida in complessivi Controparte_5
euro 6.840,00 per compensi, oltre rimborso spese e accessori nella misura legalmente dovuta ed eventuali esborsi documentati.
Così deciso in Trapani, in data 15/01/2025 .
Il Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile