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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 27/06/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 709/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Rodolfo Magrì Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 709/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. FUMERO GIULIO (c.f.
), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., i sig.ri e , hanno Parte_1 CP_1
esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in REVELLO (CN) il 29/02/1992, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte II, Serie A, dell'anno
1992;
1 - che dal matrimonio sono nati i figli , a VI (Cn) il 04/03/1996, Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente e , a VI (Cn) il Persona_2
17/04/2008;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in Persona_2
contrasto con gli interessi della stessa – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per la figlia minore nata dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a Parte_1
REVELLO (CN), e , nato il [...] a [...], che hanno contratto CP_1
2 matrimonio concordatario in REVELLO (CN) il 29/02/1992, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte II, Serie A, dell'anno 1992 ;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 12/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott. Rodolfo Magrì
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Rodolfo Magrì Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 709/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. FUMERO GIULIO (c.f.
), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., i sig.ri e , hanno Parte_1 CP_1
esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in REVELLO (CN) il 29/02/1992, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte II, Serie A, dell'anno
1992;
1 - che dal matrimonio sono nati i figli , a VI (Cn) il 04/03/1996, Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente e , a VI (Cn) il Persona_2
17/04/2008;
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in Persona_2
contrasto con gli interessi della stessa – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per la figlia minore nata dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a Parte_1
REVELLO (CN), e , nato il [...] a [...], che hanno contratto CP_1
2 matrimonio concordatario in REVELLO (CN) il 29/02/1992, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte II, Serie A, dell'anno 1992 ;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 12/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott. Rodolfo Magrì
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