CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 935/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Presidente e Relatore
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice
SANTESE PIERO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 597/2024 depositato il 25/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 00000000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 23.10.23 alla Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Cosenza, indi depositato il 25.1.24, la dott.ssa Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), nata a [...] il Data di nascita_1 e residente in [...](Cs),impugnava il silenzio rifiuto serbato dall'Ufficio in relazione all'istanza prodotta a mezzo pec in data 06/07/2022 relativamente ad un mancato rimborso fiscale da modello 730/2021 anno di riferimento
2020 di importo pari ad € 13.152,00.
Deduceva la ricorrente che:
- in data 22/07/2021 aveva presentato il modello 730/2021 relativo ai redditi dell'anno 2020,nel quale veniva evidenziato un credito di € 13.152,00;
- considerando che nel modello 730 della ricorrente era stato compilato sia il prospetto dei familiari a carico che la richiesta di riconoscimento di eccedenze di precedenti dichiarazioni e che era trascorso un anno dalla presentazione del modello 730/2021 senza che il credito fosse stato rimborsato, in data 06/07/2022 era stata presentata istanza di rimborso all'Agenzia Entrate di Cosenza.
Deduceva quindi sulla spettanza del rimborso ,evidenziando anche che, per mero errore, nella certificazione unica originariamente rilasciata era stata indicata la avvenuta corresponsione del credito da parte del datore di lavoro, circostanza questa non rispondente a verità, tanto che la certificazione unica era stata oggetto di successiva rettifica in data 6.7.2023; allegava documentazione a sostegno dei propri assunti e chiedeva disporsi il rimborso del credito con interessi e con vittoria di spese del giudizio.
*In data 29.2.2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Cosenza ,che contestava il ricorso e ne eccepiva l'inammissibilità per omessa indicazione di ogni elemento di prova e sostanziale mancanza della causa petendI, e ne chiedeva comunque il rigetto con vittoria di spese,stante l' assenza di prove certe in ordine alla spettanza delle somme richieste,non essendo la documentazione prodotta idonea a confermare la pretesa.
*In data 3.10.2025 la ricorrente depositava memorie illustrative ,contestando le avverse deduzioni ed insistendo nei motivi di ricorso.
*In data 17.12.2025 l'Ufficio resistente depositava a sua volta memorie ,con le quali ribadiva le proprie deduzioni e difese.
*All'udienza del 19 dicembre 2025, fissata per la trattazione ,presenti le parti,che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa è stata trattenuta per la decisione e quindi decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento, non avendo la ricorrente adeguatamente adempiuto all'onere della prova a suo carico gravante.
*Va in via generale evidenziato che In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto- come nella fattispecie- l'impugnazione avverso il silenzio-rifiuto dell'istanza di rimborso, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato, e le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale ( in tal senso Cass.civ.ord. n.
9320 del 04.04.2023).
Pertanto ,secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di un credito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del credito, e, a tal fine, non è sufficiente l'esposizione della pretesa nella dichiarazione;
né in tema di rimborso d'imposta l'Amministrazione finanziaria deve svolgere attività di rettifica della dichiarazione in cui è stato esposto il credito, sicché, anche in assenza di accertamenti nei termini di legge, non si consolida il diritto del contribuente
(Cass. n. 2834/2020; Cass. 17 giugno 2016, n. 12557).
*Passando all'esame della fattispecie concreta che ci occupa ed esaminati i documenti prodotti dalla ricorrente, emerge che :
a)-in data 22.7.2021 ella ebbe a presentare la dichiarazione fiscale ( mod.730/2021) relativa ai redditi 2020, nella quale fu esposto un credito complessivo di euro 12.983,00, così composto : -€ 3.977,00 per ritenute subite, € 4.218,00 per eccedenza Irpef risultante da precedenti dichiarazioni ed € 4.788,00 per acconti versati;
inoltre nella predetta dichiarazione e precisamente nel riquadro “risultato della liquidazione”,l'importo totale del credito asseritamente spettante,pari ad € 13.152,00 ,è stato riportato al rigo 163 (“importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico in busta paga”);
b) nella originaria certificazione unica – non prodotta agli atti – il sostituto di imposta ,Società_1 srl, avrebbe evidenziato che il credito era stato corrisposto;
c) tale certificazione era stata rettificata in data 6.7.2023, precisandosi in essa che il credito stesso non era stato rimborsato;
d) per comprovare il mancato incasso del credito fiscale dal datore di lavoro in data 6.7.22 ed in data 21.9.22 essa ricorrente aveva presentato alla Agenzia delle Entrate le buste-paga relative al periodo luglio-dicembre
2021 ed in data 5.12.22 gli estratti conto sia del sostituto che suoi personali.
