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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 22/12/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Angelo Scarpati, all'udienza del 22/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1186/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Impugnativa di estratto di ruolo ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parte_1 CodiceFiscale_1
Sarnicola, giusta mandato in atti ricorrente
E
(P. IVA ) rapp.ta e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ZI RZ
Resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.10.2020, , adiva il presente Tribunale, in veste Parte_1 del giudice del lavoro, al fine di sentire dichiarare l'illegittimità di una serie di estratti di ruolo raffiguranti delle cartelle esattoriali, asseritamente mai notificate allo e, precisamente: la cartella Pt_1 esattoriale n. 40020130004729876 000, relativa al ruolo 2013/0001949, Controparte_2
intimante il pagamento della somma di € 561,23, contributo riferito all' anno 2012,
[...]
notificata presumibilmente in data 15.01.2014; 2) la cartella esattoriale n. 40020140002103926 000, relativa al ruolo 2014/0000732,
Controparte_2
intimante il pagamento della somma di € 1.776,31, contributo riferito all' anno 2013,
notificata presumibilmente in data 21.06.2014; 3) la cartella esattoriale n. 40020140005044039 000, relativa al ruolo 2014/0001639,
Controparte_2
intimante il pagamento della somma di € 488,34, contributo riferito all' anno 2013,
notificata presumibilmente in data 27.10.2014; 4) la cartella esattoriale n. 40020140005116621 000, relativa al ruolo 2014/0001641,
Controparte_2
intimante il pagamento della somma di € 1.761,35, contributo riferito all' anno 2013,
notificata presumibilmente in data 23.10.2014; 5) la cartella esattoriale n. 40020140006248385 000, relativa al ruolo 2014/0001859,
Controparte_2
intimante il pagamento della somma di € 659,21, contributo riferito all' anno 2014,
notificata presumibilmente in data 23.12.2014; 6) la cartella esattoriale n. 40020140001954116 000, relativa al ruolo 2014/0000730,
Controparte_2
intimante il pagamento della somma di € 720,40, contributo riferito all' anno 2013,
notificata presumibilmente in data 04.06.2014; 7) la cartella esattoriale n. 40020140006597240 000, relativa al ruolo 2014/0002178,
Controparte_2
intimante il pagamento della somma di € 322,11, contributo riferito all' anno 2014,
notificata presumibilmente in data 14.01.2015; 8) la cartella esattoriale n. 40020140008977333 000, relativa al ruolo 2014/0002585,
Controparte_2
intimante il pagamento della somma di € 1.788,31, contributo riferito all' anno 2014,
notificata presumibilmente in data 20.02.2015; 9) la cartella esattoriale n. 40020150002344489 000, relativa al ruolo 2015/0001109,
Controparte_2
intimante il pagamento della somma di € 1.812,43, contributo riferito all' anno 2014,
notificata presumibilmente in data 27.10.2015; 10) la cartella esattoriale n. 40020150005458676 000, relativa al ruolo 2015/0001649,
Controparte_2
intimante il pagamento della somma di € 834,88, contributo riferito all' anno 2014,
notificata presumibilmente in data 11.01.2016; 11) la cartella esattoriale n. 40020180005064684 000, relativa al ruolo 2018/0001474,
Controparte_2
intimante il pagamento della somma di € 1.704,46, contributo riferito agli anni 2013 e 2015, notificata presumibilmente in data 16.10.2018; 12) la cartella esattoriale n. 40020180009564773 000, relativa al ruolo 2018/0002657,
Controparte_2
intimante il pagamento della somma di € 7.258,99, contributo riferito agli anni 2014,2015 e 2017, notificata presumibilmente in data 18.02.2019; 13) la cartella esattoriale n. 40020190008807517 000, relativa al ruolo 2019/0002612,
Controparte_2
intimante il pagamento della somma di € 782,15, contributo riferito all' anno 2019,
notificata presumibilmente in data 21.12.2019, così come risulta da estratti di ruolo.
. Ciò detto, deduceva, in primo luogo, l'omessa notifica delle cartelle esattoriali di cui ai cenati estratti di ruolo;
nel merito, l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle cartelle indicate.
Si costituiva la quale, in primo luogo, eccepiva la inammissibilità del ricorso per CP_3 difetto di interesse alla impugnazione dei meri estratti di ruolo.
È fondata e va accolta la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto del requisito di cui all'art. 100 cpc.
Sul punto, invero, il giudice di legittimità ( v. SS. UU. n. 26283/2022) ha chiarito che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici e per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Trattasi, dunque, di un pregiudizio concreto, la cui sussistenza attuale al momento del deposito del ricorso va dimostrata dall'istante, prova che, nel caso di specie, non emerge dalle stesse deduzioni di cui all'atto introduttivo.
Peraltro, va rilevato che a verbale d'udienza del 16.12.2025 lo stesso ricorrente ha invocato la declaratoria di inammissibilità alla luce dell'arresto giurisprudenziale di cui sopra.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, in ragione della sopravvenienza dell'indicata pronuncia delle Sezioni Unite sulla non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, pronuncia successiva alla introduzione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Vallo della Lucania, così deciso il 22/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati