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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 19491/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19491/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BONANNI FEDERICA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in ROBASSOMERO il Parte_1 Parte_2
08/06/2014.
Dal matrimonio è nato un figlio: , nato a [...] il [...]. Per_1
Con ricorso depositato il 9/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sita in Torino, Via Tunisi n.63/2 alla sig.ra che la Pt_1 abiterà unitamente al figlio minore;
il sig. se ne è già allontanato portando i propri effetti Pt_2 personali;
DISPONE che, per quanto riguarda l'esercizio del diritto di visita del minore con il padre, questi potrà averlo e tenerlo con sé liberamente, previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze legate all'età di e ai suoi impegni scolastici e comunque in caso di disaccordo in base al seguente Per_1 calendario, sempre derogabile su accordo delle parti:
• a week-end alternati: dal venerdì sera, ora di cena sino alla domenica sera ora di cena;
• durante la settimana, in base ai turni lavorativi della sig.ra che la medesima avrà cura di Pt_1 comunicare all'altro genitore alla fine di ogni mese, le parti concorderanno di volta in volta il regime di visita in base alle esigenze e agli impegni scolatici del figlio minore;
• durante le vacanze Natalizie ad anni alterni una settimana dal 23.12 al 30.12 con un genitore e dal 31/12 ed il 06/01 con l'altro;
pagina 2 di 4 • durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé il figlio minore per periodo di 15/20 Giorni anche non consecutivi. I periodi di villeggiatura dovranno essere comunicati all'altro genitore entro il 31/05. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i luoghi di villeggiatura in cui si recheranno con il figlio minore e si impegnano a rendersi reperibili telefonicamente quando il figlio è con l'uno o con l'altro genitore.
DISPONE che il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore Pt_2 la complessiva somma di € 200,00 mensili, rivalutati annualmente secondo gli indici Istat come per legge, con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il 5 di ogni mese a decorrere dal Pt_1 mese successivo alla firma del ricorso (luglio 2024);
DISPONE che ciascun genitore contribuirà al 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio preventivamente concordate, salvo i casi di urgenza per quelle mediche non ricomprese dal SSN. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo. Per l'individuazione delle spese ordinarie/straordinarie si farà riferimento all'attuale Protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che i genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
DÀ ATTO che i genitori si dovranno impegnare a garantire la loro esclusiva presenza nel periodo di permanenza del minore presso ciascuno di essi evitando di inserire persone estranee al nucleo familiare per il periodo di 12 mesi;
DÀ ATTO che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, avendone ciascuno le idonee capacità e concrete possibilità;
DÀ ATTO che l'assegno unico sarà percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuna;
DÀ ATTO che le detrazioni fiscali e le eventuali spese detraibili in sede di dichiarazioni dei redditi verranno ripartite al 50% tra i coniugi;
DÀ ATTO che la sig.ra si impegna a provvedere al pagamento delle spese condominiali - ad Pt_1 eccezione di quella generali a carico del sig. il quale continuerà a farsi carico del mutuo gravante Pt_2 sulla casa coniugale di sua esclusiva proprietà - delle spese di riscaldamento e delle utenze;
pagina 3 di 4 DÀ ATTO che ciascun genitore si impegna suddividere nella misura del 50% la gestione del cane, comprese le relative spese, nonché ad occuparsi del medesimo allorquando l'altro genitore trascorrerà il proprio periodo di vacanza;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19491/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BONANNI FEDERICA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in ROBASSOMERO il Parte_1 Parte_2
08/06/2014.
Dal matrimonio è nato un figlio: , nato a [...] il [...]. Per_1
Con ricorso depositato il 9/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sita in Torino, Via Tunisi n.63/2 alla sig.ra che la Pt_1 abiterà unitamente al figlio minore;
il sig. se ne è già allontanato portando i propri effetti Pt_2 personali;
DISPONE che, per quanto riguarda l'esercizio del diritto di visita del minore con il padre, questi potrà averlo e tenerlo con sé liberamente, previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze legate all'età di e ai suoi impegni scolastici e comunque in caso di disaccordo in base al seguente Per_1 calendario, sempre derogabile su accordo delle parti:
• a week-end alternati: dal venerdì sera, ora di cena sino alla domenica sera ora di cena;
• durante la settimana, in base ai turni lavorativi della sig.ra che la medesima avrà cura di Pt_1 comunicare all'altro genitore alla fine di ogni mese, le parti concorderanno di volta in volta il regime di visita in base alle esigenze e agli impegni scolatici del figlio minore;
• durante le vacanze Natalizie ad anni alterni una settimana dal 23.12 al 30.12 con un genitore e dal 31/12 ed il 06/01 con l'altro;
pagina 2 di 4 • durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé il figlio minore per periodo di 15/20 Giorni anche non consecutivi. I periodi di villeggiatura dovranno essere comunicati all'altro genitore entro il 31/05. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i luoghi di villeggiatura in cui si recheranno con il figlio minore e si impegnano a rendersi reperibili telefonicamente quando il figlio è con l'uno o con l'altro genitore.
DISPONE che il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore Pt_2 la complessiva somma di € 200,00 mensili, rivalutati annualmente secondo gli indici Istat come per legge, con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il 5 di ogni mese a decorrere dal Pt_1 mese successivo alla firma del ricorso (luglio 2024);
DISPONE che ciascun genitore contribuirà al 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio preventivamente concordate, salvo i casi di urgenza per quelle mediche non ricomprese dal SSN. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo. Per l'individuazione delle spese ordinarie/straordinarie si farà riferimento all'attuale Protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che i genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
DÀ ATTO che i genitori si dovranno impegnare a garantire la loro esclusiva presenza nel periodo di permanenza del minore presso ciascuno di essi evitando di inserire persone estranee al nucleo familiare per il periodo di 12 mesi;
DÀ ATTO che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, avendone ciascuno le idonee capacità e concrete possibilità;
DÀ ATTO che l'assegno unico sarà percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuna;
DÀ ATTO che le detrazioni fiscali e le eventuali spese detraibili in sede di dichiarazioni dei redditi verranno ripartite al 50% tra i coniugi;
DÀ ATTO che la sig.ra si impegna a provvedere al pagamento delle spese condominiali - ad Pt_1 eccezione di quella generali a carico del sig. il quale continuerà a farsi carico del mutuo gravante Pt_2 sulla casa coniugale di sua esclusiva proprietà - delle spese di riscaldamento e delle utenze;
pagina 3 di 4 DÀ ATTO che ciascun genitore si impegna suddividere nella misura del 50% la gestione del cane, comprese le relative spese, nonché ad occuparsi del medesimo allorquando l'altro genitore trascorrerà il proprio periodo di vacanza;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4