-Orbene, ritiene il Collegio che non emerga da tale documentazione prova sufficiente dell'invocato diritto al rimborso. Invero va evidenziato :
-che la semplice esposizione del presunto credito in dichiarazione avrebbe dovuto essere supportata dalla produzione delle dichiarazioni relative agli anni precedenti, dalle quali il credito stesso asseritamente derivava
, avendo peraltro la contribuente ,pur in presenza del credito reclamato, versato comunque un acconto di imposta nella misura di € 4.788,00;
- che la dichiarazione stessa non è stata oggetto di alcuna rettifica a mezzo di dichiarazione integrativa, nella parte in cui era stato indicato al rigo 163 il rimborso da parte del datore di lavoro;
-che non è stata prodotta agli atti la originaria certificazione unica, contenente l'errore di cui la ricorrente si duole e che ne avrebbe poi determinato la rettifica in data 6.7.23,
-che non risulta esser stata rettificata dal datore di lavoro la dichiarazione mod.770/21, rettifica che sarebbe stata necessaria, stante l'asserita iniziale certificazione del rimborso corrisposto alla dott.ssa Ricorrente_1, al fine di evitare un indebito beneficio fiscale a favore del sostituto di imposta;
-che gli estratti conto prodotti non sono da soli sufficienti ad escludere la mancata corresponsione del rimborso da parte del datore di lavoro, non essendo provata la mancanza di altri canali per l'effettuazione e/o ricezione dei pagamenti.
*Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ,che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza sez.10 rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Cosenza, liquidandole in euro 1.400,00.
Il Presidente estensore
CO CI IA
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Presidente e Relatore
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice
SANTESE PIERO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 597/2024 depositato il 25/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 00000000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 23.10.23 alla Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Cosenza, indi depositato il 25.1.24, la dott.ssa Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), nata a [...] il Data di nascita_1 e residente in [...](Cs),impugnava il silenzio rifiuto serbato dall'Ufficio in relazione all'istanza prodotta a mezzo pec in data 06/07/2022 relativamente ad un mancato rimborso fiscale da modello 730/2021 anno di riferimento
2020 di importo pari ad € 13.152,00.
Deduceva la ricorrente che:
- in data 22/07/2021 aveva presentato il modello 730/2021 relativo ai redditi dell'anno 2020,nel quale veniva evidenziato un credito di € 13.152,00;
- considerando che nel modello 730 della ricorrente era stato compilato sia il prospetto dei familiari a carico che la richiesta di riconoscimento di eccedenze di precedenti dichiarazioni e che era trascorso un anno dalla presentazione del modello 730/2021 senza che il credito fosse stato rimborsato, in data 06/07/2022 era stata presentata istanza di rimborso all'Agenzia Entrate di Cosenza.
Deduceva quindi sulla spettanza del rimborso ,evidenziando anche che, per mero errore, nella certificazione unica originariamente rilasciata era stata indicata la avvenuta corresponsione del credito da parte del datore di lavoro, circostanza questa non rispondente a verità, tanto che la certificazione unica era stata oggetto di successiva rettifica in data 6.7.2023; allegava documentazione a sostegno dei propri assunti e chiedeva disporsi il rimborso del credito con interessi e con vittoria di spese del giudizio.
*In data 29.2.2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Cosenza ,che contestava il ricorso e ne eccepiva l'inammissibilità per omessa indicazione di ogni elemento di prova e sostanziale mancanza della causa petendI, e ne chiedeva comunque il rigetto con vittoria di spese,stante l' assenza di prove certe in ordine alla spettanza delle somme richieste,non essendo la documentazione prodotta idonea a confermare la pretesa.
*In data 3.10.2025 la ricorrente depositava memorie illustrative ,contestando le avverse deduzioni ed insistendo nei motivi di ricorso.
*In data 17.12.2025 l'Ufficio resistente depositava a sua volta memorie ,con le quali ribadiva le proprie deduzioni e difese.
*All'udienza del 19 dicembre 2025, fissata per la trattazione ,presenti le parti,che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa è stata trattenuta per la decisione e quindi decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento, non avendo la ricorrente adeguatamente adempiuto all'onere della prova a suo carico gravante.
*Va in via generale evidenziato che In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto- come nella fattispecie- l'impugnazione avverso il silenzio-rifiuto dell'istanza di rimborso, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato, e le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale ( in tal senso Cass.civ.ord. n.
9320 del 04.04.2023).
Pertanto ,secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di un credito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del credito, e, a tal fine, non è sufficiente l'esposizione della pretesa nella dichiarazione;
né in tema di rimborso d'imposta l'Amministrazione finanziaria deve svolgere attività di rettifica della dichiarazione in cui è stato esposto il credito, sicché, anche in assenza di accertamenti nei termini di legge, non si consolida il diritto del contribuente
(Cass. n. 2834/2020; Cass. 17 giugno 2016, n. 12557).
*Passando all'esame della fattispecie concreta che ci occupa ed esaminati i documenti prodotti dalla ricorrente, emerge che :
a)-in data 22.7.2021 ella ebbe a presentare la dichiarazione fiscale ( mod.730/2021) relativa ai redditi 2020, nella quale fu esposto un credito complessivo di euro 12.983,00, così composto : -€ 3.977,00 per ritenute subite, € 4.218,00 per eccedenza Irpef risultante da precedenti dichiarazioni ed € 4.788,00 per acconti versati;
inoltre nella predetta dichiarazione e precisamente nel riquadro “risultato della liquidazione”,l'importo totale del credito asseritamente spettante,pari ad € 13.152,00 ,è stato riportato al rigo 163 (“importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico in busta paga”);
b) nella originaria certificazione unica – non prodotta agli atti – il sostituto di imposta ,Società_1 srl, avrebbe evidenziato che il credito era stato corrisposto;
c) tale certificazione era stata rettificata in data 6.7.2023, precisandosi in essa che il credito stesso non era stato rimborsato;
d) per comprovare il mancato incasso del credito fiscale dal datore di lavoro in data 6.7.22 ed in data 21.9.22 essa ricorrente aveva presentato alla Agenzia delle Entrate le buste-paga relative al periodo luglio-dicembre
2021 ed in data 5.12.22 gli estratti conto sia del sostituto che suoi personali.
-Orbene, ritiene il Collegio che non emerga da tale documentazione prova sufficiente dell'invocato diritto al rimborso. Invero va evidenziato :
-che la semplice esposizione del presunto credito in dichiarazione avrebbe dovuto essere supportata dalla produzione delle dichiarazioni relative agli anni precedenti, dalle quali il credito stesso asseritamente derivava
, avendo peraltro la contribuente ,pur in presenza del credito reclamato, versato comunque un acconto di imposta nella misura di € 4.788,00;
- che la dichiarazione stessa non è stata oggetto di alcuna rettifica a mezzo di dichiarazione integrativa, nella parte in cui era stato indicato al rigo 163 il rimborso da parte del datore di lavoro;
-che non è stata prodotta agli atti la originaria certificazione unica, contenente l'errore di cui la ricorrente si duole e che ne avrebbe poi determinato la rettifica in data 6.7.23,
-che non risulta esser stata rettificata dal datore di lavoro la dichiarazione mod.770/21, rettifica che sarebbe stata necessaria, stante l'asserita iniziale certificazione del rimborso corrisposto alla dott.ssa Ricorrente_1, al fine di evitare un indebito beneficio fiscale a favore del sostituto di imposta;
-che gli estratti conto prodotti non sono da soli sufficienti ad escludere la mancata corresponsione del rimborso da parte del datore di lavoro, non essendo provata la mancanza di altri canali per l'effettuazione e/o ricezione dei pagamenti.
*Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ,che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza sez.10 rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Cosenza, liquidandole in euro 1.400,00.
Il Presidente estensore
CO CI IA